Articolo 16 della Legge 9 ottobre 1971, n. 825
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17 ottobre 1971
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15 dicembre 1971
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25 luglio 1972
Art. 16. ((Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:
a) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 n. 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, assolte sugli acquisti e sulle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 25 per cento del relativo ammontare;
b) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195, n. 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni di merci formanti oggetto dell'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 10 per cento e del 5 per cento del relativo ammontare, secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso;
c) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni; di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attivita', ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tutt'ora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sara' ammessa su richiesta del contribuente per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun gruppo merceologico che da apposito inventario redatto dal contribuente alla data del 25 maggio 1972, risultino esistenti nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti. L'inventario dovra' essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data.
I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario nell'ipotesi di cui al secondo comma e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella, legge 19 giugno 1940, n. 762.)) La detrazione avra' luogo nei dodici mesi successivi a quello in cui fu presentata la dichiarazione e avverra' nella misura di un dodicesimo per ciascun mese, con riporto al mese successivo della eventuale eccedenza e con rimborso al contribuente dell'eventuale eccedenza finale nei termini e secondo le modalita' che saranno stabiliti.
Sara' ammessa altresi' la detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui all'articolo 1, capo II, lettera d) della presente legge, gia' assolta per i filati medesimi ed i relativi tessuti e manufatti che alla data di cessazione dell'imposta stessa siano ancora giacenti presso i fabbricanti o presso le aziende trasformatrici.
Per la detrazione di detta imposta gli interessati dovranno presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro i dieci giorni successivi a quello di cessazione della imposta medesima, una dichiarazione contenente, distintamente per tipo l'indicazione della quantita' dei filati e dei tessuti e dei manufatti esistenti alla data della detta cessazione.
La detrazione avra' luogo nei termini e con le modalita' di cui al precedente quarto comma.
Entrata in vigore il 25 luglio 1972
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