TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 3076/2024
Oggi 17.12.2025 h.10,45 dinanzi al giudice dott., Maria Teresa Latella compare l'avv Fabio Boffi il quale conferma le proprie conclusioni e chiede prounciarsi cessazione della materia del contendere con ordine di cancellazione della trascrizione della citazione di cui alla nota n.55 del
30.9.2024
Il Giudice pronuncia sentenza come di seguito allegata a verbale
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
– quale socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante della società “
[...]
– P.I – Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv.Fabio Boffi e dall'avv Davide Boffi
contro – P.I – con sede in Lazzate, Controparte_1 P.IVA_2
via Ferrari nr.31,in persona del legale rappresentante pro tempore
– – residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Rovellasca, via Pozzo nr.18
– residente in [...]Controparte_2 CodiceFiscale_2
via Trento e Trieste nr.5
– in Rovellasca, via CP_3 CodiceFiscale_3
Pozzo nr.18
Contumaci
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice premesso di avere concesso in locazione a parte resistente un capannone industriale sito in Lazzate e che la parte conduttrice , odierna resistente, aveva in seguito comunicato recesso , accettato solo subordinatamente al pagamento della morosità maturata ( come da scrittura transattiva tra le parti) , conveniva la società conduttrice per il mancato pagamento della somma pattuita. In uno lamentava il compimento di atti giuridici tesi a ledere la garanzia patrimoniale.
Chiedeva pertanto che, accertata la sussistenza del credito ed il mancato pagamento da parte della società della rata scadente il 28.2.2024, CP_1 venisse dichiarata la risoluzione dell'accordo 21.10.2022 , l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ed inoltre la sussistenza dei presupposti del pregiudizio ai creditori in relazione ad alcuni atti giuridici ( donazioni) da dichiararsi inefficaci verso il creditore Restava contumace parte resistente ed era dato ingresso alla mediazione obbligatoria pag. 2/4 Dopo la celebrazione della prima udienza parte attrice ha poi dato atto che le parti raggiungevano un accordo formalizzato in una transazione che regolava altresì le spese legali e l'onere per l'attore di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.. Ha quindi chiesto pronunciarsi sentenza in merito.
---000--- Si premette che mentre con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, la rinuncia all'azione che segue alla transazione , invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia- che deve essere data con sentenza - comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda e, comportando la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo. Ciò premesso una tale pronuncia comporta , quanto alla distribuzione delle spese del processo, in ogni caso la valutazione ab origine della fondatezza della domanda stessa dovendo così il giudice in ogni caso pronunciarsi secondo il criterio della soccombenza ( Cfr Cass 1005/2020 ; Cass sez.un. 25478 del 21.9.2021 in materia di esecuzione forzata) , ma non essendo escluso secondo taluni precedenti neppure un potere di compensazione ove motivato ( Cass. ord.14.10.2024 n.26622; contra Cass. 31.10.2023 n.30251). . Nella specie da un lato il fatto sopravvenuto è costituito dalla transazione ( il cui inadempimento non può essere eventualmente discusso se non in altra sede ed in ogni caso è stato in questa sede anch'esso riconosciuto), dall'altro la rinuncia alla pretesa sostanziale deriva dal venir meno dell'interesse ad agire come inequivocabilmente dimostrato dalla richiesta di estinzione e dalla transazione che appunto vi è alla base . Ne segue che la transazione o accordo str4agiudiziale , determinando una rinuncia al diritto, impone la pronuncia – con sentenza- di cessazione della materia del contendere che il giudice può e deve rilevare anche ex officio ( Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2017, n. 10728; Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195). Tale pronuncia , alla luce delle produzioni e delle richieste in atti, può dunque essere presa pag. 3/4 Le spese sono compensate alla luce della conciliazione e dell'affermato accordo intervenuto anche su queste e va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
P.Q.M.
.
Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti ed il giudizio estinto ordinando la cancellazione della causa dal ruolo . Compensa le spese di lite tra le parti ORDINA al Conservatore competente Agenzia delle Entrate di Milano 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota n.126518 reg.gen. N. 89641 reg.part. n.55 del 30.9.2024
Monza 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 4/4
Seconda Sezione
R.G. 3076/2024
Oggi 17.12.2025 h.10,45 dinanzi al giudice dott., Maria Teresa Latella compare l'avv Fabio Boffi il quale conferma le proprie conclusioni e chiede prounciarsi cessazione della materia del contendere con ordine di cancellazione della trascrizione della citazione di cui alla nota n.55 del
30.9.2024
Il Giudice pronuncia sentenza come di seguito allegata a verbale
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
– quale socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante della società “
[...]
– P.I – Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv.Fabio Boffi e dall'avv Davide Boffi
contro – P.I – con sede in Lazzate, Controparte_1 P.IVA_2
via Ferrari nr.31,in persona del legale rappresentante pro tempore
– – residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Rovellasca, via Pozzo nr.18
– residente in [...]Controparte_2 CodiceFiscale_2
via Trento e Trieste nr.5
– in Rovellasca, via CP_3 CodiceFiscale_3
Pozzo nr.18
Contumaci
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice premesso di avere concesso in locazione a parte resistente un capannone industriale sito in Lazzate e che la parte conduttrice , odierna resistente, aveva in seguito comunicato recesso , accettato solo subordinatamente al pagamento della morosità maturata ( come da scrittura transattiva tra le parti) , conveniva la società conduttrice per il mancato pagamento della somma pattuita. In uno lamentava il compimento di atti giuridici tesi a ledere la garanzia patrimoniale.
Chiedeva pertanto che, accertata la sussistenza del credito ed il mancato pagamento da parte della società della rata scadente il 28.2.2024, CP_1 venisse dichiarata la risoluzione dell'accordo 21.10.2022 , l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ed inoltre la sussistenza dei presupposti del pregiudizio ai creditori in relazione ad alcuni atti giuridici ( donazioni) da dichiararsi inefficaci verso il creditore Restava contumace parte resistente ed era dato ingresso alla mediazione obbligatoria pag. 2/4 Dopo la celebrazione della prima udienza parte attrice ha poi dato atto che le parti raggiungevano un accordo formalizzato in una transazione che regolava altresì le spese legali e l'onere per l'attore di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.. Ha quindi chiesto pronunciarsi sentenza in merito.
---000--- Si premette che mentre con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, la rinuncia all'azione che segue alla transazione , invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia- che deve essere data con sentenza - comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda e, comportando la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo. Ciò premesso una tale pronuncia comporta , quanto alla distribuzione delle spese del processo, in ogni caso la valutazione ab origine della fondatezza della domanda stessa dovendo così il giudice in ogni caso pronunciarsi secondo il criterio della soccombenza ( Cfr Cass 1005/2020 ; Cass sez.un. 25478 del 21.9.2021 in materia di esecuzione forzata) , ma non essendo escluso secondo taluni precedenti neppure un potere di compensazione ove motivato ( Cass. ord.14.10.2024 n.26622; contra Cass. 31.10.2023 n.30251). . Nella specie da un lato il fatto sopravvenuto è costituito dalla transazione ( il cui inadempimento non può essere eventualmente discusso se non in altra sede ed in ogni caso è stato in questa sede anch'esso riconosciuto), dall'altro la rinuncia alla pretesa sostanziale deriva dal venir meno dell'interesse ad agire come inequivocabilmente dimostrato dalla richiesta di estinzione e dalla transazione che appunto vi è alla base . Ne segue che la transazione o accordo str4agiudiziale , determinando una rinuncia al diritto, impone la pronuncia – con sentenza- di cessazione della materia del contendere che il giudice può e deve rilevare anche ex officio ( Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2017, n. 10728; Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195). Tale pronuncia , alla luce delle produzioni e delle richieste in atti, può dunque essere presa pag. 3/4 Le spese sono compensate alla luce della conciliazione e dell'affermato accordo intervenuto anche su queste e va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
P.Q.M.
.
Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti ed il giudizio estinto ordinando la cancellazione della causa dal ruolo . Compensa le spese di lite tra le parti ORDINA al Conservatore competente Agenzia delle Entrate di Milano 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota n.126518 reg.gen. N. 89641 reg.part. n.55 del 30.9.2024
Monza 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 4/4