Articolo 21 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237
Articolo 20Articolo 22
Versione
23 gennaio 2013
Art. 21. Esecuzione di pene pecuniarie
e degli ordini di riparazione 1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformita' a quanto in esse stabilito.
2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.
3. Quando non e' possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilita', di cui il condannato abbia la disponibilita' anche per interposta persona fisica o giuridica.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell' articolo 676 del codice di procedura penale .
5. Le somme, i beni e le utilita' confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia, secondo modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 77 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232 :
«Art. 77 (Pene applicabili). - 1. Fatto salvo l'art. 110, la Corte puo' pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'art. 5 del presente statuto, una delle seguenti pene:
a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;
b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravita' del crimine e dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere:
a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle regole procedurali e di ammissibilita' delle prove;
b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.».
- Si riporta il testo dell' art. 676 del codice di procedura penale :
«Art. 676 (Altre competenze). - 1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263, comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.».
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 85 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232 :
«Art. 75 (Riparazioni a favore delle vittime). - 1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione come la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto. Su tale base la Corte, puo', su richiesta o di sua spontanea volonta' in circostanze eccezionali, determinare nella sua decisione l'entita' e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione.
2. La Corte puo' emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione puo' avere forma, in modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte puo' decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'art. 79.
3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte puo' sollecitare e terra' conto delle osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate o degli Stati interessati, e delle osservazioni formulate a nome di tali persone o dei loro aventi diritto.
4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente art., dopo che una persona e' stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte, quest'ultima puo' stabilire se, per dare effetto ad un ordine che puo' emanare ai sensi del presente art., sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'art. 93, paragrafo 1.
5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'art. 109 fossero applicabili al presente articolo.
6. Nulla del presente articolo sara' interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.».
«Art. 85 (Risarcimento alle persone arrestate o condannate). - 1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione.
2. Se una condanna definitiva e' in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che e' stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna e' indennizzata in conformita' alle leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile e' imputabile alla stessa persona, in tutto o in parte.
3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che e' stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa puo', a sua discrezione concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nelle regole procedurali e di ammissibilita' delle prove, ad una persona che era stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo fatto.».
Entrata in vigore il 23 gennaio 2013
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