Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23921 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
Il sig. , nato a [...] il 20.04.1977, (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
LETTIERI ORIETTA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
La sig.ra (C.F. ) ì Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MALLARDO DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025 il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositato dall'avv. Lettieri chiedendo che l'assegno di mantenimento sia versato nella misura di € 400,00. Ha chiesto, altresì, l'affido
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esclusivo alla madre e che la frequentazione sia disciplinata una volta ogni due settimane.
Il procuratore della resistente ha concluso per l'affido super esclusivo alla madre, “anche per gli atteggiamenti offensivi avuti dal sig. verso la Parte_1 moglie, nonché per le costanti violazioni di ogni disciplina”. Ha chiesto che gli incontri col padre siano previsti ogni due settimane, purché il sig. , Parte_1
“diversamente di quanto finora fatto, avvisi la moglie e non già il figlio”. Ha chiesto che il sig. voglia seguire un percorso psicoterapeutico per Parte_1 superare l'irrisolta conflittualità; la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura attuale e il 50% delle spese straordinarie.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'affido super esclusivo del minore alla madre, ha espresso parere favorevole alla rimodulazione del diritto di visita del padre, subordinandolo alla volontà del minore. Ha chiesto, altresì, la conferma degli obblighi di mantenimento in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2023 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli il 24/02/2014 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva: che dal matrimonio era nato un figlio: , il 9.03.2015; Per_1
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che con sentenza non definitiva n. 976/2022 del 22.03.2022 il Tribunale di
Salerno aveva disposto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
(ad ogni buon conto si rileva che il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 29.07.2024); che con provvedimento del 4.05.2021 era stato previsto l'affido esclusivo del minore alla madre per il tempo in cui il padre fosse in missione, la Per_1
regolamentazione del diritto di visita del padre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
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che perdurava lo stato di separazione;
che, con continui sforzi, aveva sempre cercato di garantire il diritto alla bigenitorialità del figlio e che, tuttavia, il distacco padre-figlio era avvenuto Per_1
a causa dell'educazione impartita dalla madre e dai nonni materni al minore;
che, infatti, il minore, “nelle poche volte in cui [aveva] avuto modo di trattenersi col padre”, aveva mostrato la propria riluttanza rispetto alle “regole comportamentali” impartitegli dallo stesso;
che, stante l'elevata conflittualità tra i coniugi, gli stessi erano stati invitati dal giudice della separazione a intraprendere un percorso di mediazione familiare che, tuttavia, lo stesso non aveva mai intrapreso a causa del “disagio emotivo” sussistente nei confronti della resistente;
che il rapporto con la sig.ra continuava ad essere caratterizzato da CP_1
“elevata conflittualità” e che, pertanto, non si opponeva alla richiesta di affido esclusivo avanzata dalla resistente in sede di separazione giudiziale;
che la resistente svolgeva attività lavorativa “non meglio identificabile” percependo uno stipendio mensile e che dal 2020 si era trasferita insieme al figlio presso l'abitazione dei genitori sita in NT (NA) ove il minore Per_1 aveva il proprio “centro di interessi sociali e familiari”; che su di lui gravava “per intero e in modo esclusivo” la rata di mutuo fondiario cointestato contratto per l'acquisto della casa familiare sita in AV
NT (SA); ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio chiedendo, altresì:
“– disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con Per_1 residenza del minore presso l'abitazione paterna;
- confermare la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate dal Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale con i resi Provvedimenti Presidenziali Provvisori ed Urgenti. Solo in subordine, regolamentare il diritto di visita paterno secondo le condizioni che risulteranno le migliori compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, ecc del minore purché compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. ; Parte_1
- assegnare la casa coniugale sita in AV NT (SA), alla C.da
Olivella n. 115/116 al sig. , per tutti i motivi innanzi Parte_1
evidenziati,
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- disporre per le motivazioni sin qui esposte, che l'assegno di mantenimento posto [a suo carico] in favore del figlio minore Per_1
[fosse] di € 400,00, comprensivo di spese straordinarie necessarie per
” Per_1
- emettere ogni altro opportuno provvedimento secondo giustizia”.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che tra le parti pendeva un giudizio di separazione giudiziale dinanzi al
