Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RDa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2025, proposto da
Lei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Tarabini, Riccardo Villata, Angela Sarli e Antonio Agrifoglio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Comune di Madesimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Madesimo prot. n. 2494 del 9.4.2025 trasmesso a mezzo pec in pari data e avente ad oggetto il "Rigetto della dichiarazione di formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'ex art. 20 L. 241/1990 - Istanza presentata in modalità non conforme”;
- nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato nel provvedimento, ivi inclusi la Determina n. 235 Reg. G del 04.10.2023 di adesione al Servizio SPID Gel di Regione RDa e l'articolo 26 delle Norme Tecniche del Piano delle regole allegato al Piano di Governo del Territorio attualmente vigente nel Comune di Madesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Madesimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. OB RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, LEI S.r.l., proprietaria di un immobile nel Comune di Madesimo, ha chiesto in via principale l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio per interventi di manutenzione straordinaria, con conseguente cambio di destinazione d’uso da “turistico-alberghiera” a “residenziale”; in via subordinata, la ricorrente ha proposto azione di annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, con condanna del Comune a provvedere sull’istanza.
Nel merito, la difesa di LEI S.r.l. ha evidenziato che nell’immobile di cui tale società è proprietaria, fino al 2022, vi era una struttura alberghiera e che la cessazione di tale attività avrebbe comportato la necessità di modificare la destinazione d’uso dell’immobile stesso nel senso sopra descritto.
Quanto poi alle censure contenute nell’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
- l’inoltro a mezzo PEC dell’istanza avrebbe prodotto gli effetti giuridici di cui all’art. 20 della legge sul procedimento amministrativo (silenzio-assenso), in quanto nella data di tale inoltro (28.12.2024) lo Sportello Unico per l’Edilizia (“SUE”) del Comune interessato non avrebbe consentito l’accreditamento dei professionisti abilitati, e dunque non sarebbe stato possibile, per il delegato della richiedente, accedere al sistema informatico predisposto in via esclusiva ai fini del recepimento delle istanze in materia edilizia;
- la richiesta per il rilascio del provvedimento amministrativo ambito, con PEC protocollata dal Comune, sarebbe in ogni caso correttamente pervenuta al “plesso amministrativo competente”, a prescindere dalle modalità interne di assegnazione delle pratiche;
- il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell’articolo 10 bis della L. n. 241/1990;
- sarebbe illegittimo il vincolo di destinazione alberghiera “di fatto apposto permanentemente dal Piano di Governo del Territorio del Comune di Madesimo” sull’hotel, dal momento che alla data di presentazione della domanda edilizia tale vincolo non sarebbe stato più attuale;
- sarebbe applicabile in senso favorevole alla ricorrente, nel caso di specie, l’articolo 23 ter del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2024;
- il Comune procedente avrebbe erroneamente applicato (“in senso contrario all’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata”), in asserita assenza di istruttoria e di motivazione, l’articolo 26, punto 7, delle NTA.
Si è costituito in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’obbligo di rivolgersi al nuovo Sportello Unico Digitale per l’Edilizia era sussistente, per quanto di interesse dell’amministrazione procedente, già dal dicembre del 2023, mentre alla data dell’istanza della ricorrente (28 dicembre 2024), l’unico accreditamento non consentito sarebbe stato nei confronti professionisti non abilitati, come nel caso dell’architetto NO – rappresentante della ricorrente nell’istanza -, il quale avrebbe soltanto successivamente richiesto l’abilitazione;
- in ogni caso, lo sportello unico per l’edilizia costituirebbe, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, l’unico punto di accesso possibile per il cittadino che voglia presentare istanze come quelle per cui è causa;
- ancora, l’invocato silenzio-assenso non potrebbe “operare non essendo la SCIA depositata aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore”;
- la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 non sussisterebbe, in quanto il Comune, per il contrasto “insanabile” tra il progetto edilizio de quo e lo strumento urbanistico, non avrebbe potuto emanare provvedimenti aventi un contenuto diverso da quello effettivamente adottato;
- l’art. 26.2 delle NTA – norma applicabile al caso di specie - indica tra le destinazioni d’uso non ammissibili, nella particolare zona di riferimento, quella residenziale;
- non sarebbe dunque possibile, secondo la tesi comunale, ottenere tramite un’istanza di permesso di costruire la rimozione del vincolo alberghiero, anche perché la normativa nazionale di settore impedirebbe l’applicazione del nuovo art. 23-ter del testo unico in materia edilizia, posto che secondo l’art. 8 della L. n. 217 del 1983 il vincolo di destinazione alberghiero può essere rimosso su richiesta del proprietario e in presenza di determinate condizioni ivi indicate;
- d’altra parte, era stato nelle more richiesto, dalla società ricorrente, proprio l’avvio del procedimento necessario per rimuovere a monte il vincolo (con preavviso di diniego emesso dall’amministrazione comunale in data 10 dicembre 2025).
Dopo la rinuncia di parte ricorrente alla proposta domanda cautelare, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione alla pubblica udienza del 18 marzo 2026, nel corso della quale è stato rilevato dal Collegio un profilo di possibile improcedibilità della domanda di annullamento, in relazione all’intervenuto provvedimento di diniego della rimozione del vincolo alberghiero; il difensore della ricorrente presente in udienza non ha peraltro ritenuto di dovere chiedere rinvio della causa ai fini di proposizione di eventuali motivi aggiunti.
Preliminarmente, occorre esaminare il motivo di ricorso – connesso alla domanda svolta in via principale - secondo cui l’inoltro a mezzo PEC dell’istanza avrebbe prodotto, unitamente al decorso del termine procedimentale previsto per la conclusione del procedimento, gli effetti giuridici di cui all’art. 20 della L n. 241 del 1990.
