Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8458 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4197 del 2025, proposto da
G.L.M. Ristorazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Micera, Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, via Marco Aurelio Severino, 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.L.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell'illegittimità e l'annullamento
- della determinazione di cui alla Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo alla “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a prevalente regime alimentare biologico ed a ridotto impatto ambientale (D.M. 10.03.2020 - D.M. 29.01.2021- D.M. - 03/08/2023) - Durata triennale (dal 01/10/2025 sino al 30/06/2028)” CIG: B5DBB57658, del 04/08/2025, con cui il Responsabile Unico del Progetto del Comune di Castellammare di Stabia ha respinto l'istanza di oscuramento presentata dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ed ha contestualmente stabilito che “decorso il termine di dieci giorni dalla presente comunicazione di aggiudicazione, provvederà ad ottemperare al disposto del citato art. 36 rendendo visibili le parti dell'offerta indicate come segrete”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compreso il successivo provvedimento del 13/08/2025 (prot. 59615) con cui il Dirigente del Settore II - Area Servizi sociali e al cittadino e il RUP del Comune di Castellammare di Stabia hanno confermato integralmente quanto già precedentemente indicato nella comunicazione di aggiudicazione;
nonché per l'accertamento dell'obbligo di oscuramento,
da parte dell'Amministrazione in sede di ostensione documentale ai soggetti controinteressati, dei dati di soggetti terzi presenti in tutta la documentazione presentata dalla ricorrente in sede di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia e della S.L.E.M. S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente, aggiudicataria, agisce per l’annullamento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a prevalente regime alimentare biologico ed a ridotto impatto ambientale”, datata 04/08/2025, nella parte in cui il Responsabile Unico del Progetto ha respinto l’istanza di oscuramento dalla stessa avanzata al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara ed ha contestualmente stabilito che, decorso il termine di dieci giorni, avrebbe proceduto, in osservanza del disposto di cui all’art.36 del d.lgs. n. 36/2023, a rendere “visibili le parti dell’offerta indicate come segrete” nonché del successivo provvedimento del 13/08/2025 con cui il Dirigente del Settore II – Area Servizi sociali e al cittadino e il RUP comunale hanno confermato quanto già precedentemente statuito nella predetta comunicazione di aggiudicazione. Chiede, conseguentemente, l'accertamento dell'obbligo di oscuramento da parte dell'Amministrazione, in sede di ostensione documentale ai soggetti controinteressati, dei dati di soggetti terzi presenti in tutta la documentazione presentata in sede di gara.
II. A sostegno del gravame, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, della l. n. 241 del 1990 e dei principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi e di tutela dei diritti dei terzi;
b) eccesso di potere per sviamento, omessa istruttoria e difetto di motivazione.
III. Si sono costituite l’Amministrazione comunale intimata e la società controinteressata, seconda classificata, entrambe concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. Alla Camera di Consiglio del 18.12.2025, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è fondato solo in parte.
V.1. Occorre, in primo luogo, disattendere la domanda di oscuramento ove volta a denegare l’accesso a tutta l’offerta tecnica e alle giustificazioni relative al prezzo, con ciò accertandosi la legittimità, in parte qua , dei provvedimenti impugnati.
V.1.1. Con i provvedimenti gravati l’Amministrazione ha comunicato, in particolare, di volere procedere all’ostensione integrale di tutta la documentazione prodotta nella gara da G.L.M. Ristorazione S.r.l., ritenendo non adeguatamente motivata e comprovata la dichiarazione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023, in ordine alla presenza di segreti tecnici o commerciali, ovvero del cd. “know how” aziendale. La medesima Amministrazione ha giustificato la reiezione dell’istanza di oscuramento nei seguenti termini: “questa SA ha valutato che l’istanza di oscuramento proposta, al di là delle generiche e sommarie affermazioni sopra riportate, è inammissibilmente riferita a “tutto il progetto tecnico” e risulta del tutto generica e priva di qualsivoglia elemento idoneo a riscontrare – effettivamente – l’esistenza di segreti tecnici e commerciali”.
