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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1561/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 25/03/2025 da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. DALLA VALLE PAOLA e l'avv. BUSO ELISA nei confronti di nata ad [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. ALIBRANDI ANNA
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
Nel merito
1) pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della signora CP_1 per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi e, in particolare, per la violazione ripetuta e oltraggiosa del dovere di fedeltà;
2) disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
3) assegnarsi la casa familiare sita in Salgareda (TV), Vicolo delle Acacie 14, al signor , Parte_1 in quanto genitore collocatario prevalente della prole;
4) individuarsi il seguente calendario di frequentazione madre-figli: la signora potrà vedere i figli a CP_1 fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo l'uscita di scuola, sino alla domenica sera, dopo l'orario di cena, quando riconsegnerà i figli al padre presso l'abitazione familiare, nonché uno o due pomeriggi durante la settimana, anche con pernotto, previa acquisizione dell'opinione dei figli, da individuarsi nelle giornate di martedì e mercoledì.
Nei periodi di chiusura della scuola, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e compatibilmente con le esigenze dei minori, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 1° maggio di ogni anno.
5) disporsi che ciascun genitore è onerato del mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, individuate secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso.
In ogni caso: condannarsi la signora alla rifusione delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali 15%, cpa e iva CP_1 come per legge.
Per la resistente:
Nel merito: pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi a) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , con collocazione prevalente dei CP_1 figli minori presso di lei;
b) disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento prevalente Persona_1 Persona_2 e residenza anagrafica presso la madre e stabilendo il diritto di visita del padre a week end alternati dal venerdì alla fine delle lezioni scolastiche fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre;
i figli potranno stare con il padre anche due pomeriggi la settimana dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera (cena con il padre) che li riaccompagnerà al domicilio materno entro le ore 21.00;
Periodi di vacanza:
1.1. Vacanze di Natale. Si considerino “Vacanze di Natale” quelle dal giorno della fine delle lezioni scolastiche fino al giorno della ripresa delle lezioni. I figli staranno con i genitori in due periodi: il primo giorno dalla fine delle lezioni sino al 30 dicembre. Il secondo periodo dal 31 dicembre fino al giorno della ripresa delle lezioni. Durante il periodo delle festività di Natale 2025 e staranno per il primo Per_1 Per_2 periodo con la mamma e per il secondo periodo con il padre.
1.2. Vacanze di Pasqua. Si considerino “Vacanze di Pasqua” quelle dal gioro della fine delle lezioni scolastiche fino al giorno della ripresa delle lezioni. I figli staranno con i genitori in due periodi: il primo dal giorno della fine delle lezioni fino alla domenica di Pasqua ed il secondo periodo decorrerà dal “Lunedì di Pasquetta” fino al giorno della ripresa delle lezioni. Per il primo periodo delle festività di Pasqua 2026
e trascorreranno con il papà il primo periodo e con la mamma il secondo. Per_1 Per_2
1.3. Vacanze estive. Si considerino “vacanze estive” il periodo di tempo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche ed il 31 agosto. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi reciprocamente entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Al termine del periodo di vacanza i week ends di alternanza riprenderanno con il genitore che non ha visto i figli nella settimana precedente.
1.4. Ponti, ricorrenze e festività infrasettimanali (compresi i compleanni dei figli) seguiranno i normali turni di responsabilità
1.5. Il giorno della Cresima che riceverà nell'anno 2026 vedrà la compartecipazione di entrambi i Per_2 genitori alla funzione religiosa e gli eventuali festeggiamenti seguiranno il calendario di turnazione settimanale tra i genitori.
c) porre a carico del SInor un assegno mensile a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli e pari ad € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_2 Per_1 indici ISTAT, mediante bonifico con valuta entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che la SInora indicherà; CP_1 d) disporre che l'Assegno Unico e Universale sia interamente percepito dalla madre per entrambi i figli;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe riportato ha richiesto la separazione personale, con Parte_1 richiesta di addebito, dalla coniuge , asserendo la reiterata violazione dell'obbligo di CP_1 fedeltà coniugale nascente dal matrimonio da parte di quest'ultima.
La coppia ha due figli: , nata il [...] e , nato il 7 febbraio Persona_1 Persona_2 2013.
Il nucleo familiare risiede in una unità abitativa a Salgareda (TV) formalmente intestata alla signora CP_1 per l'acquisto della quale veniva acceso un mutuo, intestato inizialmente alla sola resistente e poi, dal settembre 2023, ad entrambi i coniugi e per il pagamento del quale si è sempre fatto carico il ricorrente.
In data 12/6/2025 si costituiva la resistente, contestando quanto affermato nel ricorso e specificando che
“…l'unione familiare era in crisi già da molti anni e il SI. non ha mai voluto cogliere né Pt_1 approfondire cause, ragioni e motivi che hanno portato al progressivo deterioramento del rapporto e che comunque, già all'epoca del fidanzamento, lasciavano presagire l'assoluta incompatibilità personologica dei nubendi…”
All'udienza del 22/7/2025 il ricorrente ha dichiarato: “Io e mia moglie abbiamo parlato assieme ai nostri figli spiegando loro la situazione di crisi. è scoppiato a piangere mentre , che ha quasi 16 Per_2 Per_1 anni, ha capito di più la situazione. In ogni caso abbiamo spiegato loro che sono il nostro bene più grande e mi sembra che siano entrambi ben disposti con tutti e due i genitori, allo stato non ci sono stati comportamenti oppositivi o negativi. Loro sono già a conoscenza anche del comportamento di infedeltà della mamma, ne abbiamo parlato insieme.” La resistente ha confermato quanto dichiarato dal marito.
