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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5111/25 R.G. V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5111/25 R.G. V.G. promossa con ricorso congiunto da Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Milano presso lo studio dell'avv. Paola Rita Sole giusta delega in calce al ricorso
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto le parti instavano per la modifica delle condizioni della sentenza di separazione n. 840/2024. In particolare, le parti davano atto di aver raggiunto le seguenti intese:
“1. si trasferirà con la mamma presso l'abitazione sita in via delle Cascine, 10 Per_1
– 21018 Sesto Calende (VA);
2. frequenterà presso la Scuola Istituto Comprensivo "Ungaretti" via M. Bogni, Per_1
2 -21018 Sesto Calende (VA) il secondo anno e sempre nel Comune di Sesto Calende proseguirà la sua passione calcistica presso la Società A.C. Vergiatese.
3. a modifica parziale delle modalità pattuite al punto 5 delle condizioni di Per_1 separazione trascorrerà con il papà ogni 15 giorni l'intero fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera. Nei restanti fine settimana le Parti si accorderanno affinché, compatibilmente con gli impegni rispettivi, anche di vista la sua età, il papà Per_1 possa comunque trascorrere del tempo con Le festività e le ferie verranno Per_1 organizzate nel rispetto delle condizioni stabilite in separazione.
4. La SI cederà al Signor la sua quota di proprietà della casa Parte_1 Pt_2 coniugale come da prezzo (euro 50.000) pattuito al punto 2 delle condizioni di separazione. Le Parti hanno stabilito che la corresponsione dell'intera somma debba avvenire per il suddetto totale concordato, in tre soluzioni entro le scadenze prefissate e, cioè: 08/25 (scadenza già onorata a mezzo bonifico bancario dal Signor per Pt_2 euro 10.000) – 09/25 (scadenza che verrà onorata dal Signor entro il mese di Pt_2 settembre 2025 sempre per euro 10.000) – 12/25 (scadenza che verrà onorata dal Signor per euro 30.000). Nel momento in cui avverrà la terza tranche di Pt_2 pagamento le Parti organizzeranno l'accesso dal Notaio di concerto individuato per la formale cessione delle quote. Tutti i costi connessi e funzionali (a partire da quelli notarili) alla cessione in parola verranno sostenuti dal cessionario Signor Pt_2
Resta inteso, anche ai fini delle previste esenzioni (ad es. da imposte di registro, ipotecarie, catastali e tassa d'archivio per i trasferimenti immobiliari) che la cessione della quota di casa coniugale, sita a Caronno Pertusella via Pola n. 79 (Sezione Urbana CR, foglio 5, mappale 7655 sub 16) e gravata da mutuo (acceso presso Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Rozzano) permane condizione funzionale e indispensabile ai fini, dapprima della risoluzione della crisi coniugale, ora della consensualizzazione della presente richiesta di revisione.
5. Il pagamento del mutuo di cui al punto n.3 delle condizioni di separazione sarà a carico del Signor a partire dal mese di Ottobre 2025 su conto cointestato che Pt_2 sarà alimentato dal solo Signor il quale si impegna di garantire alla SI Pt_2
la puntualità dei versamenti delle rate. Ciò sino a quando non sarà Parte_1 avvenuta la formale cessione di quota di cui si è detto al precedente 4 cessione che dovrà contemplare l'accollo esterno della SI . Parimenti a carico del Parte_1
Signor il pagamento di tutte le spese (ordinarie e straordinarie) condominiali Pt_2 nonché delle utenze.
6. In considerazione del nuovo calendario di gestione dei tempi di accudimento di a parziale modifica delle condizioni di cui al punto 15 e 16 delle condizioni di Per_1 separazione il papà corrisponderà alla mamma, a far tempo da gennaio 2026, un contributo mensile di euro 150,00 contributo che nel tempo, una volta regolarizzata anche la questione abitativa, il Signor si impegna a implementare. Resta inteso Pt_2 che: = l'assegno unico verrà integralmente incassato dalla SI sul conto Parte_1 corrente n.[...] intestato a presso Parte_1
Banca Mediolanum;
= il pagamento della eventuale ristorazione scolastica e dell'abbigliamento, sino a quando la contribuzione paterna ordinaria mensile sarà contenuta in euro 150,00, verrà gestito quale spesa straordinaria e pertanto suddiviso al 50% tra le parti”; Il Collegio ritiene che non sussistano circostanze ostative all'accoglimento delle istanze congiunte delle parti, in quanto conformi all'interesse primario della prole. Sussistono gravi motivi per compensarsi tra le parti le spese di lite alla luce della natura congiunta del ricorso. P . Q . M . DISPONE la modifica delle condizioni di separazione secondo le conclusioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5111/25 R.G. V.G. promossa con ricorso congiunto da Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Milano presso lo studio dell'avv. Paola Rita Sole giusta delega in calce al ricorso
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto le parti instavano per la modifica delle condizioni della sentenza di separazione n. 840/2024. In particolare, le parti davano atto di aver raggiunto le seguenti intese:
“1. si trasferirà con la mamma presso l'abitazione sita in via delle Cascine, 10 Per_1
– 21018 Sesto Calende (VA);
2. frequenterà presso la Scuola Istituto Comprensivo "Ungaretti" via M. Bogni, Per_1
2 -21018 Sesto Calende (VA) il secondo anno e sempre nel Comune di Sesto Calende proseguirà la sua passione calcistica presso la Società A.C. Vergiatese.
