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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 586/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Giuseppe Donnici, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via XXV Aprile n. 67;
PARTE OPPONENTE
Contro
P.IVA , con sede in Roma, Via G. Luporini, 32, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Micaela La Torre, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Capo Palinuro n. 35;
PARTE OPPOSTA
Nonché
P.IVA n. , in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla CP_2 P.IVA_2
Via Alessio Olivieri n. 27, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di intervento depositato in data 15.12.2025, dall'avv. Micaela La Torre, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Roma alla Via Capo Palinuro 35;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
1 Per parte opposta e parte intervenuta, come da note depositate per l'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
per parte opponente, che non ha depositato nel termine assegnato note scritte, devono intendersi richiamate le conclusioni in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 13.02.2023, la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - in data 02.09.2021, la società ricorrente stipulava contratto con il sig. al corso di studio per la preparazione Parte_1 alle prove di selezione previste dai concorsi nelle FFPP e FFAA;
- con la sottoscrizione del suindicato contratto il sig. si riconosceva debitore del costo del suddetto corso Parte_1 pari ad € 6.700,00 (seimilasettecento/00), come previsto all'art. 4 del contratto de quo;- il suddetto contratto all'art. 4 lettera c) prevedeva le seguenti modalità di pagamento: €
1.000,00 all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo e la rimanente somma di €
5.700,00 dovuta dal partecipante solo nel caso di vincita di un qualunque concorso nelle
Forze Armate e nelle Forze di Polizia per qualsiasi ruolo del personale;
- il resistente provvedeva al pagamento di una sola parte del dovuto e precisamente l'importo di €
1.000,00: - in data 03.10.2022 veniva pubblicato decreto del Ministero della Difesa con il quale il sig. veniva decretato vincitore del bando di reclutamento relativo al 1° blocco Pt_1
2022 del VFP 1 dell'Esercito; - la società ricorrente era, pertanto, creditrice nei confronti del sig. , della somma di € 5.700,00; - veniva inviata al sig. diffida con Parte_1 Pt_1 raccomandata inoltrata on line in data 26.10.2022; sulla base di tali premesse, la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., otteneva decreto ingiuntivo n. 118/2023,
[...] emesso dal Tribunale di Crotone in data 22.02.2023 nel procedimento n. 234/2023 R.G., per la somma di € 5.700,00, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione avverso Parte_1 il predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente esponeva che si era iscritto presso la Società Concorsi & Formazione S.r.l. in data 02.09.2021 al fine di preparare le prove per i concorsi nelle Forze Armate (FF.AA.) e nelle Forze di Polizia (FF.PP.); - periodicamente, gli venivano somministrati una serie di test di cultura generale che, dopo lo svolgimento in autonomia, venivano corretti da due tutors che fornivano una fredda e sterile valutazione senza nulla approfondire in relazione al
“metodo” di studio ed analisi delle domande;
- si cimentava in diversi concorsi ma sempre
2 con esito negativo;
- dopo l'ultima delusione, decideva di ritirarsi e non frequentare più i corsi del predetto istituto;
- passato qualche mese, si recava a Roma al fine di trascorrere un weekend con il proprio amico di liceo, e, in tale circostanza, si presentava al Centro di
Selezione e Reclutamento VFP1 di Roma per sostenere le previste prove finalizzate all'arruolamento volontario nell'esercito italiano, con qualifica di VFP1 (Volontario in
Ferma Prefissata di 1 anno), come da apposito bando pubblico;
- all'esito di tali prove di efficienza fisica, consistite esclusivamente in esercizi (corsa, trazioni alla sbarra, piegamenti) tesi alla verifica dell'idoneità sanitaria, l'opponente veniva giudicato idoneo anche in ragione delle sue indubbie qualità fisiche, la cui maturazione era fisiologicamente avvenuta nel corso degli anni e non durante la frequentazione del corso ove mai era stata intrapresa una esercitazione specifica relative alle prove fisiche;
- succedeva però che il
, pur essendo idoneo, non si presentava presso il Reggimento Addestrativo Volontari Pt_1
(cd. RAV) che lo aveva convocato, poiché decideva di non intraprendere tale percorso;
