TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/12/2025, n. 8420
TAR
Decreto cautelare 16 agosto 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della valutazione

    Le doglianze del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di merito, formulando censure che investono il nucleo della valutazione tecnico-discrezionale, come tali inammissibili. La circostanza che l'elaborato possa apparire al ricorrente come formalmente corretto non è sufficiente a dimostrare l'illogicità della valutazione, ben potendo la Commissione aver ravvisato carenze sotto profili diversi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La valutazione espressa con punteggio numerico è considerata sufficiente dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo, avallata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 2011. Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge

    L'art. 49 della L. 247/2012, nella formulazione applicabile ratione temporis, esclude l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della stessa legge per la sessione d'esame 2023. La previsione dell'art. 15 del d.lgs. n. 59/2010 attiene ai provvedimenti autorizzatori in materia di servizi e non trova applicazione alle procedure di abilitazione professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/12/2025, n. 8420
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8420
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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