V.1.2. Ritiene, di contro, parte ricorrente che, sebbene la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica esponga inequivocabilmente l’operatore economico ad esigenze di trasparenza, cionondimeno debbano sempre essere adottati da parte della Stazione Appaltante gli accorgimenti necessari per la tutela di soggetti terzi menzionati nella documentazione di gara, evitando la divulgazione di informazioni che potrebbero ledere la loro riservatezza, la loro reputazione o altri interessi legittimi. L’esigenza di riservatezza dei dati dei terzi fornitori dell’aggiudicataria sarebbe, poi, un interesse giuridicamente qualificato meritevole di tutela di cui è titolare in proprio anche la medesima ricorrente aggiudicataria al fine di preservare, tutelare e garantire i rapporti di fidelizzazione e le condizioni particolarmente favorevoli instaurate e consolidatesi con i fornitori nel corso di lunghi anni di rapporti commerciali. Tali rapporti di fidelizzazione con soggetti terzi fornitori, se non costituiscono “segreti commerciali”, cionondimeno andrebbero preservati quanto meno nell’oscuramento dei nominativi e dei dati personali e sensibili di costoro (indirizzi, Iban etc.). E tutto ciò anche al fine di evitare di esporre la stessa aggiudicataria ad azioni di responsabilità e risarcitorie da parte dei soggetti terzi, allorquando costoro – senza che l’Amministrazione glielo abbia chiesto direttamente – vedano disvelare i loro dati personali a beneficio degli altri operatori economici partecipanti alla gara.
V.1.3. Ora, occorre preliminarmente rilevare, per completezza, che l’odierno ricorrente, in sede di partecipazione alla procedura di gara de qua , allegava alla Busta B una dichiarazione del legale rappresentante avente il seguente contenuto: “dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso, anche se giustificato dalla necessità di tutelare i propri interessi in sede giurisdizionale, … la seguente documentazione: - tutto il progetto tecnico per la gestione del servizio con indicazione degli elementi per l'attribuzione del punteggio compresi gli allegati; - gli eventuali giustificativi del prezzo in quanto disciplinano e regolano modalità di espletamento del servizio e le tecnologie, acquisite con anni di esperienza nel settore, adottate per migliorare i risultati costituiscono segreti tecnici e commerciali facenti parte del know how aziendale, pertanto non soggetti alle richieste di accesso art. 35, comma 4, lett. a del D.Lgs.36 /023”.
V.1.4. La SA ha ragionevolmente valutato l'istanza di oscuramento proposta, in ragione anche delle generiche e sommarie affermazioni riportate, inammissibile ed infondata in quanto riferita a "tutto il progetto tecnico", risultando, nella specie, “del tutto generica e priva di qualsivoglia elemento idoneo a riscontrare - effettivamente - l'esistenza di segreti tecnici e commerciali, come definiti nel codice della proprietà industriale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 30 /2005”.
Ed invero, tale norma prevede che solo le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.
Ciò posto, in assenza di una dichiarazione articolata e motivata circa la presenza di segreti tecnici e commerciali, escluse ragioni di segretezza tali da impedire l'ostensione, l’ente comunale in qualità di S.A. ha correttamente ritenuto non adeguatamente motivato l'oscuramento di tutta l’offerta, statuendo che decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, avrebbe provveduto ad ottemperare al disposto del citato art. 36 rendendo visibili le parti dell’offerta indicate come segrete.
Come condivisibilmente osservato, “La mera apposizione di oscuramenti non accompagnata da adeguata giustificazione non consente alla Stazione Appaltante di riconoscere l’operatività dell'eccezione al diritto di accesso prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023” (Cons. di St., sez. V, sent. n. 5547/2025); ed infatti, "L'oscuramento dell'offerta tecnica è legittimo solo a fronte di specifica dichiarazione che evidenzi, con riferimento puntuale alle singole informazioni, l'esistenza di un concreto pregiudizio economico o concorrenziale derivante dalla loro divulgazione. " (T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 2051/2025).