Nel corso della medesima udienza, il Presidente in via conciliativa ha proposto alle parti di raggiungere un'intesa secondo la quale i figli avrebbero abitato con entrambi i genitori in modo alternato e con tempi approssimativamente paritari, allo scopo di permettere ai figli un minore coinvolgimento nella causa e soprattutto nelle circostanze pacificamente allegate dalle parti, assicurando al contempo un'equilibrata distribuzione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Nelle more, entrambe le parti hanno dichiarato di non accettare la proposta del Presidente, insistendo per le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
Con ordinanza di data 8/8/2025 il Presidente ha quindi fissato l'udienza del 18 settembre 2025 per l'ascolto di entrambi i figli, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito di tale incombente.
All'esito dell'ascolto dei minori, il Presidente, in data 24/9/2025 ha emesso la seguente ordinanza: esaminati gli atti e i documenti, sentite le parti ed espletato l'ascolto dei due figli minorenni;
rilevato che, come riferito da entrambi i genitori all'udienza del 22 luglio 2025 e come confermato dagli stessi figli in sede di ascolto, il desiderio di entrambi i figli è quello di trascorrere il proprio tempo in pari misura sia con la madre sia col padre, possibilmente restando nella casa coniugale;
preso atto che nessuno dei due genitori condivide tale soluzione, posto che entrambi hanno concluso chiedendo l'assegnazione della casa coniugale a sé con attribuzione all'altro genitore di un tempo minore con i figli (weekend alternati e visite infrasettimanali); rilevato che entrambi i genitori hanno dato atto di avere la disponibilità, quantomeno in via provvisoria, di un altro alloggio. In particolare la moglie ha la possibilità di alloggiare, anche con i figli, presso l'abitazione dei propri genitori (ovvero i nonni materni dei minori), situata a poca distanza dalla casa coniugale (casa idonea ad ospitare anche i due figli, come riferito da in occasione dell'ascolto Per_1 odierno), mentre il marito ha la disponibilità di un alloggio situato a Mestre;
evidenziato a tal proposito che, come allegato da entrambe le parti, i nonni materni si sono spesso occupati della custodia e dell'accudimento dei nipoti, accompagnando talvolta alla lezione di karate e Per_2
al corso di matematica (cfr. mem. ric. del 25 giugno 2025 e mem res. del 4 luglio 2025); Per_1 considerato quindi che le due soluzioni abitative prospettate dalle parti sono realisticamente ed allo stato le seguenti:
1) assegnazione della casa coniugale alla madre, con inevitabile spostamento del domicilio paterno nella casa di Mestre (unico alloggio alternativo di cui il marito ha allo stato la disponibilità) e con la conseguenza che verosimilmente i figli, per trascorrere i weekend e gli ulteriori pernottamenti presso il padre dovranno recarsi a Mestre;
2) assegnazione della casa coniugale al padre, con inevitabile spostamento del domicilio materno presso i propri genitori (unico alloggio alternativo di cui la moglie ha allo stato la disponibilità) e con la conseguenza che in tal caso i figli, per trascorrere il weekend e gli ulteriori pernottamenti presso la madre potranno restare più vicini alla casa familiare;
evidenziato che entrambi i genitori allo stato appaiono idonei ad essere affidatari e collocatari dei figli, non essendo emersa alcuna significativa circostanza contraria in ordine a ciò; ritenuto pertanto che la decisione in ordine alle due soluzioni abitative sopra riportate, dovendo avere riguardo al preminente interesse dei minori, non può che essere quella che comporta prevedibilmente per gli stessi i minori disagi;
ritenuto che
tale soluzione deve essere identificata in via provvisoria con la soluzione n. 2 come sopra riportata;
rilevato, quanto alle richieste di tipo economico, che da quanto emerso dagli atti e nel corso della prima udienza, il marito gode allo stato di un reddito mensile netto di circa 1700/1800 Euro dovendo però far fronte interamente al mutuo relativo alla casa coniugale, ammontante a circa 750 Euro al mese, mentre la moglie allo stato gode di un reddito mensile netto di circa 1100 Euro;
ritenuto, di conseguenza, che il sacrificio economico incombente sulle parti in conseguenza della separazione può essere considerato approssimativamente simile, anche alla luce del fatto che, dedotto il pagamento della rata del mutuo, al marito residua una somma analoga a quella dello stipendio della moglie, provvede come segue:
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
- dispone il collocamento prevalente di entrambi i figli minori presso il padre, conseguentemente assegnatario della casa coniugale;
- dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì dopo l'uscita di scuola, sino alla domenica sera, dopo l'orario di cena, quando riconsegnerà i figli al padre presso l'abitazione familiare, nonché due pomeriggi durante la settimana, anche con pernotto, indicativamente nelle giornate di martedì e mercoledì. Nei periodi di chiusura della scuola, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e compatibilmente con le esigenze dei minori, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, e almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 1° maggio di ogni anno. Il tutto nel rispetto della volontà degli stessi figli;
- alla luce della sopra delineata situazione economica delle parti, dispone che allo stato ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario dei figli nel periodo in cui li ha con sé senza determinazione di un ulteriore contributo mensile a carico della moglie (in conformità a quanto richiesto, peraltro, dalla difesa del marito);
- le spese straordinarie relative ai figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato;
- rigetta ogni altra domanda;
- invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico per sé e per i figli.
Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, rigetta le richieste istruttorie formulate dalle parti e fissa per la discussione l'udienza del 14 ottobre 2025 ore 11.30.
