Sentenza 28 novembre 2006
Massime • 1
L'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere perde di efficacia in caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma primo cod. proc. pen., tra i quali rientrano anche i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, senza che abbiano rilievo le ragioni di tale mancata trasmissione (smarrimento o disguido), essendo invece sufficiente che il giorno di trattazione del giudizio di riesame gli atti risultino oggettivamente mancanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2006, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/11/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI IO - Consigliere - N. 3559
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 26965/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC VA, N. IL 04/04/1968;
avverso ORDINANZA del 23/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 23 marzo 2006 (a scioglimento della riserva assunta alla udienza camerale del 21 marzo 2006) e depositata il 4 aprile 2006 il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 17 febbraio 2006 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale a carico di SS IO, indagato per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso e per altri reati (e impugnata dall'indagato con richiesta di riesame del 9 marzo 2006).
In particolare - e per la parte che assume rilievo in questa sede - i primi giudici hanno disatteso l'eccezione difensiva di inefficacia della misura coercitiva per l'omessa trasmissione, nel termine di legge, al giudice della libertà di alcuni atti (i decreti di intercettazione emessi nell'anno 2005), che erano stati rimessi dal Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari a corredo della richiesta cautelare.
In proposito il Tribunale, pur dando atto che fino al giorno della udienza in Camera di consiglio i decreti de quibus non erano stati rinvenuti ("non rinvenuti in atti il giorno della trattazione del riesame"), ha argomentato che i provvedimenti in parola:
a) sia alla stregua dell'indice allegato alla nota di inoltro degli atti trasmessi, che alla stregua di apposita "attestazione rilasciata...dal Pubblico Ministero procedente in data 22 marzo 2003", figuravano trasmessi al Tribunale;
b) inoltre, erano stati, comunque, materialmente depositati "successivamente dal Pubblico Ministero con produzione integrativa". 2. - Ricorre l'indagato, con atto recante la data del 7 aprile 2006, presentato ai sensi dell'art. 123 c.p.p. il giorno seguente alla direzione della Casa circondariale di Catanzaro ove è ristretto. Il ricorrente deduce, con l'unico motivo, l'inosservanza dell'art.309 c.p.p., commi 5 e 10.
Ricapitola la cronologia del procedimento, scandita dalla presentazione della istanza di riesame (9 marzo 2006), dalla scadenza del termine per la trasmissione degli atti ex art. 309 c.p.p., comma 5, (14 marzo 2006), dalla celebrazione della udienza in Camera di consiglio, conclusa con la deliberazione di riservare la decisione (21 marzo 2006), dalla successiva acquisizione degli atti non rinvenuti e dell'attestato del Pubblico Ministero (22 marzo 2006), dalla deliberazione della ordinanza impugnata (23 marzo 2006). E, contestualmente, denunzia pure la violazione del diritto di difesa in relazione al riferito deposito dei decreti, effettuato dopo l'udienza camerale.
3. - Il ricorso è fondato.
Risulta pacificamente, alla stregua di quanto emerge dalla ordinanza impugnata:
a) che alla udienza camerale del 21 marzo 2006 di trattazione della richiesta di riesame non vennero rinvenuti tra gli atti (indicati come) trasmessi dal Pubblico Ministero, ai termini dell'art. 309 c.p.p., comma 5, i decreti autorizzativi delle intercettazioni eseguite nell'anno 2005;
b) che, successivamente alla celebrazione della udienza (terminata con la deliberazione del collegio di riservare la decisione), il Tribunale, nell'intervallo compreso tra i giorni 22 e 23 marzo 2006, acquisì, de plano e affatto al di fuori del contraddittorio, i decreti in parola, rimessi dal Pubblico Ministero mediante produzione (qualificata "integrativa" dal giudice a quo), nonché una attestazione recante la data del 22 marzo 2006 e formata dallo stesso Pubblico Ministero, il quale certificava di aver già trasmesso i decreti in questione, unitamente a tutti gli altri atti del procedimento nel termine di legge;
c) che il Tribunale, nel valutare la ricorrenza degli indizi di colpevolezza dell'indagato, utilizzò le risultanze delle intercettazioni eseguite il 17 aprile 2005 e il 21 aprile 2005 in virtù dei decreti in parola (v. pagg. 12 e 13 della ordinanza impugnata).
Tanto premesso - e tralasciando ogni considerazione in ordine alla evidente intempestività (e alla conseguente irrilevanza) della trasmissione dei decreti - si impone il rilievo che l'acquisizione (fuori udienza) dell'attestato (e dei provvedimenti) è inficiata da nullità per patente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
E la nullità si propaga all'ordinanza impugnata, che il giudice a quo ha motivato pur sulla base della considerazione delle risultanze della acquisizione anzidetta.
Con la nullità della ordinanza in parola concorre, inoltre, la perdita della efficacia, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10, della ordinanza coercitiva riesaminata.
In proposito appaiono oltretutto inconcludenti i riferimenti del Tribunale all'indice allegato alla nota di trasmissione degli atti (e - prescindendo dalla nullità della acquisizione - all'attestato redatto il 22 marzo 2006 dal Pubblico Ministero).
Gli è che, anche supponendo che il Pubblico Ministero (per come ha attestato) abbia inoltrato i decreti di autorizzazione delle intercettazioni nel termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, la circostanza è assolutamente ininfluente, in quanto ai fini dell'adempimento, prescritto dall'art.309 c.p.p., comma 5, della trasmissione degli atti, rileva esclusivamente il momento in cui gli atti stessi pervengono effettivamente alla cancelleria del giudice del riesame (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1997, n. 13, massima n. 209034). Giova, peraltro, considerare che, secondo la sequenza procedimentale, la trasmissione degli atti è funzionalmente e inscindibilmente collegata al successivo deposito, a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, e alle correlate facoltà difensive di esame e di estrazione di copia.
Sicché nulla rileva se gli atti (pur inviati) siano stati disguidati o smarriti in itinere, ne' occorre accertare le cause relative, essendo, nella specie, assolutamente risolutivo il rilievo che lo stesso Tribunale ha dato espressamente atto sia che già la difesa dell'indagato, con apposita memoria, aveva formalmente denunziato la omessa trasmissione dei decreti;
sia, sopratutto, che i provvedimenti non furono effettivamente "rinvenuti in atti il giorno della trattazione del riesame".
La omissione della trasmissione degli atti nella loro interezza, entro il termine perentorio di cinque giorni fissato dall'art. 309 c.p.p., comma 5, comporta la caducazione della ordinanza coercitiva
(v., in termini, nel caso di trasmissione parziale degli atti: Cass., Sez. 1^, 14 luglio 1997, n. 4867, massima n. 208725 e, con specifico riferimento alla omessa trasmissione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche: Cass, Sez. 4^, 24 settembre 1996 n. 2201, massima n. 205941). Conseguono l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, la declaratoria della inefficacia, ai termini dell'art. 309 c.p.p., comma 10, della ordinanza di custodia cautelare in carcere, oggetto del riesame, e le consequenziali statuizioni in ordine alla liberazione dell'indagato ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro in data 17 febbraio 2006, nei confronti di SS IO. Dispone la immediata liberazione, se non detenuto per altra causa, del SS IO.
Manda al Procuratore Generale della Repubblica in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007