Tribunale di Salerno con R.G. 9845/2020; che all'udienza presidenziale del 04.05.21 il Giudice aveva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre per il tempo in cui il padre era in missione all'estero; un assegno mantenimento a carico del padre pari a €400,00 mensili nonché il 50% delle spese straordinarie;
la regolamentazione del diritto di visita del padre con weekend alternati ovvero subordinato alla volontà del minore “previo accordo”; che in data 23.11.23, a seguito di CTU psicologica, il Giudice aveva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre invitando il ad Parte_1
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; aveva previsto, inoltre, una nuova regolamentazione del diritto di visita del padre con la previsione di “almeno due pomeriggi” infrasettimanali nonché la presa in carico del minore da Per_1 parte dell'ASL competente per un percorso psicologico;
che il giudizio di separazione era ancora in fase istruttoria e che, stante la delicatezza della situazione, non era stato ancora pronunciato un provvedimento definitivo;
che non esistevano, pertanto, i requisiti per procedere al divorzio tra i coniugi in quanto non era stato ancora emesso un provvedimento definitivo di separazione;
tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo:
“che il giudice pronunci una sentenza non definitiva di divorzio solo relativamente allo “status” dei coniugi mentre in merito all'affido del minore, alla regolamentazione del diritto di visita, al diritto al mantenimento del minore, all'assegnazione della casa coniugale e/o per tutte le altre statuizioni siano disciplinate solo all'esito del giudizio di separazione giudiziale pendente dinanzi al
Tribunale di Salerno- R.G. 9845/2020”.
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Nella memoria integrativa depositata in data 1.03.2024, la resistente rappresentava di aver appreso “in maniera del tutto fortuita tramite alcune immagini e da alcuni video pubblicati sui social” che il sig. aveva Parte_1 contratto un nuovo matrimonio - festeggiato “in gran lusso” presso un noto ristorante di Paestum – e che tale circostanza lasciava intendere che il ricorrente aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio dal Tribunale ecclesiastico senza che nessun atto le fosse mai stato notificato;
che, pertanto, si era rivolta all'autorità Ecclesiastica al fine di ricevere chiarimenti;
che il contegno processuale del sig. e del suo difensore erano Parte_1 contrari all'interesse del minore tenuto conto che quest'ultimo, oltre ad essere stato ascoltato in sede ecclesiale quale testimone, aveva anche presenziato al nuovo matrimonio contratto dal suo assistito;
che tali circostanze comprovavano il totale disinteresse del padre rispetto al minore;
che dalla documentazione reddituale depositata dal sig. emergeva Parte_1 un “enorme squilibrio reddituale” tra la situazione economica della madre - collocataria del minore e senza casa coniugale - e la situazione economica del padre - non collocatario con un reddito da lavoro di circa € 2.500,00/2.600,00
“oltre a quello derivante dalle missioni militari e quello proveniente da rendite derivanti da immobili e terreni agricoli”; che, infatti, il sig. , dal mese di aprile 2021, “occupava” la casa Parte_1
coniugale insieme alla propria compagna;
che le sue condizioni economiche non le consentivano di prendere un immobile in locazione e che, pertanto, si era trasferita presso la casa dei propri genitori;
che il sig. non corrispondeva l'assegno di mantenimento dal mese Parte_1
di dicembre 2023, fin dalla pronuncia del provvedimento Presidenziale reso nel giudizio di separazione non aveva mai pagato le spese straordinarie e non esercitava il suo diritto di visita da circa un anno “arrecando un grave pregiudizio al minore”; tutto ciò premesso, concludeva come segue:
- “voglia [il Tribunale di Napoli] rigettare la richiesta di divorzio, essendoci un giudizio di separazione giudiziale pendente dinanzi al
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Tribunale di Salerno R.G. 9845/2020 per le statuizioni relative all'affido del minore, alla regolamentazione del diritto di visita, al diritto al mantenimento del minore, all'assegnazione della casa coniugale e/o per tutte le altre statuizioni siano disciplinate solo all'esito del giudizio di separazione giudiziale pendente dinanzi al
Tribunale di Salerno- R.G. 9845/2020;
- inoltre, avendo scoperto l'esistenza di un presunto giudizio dinanzi al
Tribunale Ecclesiastico si oppone alla modifica dello status ed infine chiede contestualmente chiede un immediato aumento dell'assegno mensile di mantenimento per il piccolo ad euro 1200,00 ( Per_1
milleduecento euro /00) essendoci un pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore per il quale stante l'enorme lasso di tempo già trascorso e l'atteggiamento poco collaborativo del padre un decreto provvisoriamente esecutivo necessario”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente rinviava all'udienza del 04.04.2024 in prosieguo di comparizione personale delle parti autorizzandole, altresì, a depositare note difensive sulle conseguenze derivanti dalla emanazione della sentenza di nullità da parte del Tribunale ecclesiastico, in ordine, in particolare, all'interesse ad agire.