Nello specifico, “l’esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all’art 98 del d.lvo 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64). In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta … Dunque, l’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto – da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del decreto legislativo n. 30/2005 – ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dai controinteressati” (T.A.R. Trento, sentenza n. 59 del 2023). Ed invero, in materia di appalti vige “il principio della prevalenza dell’accesso sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati”, fermo restando che “a ciascuno è chiesto di motivare la rispettiva posizione, ma mentre chi resiste all’accesso è sempre in grado di spiegare per quale motivo consideri le informazioni contenute nell’offerta come segreti tecnici o commerciali, chi intende invece conseguire l’accesso può trovarsi in una situazione di estrema difficoltà, in quanto normalmente non conosce i dettagli delle offerte dei concorrenti e può solo ipotizzare che la propria sia migliore e ingiustamente penalizzata nel punteggio. Bisogna sottolineare che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 7/01/2015, n. 2)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sentenza n. 270 del 2020).
In definitiva, nell’assenza di segreti tecnici e commerciali, che la stessa parte ricorrente riconosce di non avere, l’offerta tecnica e le giustificazioni d’anomalia del concorrente affidatario debbono essere oggetto di ostensione a mente dell’art. 36 D.Lgs. 36/2023, anche nell’ottica della trasparenza e regolarità della procedura ad evidenza pubblica.
V.2. Con nota prot. 59449 del 12/08/2025 (cfr. All. nota prot. 59449 del 12/08/2025) la Società GLM Ristorazione SRL presentava, poi, istanza di annullamento in autotutela della comunicazione di aggiudicazione del 04/08/2025 relativamente alla decisione assunta sulla richiesta di oscuramento/diniego accesso agli atti evidenziando la presenza nell'offerta tecnica e nei giustificativi dei costi di dati sensibili di soggetti terzi. Con nota prot. 59615 del 13/08/2025 (cfr. All. nota prot. 59615 del 13/08/2025) la S.A. riscontrava la predetta richiesta avanzata dall'o.e. confermando integralmente le determinazioni contenute nella comunicazione di aggiudicazione.
A tal proposito, va rammentato che, all’esito della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica, il R.U.P. ha richiesto alla ricorrente giustifiche ed integrazioni utili per effettuare una valutazione di congruità volta ad accertare che in concreto l’offerta, nel suo complesso, fosse attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, ed ha allegato una scheda contenente l’indicazione delle principali voci di costo che concorrono a formare l’offerta, da compilare da parte della G.L.M. Ristorazione S.r.l.. Successivamente al riscontro effettuato dalla ricorrente, il R.U.P. ha richiesto ancora di “esplicitare e dettagliare, ulteriormente, anche attraverso elementi di valore economico e/o monetario, tutte le voci di costo già sommariamente indicate nella tabella riepilogativa riportata nelle giustificazioni già fornite con particolare ma non esclusivo riferimento ai costi delle materie prime, derrate e materiali di consumo ed ai costi di trasporto, anche tenendo conto delle migliorie offerte, in analogia a quanto prodotto per la voce 2 “Costo del lavoro” dimostrando che l’offerta è congrua ed economicamente sostenibile.” A seguito di ciò G.L.M. Ristorazione S.r.l., adeguandosi a quanto sopra, ha prodotto tutta la documentazione di dettaglio richiesta.
