CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paduli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 BOLLO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120008463904000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150001913009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160005313956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004501910000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005685392000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240000939269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240007548135000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240007548135000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.017 2025 9001384333, notificata il 29.07.2025, per n.7 cartelle, e precisamente:
1) Cartella n.017 2012 0006463804, per TARI 2011, notificata il 21.12.2012; 2) Cartella n.017 2015 000191300900, per Tassa automobilistica, anno 2010, notificata il 09.04.2015;
3) Cartella n.017 2016 0005313956, per Tassa automobilistica, anno 2011, notificata il 07.12.2016;
4) Cartella n.017 2017 000450191, per TARI anno 2012, notificata il 01.02.2018;
5) Cartella n.017 2019 0005685392, per sanzioni catastali, anno 2011, notificata il 03.09.2019;
6) Cartella n.017 2024 0000939269, relativa a Tassa automobilistica, anno 2018, notificata il 04.04.2024;
7) Cartella n.017 2024 0007548135, per TARI anno 2024, notificata il 08.08.2024;
Eccepisce di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata;
la prescrizione dei crediti;
la mancanza di sequenza procedimentale;
il difetto del contraddittorio preventivo;
l'omessa sottoscrizione ed indicazione dell'esecutività dei ruoli;
la sproporzionalità delle sanzioni.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva sostenendo di aver regolarmente notificato tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato, nonché di aver curato la notifica di ulteriori intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione, e che pertanto le pretese fossero divenute definitive e non risultassero prescritte.
Agenzia Entrate DP di Benevento si costituiva e, con riferimento alla cartella sub 5), n.017 2019 0005685392, per sanzioni catastali, anno 2011, notificata il 03.09.2019, segnalava aver regolarmente notificato il relativo avviso di accertamento n. Campione 2546, in data 03.05.2012 e che nessuna impugnazione il ricorrente avesse esperito.
La Regione Campania, chiamata in causa con riferimento alle cartelle sub n.2), 3) e 6), relative alla Tassa automobilistica, segnalava di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento prodromici.
Il Comune di Paduli, regolarmente citato, non si costituiva.
Con memorie del 30.01.2026, il ricorrente contestava la documentazione prodotta in quanto priva di attestazione di conformità, disconoscendola, ed insisteva per la prescrizione.
Fissata l'udienza di trattazione del 10 febbraio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, secondo le motivazioni che seguono.
Viene sottoposta al vaglio della Corte, l'intimazione di pagamento n.017 2025 9001384333, notificata il
29.07.2025, per n.7 cartelle, e precisamente:
1) Cartella n.017 2012 0006463804, per TARI 2011, notificata il 21.12.2012;
2) Cartella n.017 2015 000191300900, per Tassa automobilistica, anno 2010, notificata il 09.04.2015;
3) Cartella n.017 2016 0005313956, per Tassa automobilistica, anno 2011, notificata il 07.12.2016;
4) Cartella n.017 2017 000450191, per TARI anno 2012, notificata il 01.02.2018;
5) Cartella n.017 2019 0005685392, per sanzioni catastali, anno 2011, notificata il 03.09.2019; 6) Cartella n.017 2024 0000939269, relativa a Tassa automobilistica, anno 2018, notificata il 04.04.2024;
7) Cartella n.017 2024 0007548135, per TARI anno 2024, notificata il 08.08.2024, per un totale di € 2887,43.
Orbene, risulta che l'atto impugnato sia del tutto legittimo, stante l'avvenuta notifica, nei confronti del ricorrente, delle cartelle di pagamento ivi richiamate, come da documentazione prodotta al riguardo, che la
Corte ritiene sufficiente ed idonea a provare tale circostanza.
Il ricorrente dunque è venuto a conoscenza delle pretese tributarie allorquando ha ricevuto le cartelle di pagamento nelle date per ciascuna di esse indicata;
pertanto, la pretesa erariale, è divenuta definitiva nell'an e nel quantum, e l'atto che vi fa seguito, si esaurisce in una mera intimazione di pagamento delle somme dovute in base ai medesimi titoli, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri;
risulta dunque tardiva qualsiasi doglianza anche recuperatoria, che doveva essere esperita, al più tardi, entro i 60 giorni dalla notifica delle cartelle.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve considerarsi che il termine prescrizionale del credito si applica alla cartella di pagamento, anche successivamente alla sua notificazione, in quanto l'azione esecutiva deve avere inizio entro un determinato tempo successivamente alla notifica del titolo;
orbene, dalla documentazione versata in atti è dato rilevare che, successivamente alle cartelle, ADER ha provveduto a notificare al ricorrente, diverse e numerose intimazioni, quali atti interruttivi della prescrizione.
Inoltre, nessuna contestazione è stata mossa dall'istante avverso tali notifiche tramite i necessari "motivi aggiunti", il che preclude ogni verifica sulla validità delle stesse, dovendo, nel delineato contesto ed in assenza di rituali ed ammissibili contestazioni riguardanti eventuali ipotesi di nullità delle menzionate notifiche, il relativo scrutinio limitarsi all'accertamento della loro esistenza.
Difatti, «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di "motivi aggiunti", ammissibile, ex art.24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (così Cass. 13 aprile 2017, n. 9637, che richiama
Cass. 2 luglio 2014, n. 10551, Cass. 15 ottobre 2013, n. 23326, e, nello stesso senso, Cass. 24 luglio 2018,
n. 19616; Cass. 2 marzo 2017, n. 5369, Cass. 5 aprile 2013, n. 8398).
Va osservato sul punto che la memoria depositata dall'istante in data 30 gennaio 2026, è inammissibile ai sensi dell'art.24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto non accompagnata dalla relativa richiesta di proporre "motivi aggiunti" e dalla notifica alla controparte.
Né i motivi in essa sviluppati possono considerati meramente illustrativi ai sensi dell'art.32 del citato d.lgs., giacchè con la citata nota la difesa della contribuente non si è limitata ad esporre ulteriormente gli argomenti già posti a sostegno delle domande formulate con l'atto introduttivo, ma ha inammissibilmente introdotto altri profili di illegittimità degli atti contestati (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T., 17 gennaio 2019, n. 1161), contestando la nullità delle predette notifiche, laddove con il ricorso originario era stata dedotta la loro omissione.
Ciò posto, la prova delle menzionate notifiche consente, allora, di ritenere preclusa ogni forma di contestazione rispetto all'eccepita prescrizione e/o decadenza concernente il periodo maturato prima della citata notifica, non risultando tale atto impugnato, così rendendo la relativa pretesa non più controvertibile anche in ordine a presunte vicende estintive dei crediti maturate prima della suindicata. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€200,00 in favore di ciascuna delle parti costituite.
Benevento,10.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paduli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 TARES 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001384333000 BOLLO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120008463904000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150001913009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160005313956000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004501910000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190005685392000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240000939269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240007548135000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240007548135000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.017 2025 9001384333, notificata il 29.07.2025, per n.7 cartelle, e precisamente:
1) Cartella n.017 2012 0006463804, per TARI 2011, notificata il 21.12.2012; 2) Cartella n.017 2015 000191300900, per Tassa automobilistica, anno 2010, notificata il 09.04.2015;
3) Cartella n.017 2016 0005313956, per Tassa automobilistica, anno 2011, notificata il 07.12.2016;
4) Cartella n.017 2017 000450191, per TARI anno 2012, notificata il 01.02.2018;
5) Cartella n.017 2019 0005685392, per sanzioni catastali, anno 2011, notificata il 03.09.2019;
6) Cartella n.017 2024 0000939269, relativa a Tassa automobilistica, anno 2018, notificata il 04.04.2024;
7) Cartella n.017 2024 0007548135, per TARI anno 2024, notificata il 08.08.2024;
Eccepisce di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata;
la prescrizione dei crediti;
la mancanza di sequenza procedimentale;
il difetto del contraddittorio preventivo;
l'omessa sottoscrizione ed indicazione dell'esecutività dei ruoli;
la sproporzionalità delle sanzioni.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva sostenendo di aver regolarmente notificato tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato, nonché di aver curato la notifica di ulteriori intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione, e che pertanto le pretese fossero divenute definitive e non risultassero prescritte.
Agenzia Entrate DP di Benevento si costituiva e, con riferimento alla cartella sub 5), n.017 2019 0005685392, per sanzioni catastali, anno 2011, notificata il 03.09.2019, segnalava aver regolarmente notificato il relativo avviso di accertamento n. Campione 2546, in data 03.05.2012 e che nessuna impugnazione il ricorrente avesse esperito.
La Regione Campania, chiamata in causa con riferimento alle cartelle sub n.2), 3) e 6), relative alla Tassa automobilistica, segnalava di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento prodromici.
Il Comune di Paduli, regolarmente citato, non si costituiva.
Con memorie del 30.01.2026, il ricorrente contestava la documentazione prodotta in quanto priva di attestazione di conformità, disconoscendola, ed insisteva per la prescrizione.
Fissata l'udienza di trattazione del 10 febbraio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, secondo le motivazioni che seguono.
Viene sottoposta al vaglio della Corte, l'intimazione di pagamento n.017 2025 9001384333, notificata il
29.07.2025, per n.7 cartelle, e precisamente:
1) Cartella n.017 2012 0006463804, per TARI 2011, notificata il 21.12.2012;
2) Cartella n.017 2015 000191300900, per Tassa automobilistica, anno 2010, notificata il 09.04.2015;
3) Cartella n.017 2016 0005313956, per Tassa automobilistica, anno 2011, notificata il 07.12.2016;
4) Cartella n.017 2017 000450191, per TARI anno 2012, notificata il 01.02.2018;
5) Cartella n.017 2019 0005685392, per sanzioni catastali, anno 2011, notificata il 03.09.2019; 6) Cartella n.017 2024 0000939269, relativa a Tassa automobilistica, anno 2018, notificata il 04.04.2024;
7) Cartella n.017 2024 0007548135, per TARI anno 2024, notificata il 08.08.2024, per un totale di € 2887,43.
Orbene, risulta che l'atto impugnato sia del tutto legittimo, stante l'avvenuta notifica, nei confronti del ricorrente, delle cartelle di pagamento ivi richiamate, come da documentazione prodotta al riguardo, che la
Corte ritiene sufficiente ed idonea a provare tale circostanza.
Il ricorrente dunque è venuto a conoscenza delle pretese tributarie allorquando ha ricevuto le cartelle di pagamento nelle date per ciascuna di esse indicata;
pertanto, la pretesa erariale, è divenuta definitiva nell'an e nel quantum, e l'atto che vi fa seguito, si esaurisce in una mera intimazione di pagamento delle somme dovute in base ai medesimi titoli, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri;
risulta dunque tardiva qualsiasi doglianza anche recuperatoria, che doveva essere esperita, al più tardi, entro i 60 giorni dalla notifica delle cartelle.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve considerarsi che il termine prescrizionale del credito si applica alla cartella di pagamento, anche successivamente alla sua notificazione, in quanto l'azione esecutiva deve avere inizio entro un determinato tempo successivamente alla notifica del titolo;
orbene, dalla documentazione versata in atti è dato rilevare che, successivamente alle cartelle, ADER ha provveduto a notificare al ricorrente, diverse e numerose intimazioni, quali atti interruttivi della prescrizione.
Inoltre, nessuna contestazione è stata mossa dall'istante avverso tali notifiche tramite i necessari "motivi aggiunti", il che preclude ogni verifica sulla validità delle stesse, dovendo, nel delineato contesto ed in assenza di rituali ed ammissibili contestazioni riguardanti eventuali ipotesi di nullità delle menzionate notifiche, il relativo scrutinio limitarsi all'accertamento della loro esistenza.
Difatti, «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di "motivi aggiunti", ammissibile, ex art.24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (così Cass. 13 aprile 2017, n. 9637, che richiama
Cass. 2 luglio 2014, n. 10551, Cass. 15 ottobre 2013, n. 23326, e, nello stesso senso, Cass. 24 luglio 2018,
n. 19616; Cass. 2 marzo 2017, n. 5369, Cass. 5 aprile 2013, n. 8398).
Va osservato sul punto che la memoria depositata dall'istante in data 30 gennaio 2026, è inammissibile ai sensi dell'art.24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto non accompagnata dalla relativa richiesta di proporre "motivi aggiunti" e dalla notifica alla controparte.
Né i motivi in essa sviluppati possono considerati meramente illustrativi ai sensi dell'art.32 del citato d.lgs., giacchè con la citata nota la difesa della contribuente non si è limitata ad esporre ulteriormente gli argomenti già posti a sostegno delle domande formulate con l'atto introduttivo, ma ha inammissibilmente introdotto altri profili di illegittimità degli atti contestati (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T., 17 gennaio 2019, n. 1161), contestando la nullità delle predette notifiche, laddove con il ricorso originario era stata dedotta la loro omissione.
Ciò posto, la prova delle menzionate notifiche consente, allora, di ritenere preclusa ogni forma di contestazione rispetto all'eccepita prescrizione e/o decadenza concernente il periodo maturato prima della citata notifica, non risultando tale atto impugnato, così rendendo la relativa pretesa non più controvertibile anche in ordine a presunte vicende estintive dei crediti maturate prima della suindicata. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€200,00 in favore di ciascuna delle parti costituite.
Benevento,10.2.2026