Nella memoria difensiva depositata in data 02.04.2024, il ricorrente, previo deposito del provvedimento del Tribunale Ecclesiastico attestante l'annullamento del matrimonio religioso (e la rimozione del divieto a contrarre nuove nozze canoniche), ribadiva la propria volontà di ottenere l'annullamento degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, di proseguire nel giudizio instaurato;
lo stesso, inoltre,
“revocava la sua richiesta di affido esclusivo alla madre” e precisava che la sua scarsa partecipazione alla vita sociale e scolastica del minore non implicava un suo totale disinteresse e che, al contrario, da “costanti controlli” posti in essere tramite il registro elettronico, aveva potuto appurare lo scarso rendimento scolastico del minore;
contestava, infine, le deduzioni della resistente relativamente alla propria situazione reddituale chiarendo, altresì, che corrispondeva puntualmente le somme a titolo di mantenimento per il figlio . Per_1
Con note difensive depositate in data 03.04.2024, la resistente si opponeva alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente stante la “pendenza del giudizio di separazione dinanzi al Tribunale di Salerno e stante la scoperta del presunto
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annullamento di matrimonio senza che alla resistente le venisse mai notificato nulla” (la resistente chiariva, altresì, che sebbene il ricorrente e il suo difensore fossero a conoscenza del suo indirizzo di residenza, tutti gli atti del procedimento dinanzi al Tribunale Ecclesiastico erano stati notificati ad un indirizzo ove la stessa non aveva mai avuto la residenza); la stessa, inoltre, chiedeva “nell'esclusivo interesse del minore, alla luce delle circostanze sopraesposte, al fine di evitare ulteriori pregiudizi per il minore oltre a quelli già subiti nel corso di questi anni
[…] l'emissione di un decreto provvisoriamente esecutivo necessario che aument[asse] l'assegno di mantenimento per il piccolo da Euro 400,00 ad Per_1
Euro 1200,00”.
Disposta più volte la comparizione personale delle parti – a causa di una condotta processuale del ricorrente e del suo difensore senz'altro da stigmatizzare – il giudice relatore designato alla trattazione della causa sospendeva gli incontri padre-figlio, in attesa di una verifica della serietà e continuità della frequentazione da parte del padre.
All'udienza del 23.04.2024, il sig. , in spregio a qualsiasi forma di Parte_1
coerenza – e in contraddizione rispetto a quanto dichiarato nella memoria difensiva depositata in data 02.04.2024 – chiedeva nuovamente l'affido esclusivo del figlio alla madre “per il bene del bambino”. Per_1
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.04.2024, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c.:
“- autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- ordina alla resistente di modificare la propria residenza anagrafica e quella del minore spostandola da AV NT a Pozzuoli;
- affida allo stato il figlio minore in via esclusiva alla madre;
- dispone che il minore abbia la residenza privilegiata presso la madre;
- rigetta la richiesta di assegnazione della casa familiare;
- stabilisce che il padre debba tenere con sé il figlio minore tutte le settimane il sabato dalle ore 10,30 alle 15,30, tranne nelle due settimane di vacanza estiva che il figlio passerà con la madre (periodo che sarà comunicato entro il 30 giugno); il
Servizio sociale di Pozzuoli monitorerà la frequentazione del figlio da parte del padre sia in termini di rispetto del provvedimento che in termini di miglioramento della relazione; la relazione andrà depositata entro il 10.10.2024;
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- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT,
e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- invita , il quale ha già dichiarato la propria disponibilità, a Parte_1
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità diretto a rafforzare le sue carenti capacità genitoriali allo scopo di costruire un solido rapporto con il figlio minore […]”.