V.2.1. Ora, proprio l’individuazione dei fornitori e l’indicazione delle condizioni dagli stessi praticate rappresentano elementi giustificativi della verifica di congruità svolta dalla Stazione appaltante e come tali vanno resi trasparenti. Orbene, come ragionevolmente evidenziato da parte controinteressata, la conoscenza del fornitore con il quale parte ricorrente ha stipulato accordi, e, nella specie, della sua ubicazione costituiscono dati essenziali per verificare la correttezza del punteggio attribuito, a titolo meramente esemplificativo, con riferimento al criterio C1. “Prodotti biologici a filiera corta e a chilometro zero” - previsto dall’art. 17 del Disciplinare -, per il quale vengono previsti sino a 10 punti tabellari, o al criterio D3. “Progetto di recupero degli sprechi alimentari”, per il quale è, invece, prevista l’attribuzione in via discrezionale di max 3 punti, trattandosi, nella specie, di servizio di refezione scolastica a prevalente regime alimentare biologico ed a ridotto impatto ambientale.
Risulta quindi palese la necessità dell’ostensione, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 36/2025, dell’offerta tecnica integrale, in uno con le giustificazioni sulla congruità del prezzo, tenuto anche conto che controparte ha offerto il maggior ribasso.
V.2.2. Né l’oscuramento generale dei nominativi dei fornitori è pretesa astrattamente tutelabile.
In primis , in quanto tale richiesta è estranea alle fattispecie derogatorie al diritto di accesso previste dagli artt. 35 e 36 D.Lgs. 36/2023, essendo da escludersi che tali dati siano genericamente ascrivibili a segreti tecnici o commerciali, in relazione al cui oscuramento parte ricorrente può vantare un generico affidamento (cfr. art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023).
Né, in secundiis, gli atti richiamati contengono dati sensibili di soggetti terzi, tali da precludere l’ostensibilità. Sul punto, l’Amministrazione resistente correttamente richiama l'articolo 9 del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e ss.mm.ii) che elenca i dati particolari, suscettibili di oscuramento (ovvero sensibili: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona): sicuramente i dati identificativi dei fornitori e tutto quanto richiamato nella predetta istanza di annullamento in autotutela non rientrano nella categoria dei dati particolari (ex sensibili).
V.2.3. Ciò posto, specifica e peculiare disciplina è prevista dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 per il procedimento di accesso agli atti nella fase successiva alla conclusione della gara, secondo cui: “L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante omissis a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90" (comma 1), con la specifica che "agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate" (comma 2). Viene, altresì, specificato che "nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1. la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte ... indicate dagli operatori... " (comma 3).
In definitiva, nel “partecipare ad una procedura di evidenza pubblica vi è dunque una potenziale “accettazione del rischio” di pubblicizzazione dei contenuti dell’offerta, con particolare riguardo all’insorgere di esigenze processuali” (cfr ex multis T.A.R. Puglia n. 767/2024). Con specifico riguardo al comma 1 dell’art. 36 del nuovo codice – l’offerta selezionata all’esito di una procedura di gara, una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di “interesse pubblico”, con la possibilità di essere conosciuta – almeno tendenzialmente e nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti – da tutti i cittadini (mediante l’accesso civico generalizzato), dunque, a maggior ragione da parte dei partecipanti alla procedura di gara, legittimati anche in relazione alla tutela dei propri interessi in sede processuale. La disciplina speciale dell’accesso agli atti di gara trova le sue ragioni, da una parte, nella esigenza di garantire la massima trasparenza nel confronto competitivo che si svolge tra i partecipanti alla procedura, i quali sottopongono la loro offerta alla valutazione della stazione appaltante; dall’altra, tuttavia, è necessario evitare che l’ostensione in corso di gara, durante le fasi che connotano la procedura di evidenza pubblica, consenta al partecipante alla gara di conoscere le componenti dell’altrui offerta e conseguentemente di modulare la propria, in quanto è evidente che verrebbe in tal modo alterata la competizione tra i concorrenti. Invero, anche a procedura conclusa, in ogni caso, si è posta la necessità di bilanciare l’esigenza di trasparenza con l’interesse del concorrente a non vedere divulgate componenti dell’offerta che possano svelare il nucleo tecnico essenziale del proprio processo produttivo o del proprio prodotto. In tal senso, quindi, le nuove norme in materia di accesso nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, richiamando espressamente l’art. 22 e ss. della L. n. 241/90, prevedono una disciplina dell’accesso diretta a stabilire un punto di equilibrio tra l’esigenza di trasparenza e l’esigenza di riservatezza dell’offerente, in particolare su aspetti di natura commerciale o industriale che possano alterare il dialogo competitivo tra le parti. A tal proposito, nella Relazione al nuovo Codice appalti di cui al decreto legislativo n.36/2023, si evidenzia, tuttavia, come la conoscenza tempestiva della documentazione di gara dei concorrenti e di quella formata dalla Stazione appaltante, nella gestione delle singole procedure, sia comunque indispensabile per verificare se siano stati rispettati i princìpi della par condicio dei partecipanti e della concorrenza, nonché le regole che presidiano il legittimo affidamento degli appalti pubblici, anche a tutela dell’interesse pubblico alla loro regolare esecuzione.