Avverso tale ordinanza la signora ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, CP_1 chiedendo la riforma del provvedimento, con prevalente collocazione dei minori presso di sé, assegnazione in proprio favore della casa coniugale, ampio diritto di visita del padre, e previsione a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento ordinario dei minori non inferiore a 400 € complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico INPS integralmente a proprio favore;
con vittoria delle spese di fase;
La Corte d'Appello, con ordinanza del 10/11/2025, così si è pronunciata: ritiene il Collegio che il reclamo sia ammissibile e meriti accoglimento;
esso è ammissibile, in relazione alla sussistenza di un attuale interesse attoreo al suo accoglimento, idoneo a paralizzare l'esecuzione intrapresa ex adverso ed a scongiurare le lacerazioni emotive cui generalmente in queste situazioni i figli si ritrovano loro malgrado esposti;
nondimeno, la chiesta tutela ha reso necessaria la previa l'instaurazione del contraddittorio, come imposto dall'art. 473 - bis. 24 c.p.c. con esclusione di un provvedimento inaudita altera parte;
nel merito, va – allo stato e nonostante la profonda conflittualità delle parti, espressa anche dalla notifica dell'atto di precetto per il rilascio dell'abitazione familiare senza attendere né l'esito del presente giudizio, né tantomeno quello, pur programmato in data assai prossima, della causa di primo grado – confermato l'affidamento condiviso dei figli minori – , di anni 16, e di anni 12 – ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, tuttavia, ritiene la Corte che debba disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, che l'abiterà unitamente ai figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica: un tanto, considerato che ella attualmente lavora a tempo parziale e rappresenta il genitore che ha maggiore disponibilità di tempo se non, ormai, per accudire, quantomeno per
“supervisionare” ed affiancare i figli nella crescita, assicurandone per esempio la regolarità nella frequenza scolastica e nello studio, nella cura della salute e della persona, nelle relazioni sociali e più in generale in quegli ambiti che in presenza di figli (pre) adolescenti impongono, viepiù in occasione della crisi del nucleo originario, la presenza morale e materiale dei genitori;
in senso contrario non può essere valorizzato l'esito dell'ascolto dei minori condotto dal primo Giudice, che peraltro non ne ha ricostruito la routine e le esigenze oggettive, imprescindibile riferimento nella scelta del genitore collocatario in funzione della conservazione delle abitudini e nella salvaguardia dei bisogni dei figli, ma si è limitato a raccoglierne i desiderata accedendo ad una prospettiva marcatamente soggettivistica che non appare consona alla rilevanza degli interessi dei minori stessi, né educativa;
peraltro, dall'ascolto dei ragazzi si coglie che, sul piano morale, essi non vogliono “scegliere” tra un genitore e l'altro e, su quello materiale, tendono a rimanere nella loro casa, risultando dal verbale dell'ascolto d.d. 18.9.2025 che
“Entrambi [scil. i minori] ritengono che una buona soluzione potrebbe essere quella di trascorrere pari tempo con mamma e papà possibilmente restando nella casa familiare e quindi potrebbero i due genitori alternarsi nell'abitazione”.
I figli sembrano dunque voler “restare fuori” dalla separazione dei genitori (essendone informati, Per_1 anche in ordine alla sua “causa” in un “tradimento della mamma”: cfr. verbale ud. 18.9.2025), mossi verosimilmente da un istinto di autoconservazione che induce a ridimensionare la portata del “punto di vista dei minori” nella specifica vicenda, dove – giova ribadirlo – loro stessi non vogliono “compromettersi” e tendono più che altro (anche comprensibilmente, dato che vanno a scuola una a Oderzo e l'altro a Salgareda) a minimizzare i loro possibili disagi logistici, per esempio glissando sulla casa di Mestre come possibile sistemazione del padre (e loro, quando fossero dal padre: cfr. verbale ud. 18.9.2025 dove si legge che “ fa presente che un'alternativa potrebbe essere quella di spostare lei ed il fratello in due case, in Per_1 quella dei nonni ci sarebbe posto mentre in quella di Mestre non lo sa”); è dunque inappropriato affidarsi unicamente alle “indicazioni” espresse dei minori per individuarne le modalità di collocazione e sistematicamente più corretto – e finanche più rispettoso del loro atteggiamento rispetto alla vicenda nel suo complesso – rifarsi ad un criterio oggettivo come quello sopra esposto, relativo al tempo che ciascun genitore può e deve dedicare alla prole;
ciò posto, il padre, quale genitore non prevalentemente collocatario, una volta lasciata la casa familiare vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alla fine dell'orario scolastico, fino alla domenica sera quando li riporterà dalla madre entro le ore 21.30 e ogni settimana dalla fine del proprio orario di lavoro – quando li andrà a prendere dalla madre – fino alle 21.30 quando ve li ricondurrà; una settimana durante le vacanze di Natale (salvo diverso accordo, comprendente nel corrente anno il giorno di Natale e dunque, per l'effetto, decorrente dal 24 dicembre alle 12.00 al 31 dicembre alla stessa ora) e – ad anni alterni con la madre – le vacanze di Carnevale o quelle Pasquali;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari e il padre in quelli pari); assegnando la casa familiare alla madre, che ne è anche unica proprietaria e ne paga – o ne inizierà a pagare – da sola il mutuo, in quanto a lei esclusivamente intestato e senza che il marito sia giuridicamente obbligato a contribuire, ciascuna parte avrà a disposizione una casa di proprietà; considerati inoltre i redditi, rispettivamente, di circa 1100,00 € mensili per la moglie ed € 1700,00 mensili circa per il marito;
tenuto altresì conto dei tempi di permanenza dei minori prevalentemente presso la madre, va posto a carico del reclamato ed in favore della reclamante un assegno mensile di € 300,00 complessivi (pari ad € 150,00 a figlio) oltre ISTAT su base annua – decorrente dalla data di rilascio della casa familiare da parte del sig. – da versare alla sig. ra entro il giorno 5 di ogni mese per Pt_1 CP_1 concorso al mantenimento ordinario dei figli;
le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno con le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
non vi sono ragioni – considerato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori – per derogare al criterio legale di attribuzione ad ambo le parti, al 50% ciascuna, l'assegno unico INPS di cui al d.lgs. 230/2021; le spese legali di fase vanno poste a carico del resistente soccombente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile basso della controversia e della sua limitata complessità, nonché della modesta attività processuale svolta – con esclusione della fase istruttoria,
P.Q.M.
