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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2698/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA A. LO BIANCO 23, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
PI RO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA VALVERDE, 5/B SCIACCA, presso lo studio dell'Avv. DI
PA AB NE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 maggio 2025 e sottoscritto il 27 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 13 novembre 2015).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi addivengono consensualmente alla loro separazione rimanendo liberi dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza. Gli stessi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a non interferire nella sfera personale di ciascuno di essi;
2) I figli minorenni della coppia vengono affidati congiuntamente ai genitori, pur continuando ad abitare nell'immobile di via dei Quartieri n. 21. In punto di visita, incontro e prelevamento il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogni settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà. Ulteriormente, il padre avrà il diritto di incontro e prelevamento tutte le domeniche dalle ore
9.00 alle ore 22.00 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà;
3) Durante il periodo di ferie estive, il padre potrà tenere con sé i minori per sette giorni consecutivi, coincidenti con le giornate di ferie del sig. Pt_1 dalle ore 9.00 alle ore 22.00 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà. Resta salva la facoltà delle parti di accordarsi in punto di visita e prelevamento dei minori;
4) Durante le vacanze natalizie, dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al
3 gennaio ad anni alterni. Durante le giornate di competenza del padre i minori resteranno con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 23.30 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà, salvo diverse intese dei genitori da concordarsi reciprocamente;
5) Il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ad anni alterni tra i genitori.
Durante le giornate di competenza del padre i minori resteranno con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 23.30 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà, salvo diverse intese dei genitori da concordarsi reciprocamente. Ulteriormente, ad anni alterni tra i genitori, i minori trascorreranno il 25 aprile con un genitore, il 1 maggio con l'altro genitore ed il 2 giugno con il genitore con cui i minori hanno trascorso il 1 maggio.
2 Durante le giornate di competenza del padre i minori resteranno con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 23.30 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà, salvo diverse intese dei genitori da concordarsi reciprocamente;
6) Ciascuno dei coniugi comunicherà il luogo del soggiorno durante il periodo estivo, nonché in occasione delle giornate festive di Natale, Capodanno
e Pasqua;
tale regolamentazione potrà, comunque, essere modificata concordemente dai genitori nel caso in cui dovessero verificarsi circostanze non previste né prevedibili, per eventuali urgenze, nonché per motivi familiari, di lavoro o di salute di entrambi i genitori o dei figli.
7) Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative agli stessi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Entrambi si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
8) Entrambi i coniugi rinunziano reciprocamente al mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, riconoscendosi reciproca autonomia economica;
9) Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'importo di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) mensili entro il giorno dieci di ogni mese a far data dal mese di giugno 2025;
10) Le spese riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dentista, oculista, costi di iscrizione e rette di scuola privata, interventi chirurgici ed eventuali fasi post-operatorie, attività fisiche e ludiche, nonché, comunque, quelle straordinarie, relative ad entrambi figli minori saranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo. In ordine alla qualificazione delle spese di natura ordinaria e straordinaria, si rinvia al
Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 avente ad oggetto
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” al quale le parti in questa sede fanno espresso richiamo obbligandosi ed impegnandosi a rispettarlo;
11) In ordine all'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps, i coniugi
3 concordano che il relativo contributo venga erogato nella misura del 100% in favore della madre della sig.ra ed il sig. a tal Controparte_1 Parte_1 fine, si impegna sin d'ora a rilasciare eventuali autorizzazioni necessarie a tale erogazione;
12) Le parti si impegnano a favorire i rapporti tra il minore ed i rispettivi parenti, quali nonni e zii, materni e paterni, sia consentendo le visite da parte di questi ultimi presso i luoghi ove il minore soggiornerà, sia accompagnando il minore presso gli stessi;
13) Entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi i coniugi;
14) I coniugi si scambiano reciproco assenso a trasferire altrove la propria residenza per motivi di lavoro e/o familiari, comunicando tempestivamente le relative variazioni;
15) Per quanto qui non espressamente previsto i ricorrenti si riportano alle disposizioni di legge in materia, dichiarando l'inesistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 55, P. I, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2698/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA A. LO BIANCO 23, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