V.2.4. Nel delineato quadro normativo, l’accesso in materia di contratti pubblici previsto dal nuovo codice ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 costituisce declinazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 trova, nella specie, applicazione il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo (Cons. di St., Ad. Plen., n. 19/2020). Dispone, infatti, per quanto d’interesse, l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2003: “In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3)” - ossia quanto alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” -, comunque è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”. Ne consegue che deve “comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, per cui si impone al giudice di accertare se la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti ... e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno” (Cons. di St., sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1121; Adunanza plenaria, sentenza n. 4 del 2021).
Ed invero, se durante lo svolgimento della procedura selettiva prevalgono le esigenze di riservatezza degli offerenti, successivamente all’aggiudicazione, anche la preclusione della divulgazione delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, recede quando l’accesso sia funzionale alla difesa in giudizio degli interessi dell’istante in relazione alla procedura di affidamento del contratto (T.A.R. Campania, Napoli, 4 ottobre 2024, n. 5215).
V.3. Ciò posto, in definitiva, e per quanto concerne, da ultimo, l’indicata presenza di esigenze di riservatezza relative a rapporti di fidelizzazione con i fornitori rimasti estranei alla vicenda concorsuale, valutato che, in concreto, è controverso l’accesso documentale relativo ad atti concernenti l’affidamento del servizio di refezione scolastica (a prevalente regime alimentare biologico ed a ridotto impatto ambientale), il Collegio ritiene adeguato oscurare od omettere unicamente le parti contenenti, come, invero, dedotto da parte ricorrente, l’IBAN dei soggetti fornitori, e consentire l’ostensione totale, per la parte restante. Trattasi di dati che non hanno in alcun modo influito sulla attribuzione dei punteggi all’aggiudicataria da parte della stazione appaltante, nulla hanno a che vedere con la sostenibilità economica dell’offerta e, proprio in quanto non funzionali alla impugnazione dell’aggiudicazione da parte della controinteressata, difettano, in radice, dell’interesse alla conoscenza.
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso va in parte accolto e in parte respinto.
VI.1. Le spese seguono la regola della soccombenza parziale, liquidandosi come da dispositivo, e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie, in parte, la domanda di oscuramento all’accesso, nei sensi e termini di cui in motivazione (IBAN dei soggetti terzi e/o fornitori). Per l’effetto, annulla, in parte qua , i provvedimenti impugnati ed accerta il diritto della ricorrente ad ottenere l’oscuramento, da parte dell'Amministrazione, in sede di ostensione documentale ai soggetti controinteressati, dei dati relativi all’IBAN di soggetti terzi presenti in tutta la documentazione presentata in sede di gara;
b) respinge per il resto.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione intimata, di parte delle spese del giudizio, che liquida equitativamente in € 700,00 (settecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.. Compensa per il resto e quanto alla posizione della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA DD, Presidente
LA NI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NI | AR RA DD |
IL SEGRETARIO