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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2025 depositato il 13/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN BOnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004882677000 QUOT.CONSORTILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 139.20250004882677000 per un importo di euro 267,88.
Il predetto atto veniva emessa per il recupero del contributo consortile relativo all'annualità 2021, ente impositore Consorzio di Bonifica EN BOnese. Con ricorso introduttivo, si rilevava la nullità di richiesta pagamento per assenza di benefici diretti e specifici e la nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione. Con comparsa di costituzione, la resistente Agenzia Entrate SI, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la corretta motivazione della cartella esattoriale. Nessuno si costituiva per conto dell'ente impositore Consorzio di Bonifica EN BOnese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
In particolar modo, l'ente impositore, Consorzio di Bonifica EN BOnese non ha comprovato la richiesta di pagamento della quota consortile per l'annualità 2021, in difetto di prova circa la realizzazione di opere di bonifica con benefici specifici e diretti.
Mette peraltro conto di evidenziare come, per altre annualità, già con sentenza n. 1124/2024 dell'11 ottobre
2024, la Corte oggi adita ha dichiarato illegittimo il pagamento del contributo consortile relativamente ai medesimi terreni di proprietà del ricorrente, riconoscendo l'assenza di benefici diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica.
Le spese si compensano in ragione della esiguità del credito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1549/2025 depositato il 13/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN BOnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004882677000 QUOT.CONSORTILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 139.20250004882677000 per un importo di euro 267,88.
Il predetto atto veniva emessa per il recupero del contributo consortile relativo all'annualità 2021, ente impositore Consorzio di Bonifica EN BOnese. Con ricorso introduttivo, si rilevava la nullità di richiesta pagamento per assenza di benefici diretti e specifici e la nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione. Con comparsa di costituzione, la resistente Agenzia Entrate SI, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la corretta motivazione della cartella esattoriale. Nessuno si costituiva per conto dell'ente impositore Consorzio di Bonifica EN BOnese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
In particolar modo, l'ente impositore, Consorzio di Bonifica EN BOnese non ha comprovato la richiesta di pagamento della quota consortile per l'annualità 2021, in difetto di prova circa la realizzazione di opere di bonifica con benefici specifici e diretti.
Mette peraltro conto di evidenziare come, per altre annualità, già con sentenza n. 1124/2024 dell'11 ottobre
2024, la Corte oggi adita ha dichiarato illegittimo il pagamento del contributo consortile relativamente ai medesimi terreni di proprietà del ricorrente, riconoscendo l'assenza di benefici diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica.
Le spese si compensano in ragione della esiguità del credito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.