rilevava che l'arruolamento volontario di cui trattasi (VFP1) avveniva, come da bando pubblico, esclusivamente sulla base di prove fisiche in relazione alle quali alcuna preparazione era stata fornita dall'istituto; rilevava che la richiesta di pagamento avanzata da controparte era illegittima poiché esorbitante rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale ove, invece, ogni riferimento era indirizzato verso un concetto di preparazione che rendeva idoneo il candidato nell'ambito di una selezione in concorso con altri soggetti;
- osservava che la clausola contrattuale di cui alla lettera “c”, invocata dalla controparte, tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo, doveva essere considerata vessatoria, anche in ragione della sua scarsa comprensibilità e della sua mancata trattazione in maniera individuale;
chiedeva accertarsi la non debenza delle somme ingiunte con conseguente declaratoria di nullità, invalidità inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 183 ter c.p.c.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 21.11.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava che era la stessa CP_1 parte opponente a confermare nel proprio scritto difensivo che il sig. era stato Pt_1 decretato vincitore del bando di reclutamento relativo al primo blocco 2022 dei VFP1 dell'Esercito, condizione che da sola determinava la debenza della maggior somma indicata nella lettera c dell'art. 4 del contratto de quo; evidenziava che dal bando prodotto si evinceva
3 che per il superamento di detto concorso era necessario sostenere sia prove fisiche che prove psicoattitudinali;
deduceva che il sig. aveva fruito della necessaria preparazione prima Pt_1 del concorso;
esponeva che la preparava i propri allievi anche alla prova CP_1 psicoattitudinale, ai colloqui con lo psicologo e la psichiatra, essendo questa materia di formazione trattata anche nei libri di testo;
contestava l'eccepita vessatorietà della clausola di cui all'art. 4 lett. c), risultando la stessa approvata espressamente ex art. 1342, 2° comma,
e 1469 bis e ss. c.c.; chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento.
4.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 15.12.2025, si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., la quale si riportava a tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate dalla cedente Controparte_1
5.
Respinta l'stanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 183 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
Va precisato che l'intervento nel processo di quale asserita cessionaria del CP_2 credito vantato da deve essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 111 CP_1
c.p.c., secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass 22424/2009;
Cass. 5529/2020).
Nel caso di specie, non tutte le parti costituite hanno prestato il proprio consenso all'estromissione dell'originaria opposta, sicché il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie, non spiegando alcun effetto sul rapporto processuale l'eventuale trasferimento del diritto sostanziale.
7.
4 L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte opponente ha eccepito di non essere vincitore di alcun concorso ma di aver superato sola una selezione basata su prove di efficienza fisica per la qualifica di
VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno), come da apposito bando pubblico, per la quale la società opposta non aveva fornito alcuna prestazione contrattuale.
Sul punto parte opposta nulla ha dedotto, limitandosi ad affermare che il predetto bando prevedeva sia prove fisiche che psicoattitudinali e che il sig. aveva fruito della Pt_1 necessaria preparazione prima del concorso.
A fronte della specifica contestazione di parte opponente in relazione alla mancata esecuzione dell'obbligazione assunta, non ha fornito la prova dei fatti CP_1 costitutivi del diritto vantato e, in particolare, la sussistenza delle condizioni a cui il contratto
5 subordina il pagamento della somma richiesta, ovvero il superamento di un concorso nelle
Forze Armate e nelle Forze di Polizia usufruendo del percorso di studio fornito dalla società opposta.
Al riguardo giova evidenziare che la clausola n. 4 punto c) del contratto prevede espressamente che “…la rimanente somma di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento,00) sarà dovuta dal partecipante solo nel caso di vincita di un qualunque dei concorsi nelle Forze
Armate e nelle Forze di Polizia per qualsiasi ruolo del personale. Siffatta somma di €
5.700,00 dovrà essere corrisposta dal partecipante entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto dirigenziale o altra nota ufficiale dell'Amministrazione che determini i vincitori del concorso con il quale l'iscritto sarà stato decretato idoneo (vincitore). Il partecipante potrà fare istanza alla per una modalità di pagamento diversa, purché dalla CP_1 stessa azienda accettata”.
