TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7799 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rita Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rita Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/06/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14/06/1997 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Pula, anno 1997, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il figlio , maggiorenne, ma non economicamente indipendente, Per_1 continuerà ad abitare presso il domicilio della madre.
2) Il sig. , a far data dalla cessazione della convivenza conseguente Parte_1 alla separazione, contribuisce, come da accordi, al mantenimento del figlio
nella misura di €. 350,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle Per_1
Pag. 2 di 3 spese straordinarie, secondo la disciplina delle linee guida approvate dal
C.N.F. in data 29 novembre 2017 che si richiamano.
3) Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono, entrambi, di capacità lavorativa e di autosufficienza economica, a titolo di mantenimento.
4) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7799 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rita Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rita Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/06/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14/06/1997 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Pula, anno 1997, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il figlio , maggiorenne, ma non economicamente indipendente, Per_1 continuerà ad abitare presso il domicilio della madre.
2) Il sig. , a far data dalla cessazione della convivenza conseguente Parte_1 alla separazione, contribuisce, come da accordi, al mantenimento del figlio
nella misura di €. 350,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle Per_1
Pag. 2 di 3 spese straordinarie, secondo la disciplina delle linee guida approvate dal
C.N.F. in data 29 novembre 2017 che si richiamano.
3) Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono, entrambi, di capacità lavorativa e di autosufficienza economica, a titolo di mantenimento.
4) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3