Articolo 52 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 51Articolo 53
Versione
2 maggio 1963
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1955-56
(articolo 48)......................... L. 104.353.906 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 50) L. 47.851.912 -
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Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 152.205.818 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963