3. a modifica parziale delle modalità pattuite al punto 5 delle condizioni di Per_1 separazione trascorrerà con il papà ogni 15 giorni l'intero fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera. Nei restanti fine settimana le Parti si accorderanno affinché, compatibilmente con gli impegni rispettivi, anche di vista la sua età, il papà Per_1 possa comunque trascorrere del tempo con Le festività e le ferie verranno Per_1 organizzate nel rispetto delle condizioni stabilite in separazione.
4. La SI cederà al Signor la sua quota di proprietà della casa Parte_1 Pt_2 coniugale come da prezzo (euro 50.000) pattuito al punto 2 delle condizioni di separazione. Le Parti hanno stabilito che la corresponsione dell'intera somma debba avvenire per il suddetto totale concordato, in tre soluzioni entro le scadenze prefissate e, cioè: 08/25 (scadenza già onorata a mezzo bonifico bancario dal Signor per Pt_2 euro 10.000) – 09/25 (scadenza che verrà onorata dal Signor entro il mese di Pt_2 settembre 2025 sempre per euro 10.000) – 12/25 (scadenza che verrà onorata dal Signor per euro 30.000). Nel momento in cui avverrà la terza tranche di Pt_2 pagamento le Parti organizzeranno l'accesso dal Notaio di concerto individuato per la formale cessione delle quote. Tutti i costi connessi e funzionali (a partire da quelli notarili) alla cessione in parola verranno sostenuti dal cessionario Signor Pt_2
Resta inteso, anche ai fini delle previste esenzioni (ad es. da imposte di registro, ipotecarie, catastali e tassa d'archivio per i trasferimenti immobiliari) che la cessione della quota di casa coniugale, sita a Caronno Pertusella via Pola n. 79 (Sezione Urbana CR, foglio 5, mappale 7655 sub 16) e gravata da mutuo (acceso presso Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Rozzano) permane condizione funzionale e indispensabile ai fini, dapprima della risoluzione della crisi coniugale, ora della consensualizzazione della presente richiesta di revisione.
5. Il pagamento del mutuo di cui al punto n.3 delle condizioni di separazione sarà a carico del Signor a partire dal mese di Ottobre 2025 su conto cointestato che Pt_2 sarà alimentato dal solo Signor il quale si impegna di garantire alla SI Pt_2
la puntualità dei versamenti delle rate. Ciò sino a quando non sarà Parte_1 avvenuta la formale cessione di quota di cui si è detto al precedente 4 cessione che dovrà contemplare l'accollo esterno della SI . Parimenti a carico del Parte_1
Signor il pagamento di tutte le spese (ordinarie e straordinarie) condominiali Pt_2 nonché delle utenze.
6. In considerazione del nuovo calendario di gestione dei tempi di accudimento di a parziale modifica delle condizioni di cui al punto 15 e 16 delle condizioni di Per_1 separazione il papà corrisponderà alla mamma, a far tempo da gennaio 2026, un contributo mensile di euro 150,00 contributo che nel tempo, una volta regolarizzata anche la questione abitativa, il Signor si impegna a implementare. Resta inteso Pt_2 che: = l'assegno unico verrà integralmente incassato dalla SI sul conto Parte_1 corrente n.[...] intestato a presso Parte_1
Banca Mediolanum;
= il pagamento della eventuale ristorazione scolastica e dell'abbigliamento, sino a quando la contribuzione paterna ordinaria mensile sarà contenuta in euro 150,00, verrà gestito quale spesa straordinaria e pertanto suddiviso al 50% tra le parti”; Il Collegio ritiene che non sussistano circostanze ostative all'accoglimento delle istanze congiunte delle parti, in quanto conformi all'interesse primario della prole. Sussistono gravi motivi per compensarsi tra le parti le spese di lite alla luce della natura congiunta del ricorso. P . Q . M . DISPONE la modifica delle condizioni di separazione secondo le conclusioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente Estensore