Il giudice relatore, dunque, con ordinanza del 27.04.2024, investiva i
Servizi sociali del compito di effettuare un monitoraggio circa i rapporti tra il padre e il figlio . Per_1
Da una prima relazione del Servizio emergeva che il sig. , a Parte_1 seguito di un contatto telefonico, riconosceva di “non essersi impegnato abbastanza nel garantire la continuità del rapporto [padre-figlio] e riferiva il desiderio di accantonare la rabbia verso l'ex moglie e di concentrarsi unicamente sul benessere di ”. Per_1
All'udienza del 22.10.2024, tuttavia, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di libero interrogatorio palesavano il perdurare di non trascurabili criticità nella frequentazione tra il sig. e il minore che rendevano necessaria Parte_1
l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 473-bis.39.
In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La prima questione da analizzare concerne la domanda di scioglimento del matrimonio.
Al riguardo, la resistente, con memoria depositata in data 03.04.2024, si opponeva alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente stante la “pendenza del giudizio di separazione dinanzi al Tribunale di Salerno e stante la scoperta del presunto annullamento di matrimonio senza che […] le venisse mai notificato nulla”.
Per quanto attiene al primo profilo, va preliminarmente osservato che con sentenza non definitiva n. 976/2022, il Tribunale di Salerno aveva già pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; nelle more del giudizio di divorzio, il medesimo
Tribunale ha dichiarato cessata la materia sulle questioni relative alla genitorialità
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avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) codesto Tribunale in qualità di giudice del divorzio e pronunciandosi sulle ulteriori questioni accessorie.
Pertanto, è stato provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Salerno sentenza n. 976/2022 del 22.03.2022, passata in giudicato
(ad ogni buon conto si rileva che il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 29.07.2024);
In secondo luogo, per quanto attiene ai rapporti tra il giudizio di divorzio e la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, è sufficiente osservare che il matrimonio in oggetto è esclusivamente quello civile non assumendo alcuna rilevanza per l'ordinamento italiano il successivo matrimonio religioso;
dunque, la pronuncia del Tribunale Ecclesiastico esplica effetti unicamente per l'ordinamento ecclesiastico dichiarando nullo il successivo matrimonio religioso.
In ordine all'affidamento del figlio e alle modalità di frequentazione
Un'ulteriore questione da esaminare è relativa alla domanda di affido esclusivo avanzata dalla resistente.
In primo luogo, va considerato – come anticipato – che il ricorrente, relativamente al regime di affido del figlio, ha assunto un atteggiamento oltremodo contraddittorio avendo chiesto egli stesso, nel proprio atto introduttivo, l'affido esclusivo del minore alla madre, domanda poi modificata in sede di deposito della propria memoria difensiva in data 02.04.2024 e poi nuovamente modificata all'udienza del 23.04.2024 allorquando il ricorrente, liberamente interrogato, ha nuovamente propeso per l'affido esclusivo del minore alla madre.
Tale condotta processuale riveste rilievo non trascurabile nella misura in cui, unitamente alle ulteriori circostanze che ci si accinge ad esporre, fa sorgere seri dubbi in merito alle competenze genitoriali del ricorrente medesimo.
In secondo luogo, è pacifico tra le parti che, dopo la separazione, l'esercizio del diritto di visita non sia avvenuto con regolarità: è emblematico che il ricorrente, sul punto, parli di un vero e proprio “distacco”.