in riforma dell'ordinanza dep. 24.9.2025 dal Giudice Delegato del Tribunale di Treviso nella procedura colà iscritta al n. 1561/2025 R.G., affida e in via condivisa ai genitori;
Per_1 Persona_2 colloca e prevalentemente presso la madre;
Per_1 Persona_2 assegna a la casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in SALGAREDA, loc. CP_1 Campodipietra, vicolo Delle Acacie, n. 14 perché vi dimori unitamente ai figli;
dà atto che il mutuo per l'acquisto della casa familiare è intestato unicamente alla sig. ra , CP_1 che ne sosterrà interamente gli oneri;
dispone che il padre veda e tenga con sé e con le tempistiche di cui in motivazione;
Per_1 Per_2 pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, a partire dalla mensilità in cui egli rilascerà l'abitazione familiare, la somma complessiva di € 300,00 (pari ad € 150,00 a figlio) per concorso al mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
dà atto che l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito da ambo le parti, nella misura del 50% ciascuna;
condanna parte reclamata alla rifusione, in favore della reclamante, delle spese legali di fase, che liquida in
€ 1800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.
All'udienza del 21/11/2025 il Presidente, dopo aver discusso assieme alle parti sul contenuto dell'ordinanza delle Corte d'Appello, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Innanzitutto entrambe le parti hanno dato atto dell'intollerabilità della convivenza e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita. Ciò è sufficiente per giustificare la pronuncia di separazione a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Quanto alle questioni inerenti alla prole, preso atto dell'ordinanza della Corte d'Appello che ha deciso sul reclamo, e rilevato che successivamente a tale pronuncia nessuna delle parti ha allegato alcun mutamento della situazione (cfr. verb. ud. del 21 novembre 2025), questo collegio non può che conformarsi al decisum e ai principi di diritto pronunciati in tale sede.
Sotto il profilo della richiesta d'addebito della separazione alla moglie, l'art. 151 c. 2 c.c. prevede che il giudice possa addebitare la separazione, solamente ove richiesta, quando è accertata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie, il marito ha dedotto che la circostanza che la moglie, in costanza di matrimonio, ha intrattenuto una relazione con un amico di famiglia, dalla quale è rimasta incinta e praticando successivamente l'interruzione di gravidanza. Ancora, il marito ha dedotto che in seguito la moglie ha Per iniziato a coltivare una relazione virtuale con un altro uomo, tale , scambiando con costui fotografie che la ritraggono in atteggiamento intimo, allegando le relative fotografie (cfr. docc. 7 a-q chat ). Per_4
Tali circostanze sono state confermate dalla moglie, la quale ha specificato che la gravidanza è stata la conseguenza di un solo rapporto sessuale con il proprio conoscente e che la relazione virtuale “con un perfetto sconosciuto altro non era che una baggianata, una sciocchezza solamente per “svuotare la mente” dall'opprimente situazione domestica che stava vivendo” (cfr. memoria di costituzione).
All'udienza del 22 luglio 2025 entrambi i coniugi hanno riferito che gli stessi hanno parlato con i figli spiegando loro la situazione di crisi e mettendoli a conoscenza del comportamento infedele della madre.
Per completezza si rileva che tale circostanza è stata riscontrata anche dalla figlia nel corso del suo Per_1 ascolto avvenuto all'udienza del 18/9/2025 (…Nicole conferma che c'è stata una riunione familiare nel corso della quale i genitori hanno parlato della loro intenzione di separarsi a causa del tradimento della mamma…).
In base a quanto sopra descritto devono, quindi, ritenersi pacifici sia la violazione dei doveri coniugali da parte della moglie (la condotta di infedeltà) sia il nesso causale sussistente tra tale condotta e il determinarsi dell'intolleranza della convivenza familiare (crisi subito dopo sfociata nell'introduzione della presente causa).
Ne deriva che al Tribunale non resta che accogliere la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. Stante la reciproca soccombenza, le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo, dichiara la separazione personale dei coniugi
C.F. n. a EZ (VE) il 22/09/1971 e Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. n. a RA (MI) il 17/01/1981, unitisi in matrimonio
[...] C.F._2 celebrato il 16/07/2016 e trascritto al n. 17, Parte 2, Serie A, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto, con addebito alla moglie;
affida i figli e in via condivisa ai genitori;
Per_1 Persona_2 colloca e prevalentemente presso la madre;
Per_1 Persona_2 assegna a la casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Salgareda, loc. Campodipietra, CP_1 vicolo Delle Acacie, n. 14 perché vi dimori unitamente ai figli;
dispone che il padre veda e tenga con sé e con le tempistiche di cui in motivazione;
Per_1 Per_2 pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1 partire dalla mensilità in cui egli rilascerà l'abitazione familiare, la somma complessiva di € 300,00 (pari ad
€ 150,00 a figlio) per concorso al mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
dà atto che l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito da ambo le parti, nella misura del 50% ciascuna;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Mogliano Veneto di procedere alla relativa annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 25/03/2025 da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. DALLA VALLE PAOLA e l'avv. BUSO ELISA nei confronti di nata ad [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. ALIBRANDI ANNA
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
Nel merito
1) pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della signora CP_1 per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi e, in particolare, per la violazione ripetuta e oltraggiosa del dovere di fedeltà;
2) disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
3) assegnarsi la casa familiare sita in Salgareda (TV), Vicolo delle Acacie 14, al signor , Parte_1 in quanto genitore collocatario prevalente della prole;
4) individuarsi il seguente calendario di frequentazione madre-figli: la signora potrà vedere i figli a CP_1 fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo l'uscita di scuola, sino alla domenica sera, dopo l'orario di cena, quando riconsegnerà i figli al padre presso l'abitazione familiare, nonché uno o due pomeriggi durante la settimana, anche con pernotto, previa acquisizione dell'opinione dei figli, da individuarsi nelle giornate di martedì e mercoledì.
