Decreto cautelare 16 agosto 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/12/2025, n. 8420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8420 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03924/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3924 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalba Bimonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;
Commissione Centrale Presso Ministero della Giustizia, Commissione Esame Avvocati presso la Corte di Appello di Napoli, Commissione Esame Avvocati Presso La Corte di Appello Roma, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
del provvedimento notificato il 28.3.2024, di non idoneità della prova scritta relativa all’abilitazione dell’esame di avvocato e di non ammissione all’esame orale;
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CO De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha partecipato all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2023, sostenendo la prova scritta in data 12.12.2023 presso la sede della Corte di Appello di Napoli, optando per la redazione di un atto giudiziario in materia di diritto civile.
2. Gli elaborati dei candidati appartenenti al distretto della Corte di Appello di Napoli sono stati assegnati, per la correzione, alla Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Roma, in esito al sorteggio previsto dalla normativa vigente.
3. Con provvedimento comunicato il 28.3.2024, è stata resa nota al ricorrente la non ammissione alla prova orale, avendo la Sottocommissione attribuito all'elaborato il punteggio di 12/30, inferiore alla soglia minima di 18/30 richiesta per l'ammissione.
4. Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma, il quale, con ordinanza del 17.7.2024, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di questo Tribunale, presso il quale il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
5. A sostegno del gravame, il ricorrente articola i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Il ricorrente deduce che la valutazione negativa (12/30) non corrisponderebbe alla qualità dell'elaborato, asseritamente redatto in modo corretto e completo. In particolare, lamenta che il parere svolto in materia di locazione commerciale conterrebbe un corretto inquadramento degli istituti giuridici applicabili (artt. 1571, 1575, 1576 e 1460 c.c.), con soluzione giuridica esatta e pertinente, sicché il voto assegnato risulterebbe manifestamente illogico e irragionevole.
II) Difetto di motivazione. Il ricorrente censura la circostanza che il giudizio sia stato espresso mediante la sola indicazione del voto numerico, senza alcuna motivazione discorsiva, annotazione o segno grafico sull'elaborato, sicché non sarebbe possibile comprendere le ragioni della valutazione negativa. Osserva che tale carenza motivazionale pregiudicherebbe il diritto di difesa del candidato e non consentirebbe un effettivo sindacato giurisdizionale sulla legittimità della valutazione.
III) Violazione e falsa applicazione di legge. Il ricorrente deduce, in particolare:
a) la violazione dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, secondo cui la Commissione dovrebbe annotare le osservazioni positive o negative sull'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto;
b) la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 59/2010, che imporrebbe una motivazione adeguata nelle decisioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.
A sostegno delle proprie censure, il ricorrente richiama altresì i principi desumibili dagli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione in materia di diritto di difesa, buon andamento dell'amministrazione e tutela giurisdizionale.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
7. Con ordinanza 6 settembre 2024, n. 1658 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
8. All'udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che la commissione annoti le osservazioni positive o negative sull'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto. Tuttavia, il successivo art. 49 – nella formulazione applicabile ratione temporis – prevede che l'esame di abilitazione si effettui secondo le norme previgenti. Ne consegue che, per la sessione d'esame 2023, l'obbligo di annotazione delle osservazioni non trova applicazione. Peraltro, la proroga è stata estesa anche all’anno in corso da successivi previsioni normative.
3. La questione della sufficienza del voto numerico è stata risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza dell'Adunanza Plenaria 20 settembre 2017, n. 7, la quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«a) l'art. 49 della l. n. 247 del 2012 esclude l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità;
b) nella vigenza dell'art. 49 della l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione».
4. L'orientamento dell'Adunanza Plenaria si pone in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011). In particolare, la Corte ha osservato che il punteggio numerico «già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato» (Corte cost., sent. n. 175/2011).
5.. Il Collegio ritiene peraltro decisiva sul punto la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, (Sezione Terza Sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734), che ha definitivamente confermato la perdurante validità dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria e dalla Corte Costituzionale, riformando le sentenze del TAR Lombardia (nn. 1170, 1304, 1305 e 1400 del 2025) che avevano accolto ricorsi fondati sulla pretesa insufficienza del voto numerico.
5.1. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha affermato che «la valutazione espressa con punteggio numerico è considerata sufficiente dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo, avallata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 2011», precisando che «il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto».
5.2. Il Consiglio di Stato ha espressamente respinto la tesi – posta a fondamento delle sentenze del TAR Lombardia – secondo cui l'orientamento giurisprudenziale consolidato sarebbe "superato" per il mutamento delle circostanze di fatto (riduzione del numero dei candidati, semplificazione delle prove), osservando che «da una piana lettura delle decisioni dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l'assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche».
5.3. La medesima pronuncia ha inoltre affermato che «i voti numerici possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l'altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato».
5.4. Il Consiglio di Stato ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che fanno permanere la regola della sufficienza del voto numerico.
6. Infondata è anche la censura appuntata sulla pretesa violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 59/2010, in quanto la previsione invocata attiene ai provvedimenti autorizzatori in materia di servizi e non trova applicazione alle procedure di abilitazione professionale, disciplinate dalla normativa di settore.
7. Passando alle censure articolate da parte ricorrente sul merito della valutazione dell’elaborato da parte della sotto commissione esaminatrice, occorre rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, «in tema di esami per l'accesso alla professione di avvocato, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o illogicità manifesta riscontrabile ictu oculi» (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2023, n. 3712).
7.1. Le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici «costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2016, n. 5056).
7.2. Come affermato dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 9734/2025, il sindacato del giudice non può «sostituirsi al giudizio tecnico della commissione attraverso una propria valutazione del merito, né tantomeno sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella dell'organo tecnico deputato».
8. Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente – il quale allega la correttezza delle soluzioni giuridiche proposte nell'elaborato – si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di merito, formulando censure che investono il nucleo della valutazione tecnico-discrezionale, come tali inammissibili.
8.1. La circostanza che l'elaborato possa apparire al ricorrente come formalmente corretto non è sufficiente a dimostrare l'illogicità della valutazione, ben potendo la Commissione aver ravvisato carenze sotto profili diversi, quali la completezza dell'argomentazione, la pertinenza delle conclusioni, la tecnica redazionale o la capacità di cogliere le questioni giuridiche rilevanti.
8.2. Non emergono dagli atti elementi che possano configurare un'illogicità manifesta, ictu oculi rilevabile, tale da consentire al giudice di sindacare la valutazione della Commissione.
9. Per le ragioni esposte, tutti i motivi di ricorso sono infondati e il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite in considerazione della peculiarità della fattispecie e della giurisprudenza di merito non univoca, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IU, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
CO De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De FA | OL IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.