Ove fondato, infatti, tale motivo avrebbe carattere assorbente e pregiudiziale su ogni altra questione sottoposta al Collegio.
Va innanzitutto dato atto che è provata in atti la circostanza in fatto rappresentata dal Comune resistente, secondo cui, alla data dell’istanza della ricorrente, l’unico accreditamento non consentito dallo Sportello Unico per l’Edilizia sarebbe stato nei confronti dei professionisti non abilitati, condizione in cui versava, a quella data, il soggetto incaricato da LEI S.r.l. a depositare l’istanza stessa.
Ciò detto, è indubitabile che, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001 “lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso”.
Tale norma incide dunque, anche in relazione ai rilevanti effetti che derivano dell’applicazione della disciplina del silenzio assenso in materia, quanto meno sul momento dal quale comincia a decorrere il termine entro cui l’amministrazione competente deve pronunciarsi per evitare l’applicazione del meccanismo autorizzativo implicito di cui all’art. 20 della L. n. 241 del 1990.
Ferma restando dunque l’astratta validità formale della proposizione di un’istanza tramite PEC all’amministrazione competente – come intesa nel suo complesso –, in materia di SCIA edilizia la connotazione legislativa esplicita dello “sportello edilizio” quale unico punto di accesso per il privato deve necessariamente tradursi in un’obbligatorietà della richiesta tramite i canali messi a disposizione dell’amministrazione stessa – canali che come visto consentivano l’accreditamento ai professionisti abilitati – per far decorrere i termini di cui all’art. 20 sopra richiamato.
In mancanza di tale richiesta “veicolata”, l’eventuale inerzia dell’ente procedente non può dunque produrre gli effetti odiernamente auspicati da parte ricorrente.
Il motivo è in definitiva infondato, con la conseguenza che il silenzio tenuto dall’amministrazione dopo la ricezione dell’istanza della ricorrente non ha assunto valore di assenso provvedimentale.
Tanto premesso, e andando ad esaminare la domanda proposta in via subordinata da parte ricorrente, il Collegio deve preliminarmente prendere atto della circostanza sopravvenuta costituita dal provvedimento con cui, nelle more del processo, il Consiglio comunale di Madesimo ha respinto l'istanza della ricorrente di rimozione del vincolo alberghiero dall'immobile de quo; il relativo “parere non favorevole” – che si acquisisce agli atti ex art. 54 c.p.a. su richiesta del Comune resistente, sussistendone i presupposti - è stato adottato in data 17 febbraio 2026 e costituisce atto definitivo rispetto alla “ rimozione del Vincolo imposto dal PGT sull’immobile avente vincolo alberghiero impresso sul fabbricato “ex Hotel Ferrè” ”.
Si tratta di una circostanza che è idonea di per sé a rendere improcedibile l’odierna domanda di annullamento, posto che, come risulta per tabulas, la società ricorrente ha presentato un'istanza per la realizzazione di lavori che però presupponeva contestualmente il mutamento di destinazione funzionale dell’immobile su cui dovevano eseguirsi i suddetti lavori.
Né ha rilievo ostativo rispetto a tale ricostruzione la sanatoria operata su parte del complesso - i cui effetti non potevano incidere e non hanno inciso sulla struttura residua dell'immobile assoggettato a vincolo - o la nuova disciplina prevista dall'art. 23-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, risultando corretta, al riguardo, l'osservazione della difesa comunale secondo cui il cambio di destinazione d'uso deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle normative di settore.
Tra queste normative vi è per l'appunto quella di cui all’art. 8 della L. n. 217 del 1983, che prevede la necessità di attivare uno specifico procedimento, sulla base di alcune condizioni normativamente previste, per addivenire alla rimozione del vincolo alberghiero.
Non incide dunque negativamente su tale asserzione la giurisprudenza richiamata, anche nel corso dell’udienza di discussione, dalla difesa di parte ricorrente (cfr., in particolare, TAR Lazio, Roma, sent. n. 2533/2026), occupandosi tale giurisprudenza più in generale del cambio di destinazione d’uso funzionale, senza alcun riferimento alla (necessaria) rimozione del vincolo alberghiero.
Tale rimozione, come detto, è ancora oggi da considerarsi come presupposto ineludibile della richiesta di mutamento d’uso – qualora siano interessate dall’istanza de qua le strutture ricettive di cui all’art. 6 della richiamata L. n. 217 del 1983 – e dunque si pone a monte, e non a valle, della decisione dell’amministrazione procedente di autorizzare lavori sull’immobile che presuppongano la cessazione del vincolo alberghiero, come nel caso di specie.
La domanda di annullamento svolta in via subordinata dalla società ricorrente deve dunque considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’intervenuto diniego sull’istanza di rimozione del vincolo di destinazione imposto sull’immobile di interesse di LEI S.r.l. – rimozione che per le considerazioni sopra svolte è da ritenersi necessaria e preliminare rispetto ai lavori da eseguire – rende inutile l’eventuale annullamento del “rigetto della dichiarazione di formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’ex art. 20 L. 241/1990” impugnato, dal momento che il Comune resistente non potrebbe fare altro che respingere nuovamente, e nel merito, l’istanza originaria, in presenza di un vincolo ostativo e legittimamente perdurante, fino a quando il relativo provvedimento di conferma del vincolo non verrà eventualmente impugnato e annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la RDa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
respinge la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza originaria della società ricorrente, nei sensi di cui in motivazione;
dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
OB RD, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB RD | MA DA SS |
IL SEGRETARIO