Nei periodi di chiusura della scuola, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e compatibilmente con le esigenze dei minori, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 1° maggio di ogni anno.
5) disporsi che ciascun genitore è onerato del mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, individuate secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso.
In ogni caso: condannarsi la signora alla rifusione delle spese di lite, oltre al rimborso spese generali 15%, cpa e iva CP_1 come per legge.
Per la resistente:
Nel merito: pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi a) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , con collocazione prevalente dei CP_1 figli minori presso di lei;
b) disporre l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento prevalente Persona_1 Persona_2 e residenza anagrafica presso la madre e stabilendo il diritto di visita del padre a week end alternati dal venerdì alla fine delle lezioni scolastiche fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà i figli presso la madre;
i figli potranno stare con il padre anche due pomeriggi la settimana dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla sera (cena con il padre) che li riaccompagnerà al domicilio materno entro le ore 21.00;
Periodi di vacanza:
1.1. Vacanze di Natale. Si considerino “Vacanze di Natale” quelle dal giorno della fine delle lezioni scolastiche fino al giorno della ripresa delle lezioni. I figli staranno con i genitori in due periodi: il primo giorno dalla fine delle lezioni sino al 30 dicembre. Il secondo periodo dal 31 dicembre fino al giorno della ripresa delle lezioni. Durante il periodo delle festività di Natale 2025 e staranno per il primo Per_1 Per_2 periodo con la mamma e per il secondo periodo con il padre.
1.2. Vacanze di Pasqua. Si considerino “Vacanze di Pasqua” quelle dal gioro della fine delle lezioni scolastiche fino al giorno della ripresa delle lezioni. I figli staranno con i genitori in due periodi: il primo dal giorno della fine delle lezioni fino alla domenica di Pasqua ed il secondo periodo decorrerà dal “Lunedì di Pasquetta” fino al giorno della ripresa delle lezioni. Per il primo periodo delle festività di Pasqua 2026
e trascorreranno con il papà il primo periodo e con la mamma il secondo. Per_1 Per_2
1.3. Vacanze estive. Si considerino “vacanze estive” il periodo di tempo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche ed il 31 agosto. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi reciprocamente entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Al termine del periodo di vacanza i week ends di alternanza riprenderanno con il genitore che non ha visto i figli nella settimana precedente.
1.4. Ponti, ricorrenze e festività infrasettimanali (compresi i compleanni dei figli) seguiranno i normali turni di responsabilità
1.5. Il giorno della Cresima che riceverà nell'anno 2026 vedrà la compartecipazione di entrambi i Per_2 genitori alla funzione religiosa e gli eventuali festeggiamenti seguiranno il calendario di turnazione settimanale tra i genitori.
c) porre a carico del SInor un assegno mensile a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli e pari ad € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_2 Per_1 indici ISTAT, mediante bonifico con valuta entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che la SInora indicherà; CP_1 d) disporre che l'Assegno Unico e Universale sia interamente percepito dalla madre per entrambi i figli;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe riportato ha richiesto la separazione personale, con Parte_1 richiesta di addebito, dalla coniuge , asserendo la reiterata violazione dell'obbligo di CP_1 fedeltà coniugale nascente dal matrimonio da parte di quest'ultima.
La coppia ha due figli: , nata il [...] e , nato il 7 febbraio Persona_1 Persona_2 2013.
Il nucleo familiare risiede in una unità abitativa a Salgareda (TV) formalmente intestata alla signora CP_1 per l'acquisto della quale veniva acceso un mutuo, intestato inizialmente alla sola resistente e poi, dal settembre 2023, ad entrambi i coniugi e per il pagamento del quale si è sempre fatto carico il ricorrente.
In data 12/6/2025 si costituiva la resistente, contestando quanto affermato nel ricorso e specificando che
“…l'unione familiare era in crisi già da molti anni e il SI. non ha mai voluto cogliere né Pt_1 approfondire cause, ragioni e motivi che hanno portato al progressivo deterioramento del rapporto e che comunque, già all'epoca del fidanzamento, lasciavano presagire l'assoluta incompatibilità personologica dei nubendi…”
All'udienza del 22/7/2025 il ricorrente ha dichiarato: “Io e mia moglie abbiamo parlato assieme ai nostri figli spiegando loro la situazione di crisi. è scoppiato a piangere mentre , che ha quasi 16 Per_2 Per_1 anni, ha capito di più la situazione. In ogni caso abbiamo spiegato loro che sono il nostro bene più grande e mi sembra che siano entrambi ben disposti con tutti e due i genitori, allo stato non ci sono stati comportamenti oppositivi o negativi. Loro sono già a conoscenza anche del comportamento di infedeltà della mamma, ne abbiamo parlato insieme.” La resistente ha confermato quanto dichiarato dal marito.