Tale clausola contrattuale non può che essere interpretata nel senso che il superamento del concorso debba avvenire in conseguenza del percorso formativo fornito dalla società, essendo tale significato più coerente con la causa concreta del contratto, avente ad oggetto la fornitura di “un percorso di studio al fine di poter sostenere la preparazione delle prove di selezione a tutti i ruoli previsti dai concorsi nelle FFPP e FFAA, costituito dalla vendita di un kit Libri-Corso di preparazione (c.d. Quaderni di classe) ad uso esclusivo degli iscritti e di un supporto didattico (cd. Tutoraggio) svolto da personale professionalmente qualificato, per meglio comprendere le nozioni contenute nei Quaderni di classe” (cfr. clausola n. 1, punto a) e b), all. 1 fascicolo monitorio).
E' appena il caso di evidenziare che è onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto in presenza di una specifica contestazione avversaria di mancato adempimento dell'obbligazione contrattuale.
Alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, incombeva, pertanto, alla società opposta la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, non potendo il solo contratto, in carenza di prova della regolare esecuzione dell'obbligazione, costituire fonte di prova del diritto di credito oggetto della pretesa azionata nelle forme della tutela monitoria.
Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo piuttosto, l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione (cfr. ex plurimis Cass. 7763/2024).
L'opponente adduce di non aver ricevuto alcuna preparazione da parte della società opposta
6 in relazione alle prove sostenute per l'arruolamento volontario (VFP1), evidenziando che il percorso di studio era consistito in una somministrazione periodica di una serie di test di cultura generale.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti si evince che la selezione è consistita in prove di efficienza fisica e psicoattitudinali (cfr. all. 2 atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, la non ha provato di aver fornito al sig. la necessaria CP_1 Parte_1 preparazione mirata al superamento delle prove di efficienza fisica e psicoattitudinali in adempimento dell'obbligazione assunta ex contractu, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento contestato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso della sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. sez. un. n. 13533/2001; Cass. n. 18200/2020; Cass. n.
18202/2020).
8.
Il mancato necessario riscontro probatorio in ordine alla pretesa creditoria determina, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte opposta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 118/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 22.02.2023 nel procedimento n. 234/2023 R.G.;
2. condanna parte opposta, alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore
7 dell'opponente, in complessivi euro 2.685,50, di cui € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.., pubblicata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Crotone, 17.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 586/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Giuseppe Donnici, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via XXV Aprile n. 67;
PARTE OPPONENTE
Contro
P.IVA , con sede in Roma, Via G. Luporini, 32, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Micaela La Torre, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Capo Palinuro n. 35;
PARTE OPPOSTA
Nonché
P.IVA n. , in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla CP_2 P.IVA_2
Via Alessio Olivieri n. 27, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di intervento depositato in data 15.12.2025, dall'avv. Micaela La Torre, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Roma alla Via Capo Palinuro 35;
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
1 Per parte opposta e parte intervenuta, come da note depositate per l'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
per parte opponente, che non ha depositato nel termine assegnato note scritte, devono intendersi richiamate le conclusioni in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 13.02.2023, la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - in data 02.09.2021, la società ricorrente stipulava contratto con il sig. al corso di studio per la preparazione Parte_1 alle prove di selezione previste dai concorsi nelle FFPP e FFAA;
- con la sottoscrizione del suindicato contratto il sig. si riconosceva debitore del costo del suddetto corso Parte_1 pari ad € 6.700,00 (seimilasettecento/00), come previsto all'art. 4 del contratto de quo;- il suddetto contratto all'art. 4 lettera c) prevedeva le seguenti modalità di pagamento: €
1.000,00 all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo e la rimanente somma di €
5.700,00 dovuta dal partecipante solo nel caso di vincita di un qualunque concorso nelle
Forze Armate e nelle Forze di Polizia per qualsiasi ruolo del personale;
- il resistente provvedeva al pagamento di una sola parte del dovuto e precisamente l'importo di €
1.000,00: - in data 03.10.2022 veniva pubblicato decreto del Ministero della Difesa con il quale il sig. veniva decretato vincitore del bando di reclutamento relativo al 1° blocco Pt_1
2022 del VFP 1 dell'Esercito; - la società ricorrente era, pertanto, creditrice nei confronti del sig. , della somma di € 5.700,00; - veniva inviata al sig. diffida con Parte_1 Pt_1 raccomandata inoltrata on line in data 26.10.2022; sulla base di tali premesse, la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., otteneva decreto ingiuntivo n. 118/2023,
[...] emesso dal Tribunale di Crotone in data 22.02.2023 nel procedimento n. 234/2023 R.G., per la somma di € 5.700,00, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione avverso Parte_1 il predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente esponeva che si era iscritto presso la Società Concorsi & Formazione S.r.l. in data 02.09.2021 al fine di preparare le prove per i concorsi nelle Forze Armate (FF.AA.) e nelle Forze di Polizia (FF.PP.); - periodicamente, gli venivano somministrati una serie di test di cultura generale che, dopo lo svolgimento in autonomia, venivano corretti da due tutors che fornivano una fredda e sterile valutazione senza nulla approfondire in relazione al
“metodo” di studio ed analisi delle domande;
- si cimentava in diversi concorsi ma sempre
2 con esito negativo;
- dopo l'ultima delusione, decideva di ritirarsi e non frequentare più i corsi del predetto istituto;
- passato qualche mese, si recava a Roma al fine di trascorrere un weekend con il proprio amico di liceo, e, in tale circostanza, si presentava al Centro di
Selezione e Reclutamento VFP1 di Roma per sostenere le previste prove finalizzate all'arruolamento volontario nell'esercito italiano, con qualifica di VFP1 (Volontario in
Ferma Prefissata di 1 anno), come da apposito bando pubblico;
- all'esito di tali prove di efficienza fisica, consistite esclusivamente in esercizi (corsa, trazioni alla sbarra, piegamenti) tesi alla verifica dell'idoneità sanitaria, l'opponente veniva giudicato idoneo anche in ragione delle sue indubbie qualità fisiche, la cui maturazione era fisiologicamente avvenuta nel corso degli anni e non durante la frequentazione del corso ove mai era stata intrapresa una esercitazione specifica relative alle prove fisiche;
- succedeva però che il
, pur essendo idoneo, non si presentava presso il Reggimento Addestrativo Volontari Pt_1
(cd. RAV) che lo aveva convocato, poiché decideva di non intraprendere tale percorso;
rilevava che l'arruolamento volontario di cui trattasi (VFP1) avveniva, come da bando pubblico, esclusivamente sulla base di prove fisiche in relazione alle quali alcuna preparazione era stata fornita dall'istituto; rilevava che la richiesta di pagamento avanzata da controparte era illegittima poiché esorbitante rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale ove, invece, ogni riferimento era indirizzato verso un concetto di preparazione che rendeva idoneo il candidato nell'ambito di una selezione in concorso con altri soggetti;
- osservava che la clausola contrattuale di cui alla lettera “c”, invocata dalla controparte, tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo, doveva essere considerata vessatoria, anche in ragione della sua scarsa comprensibilità e della sua mancata trattazione in maniera individuale;
chiedeva accertarsi la non debenza delle somme ingiunte con conseguente declaratoria di nullità, invalidità inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 183 ter c.p.c.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 21.11.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava che era la stessa CP_1 parte opponente a confermare nel proprio scritto difensivo che il sig. era stato Pt_1 decretato vincitore del bando di reclutamento relativo al primo blocco 2022 dei VFP1 dell'Esercito, condizione che da sola determinava la debenza della maggior somma indicata nella lettera c dell'art. 4 del contratto de quo; evidenziava che dal bando prodotto si evinceva
3 che per il superamento di detto concorso era necessario sostenere sia prove fisiche che prove psicoattitudinali;
deduceva che il sig. aveva fruito della necessaria preparazione prima Pt_1 del concorso;
esponeva che la preparava i propri allievi anche alla prova CP_1 psicoattitudinale, ai colloqui con lo psicologo e la psichiatra, essendo questa materia di formazione trattata anche nei libri di testo;
contestava l'eccepita vessatorietà della clausola di cui all'art. 4 lett. c), risultando la stessa approvata espressamente ex art. 1342, 2° comma,
e 1469 bis e ss. c.c.; chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento.
4.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 15.12.2025, si costituiva in giudizio, quale cessionaria del credito, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., la quale si riportava a tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze formulate dalla cedente Controparte_1
5.
Respinta l'stanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 183 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
6.
Va precisato che l'intervento nel processo di quale asserita cessionaria del CP_2 credito vantato da deve essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 111 CP_1
c.p.c., secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass 22424/2009;
Cass. 5529/2020).
