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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1780/2017 R.G.A.C. vertente TRA (P.I. ),in persona del suo Parte_1 P._1
. rappr sa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Menzica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via Citriniti n. 5.
-ATTRICE/ OPPONENTE- CONTRO (Partita IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Maria Afrodite Carotenuto, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Napoli alla via Bonito n. 1
-CONVENUTA/ OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate dalle stesse. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/2017 emesso dal tribunale di Catanzaro in data 07/02/2017, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 32.981,81, oltre interessi e spese della procedura monitoria quale ammontare delle fatture insolute n. m126604972 e n. m127015964. Tali fatture, poste a base del decreto ingiuntivo erano riferite alla fornitura di energia elettrica relativa all'utenza erogata nei locali della Pizzeria il Semaforo località Pantane n. 13 di Taverna (CZ) codice cliente n. 505352160012 per i consumi relativi al periodo 01/07/2011 – 30/06/2012, quanto alla prima fattura , mentre per la seconda fattura, venivano addebitati i consumi reali per il periodo intercorrente tra il 01/07/2012 ed il 31/10/2012 il cui credito era pari ad euro 32.981,81 come richiesto in decreto ingiuntivo. Eccepiva l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza del rapporto contrattuale, sostenendo che mai alcun rapporto di fornitura era intercorso tra le parti e che la avvalendosi di propri collaboratori della Eni Store di Catanzaro proponeva alla società opponente il passaggio dal vecchio fornitore Enel alla suddetta , Parte_2 proponendo prezzi vantaggiosi, rivelatisi poi sfavorevoli, i far transitare più utenti nel proprio mercato libero , violando così le regole della trasparenza, della corretta informazione e conseguentemente alla corrispondenza tra quanto declamato e quanto realmente applicato praticando così una scorretta pratica commerciale a danno del consumatore.
Eccepiva altresì l'erronea quantificazione e l'irregolare registrazione consumi chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1.1. Si costituiva in giudizio la convenuta società deducendo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e refusione delle spese di lite. All'esito di un'istruttoria documentale ed una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2024 allorquando è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. 2. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. E invero, la pretesa creditoria della società stata sorretta, in sede monitoria, dalla produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili e dalle fatture emesse da cui è possibile evincere i costi relativi alla fornitura ed il periodo di riferimento , nonché lettera di diffida al pagamento. Tale documentazione è da ritenersi idonea a costituire prova scritta rilevante ai sensi dell'art. 634 c.p.c. In punto di diritto, giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di
Pagina 2 di 6 allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, dalla persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). 3. Ciò chiarito, venendo al caso in esame, in primo luogo, si osserva che la Società nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione, CP_1 ha compl dro assertorio, depositando oltre il fascicolo del monitorio da cui risulta l'estratto conto autenticato delle fatture emesse, le fatture e lettera di sollecito al pagamento, anche il contratto regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della Società ,sig. Controparte_2
Pagina 3 di 6 in data 28.02.2011, dal quale emerge in modo chiaro ed Parte_3 determinatezza delle condizioni economiche della somministrazione secondo il codice ATMIC16 il quale prevede l'adeguamento mensile dei valori relativi ai “Corrispettivi Energia a Consumo”, mentre da parte opponente nulla è stato provato in merito al suo adempimento, ma solo contestato in maniera del tutto generica la pretesa creditoria di parte opposta, contestando la sleale pratica commerciale operata da parte di facendo riferimento alla normativa del codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette. A tal riguardo si osserva che la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata tale soltanto quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, non potendo, pertanto, trovare accoglimento tale asserita eccezione. 4. Quanto alla singolarità sollevata da parte opponente relativa alla insussistenza del credito per mancanza di prova e comunque per errori sulla quantificazione dei consumi fatturati, giova evidenziare che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, come nel caso che ci occupa, relativamente alla sua entità. Nel caso di specie dalla espletata CT , questo giudice può trarre elementi formativi per il suo convincimento, atteso che le conclusioni cui perviene il consulente risultano coerenti con i risultati degli accertamenti, in aderenza ai documenti agli atti, nel rispetto del contraddittorio, prive di errori e vizi logici. Il perito in particolare ha affermato “Dalle analisi effettuate, risulta che il contratto stipulato tra Il ed isale al 28/02/2011. Pt_1
Il periodo di fornitura c r h teso il pagamento va dal 01/07/2011 al 31/10/2012 sul POD:IT001E76354026 facente riferimento al Semaforo S.r.l…. Dai calcoli effettuati sulla piattaforma e-distribuzione, si veda ALLEGATO A, risulta che il totale dei kWh sono allineati con quelli fatturati da Infatti, risultano il Totale kWh eni uguali al Totale kWh e-distribuzione. In ordine , poi, alla congruità delle somme azionate in sede monitoria è pervenuto alle seguenti conclusioni: Le fatture del trader risultano allineate a quelle del distributore. Dai calcoli effettuati, risulta che i kWh sono allineati con il
Pagina 4 di 6 distributore, pertanto non è necessario ricalcolare il saldo dovuto. I kWh conteggiati da risultano allineati con quello del distributore. lla perizia effettuata, il contatore installato presso il risulta essere Parte_1 un trifase tipo GET4S codice 10E3M5721 matricola ra su tre fasce orarie i consumi di energia attiva, reattiva e potenza, Tensione 380 V, senza limitazione di potenza. In allegato la scheda tecnica (ALLEGATO B). Si precisa che la fornitura elettrica acquistata dal mantiene le caratteristiche Parte_1 tecniche presenti sulla società di distrib 35 kW, tensione fornita 380V), non compromettendo disguidi sull'erogazione dell'energia elettrica. Una eventuale errata stipula del contratto (kW/tensione) avrebbe portato solo ad una errata fatturazione, in quanto il fornitore di energia elettrica è e-distribuzione. Conclusione : La capacità del contatore è di 35kW con tensione 380V senza limiti di potenza, pertanto esso risulta essere adeguato al tipo di contratto intercorso tra le parti. Ferme tali richiamate conclusioni questo giudice rileva che la normativa vigente in materia ha introdotto attività distinte per le società del settore e segnatamente per le società di vendita ( parte opposta ) tra le altre, la gestione commerciale e di bollettizzazione finalizzate alla vendita al dettaglio al cliente finale;
per le società di distribuzione le attività comprendono, invece, le operazioni che sono connesse alla gestione dell'impianto fino al contatore dunque quelle di spostamenti e sostituzione del contatore e di misurazioni dell'energia elettrica somministrata. Conclusivamente, considerata la citata normativa in materia e la congruità delle somme ingiunte appare di tutta evidenza come abbia CP_1 legittimamente agito al fine di tutelare il proprio diritto
5. Non coglie nel segno neanche il tentativo di parte opponente di ottenere il risarcimento dei danni pari ad euro 15.000,00 per i presunti disservizi avuti a seguito del mancato adeguamento alla potenza 35,0 Kw e dei continui distacchi di corrente asseritamente avuti, e delle attrezzature ammalorate, in quanto come affermato dal CTU “ la fornitura elettrica acquistata dal mantiene le caratteristiche tecniche presenti sulla società Parte_1 di distribuzio kW, tensione fornita 380V), non compromettendo disguidi sull'erogazione dell'energia elettrica.”. Peraltro l' asserita circostanza dei danni subiti non è stata neanche dimostrata. Tutto quanto sopra esposto l'opposizione risulta infondata e come tale deve essere rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta l'opposizione proposta da il avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 136/2017 del tri aro;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'opponente.
- condanna il in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. al paga di in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., delle spese presente giudizio che liquida nella somma complessiva di 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Catanzaro, 30 aprile 2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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