Nel corso della medesima udienza, il Presidente in via conciliativa ha proposto alle parti di raggiungere un'intesa secondo la quale i figli avrebbero abitato con entrambi i genitori in modo alternato e con tempi approssimativamente paritari, allo scopo di permettere ai figli un minore coinvolgimento nella causa e soprattutto nelle circostanze pacificamente allegate dalle parti, assicurando al contempo un'equilibrata distribuzione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Nelle more, entrambe le parti hanno dichiarato di non accettare la proposta del Presidente, insistendo per le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
Con ordinanza di data 8/8/2025 il Presidente ha quindi fissato l'udienza del 18 settembre 2025 per l'ascolto di entrambi i figli, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito di tale incombente.
All'esito dell'ascolto dei minori, il Presidente, in data 24/9/2025 ha emesso la seguente ordinanza: esaminati gli atti e i documenti, sentite le parti ed espletato l'ascolto dei due figli minorenni;
rilevato che, come riferito da entrambi i genitori all'udienza del 22 luglio 2025 e come confermato dagli stessi figli in sede di ascolto, il desiderio di entrambi i figli è quello di trascorrere il proprio tempo in pari misura sia con la madre sia col padre, possibilmente restando nella casa coniugale;
preso atto che nessuno dei due genitori condivide tale soluzione, posto che entrambi hanno concluso chiedendo l'assegnazione della casa coniugale a sé con attribuzione all'altro genitore di un tempo minore con i figli (weekend alternati e visite infrasettimanali); rilevato che entrambi i genitori hanno dato atto di avere la disponibilità, quantomeno in via provvisoria, di un altro alloggio. In particolare la moglie ha la possibilità di alloggiare, anche con i figli, presso l'abitazione dei propri genitori (ovvero i nonni materni dei minori), situata a poca distanza dalla casa coniugale (casa idonea ad ospitare anche i due figli, come riferito da in occasione dell'ascolto Per_1 odierno), mentre il marito ha la disponibilità di un alloggio situato a Mestre;
evidenziato a tal proposito che, come allegato da entrambe le parti, i nonni materni si sono spesso occupati della custodia e dell'accudimento dei nipoti, accompagnando talvolta alla lezione di karate e Per_2
al corso di matematica (cfr. mem. ric. del 25 giugno 2025 e mem res. del 4 luglio 2025); Per_1 considerato quindi che le due soluzioni abitative prospettate dalle parti sono realisticamente ed allo stato le seguenti:
1) assegnazione della casa coniugale alla madre, con inevitabile spostamento del domicilio paterno nella casa di Mestre (unico alloggio alternativo di cui il marito ha allo stato la disponibilità) e con la conseguenza che verosimilmente i figli, per trascorrere i weekend e gli ulteriori pernottamenti presso il padre dovranno recarsi a Mestre;
2) assegnazione della casa coniugale al padre, con inevitabile spostamento del domicilio materno presso i propri genitori (unico alloggio alternativo di cui la moglie ha allo stato la disponibilità) e con la conseguenza che in tal caso i figli, per trascorrere il weekend e gli ulteriori pernottamenti presso la madre potranno restare più vicini alla casa familiare;
evidenziato che entrambi i genitori allo stato appaiono idonei ad essere affidatari e collocatari dei figli, non essendo emersa alcuna significativa circostanza contraria in ordine a ciò; ritenuto pertanto che la decisione in ordine alle due soluzioni abitative sopra riportate, dovendo avere riguardo al preminente interesse dei minori, non può che essere quella che comporta prevedibilmente per gli stessi i minori disagi;
ritenuto che
tale soluzione deve essere identificata in via provvisoria con la soluzione n. 2 come sopra riportata;
rilevato, quanto alle richieste di tipo economico, che da quanto emerso dagli atti e nel corso della prima udienza, il marito gode allo stato di un reddito mensile netto di circa 1700/1800 Euro dovendo però far fronte interamente al mutuo relativo alla casa coniugale, ammontante a circa 750 Euro al mese, mentre la moglie allo stato gode di un reddito mensile netto di circa 1100 Euro;
ritenuto, di conseguenza, che il sacrificio economico incombente sulle parti in conseguenza della separazione può essere considerato approssimativamente simile, anche alla luce del fatto che, dedotto il pagamento della rata del mutuo, al marito residua una somma analoga a quella dello stipendio della moglie, provvede come segue:
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
- dispone il collocamento prevalente di entrambi i figli minori presso il padre, conseguentemente assegnatario della casa coniugale;
- dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì dopo l'uscita di scuola, sino alla domenica sera, dopo l'orario di cena, quando riconsegnerà i figli al padre presso l'abitazione familiare, nonché due pomeriggi durante la settimana, anche con pernotto, indicativamente nelle giornate di martedì e mercoledì. Nei periodi di chiusura della scuola, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore e compatibilmente con le esigenze dei minori, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, e almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 1° maggio di ogni anno. Il tutto nel rispetto della volontà degli stessi figli;
- alla luce della sopra delineata situazione economica delle parti, dispone che allo stato ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario dei figli nel periodo in cui li ha con sé senza determinazione di un ulteriore contributo mensile a carico della moglie (in conformità a quanto richiesto, peraltro, dalla difesa del marito);
- le spese straordinarie relative ai figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato;
- rigetta ogni altra domanda;
- invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico per sé e per i figli.
Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, rigetta le richieste istruttorie formulate dalle parti e fissa per la discussione l'udienza del 14 ottobre 2025 ore 11.30.