Nondimeno, nonostante l'iniziativa giudiziale, il padre ha continuato a dimostrare scarso interesse nei confronti del minore sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita e all'educazione dello stesso che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore del medesimo.
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Vanno richiamati alcuni stralci dell'ordinanza del 27.04.2024 in cui il giudice relatore si era già pronunciato sul nodo nevralgico della presente controversia rappresentato dal regime di affido del minore e dal relativo regime di frequentazione:
“rilevato, in particolare, che dal matrimonio è nato un figlio, nel 2015; Per_1
esaminati gli atti del giudizio di separazione ed in particolare la CTU;
ricordato che la disciplina dell'affido adottata in questa sede prevale sulla disciplina del giudizio di separazione;
ritenuto di condividere il provvedimento del gi dott.ssa di affido esclusivo del minore alla madre;
Per_2
ritenuto, infatti, che vi siano ragioni più che adeguate che impediscono la previsione di un affido condiviso: il sig. mostra chiaramente una Parte_1 genitorialità “debole” con atteggiamenti profondamente rinunciatari;
non solo per lungo tempo non ha frequentato il figlio minore, senza un'adeguata giustificazione, ma anche in giudizio, in maniera incoerente e contraddittoria, ha oscillato tra la non opposizione alla domanda di affido esclusivo alla madre e quella di affido condiviso.
Del resto, l'inadeguatezza delle competenze genitoriali (in sintesi il sig. Parte_1
non mantiene intenzionalmente alcuna comunicazione con la sig.ra , CP_1 nell'obbiettivo di escluderla, senza porsi il problema che tale “scelta” compromette il funzionamento dell'affido condiviso) ha indotto anche la Ctu a suggerire un percorso di rafforzamento. Premesso che la CTU è stata condivisa dai difensori, lo scrivente reputa di non accogliere due indicazioni provenienti dall'elaborato peritale: l'affido condiviso non può essere nell'attuale condizione il regime più conforme all'interesse del minore quanto piuttosto l'obbiettivo da perseguire attraverso condotte coerenti del padre, sin qui quasi inesistenti. In secondo luogo, anche l'indicazione della nomina di un coordinatore genitoriale sembra più coerente con una situazione di forte conflittualità piuttosto che con l'assenza da parte del padre dell'esercizio del ruolo genitoriale;
ritenuto di dovere adottare una disciplina “rigida” di frequentazione del minore da parte del padre a cui le parti dovranno attenersi: la disciplina tiene conto di quanto dichiarato dalle parti in udienza circa gli impegni lavorativi del padre, la distanza tra i luoghi di residenza e le resistenze del bambino a passare più tempo con il padre;
ritenuto che
il sig. debba esercitare la genitorialità anche in altro Parte_1
modo: dovrà chiamare il figlio almeno due volte alla settimana, andare ai colloqui con gli insegnanti, etc..; ritenuto che i messaggi estrapolati dalla chat tra la
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resistente e un altro uomo, non contestati dalla resistente nella loro autenticità, siano indubbiamente di dubbio gusto, ma non possano essere interpretati come
l'organizzazione di un piano per uccidere il ricorrente (fermo restando che egli ha il diritto di presentare una denunzia);
[…]
P.Q.M
.
- affida allo stato il figlio minore in via esclusiva alla madre;
- dispone che il minore abbia la residenza privilegiata presso la madre;
[…]
- stabilisce che il padre debba tenere con sé il figlio minore tutte le settimane il sabato dalle ore 10,30 alle 15,30, tranne nelle due settimane di vacanza estiva che il figlio passerà con la madre (periodo che sarà comunicato entro il 30 giugno); il
Servizio sociale di Pozzuoli monitorerà la frequentazione del figlio da parte del padre sia in termini di rispetto del provvedimento che in termini di miglioramento della relazione;
la relazione andrà depositata entro il 10.10.2024;
- invita , il quale ha già dichiarato la propria disponibilità, Parte_1
a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità diretto a rafforzare le sue carenti capacità genitoriali allo scopo di costruire un solido rapporto con il figlio minore;
la relazione del Servizio sociale competente per territorio andrà depositata entro il 10.10.2024 […]”
Dalla documentazione in atti (cfr., relazione dei Servizi sociali del comune di
Pozzuoli del 11.10.2024, del 16.01.2025 e del 06.03.2025; relazione relativa al percorso di sostegno alla genitorialità del 21.01.2025) emerge un'evidente contraddittorietà del ricorrente rispetto alla volontà – più volte esternata – di addivenire al ripristino di una relazione genitoriale sana.
