Articolo 2 della Legge 25 giugno 1985, n. 323
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 luglio 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 4 luglio 1985