PI RO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA VALVERDE, 5/B SCIACCA, presso lo studio dell'Avv. DI
PA AB NE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 maggio 2025 e sottoscritto il 27 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 13 novembre 2015).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi addivengono consensualmente alla loro separazione rimanendo liberi dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza. Gli stessi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a non interferire nella sfera personale di ciascuno di essi;
2) I figli minorenni della coppia vengono affidati congiuntamente ai genitori, pur continuando ad abitare nell'immobile di via dei Quartieri n. 21. In punto di visita, incontro e prelevamento il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogni settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà. Ulteriormente, il padre avrà il diritto di incontro e prelevamento tutte le domeniche dalle ore
9.00 alle ore 22.00 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà;
3) Durante il periodo di ferie estive, il padre potrà tenere con sé i minori per sette giorni consecutivi, coincidenti con le giornate di ferie del sig. Pt_1 dalle ore 9.00 alle ore 22.00 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà. Resta salva la facoltà delle parti di accordarsi in punto di visita e prelevamento dei minori;
4) Durante le vacanze natalizie, dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al
3 gennaio ad anni alterni. Durante le giornate di competenza del padre i minori resteranno con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 23.30 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà, salvo diverse intese dei genitori da concordarsi reciprocamente;
5) Il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ad anni alterni tra i genitori.
Durante le giornate di competenza del padre i minori resteranno con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 23.30 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà, salvo diverse intese dei genitori da concordarsi reciprocamente. Ulteriormente, ad anni alterni tra i genitori, i minori trascorreranno il 25 aprile con un genitore, il 1 maggio con l'altro genitore ed il 2 giugno con il genitore con cui i minori hanno trascorso il 1 maggio.
2 Durante le giornate di competenza del padre i minori resteranno con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 23.30 prelevandoli dall'abitazione materna ove li riaccompagnerà, salvo diverse intese dei genitori da concordarsi reciprocamente;
6) Ciascuno dei coniugi comunicherà il luogo del soggiorno durante il periodo estivo, nonché in occasione delle giornate festive di Natale, Capodanno
e Pasqua;
tale regolamentazione potrà, comunque, essere modificata concordemente dai genitori nel caso in cui dovessero verificarsi circostanze non previste né prevedibili, per eventuali urgenze, nonché per motivi familiari, di lavoro o di salute di entrambi i genitori o dei figli.
7) Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative agli stessi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Entrambi si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
8) Entrambi i coniugi rinunziano reciprocamente al mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, riconoscendosi reciproca autonomia economica;
9) Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'importo di € 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) mensili entro il giorno dieci di ogni mese a far data dal mese di giugno 2025;
10) Le spese riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dentista, oculista, costi di iscrizione e rette di scuola privata, interventi chirurgici ed eventuali fasi post-operatorie, attività fisiche e ludiche, nonché, comunque, quelle straordinarie, relative ad entrambi figli minori saranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo. In ordine alla qualificazione delle spese di natura ordinaria e straordinaria, si rinvia al
Protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 avente ad oggetto
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” al quale le parti in questa sede fanno espresso richiamo obbligandosi ed impegnandosi a rispettarlo;
11) In ordine all'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps, i coniugi
3 concordano che il relativo contributo venga erogato nella misura del 100% in favore della madre della sig.ra ed il sig. a tal Controparte_1 Parte_1 fine, si impegna sin d'ora a rilasciare eventuali autorizzazioni necessarie a tale erogazione;
12) Le parti si impegnano a favorire i rapporti tra il minore ed i rispettivi parenti, quali nonni e zii, materni e paterni, sia consentendo le visite da parte di questi ultimi presso i luoghi ove il minore soggiornerà, sia accompagnando il minore presso gli stessi;
13) Entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi i coniugi;
14) I coniugi si scambiano reciproco assenso a trasferire altrove la propria residenza per motivi di lavoro e/o familiari, comunicando tempestivamente le relative variazioni;
15) Per quanto qui non espressamente previsto i ricorrenti si riportano alle disposizioni di legge in materia, dichiarando l'inesistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 55, P. I, Anno 2015) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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