Avverso tale ordinanza la signora ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, CP_1 chiedendo la riforma del provvedimento, con prevalente collocazione dei minori presso di sé, assegnazione in proprio favore della casa coniugale, ampio diritto di visita del padre, e previsione a carico di quest'ultimo di un contributo al mantenimento ordinario dei minori non inferiore a 400 € complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico INPS integralmente a proprio favore;
con vittoria delle spese di fase;
La Corte d'Appello, con ordinanza del 10/11/2025, così si è pronunciata: ritiene il Collegio che il reclamo sia ammissibile e meriti accoglimento;
esso è ammissibile, in relazione alla sussistenza di un attuale interesse attoreo al suo accoglimento, idoneo a paralizzare l'esecuzione intrapresa ex adverso ed a scongiurare le lacerazioni emotive cui generalmente in queste situazioni i figli si ritrovano loro malgrado esposti;
nondimeno, la chiesta tutela ha reso necessaria la previa l'instaurazione del contraddittorio, come imposto dall'art. 473 - bis. 24 c.p.c. con esclusione di un provvedimento inaudita altera parte;
nel merito, va – allo stato e nonostante la profonda conflittualità delle parti, espressa anche dalla notifica dell'atto di precetto per il rilascio dell'abitazione familiare senza attendere né l'esito del presente giudizio, né tantomeno quello, pur programmato in data assai prossima, della causa di primo grado – confermato l'affidamento condiviso dei figli minori – , di anni 16, e di anni 12 – ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, tuttavia, ritiene la Corte che debba disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, che l'abiterà unitamente ai figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica: un tanto, considerato che ella attualmente lavora a tempo parziale e rappresenta il genitore che ha maggiore disponibilità di tempo se non, ormai, per accudire, quantomeno per
“supervisionare” ed affiancare i figli nella crescita, assicurandone per esempio la regolarità nella frequenza scolastica e nello studio, nella cura della salute e della persona, nelle relazioni sociali e più in generale in quegli ambiti che in presenza di figli (pre) adolescenti impongono, viepiù in occasione della crisi del nucleo originario, la presenza morale e materiale dei genitori;
in senso contrario non può essere valorizzato l'esito dell'ascolto dei minori condotto dal primo Giudice, che peraltro non ne ha ricostruito la routine e le esigenze oggettive, imprescindibile riferimento nella scelta del genitore collocatario in funzione della conservazione delle abitudini e nella salvaguardia dei bisogni dei figli, ma si è limitato a raccoglierne i desiderata accedendo ad una prospettiva marcatamente soggettivistica che non appare consona alla rilevanza degli interessi dei minori stessi, né educativa;
peraltro, dall'ascolto dei ragazzi si coglie che, sul piano morale, essi non vogliono “scegliere” tra un genitore e l'altro e, su quello materiale, tendono a rimanere nella loro casa, risultando dal verbale dell'ascolto d.d. 18.9.2025 che
“Entrambi [scil. i minori] ritengono che una buona soluzione potrebbe essere quella di trascorrere pari tempo con mamma e papà possibilmente restando nella casa familiare e quindi potrebbero i due genitori alternarsi nell'abitazione”.
I figli sembrano dunque voler “restare fuori” dalla separazione dei genitori (essendone informati, Per_1 anche in ordine alla sua “causa” in un “tradimento della mamma”: cfr. verbale ud. 18.9.2025), mossi verosimilmente da un istinto di autoconservazione che induce a ridimensionare la portata del “punto di vista dei minori” nella specifica vicenda, dove – giova ribadirlo – loro stessi non vogliono “compromettersi” e tendono più che altro (anche comprensibilmente, dato che vanno a scuola una a Oderzo e l'altro a Salgareda) a minimizzare i loro possibili disagi logistici, per esempio glissando sulla casa di Mestre come possibile sistemazione del padre (e loro, quando fossero dal padre: cfr. verbale ud. 18.9.2025 dove si legge che “ fa presente che un'alternativa potrebbe essere quella di spostare lei ed il fratello in due case, in Per_1 quella dei nonni ci sarebbe posto mentre in quella di Mestre non lo sa”); è dunque inappropriato affidarsi unicamente alle “indicazioni” espresse dei minori per individuarne le modalità di collocazione e sistematicamente più corretto – e finanche più rispettoso del loro atteggiamento rispetto alla vicenda nel suo complesso – rifarsi ad un criterio oggettivo come quello sopra esposto, relativo al tempo che ciascun genitore può e deve dedicare alla prole;
ciò posto, il padre, quale genitore non prevalentemente collocatario, una volta lasciata la casa familiare vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alla fine dell'orario scolastico, fino alla domenica sera quando li riporterà dalla madre entro le ore 21.30 e ogni settimana dalla fine del proprio orario di lavoro – quando li andrà a prendere dalla madre – fino alle 21.30 quando ve li ricondurrà; una settimana durante le vacanze di Natale (salvo diverso accordo, comprendente nel corrente anno il giorno di Natale e dunque, per l'effetto, decorrente dal 24 dicembre alle 12.00 al 31 dicembre alla stessa ora) e – ad anni alterni con la madre – le vacanze di Carnevale o quelle Pasquali;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari e il padre in quelli pari); assegnando la casa familiare alla madre, che ne è anche unica proprietaria e ne paga – o ne inizierà a pagare – da sola il mutuo, in quanto a lei esclusivamente intestato e senza che il marito sia giuridicamente obbligato a contribuire, ciascuna parte avrà a disposizione una casa di proprietà; considerati inoltre i redditi, rispettivamente, di circa 1100,00 € mensili per la moglie ed € 1700,00 mensili circa per il marito;
tenuto altresì conto dei tempi di permanenza dei minori prevalentemente presso la madre, va posto a carico del reclamato ed in favore della reclamante un assegno mensile di € 300,00 complessivi (pari ad € 150,00 a figlio) oltre ISTAT su base annua – decorrente dalla data di rilascio della casa familiare da parte del sig. – da versare alla sig. ra entro il giorno 5 di ogni mese per Pt_1 CP_1 concorso al mantenimento ordinario dei figli;
le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno con le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
non vi sono ragioni – considerato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori – per derogare al criterio legale di attribuzione ad ambo le parti, al 50% ciascuna, l'assegno unico INPS di cui al d.lgs. 230/2021; le spese legali di fase vanno poste a carico del resistente soccombente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile basso della controversia e della sua limitata complessità, nonché della modesta attività processuale svolta – con esclusione della fase istruttoria,
P.Q.M.