Sebbene il sig. abbia seguito un percorso di sostegno alla Parte_1
genitorialità – dalla cui relazione si legge che “il rapporto padre-figlio si è fortificato” e “il padre ha iniziato a sviluppare una maggiore capacità di lettura dei bisogni del figlio” (cfr., relazione a firma del dott. psicologo Persona_3 incaricato dall'ASSI (Azienda ospedaliera Sele Inclusione) – risulta pienamente riscontrato quanto dedotto dalla resistente: il padre ha costantemente violato gli obblighi di cura ed educazione, avendo continuato a ridurre fortemente la frequentazione con il minore (di soli dieci anni), vedendo e tenendo con sé lo stesso
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pochissimo tempo rispetto a quanto prescritto nel provvedimento adottato dal
Tribunale in data 23.11.23.
Sul punto va osservato che, sebbene il ricorrente abbia seguito un percorso di sostegno alla genitorialità – nel corso del quale “il rapporto padre-figlio si [sarebbe] fortificato” (cfr., relazione a firma del dott. psicologo incaricato Persona_3 dall'ASSI (Azienda ospedaliera Sele Inclusione) – dalla documentazione successiva
(nonché dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti in sede di libero interrogatorio) emerge che nulla è mutato.
Non ci si può esimere dall'osservare che il non è consapevole delle Parte_1
proprie mancanze e non ha fatto nulla per superare le problematiche palesate nella relazione di CTU:
“I sentimenti irrisolti vanno a determinare un atteggiamento rinunciatario verso il figlio , dal quale al momento appare distante materialmente e Per_1
affettivamente. Si evidenzia, altresì, un forte coinvolgimento dello nella Parte_1
sua vita di coppia che sembra allontanarlo ulteriormente da quanto ruoti intorno alla vita di . Per_1
Stante la struttura di personalità e le risorse interne, lo Parte_1
apparirebbe perfettamente in grado di esercitare a pieno le sue capacità genitoriali e di svolgere un ruolo attivo e sano nella vita di . Tuttavia, come suddetto, gli Per_1
stati emotivi esperiti (rabbia, rancore, desiderio di avere giustizia), il desiderio e la forte concentrazione sulla nuova vita di coppia (annullamento del precedente matrimonio in corso), l'atteggiamento rinunciatario e poco responsabile nei confronti di (volontà di concedere affido esclusivo alla madre) limitano Per_1
l'esercizio delle funzioni genitoriali [….] appaiono altresì ad oggi poco sentite le responsabilità che il ruolo di padre impone nella vita di ”. Per_1
A ben vedere, il ricorrente ha continuato a reiterare atteggiamenti profondamente rinunciatari e dimostrando assoluta indifferenza verso il minore.
Del resto, dall'esame delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di libero interrogatorio (cfr., udienza del 13.03.2025) risulta provato, in termini persino più gravi di quanto dedotto dalla resistente, che in maniera continua il padre non ha gli obblighi di cura ed educazione. La circostanza assume particolare gravità laddove si consideri che il ricorrente medesimo, pur essendo stato sottoposto – quale extrema ratio – alle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 473-bis.39, ha continuato a
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sottrarsi al rispetto della disciplina in atti adducendo le più disparate giustificazioni e/o riducendo deliberatamente e fortemente la durata delle visite.