Nel caso di specie, non tutte le parti costituite hanno prestato il proprio consenso all'estromissione dell'originaria opposta, sicché il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie, non spiegando alcun effetto sul rapporto processuale l'eventuale trasferimento del diritto sostanziale.
7.
4 L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte opponente ha eccepito di non essere vincitore di alcun concorso ma di aver superato sola una selezione basata su prove di efficienza fisica per la qualifica di
VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno), come da apposito bando pubblico, per la quale la società opposta non aveva fornito alcuna prestazione contrattuale.
Sul punto parte opposta nulla ha dedotto, limitandosi ad affermare che il predetto bando prevedeva sia prove fisiche che psicoattitudinali e che il sig. aveva fruito della Pt_1 necessaria preparazione prima del concorso.
A fronte della specifica contestazione di parte opponente in relazione alla mancata esecuzione dell'obbligazione assunta, non ha fornito la prova dei fatti CP_1 costitutivi del diritto vantato e, in particolare, la sussistenza delle condizioni a cui il contratto
5 subordina il pagamento della somma richiesta, ovvero il superamento di un concorso nelle
Forze Armate e nelle Forze di Polizia usufruendo del percorso di studio fornito dalla società opposta.
Al riguardo giova evidenziare che la clausola n. 4 punto c) del contratto prevede espressamente che “…la rimanente somma di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento,00) sarà dovuta dal partecipante solo nel caso di vincita di un qualunque dei concorsi nelle Forze
Armate e nelle Forze di Polizia per qualsiasi ruolo del personale. Siffatta somma di €
5.700,00 dovrà essere corrisposta dal partecipante entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto dirigenziale o altra nota ufficiale dell'Amministrazione che determini i vincitori del concorso con il quale l'iscritto sarà stato decretato idoneo (vincitore). Il partecipante potrà fare istanza alla per una modalità di pagamento diversa, purché dalla CP_1 stessa azienda accettata”.
Tale clausola contrattuale non può che essere interpretata nel senso che il superamento del concorso debba avvenire in conseguenza del percorso formativo fornito dalla società, essendo tale significato più coerente con la causa concreta del contratto, avente ad oggetto la fornitura di “un percorso di studio al fine di poter sostenere la preparazione delle prove di selezione a tutti i ruoli previsti dai concorsi nelle FFPP e FFAA, costituito dalla vendita di un kit Libri-Corso di preparazione (c.d. Quaderni di classe) ad uso esclusivo degli iscritti e di un supporto didattico (cd. Tutoraggio) svolto da personale professionalmente qualificato, per meglio comprendere le nozioni contenute nei Quaderni di classe” (cfr. clausola n. 1, punto a) e b), all. 1 fascicolo monitorio).
E' appena il caso di evidenziare che è onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto in presenza di una specifica contestazione avversaria di mancato adempimento dell'obbligazione contrattuale.
Alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, incombeva, pertanto, alla società opposta la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, non potendo il solo contratto, in carenza di prova della regolare esecuzione dell'obbligazione, costituire fonte di prova del diritto di credito oggetto della pretesa azionata nelle forme della tutela monitoria.
Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo piuttosto, l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione (cfr. ex plurimis Cass. 7763/2024).
L'opponente adduce di non aver ricevuto alcuna preparazione da parte della società opposta
6 in relazione alle prove sostenute per l'arruolamento volontario (VFP1), evidenziando che il percorso di studio era consistito in una somministrazione periodica di una serie di test di cultura generale.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti si evince che la selezione è consistita in prove di efficienza fisica e psicoattitudinali (cfr. all. 2 atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, la non ha provato di aver fornito al sig. la necessaria CP_1 Parte_1 preparazione mirata al superamento delle prove di efficienza fisica e psicoattitudinali in adempimento dell'obbligazione assunta ex contractu, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento contestato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso della sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. sez. un. n. 13533/2001; Cass. n. 18200/2020; Cass. n.
18202/2020).
8.
Il mancato necessario riscontro probatorio in ordine alla pretesa creditoria determina, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte opposta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 118/2023, emesso dal Tribunale di Crotone in data 22.02.2023 nel procedimento n. 234/2023 R.G.;
2. condanna parte opposta, alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore
7 dell'opponente, in complessivi euro 2.685,50, di cui € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva ex lege, resa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.., pubblicata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Crotone, 17.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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