in riforma dell'ordinanza dep. 24.9.2025 dal Giudice Delegato del Tribunale di Treviso nella procedura colà iscritta al n. 1561/2025 R.G., affida e in via condivisa ai genitori;
Per_1 Persona_2 colloca e prevalentemente presso la madre;
Per_1 Persona_2 assegna a la casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in SALGAREDA, loc. CP_1 Campodipietra, vicolo Delle Acacie, n. 14 perché vi dimori unitamente ai figli;
dà atto che il mutuo per l'acquisto della casa familiare è intestato unicamente alla sig. ra , CP_1 che ne sosterrà interamente gli oneri;
dispone che il padre veda e tenga con sé e con le tempistiche di cui in motivazione;
Per_1 Per_2 pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, a partire dalla mensilità in cui egli rilascerà l'abitazione familiare, la somma complessiva di € 300,00 (pari ad € 150,00 a figlio) per concorso al mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
dà atto che l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito da ambo le parti, nella misura del 50% ciascuna;
condanna parte reclamata alla rifusione, in favore della reclamante, delle spese legali di fase, che liquida in
€ 1800,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.
All'udienza del 21/11/2025 il Presidente, dopo aver discusso assieme alle parti sul contenuto dell'ordinanza delle Corte d'Appello, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Innanzitutto entrambe le parti hanno dato atto dell'intollerabilità della convivenza e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita. Ciò è sufficiente per giustificare la pronuncia di separazione a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Quanto alle questioni inerenti alla prole, preso atto dell'ordinanza della Corte d'Appello che ha deciso sul reclamo, e rilevato che successivamente a tale pronuncia nessuna delle parti ha allegato alcun mutamento della situazione (cfr. verb. ud. del 21 novembre 2025), questo collegio non può che conformarsi al decisum e ai principi di diritto pronunciati in tale sede.
Sotto il profilo della richiesta d'addebito della separazione alla moglie, l'art. 151 c. 2 c.c. prevede che il giudice possa addebitare la separazione, solamente ove richiesta, quando è accertata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie, il marito ha dedotto che la circostanza che la moglie, in costanza di matrimonio, ha intrattenuto una relazione con un amico di famiglia, dalla quale è rimasta incinta e praticando successivamente l'interruzione di gravidanza. Ancora, il marito ha dedotto che in seguito la moglie ha Per iniziato a coltivare una relazione virtuale con un altro uomo, tale , scambiando con costui fotografie che la ritraggono in atteggiamento intimo, allegando le relative fotografie (cfr. docc. 7 a-q chat ). Per_4
Tali circostanze sono state confermate dalla moglie, la quale ha specificato che la gravidanza è stata la conseguenza di un solo rapporto sessuale con il proprio conoscente e che la relazione virtuale “con un perfetto sconosciuto altro non era che una baggianata, una sciocchezza solamente per “svuotare la mente” dall'opprimente situazione domestica che stava vivendo” (cfr. memoria di costituzione).
All'udienza del 22 luglio 2025 entrambi i coniugi hanno riferito che gli stessi hanno parlato con i figli spiegando loro la situazione di crisi e mettendoli a conoscenza del comportamento infedele della madre.
Per completezza si rileva che tale circostanza è stata riscontrata anche dalla figlia nel corso del suo Per_1 ascolto avvenuto all'udienza del 18/9/2025 (…Nicole conferma che c'è stata una riunione familiare nel corso della quale i genitori hanno parlato della loro intenzione di separarsi a causa del tradimento della mamma…).
In base a quanto sopra descritto devono, quindi, ritenersi pacifici sia la violazione dei doveri coniugali da parte della moglie (la condotta di infedeltà) sia il nesso causale sussistente tra tale condotta e il determinarsi dell'intolleranza della convivenza familiare (crisi subito dopo sfociata nell'introduzione della presente causa).
Ne deriva che al Tribunale non resta che accogliere la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. Stante la reciproca soccombenza, le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo, dichiara la separazione personale dei coniugi
C.F. n. a EZ (VE) il 22/09/1971 e Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. n. a RA (MI) il 17/01/1981, unitisi in matrimonio
[...] C.F._2 celebrato il 16/07/2016 e trascritto al n. 17, Parte 2, Serie A, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto, con addebito alla moglie;
affida i figli e in via condivisa ai genitori;
Per_1 Persona_2 colloca e prevalentemente presso la madre;
Per_1 Persona_2 assegna a la casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Salgareda, loc. Campodipietra, CP_1 vicolo Delle Acacie, n. 14 perché vi dimori unitamente ai figli;
dispone che il padre veda e tenga con sé e con le tempistiche di cui in motivazione;
Per_1 Per_2 pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1 partire dalla mensilità in cui egli rilascerà l'abitazione familiare, la somma complessiva di € 300,00 (pari ad
€ 150,00 a figlio) per concorso al mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
dà atto che l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli sarà percepito da ambo le parti, nella misura del 50% ciascuna;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Mogliano Veneto di procedere alla relativa annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli