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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 1196/2024
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Brandi, con domicilio eletto in Bologna, via delle Casse, n. 4
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Salvatore Aprile e
Valeria Romano, con domicilio eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica:
genziaentrate. Email_1 Email_2
E ; Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in corso di causa in data 25.11.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «che l'ill.mo CP_2
Signor Giudice, anche inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, voglia
sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'impugnato provvedimento in
oggetto, fino all'esito del presente giudizio».
Riprendendo le considerazioni espresse in sede di deposito del ricorso di merito, a sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere titolare di posizione organizzativa ex art. 1,
co. 93, lett. a), L. 205/2017; 2) di essere stata trasferita, a decorrere dal 12.7.2021, dalla
Direzione Provinciale di Bologna a quella di Modena;
3) come l'art. 18 bis del regolamento di amministrazione contempli l'esistenza di un incremento retributivo della retribuzione di posizione nell'ipotesi in cui il lavoro viene prestato fuori sede;
4) come la convenuta, con atto n.
187175 dell'8 agosto 2018, abbia determinato l'importo dell'indennità prevista nei casi in cui l'incarico venga svolto fuori sede;
5) come la convenuta, con circolare R.U. 880727 dell'11
novembre 2019, abbia specificato le modalità di calcolo delle distanze e le modalità di calcolo del beneficio;
6) di avere presentato in data 6.8.2021 domanda per usufruire dell'indennità
chilometrica in ragione della distanza (superiore a 50 km e precisamente pari a 60,7 km)
esistente tra la propria abitazione (Bologna, via Mazzini, n. 174/2) e la nuova sede lavorativa
Modenese; 7) l'avvenuta concreta fruizione del beneficio, a seguito del positivo accoglimento della propria istanza;
8) di essere stata, successivamente e precisamente nel maggio 2024,
destinataria di provvedimento datoriale con cui non solo si inibiva pro futuro l'erogazione del beneficio ma si disponeva altresì delle utilità medio tempore corrisposte, e tanto sulla scorta della seguente motivazione: “la distanza chilometrica più breve tra la precedente sede di
organica appartenenza e la sede di servizio è inferiore ai 50 Km (47,1 Km) e,
conseguentemente, la dott.ssa non ha diritto al riconoscimento dell'indennità Parte_1
chilo-metrica pari a €. 250,00”; 9) come la resistente, a decorrere dal settembre 2024, abbia
2 iniziato concretamente a provvedere al recupero dell'indebita somma (pari a € 6.308,00)
mediante trattenuta nella busta paga della somma mensile pari a € 723,86.
Nel lamentare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità della determinazione datoriale;
nel lamentare la sovrabbondanza della somma posta dal datore di lavoro a recupero dell'indebito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
delle proprie determinazioni, nell'eccepire la carenza dei requisiti cui è subordinato l'accoglimento dell'istanza cautelare avversaria, nell'evidenziare come la trattenuta mensile effettuata assicura alla ricorrente una esistenza libera e dignitosa, ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L.
si è riservato per la pronuncia della presente ordinanza.
*
In via preliminare va ricordato come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus
boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del
3 "fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino,
26.11.2020).
*
Ciò posto, va precisato che la presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, così come descritta nella presente ordinanza, da ritenersi pacifica tra le parti poiché non oggetto di discussione.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande interinali attoree volte, previo accertamento dell'illegittimità delle determinazioni datoriali, a conseguire l'inibizione degli effetti del provvedimento del 10.05.2024, con cui il datore di lavoro ha revocato l'indennità chilometrica di cui la ricorrente godeva dal 2021, cessando di erogarla dal successivo mese di giugno e quantificando un indebito già percetto di complessivi euro 6.308,00.
Nei termini sommari della presente fase di giudizio, si ritiene infondata la domanda interinale attorea per carenza di ambedue i requisiti necessari al suo accoglimento.
Con riferimento al fumus boni iuris, si osserva quanto segue.
Ferma l'indiscussa cornice normativa di riferimento per la disciplina della vicenda in esame (v.
allegati 1 e 2 memoria difensiva), parte ricorrente riconosce espressamente l'erroneità della propria originaria istanza, nella misura in cui costei ha preso a riferimento la distanza tra propria abitazione e nuova sede e non già, come doveroso, la distanza tra le due sedi di lavoro (v. pag. 3
ricorso di merito).
Onde la necessità, per tale ragione e – in ogni caso – per come contemplato effettivamente dalla disciplina di riferimento, di calcolare la spettanza o meno del beneficio prendendo in esclusiva considerazione la distanza tra la sede lavorativa bolognese (sita in via Marco Polo) e quella modenese (sita in Viale Corassori).
Ebbene, sul punto, si contrappongono due impostazioni.
4 Parte resistente sostiene come tali due luoghi distino 47,1 km (v. doc. 1 ricorso e memoria difensiva).
Parte ricorrente non contesta la veridicità di tale affermazione (v. pag. 4 ricorso di merito),
confermando come, in base alla viabilità ordinaria, tali due luoghi distino meno di 50 km
(soglia, quest'ultima, di rilevanza per la erogazione del beneficio).
Piuttosto, evidenzia l'erroneità di tale impostazione datoriale evidenziando Parte_1
come debba prendersi in considerazione non tanto il percorso di viabilità ordinaria quanto,
piuttosto, il percorso autostradale, che valorizza una distanza tra i due luoghi pari a 52 km.
E tanto perché questo sarebbe un percorso sì spazialmente “più lungo” ma “più breve” in termini cronologici.
Si ritiene non persuasiva la tesi attorea.
Con la propria nota del novembre 2019, ha espressamente specificato che l'emolumento CP_2
oggi in discussione (volto a incrementare la retribuzione di posizione) è finalizzato: “a
remunerare il sopravvenuto disagio derivante dall'attribuzione dell'incarico fuori sede” (v.
doc. 2 memoria difensiva).
Già da tale espressa previsione si arguisce come il più pertinente referente da prendere in considerazione sia quello di natura topografico-spaziale adottato da parte resistente.
Vi sono ulteriori riscontri che evidenziano come l'intendimento di sia quello di legare CP_2
l'erogazione del beneficio oggi in discussione a questioni di “distanza” da intendersi in senso squisitamente topografico e non già temporale.
Militano sul punto le seguenti ulteriori considerazioni: 1) in alcun punto, le determinazioni generali subordinano il beneficio a referenti di ordine temporale (v. docc. 1 e 2 memoria CP_2
difensiva); 2) il punto 2.2. dell'atto datoriale dell'agosto 2018 gradua l'ammontare dell'indennità all'aumentare della distanza tra le sedi, a prescindere dai tempi necessari per coprire la nuova sede di lavoro (v. doc. 1 memoria difensiva); 3) per l'ipotesi di copertura di
5 posizione organizzativa in una sede ove il lavoratore si trova in posizione di provvisoria assegnazione, la circolare del novembre 2019 ribadisce come il referente da prendersi in considerazione sia quello inferiore da un punto di vista squisitamente topografico “In questi
casi l'indennità va calcolata prendendo a base la distanza tra la sede dell'incarico e la sede di
organica appartenenza (o di residenza anagrafica, se inferiore)” (v. doc. 2 memoria difensiva,
pagg. 1, in fondo, e 2, in principio); 4) la circolare del novembre 2019 contempla delle ipotesi ostative alla concessione dell'indennità chilometrica, tutte contrassegnate da elementi di natura topografica e non temporale (v. doc. 2 memoria difensiva).
Dovendosi, per i motivi sin qui esposti, prediligere un'interpretazione ermeneutica per cui l'indennità chilometrica in discussione spetta a favore del prestatore di lavoro solo laddove il percorso topograficamente “più breve” sia superiore a 50 km (a prescindere dal tempo necessario a coprire tale distanza), deve ritenersi, allo stato e a mente della presente fase sommaria di giudizio, insussistente il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio dell'indennità chilometrica.
E tanto in ragione del fatto che, da un punto di vista topografico-spaziale, le due sedi di lavoro distano meno di 50 km.
Si ritiene che tale conclusione non sia sovvertita dalla prospettazione attorea secondo cui la pretesa restitutoria datoriale sarebbe inibita dall'esistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.
Sul punto è sufficiente il richiamo a quanto condivisibilmente statuito dal Consiglio di Stato con propria pronuncia del 23.9.2024, in linea di continuità con quanto statuito dalla Consulta con propria pronuncia n 8/2023: «Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme
indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività
vincolata anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. L'azione di recupero è dovuta a
prescindere dalla buona fede del dipendente "accipiens"; il solo temperamento al principio
6 dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di
recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del
debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri
un'esistenza libera e dignitosa».
Sempre a confutazione di tali tesi attorea, si richiama anche quanto espresso in motivazione da con la propria sentenza n. 66/2023: «Inoltre, anche a volersi leggere nel ricorso Pt_2
introduttivo un'eccezione alla ripetibilità delle somme percepite fondata nello stato di buona
fede dell'accipens, va osservato come, con la recentissima sent. n. 8 del 2023 (cui si rinvia per
brevità ex artt. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte Costituzionale, ha dichiarato non fondate la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., in riferimento all'art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, sull'assunta violazione del legittimo
affidamento riposto da una persona fisica nella spettanza di prestazioni previdenziali o, come
nel caso che ci occupa, retributive erogate da un ente pubblico. Sicché, la Consulta ha statuito
che non impedisce la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente di un ente pubblico lo
stato soggettivo in cui versava al momento della ricezione del denaro, né il tempo trascorso tra
l'ingiustificato arricchimento e la richiesta di restituzione» (v. doc. 4 memoria difensiva).
*
Ferme le assorbenti considerazioni sin qui espresse (idonee di per sé sole a sorreggere la statuizione di rigetto), si ritiene infondata l'iniziativa attorea anche con riferimento all'ulteriore
– e altrettanto imprescindibile – requisito del periculum in mora.
In sede di costituzione parte resistente ha documentalmente dimostrato come la trattenuta operata con cadenza mensile assicuri alla ricorrente la fruizione di uno stipendio mensile pari sostanzialmente a € 3.000,00 netti, con una decurtazione effettiva netta di soli € 400,00 (v.
docc. 6 e 7 memoria difensiva, non sovveriti da indicazioni di segno contrario a cura della ricorrente).
7 Somma da ritenersi, anche a mente degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza evocati e tenuto conto della cessazione delle trattenute a decorrere dal giugno 2025 (v. pag. 1 ricorso cautelare), senz'altro sufficiente ad assicurare a parte ricorrente un'esistenza libera e dignitosa,
anche ove si vogliano prendere in considerazione le spese di trasporto e di mutuo di cui ai docc
9-12 ricorso cautelare.
Per le considerazioni sin qui esposte si ritiene quindi l'iniziativa cautelare non sorretta da
periculum in mora, nella misura in cui il provvedimento recuperatorio datoriale non arreca un danno imminente e irreparabile alla sfera giuridica della ricorrente.
Spese in sede di definizione della controversia, nei suoi profili di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande cautelari di cui al ricorso;
2) Spese al definitivo.
Modena, 16.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 1196/2024
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Brandi, con domicilio eletto in Bologna, via delle Casse, n. 4
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Salvatore Aprile e
Valeria Romano, con domicilio eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica:
genziaentrate. Email_1 Email_2
E ; Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in corso di causa in data 25.11.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «che l'ill.mo CP_2
Signor Giudice, anche inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, voglia
sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'impugnato provvedimento in
oggetto, fino all'esito del presente giudizio».
Riprendendo le considerazioni espresse in sede di deposito del ricorso di merito, a sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere titolare di posizione organizzativa ex art. 1,
co. 93, lett. a), L. 205/2017; 2) di essere stata trasferita, a decorrere dal 12.7.2021, dalla
Direzione Provinciale di Bologna a quella di Modena;
3) come l'art. 18 bis del regolamento di amministrazione contempli l'esistenza di un incremento retributivo della retribuzione di posizione nell'ipotesi in cui il lavoro viene prestato fuori sede;
4) come la convenuta, con atto n.
187175 dell'8 agosto 2018, abbia determinato l'importo dell'indennità prevista nei casi in cui l'incarico venga svolto fuori sede;
5) come la convenuta, con circolare R.U. 880727 dell'11
novembre 2019, abbia specificato le modalità di calcolo delle distanze e le modalità di calcolo del beneficio;
6) di avere presentato in data 6.8.2021 domanda per usufruire dell'indennità
chilometrica in ragione della distanza (superiore a 50 km e precisamente pari a 60,7 km)
esistente tra la propria abitazione (Bologna, via Mazzini, n. 174/2) e la nuova sede lavorativa
Modenese; 7) l'avvenuta concreta fruizione del beneficio, a seguito del positivo accoglimento della propria istanza;
8) di essere stata, successivamente e precisamente nel maggio 2024,
destinataria di provvedimento datoriale con cui non solo si inibiva pro futuro l'erogazione del beneficio ma si disponeva altresì delle utilità medio tempore corrisposte, e tanto sulla scorta della seguente motivazione: “la distanza chilometrica più breve tra la precedente sede di
organica appartenenza e la sede di servizio è inferiore ai 50 Km (47,1 Km) e,
conseguentemente, la dott.ssa non ha diritto al riconoscimento dell'indennità Parte_1
chilo-metrica pari a €. 250,00”; 9) come la resistente, a decorrere dal settembre 2024, abbia
2 iniziato concretamente a provvedere al recupero dell'indebita somma (pari a € 6.308,00)
mediante trattenuta nella busta paga della somma mensile pari a € 723,86.
Nel lamentare, per tutti i motivi esposti in ricorso, l'illegittimità della determinazione datoriale;
nel lamentare la sovrabbondanza della somma posta dal datore di lavoro a recupero dell'indebito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
delle proprie determinazioni, nell'eccepire la carenza dei requisiti cui è subordinato l'accoglimento dell'istanza cautelare avversaria, nell'evidenziare come la trattenuta mensile effettuata assicura alla ricorrente una esistenza libera e dignitosa, ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L.
si è riservato per la pronuncia della presente ordinanza.
*
In via preliminare va ricordato come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus
boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del
3 "fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino,
26.11.2020).
*
Ciò posto, va precisato che la presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, così come descritta nella presente ordinanza, da ritenersi pacifica tra le parti poiché non oggetto di discussione.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande interinali attoree volte, previo accertamento dell'illegittimità delle determinazioni datoriali, a conseguire l'inibizione degli effetti del provvedimento del 10.05.2024, con cui il datore di lavoro ha revocato l'indennità chilometrica di cui la ricorrente godeva dal 2021, cessando di erogarla dal successivo mese di giugno e quantificando un indebito già percetto di complessivi euro 6.308,00.
Nei termini sommari della presente fase di giudizio, si ritiene infondata la domanda interinale attorea per carenza di ambedue i requisiti necessari al suo accoglimento.
Con riferimento al fumus boni iuris, si osserva quanto segue.
Ferma l'indiscussa cornice normativa di riferimento per la disciplina della vicenda in esame (v.
allegati 1 e 2 memoria difensiva), parte ricorrente riconosce espressamente l'erroneità della propria originaria istanza, nella misura in cui costei ha preso a riferimento la distanza tra propria abitazione e nuova sede e non già, come doveroso, la distanza tra le due sedi di lavoro (v. pag. 3
ricorso di merito).
Onde la necessità, per tale ragione e – in ogni caso – per come contemplato effettivamente dalla disciplina di riferimento, di calcolare la spettanza o meno del beneficio prendendo in esclusiva considerazione la distanza tra la sede lavorativa bolognese (sita in via Marco Polo) e quella modenese (sita in Viale Corassori).
Ebbene, sul punto, si contrappongono due impostazioni.
4 Parte resistente sostiene come tali due luoghi distino 47,1 km (v. doc. 1 ricorso e memoria difensiva).
Parte ricorrente non contesta la veridicità di tale affermazione (v. pag. 4 ricorso di merito),
confermando come, in base alla viabilità ordinaria, tali due luoghi distino meno di 50 km
(soglia, quest'ultima, di rilevanza per la erogazione del beneficio).
Piuttosto, evidenzia l'erroneità di tale impostazione datoriale evidenziando Parte_1
come debba prendersi in considerazione non tanto il percorso di viabilità ordinaria quanto,
piuttosto, il percorso autostradale, che valorizza una distanza tra i due luoghi pari a 52 km.
E tanto perché questo sarebbe un percorso sì spazialmente “più lungo” ma “più breve” in termini cronologici.
Si ritiene non persuasiva la tesi attorea.
Con la propria nota del novembre 2019, ha espressamente specificato che l'emolumento CP_2
oggi in discussione (volto a incrementare la retribuzione di posizione) è finalizzato: “a
remunerare il sopravvenuto disagio derivante dall'attribuzione dell'incarico fuori sede” (v.
doc. 2 memoria difensiva).
Già da tale espressa previsione si arguisce come il più pertinente referente da prendere in considerazione sia quello di natura topografico-spaziale adottato da parte resistente.
Vi sono ulteriori riscontri che evidenziano come l'intendimento di sia quello di legare CP_2
l'erogazione del beneficio oggi in discussione a questioni di “distanza” da intendersi in senso squisitamente topografico e non già temporale.
Militano sul punto le seguenti ulteriori considerazioni: 1) in alcun punto, le determinazioni generali subordinano il beneficio a referenti di ordine temporale (v. docc. 1 e 2 memoria CP_2
difensiva); 2) il punto 2.2. dell'atto datoriale dell'agosto 2018 gradua l'ammontare dell'indennità all'aumentare della distanza tra le sedi, a prescindere dai tempi necessari per coprire la nuova sede di lavoro (v. doc. 1 memoria difensiva); 3) per l'ipotesi di copertura di
5 posizione organizzativa in una sede ove il lavoratore si trova in posizione di provvisoria assegnazione, la circolare del novembre 2019 ribadisce come il referente da prendersi in considerazione sia quello inferiore da un punto di vista squisitamente topografico “In questi
casi l'indennità va calcolata prendendo a base la distanza tra la sede dell'incarico e la sede di
organica appartenenza (o di residenza anagrafica, se inferiore)” (v. doc. 2 memoria difensiva,
pagg. 1, in fondo, e 2, in principio); 4) la circolare del novembre 2019 contempla delle ipotesi ostative alla concessione dell'indennità chilometrica, tutte contrassegnate da elementi di natura topografica e non temporale (v. doc. 2 memoria difensiva).
Dovendosi, per i motivi sin qui esposti, prediligere un'interpretazione ermeneutica per cui l'indennità chilometrica in discussione spetta a favore del prestatore di lavoro solo laddove il percorso topograficamente “più breve” sia superiore a 50 km (a prescindere dal tempo necessario a coprire tale distanza), deve ritenersi, allo stato e a mente della presente fase sommaria di giudizio, insussistente il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio dell'indennità chilometrica.
E tanto in ragione del fatto che, da un punto di vista topografico-spaziale, le due sedi di lavoro distano meno di 50 km.
Si ritiene che tale conclusione non sia sovvertita dalla prospettazione attorea secondo cui la pretesa restitutoria datoriale sarebbe inibita dall'esistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.
Sul punto è sufficiente il richiamo a quanto condivisibilmente statuito dal Consiglio di Stato con propria pronuncia del 23.9.2024, in linea di continuità con quanto statuito dalla Consulta con propria pronuncia n 8/2023: «Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme
indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività
vincolata anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. L'azione di recupero è dovuta a
prescindere dalla buona fede del dipendente "accipiens"; il solo temperamento al principio
6 dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di
recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del
debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri
un'esistenza libera e dignitosa».
Sempre a confutazione di tali tesi attorea, si richiama anche quanto espresso in motivazione da con la propria sentenza n. 66/2023: «Inoltre, anche a volersi leggere nel ricorso Pt_2
introduttivo un'eccezione alla ripetibilità delle somme percepite fondata nello stato di buona
fede dell'accipens, va osservato come, con la recentissima sent. n. 8 del 2023 (cui si rinvia per
brevità ex artt. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte Costituzionale, ha dichiarato non fondate la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., in riferimento all'art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, sull'assunta violazione del legittimo
affidamento riposto da una persona fisica nella spettanza di prestazioni previdenziali o, come
nel caso che ci occupa, retributive erogate da un ente pubblico. Sicché, la Consulta ha statuito
che non impedisce la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente di un ente pubblico lo
stato soggettivo in cui versava al momento della ricezione del denaro, né il tempo trascorso tra
l'ingiustificato arricchimento e la richiesta di restituzione» (v. doc. 4 memoria difensiva).
*
Ferme le assorbenti considerazioni sin qui espresse (idonee di per sé sole a sorreggere la statuizione di rigetto), si ritiene infondata l'iniziativa attorea anche con riferimento all'ulteriore
– e altrettanto imprescindibile – requisito del periculum in mora.
In sede di costituzione parte resistente ha documentalmente dimostrato come la trattenuta operata con cadenza mensile assicuri alla ricorrente la fruizione di uno stipendio mensile pari sostanzialmente a € 3.000,00 netti, con una decurtazione effettiva netta di soli € 400,00 (v.
docc. 6 e 7 memoria difensiva, non sovveriti da indicazioni di segno contrario a cura della ricorrente).
7 Somma da ritenersi, anche a mente degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza evocati e tenuto conto della cessazione delle trattenute a decorrere dal giugno 2025 (v. pag. 1 ricorso cautelare), senz'altro sufficiente ad assicurare a parte ricorrente un'esistenza libera e dignitosa,
anche ove si vogliano prendere in considerazione le spese di trasporto e di mutuo di cui ai docc
9-12 ricorso cautelare.
Per le considerazioni sin qui esposte si ritiene quindi l'iniziativa cautelare non sorretta da
periculum in mora, nella misura in cui il provvedimento recuperatorio datoriale non arreca un danno imminente e irreparabile alla sfera giuridica della ricorrente.
Spese in sede di definizione della controversia, nei suoi profili di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande cautelari di cui al ricorso;
2) Spese al definitivo.
Modena, 16.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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