In questo quadro il costante inadempimento da parte del ricorrente, oltre a costituire una violazione di legge, rivela una genitorialità inconsistente e gravemente carente poiché tale comportamento incoerente e contraddittorio non può non essere letto – unitamente al perdurante rifiuto di stabilire contatti con la resistente per comunicare qualsiasi incombente relativo all'esercizio del proprio diritto di visita – come l'ennesima conferma di una genitorialità “debole” e poco consapevole.
In altri termini, la protratta violazione della disciplina di frequentazione (si badi, sia quella definita in sede di separazione che quella stabilita nel presente procedimento con ordinanza del 27.04.2024), la trascuratezza nella cura del figlio e, soprattutto, un comportamento assolutamente non rispondente agli interessi del minore inducono a derogare alla regola legale e a disporre il cd. affido esclusivo rafforzato in quanto può essere formulata una prognosi assolutamente negativa sulle competenze genitoriali del ricorrente.
Del resto, tenuto conto del grave deficit comunicativo tra le parti – e del conclamato rifiuto del sig. di mantenere intenzionalmente alcuna Parte_1 comunicazione con la sig.ra (confermato, da ultimo, all'udienza del CP_1
13.03.2025) – si ritiene che l'unico genitore in grado di assumere le decisioni di maggiore interesse sia la madre.
Quanto alle modalità di frequentazione, l'indifferenza rispetto a qualsivoglia finalità di recupero della relazione genitoriale tra padre e figlio induce ad accogliere le domande delle parti volte ad ottenere una rimodulazione dell'esercizio del diritto di visita del padre riducendo ulteriormente la frequenza degli incontri.
In ordine all'assegno di mantenimento
Passando alle questioni economiche, il ricorrente ha chiesto che l'assegno di mantenimento sia fissato nella misura di €400,00 mensili mentre la resistente ha chiesto la conferma dell'importo determinato dal giudice relatore con l'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data
27.04.2024.
Considerato il reddito del padre, così come ricostruito dalla Corte d'Appello
(cfr., decreto di rigetto n. cronol. 777/2024 del 26/07/2024 emesso dalla Corte
d'Appello di Napoli), emerge che lo stesso ha percepito nell'anno di imposta 2022 la retribuzione lorda annua di € 32.307,00, “peraltro di importo ben superiore nel
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biennio antecedente (sino a circa € 45.000,00), ed è proprietario di alcuni cespiti, tra i quali l'ex abitazione familiare ove attualmente dimora, mentre, allo(sino a circa € 45.000,00), ed è proprietario di alcuni cespiti, tra i quali l'ex abitazione familiare ove attualmente dimora, mentre, allo stato, l' , dipendente di un CP_1 centro estetico, ha cessato l'attività lavorativa per compimento del periodo di apprendistato”.
Considerati, pertanto, la complessiva condizione patrimoniale dei coniugi e lo scarsissimo tempo di permanenza del figlio con il padre e non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla disciplina attualmente vigente, si ritiene che possa trovare conferma quanto disposto in via provvisoria con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie. dell'assegnazione della casa familiare
Analogamente, anche in tale sede, va osservato che la finalità dell'assegnazione della casa familiare è quella di consentire ai figli minorenni ed a quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti;
si ritiene, pertanto, che la casa familiare non possa essere assegnata al padre considerato che la sig.ra ed il figlio CP_1
l'hanno da tempo lasciata e che, dunque, la relativa domanda debba essere rigettata. in ordine alle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza: la parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio: infatti, la convenuta si è opposta ingiustificatamente alla pronuncia di divorzio.
Non è stato effettuato l'ascolto del figlio minore in quanto manifestamente superfluo ed essendo già stato ampiamente ascoltato dai Servizi sociali di Pozzuoli.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
, nato il [...] a [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a NAPOLI (NA) il 08/04/1991, a [...] in data [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzuoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
14 15
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 14, parte I, serie, anno 2014);
3. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare ogni decisione, comprese quelle di maggiore interesse;
4. dispone che il minore abbia la residenza privilegiata presso la madre;
5. pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
6. rigetta la richiesta di assegnazione della casa familiare;
7. compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14.03.2025.
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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