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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14886/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. BERTIN VALERIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. BERTIN VALERIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza dello stesso presso e con la madre nella casa familiare sita in AS, via Del Boscone 2 di proprietà della medesima;
2) La gestione ordinaria del figlio minore sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione. Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore, i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
1 3) Assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà della moglie, con la quale continuerà a vivere il figlio minore. Alla moglie rimangono altresì assegnati tutti i mobili e arredi che la compongono di esclusiva proprietà della moglie.
4) Quanto alle frequentazioni padre-figli, il padre vedrà e terrà con sé, ogni qualvolta lo desideri, il figlio minore compreso il pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri, bisogni e necessità del figlio nonché dei genitori stessi. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana ogni due, alternato con la madre, dal venerdì sera, ore 20,00 - prelevandolo presso la casa materna - alle ore 21 della domenica o comunque, dopo la cena allorquando i minori verranno accompagnati dalla mamma;
- settimanalmente, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 fino alle 21.00;
- per dieci (10) giorni nel mese di agosto;
i genitori, pertanto, si impegnano reciprocamente ad accordarsi, con congruo preavviso entro il giorno 30 maggio di ogni anno, sul periodo prescelto ed a comunicarsi la meta per l'eventuale villeggiatura che trascorreranno con il minore:
- metà delle vacanze natalizie a ciascun coniuge, e comunque il giorno del Santo Natale i minori lo trascorreranno con la madre e quello della Vigilia con il padre o viceversa, secondo accordo comuni di volta in volta;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) cosi come i compleanni del figlio, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici).
- diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e il figlio verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
5) Il padre corrisponderà alla madre, a decorrere dalla pronuncia di omologa, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 200,00
(duecentoeuro) finché il minore non avrà raggiunto la totale autosufficienza economica da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita a decorrere dal dicembre 2022;
6) Il padre dichiara di rinunciare alla sua quota di assegno unico a favore della signora Parte_1
7) Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per i minori, facendosene carico al 50%, secondo il seguente schema (allorchè dette spese venissero anticipate dalla madre, il padre che non ha subito
2 l'esborso, corrisponderà alla signora l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni):
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche:
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari anche erogati dal Servizio Sanitario nazionale:
IV) farmaci particolari;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I), tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo;
III) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
IV) gite scolastiche senza pernottamento;
V) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo e gruppi estivi;
F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze anche di studio.
Dovrà in ogni caso essere concordata tra i genitori la scelta del medico specialista e condiviso il preventivo di spesa salvo comunque il caso di indifferibilità e urgenza per il quale viene escluso l'obbligo di previo accordo e pertanto dette spese potranno essere sostenute dall'uno o dall'altro genitore, e successivamente rimborsate dal padre.
7) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente.
8) Le parti, infine, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per i figli minori".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AS (atto n. 17, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
3 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14886/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. BERTIN VALERIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. BERTIN VALERIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza dello stesso presso e con la madre nella casa familiare sita in AS, via Del Boscone 2 di proprietà della medesima;
2) La gestione ordinaria del figlio minore sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione. Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore, i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
1 3) Assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà della moglie, con la quale continuerà a vivere il figlio minore. Alla moglie rimangono altresì assegnati tutti i mobili e arredi che la compongono di esclusiva proprietà della moglie.
4) Quanto alle frequentazioni padre-figli, il padre vedrà e terrà con sé, ogni qualvolta lo desideri, il figlio minore compreso il pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri, bisogni e necessità del figlio nonché dei genitori stessi. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana ogni due, alternato con la madre, dal venerdì sera, ore 20,00 - prelevandolo presso la casa materna - alle ore 21 della domenica o comunque, dopo la cena allorquando i minori verranno accompagnati dalla mamma;
- settimanalmente, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 fino alle 21.00;
- per dieci (10) giorni nel mese di agosto;
i genitori, pertanto, si impegnano reciprocamente ad accordarsi, con congruo preavviso entro il giorno 30 maggio di ogni anno, sul periodo prescelto ed a comunicarsi la meta per l'eventuale villeggiatura che trascorreranno con il minore:
- metà delle vacanze natalizie a ciascun coniuge, e comunque il giorno del Santo Natale i minori lo trascorreranno con la madre e quello della Vigilia con il padre o viceversa, secondo accordo comuni di volta in volta;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) cosi come i compleanni del figlio, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici).
- diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e il figlio verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
5) Il padre corrisponderà alla madre, a decorrere dalla pronuncia di omologa, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 200,00
(duecentoeuro) finché il minore non avrà raggiunto la totale autosufficienza economica da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita a decorrere dal dicembre 2022;
6) Il padre dichiara di rinunciare alla sua quota di assegno unico a favore della signora Parte_1
7) Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per i minori, facendosene carico al 50%, secondo il seguente schema (allorchè dette spese venissero anticipate dalla madre, il padre che non ha subito
2 l'esborso, corrisponderà alla signora l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni):
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche:
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari anche erogati dal Servizio Sanitario nazionale:
IV) farmaci particolari;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I), tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo;
III) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
IV) gite scolastiche senza pernottamento;
V) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo e gruppi estivi;
F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: Il) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze anche di studio.
Dovrà in ogni caso essere concordata tra i genitori la scelta del medico specialista e condiviso il preventivo di spesa salvo comunque il caso di indifferibilità e urgenza per il quale viene escluso l'obbligo di previo accordo e pertanto dette spese potranno essere sostenute dall'uno o dall'altro genitore, e successivamente rimborsate dal padre.
7) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente.
8) Le parti, infine, si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e per i figli minori".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AS (atto n. 17, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse del figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
3 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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