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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6294 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1557/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1201/2023 del Tribunale di Napoli, depositata in data 02.02.2023, vertente
TRA
(già , (Codice Parte_1 Parte_2
Fiscale - P.I. ), rappresentata da P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del suo Procuratore Avv. Gino Bacca, rapp.ta e CP_1
difesa dall'Avv. Gennaro Iollo (C.F. C.F._1
APPELLANTE
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
in persona del suo Procuratore Avv. Gino Bacca, rapp.ta e CP_1
difesa dall'Avv. Gennaro Iollo (C.F. C.F._1
APPELLANTE
Pagina 1 E
, (C.F. ), in proprio e nella Controparte_3 C.F._2
qualità di successore della società estinta Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2010, la Controparte_4
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...] [...]
(allora , al fine di chiedere la ristrutturazione Parte_2 CP_5
del rapporto di conto corrente n. 1000/8377, che avrebbe dovuto portare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla A tal fine CP_6
veniva chiesto l'accertamento dell'inefficacia/nullità dei finanziamenti,
l'accertamento e la dichiarazione di nullità di tutte le somme addebitate
(interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, CMS, spese) e la restituzione delle relative somme versate.
L'attrice fondava le proprie domande su una serie di presunte violazioni normative e contrattuali da parte del operate su Parte_2
conto corrente ordinario di corrispondenza identificato con il n. 1000/8377, attivato a partire dal quarto trimestre dell'anno 2001 e all'epoca ancora operativo, a cui erano collegati due ulteriori rapporti accessori destinati alla gestione delle anticipazioni (n. 48101 e n. 63867), deducendo che la CP_6
convenuta non avesse trattato le anticipazioni su conti dedicati, ma avesse riversato e addebitato tutte le spese, i costi, gli interessi e ogni altro onere
Pagina 2 direttamente sul conto corrente ordinario, trasmettendo alla società esclusivamente la contabile di addebito delle somme.
La società quantificava gli oneri addebitati, Controparte_4
indicando che la aveva calcolato e addebitato sul conto corrente un CP_6
importo complessivo di €115.395,62 per interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese varie. A ciò si aggiungeva un ulteriore addebito di €42.896,00 relativo a spese, commissioni, competenze e voci simili connesse al conto corrente ordinario, risultanti dagli estratti.
A seguito di tale esposizione debitoria l'attrice poneva l'accento sulla notevole mole di addebiti che l'aveva costretta a ricorrere a impegni finanziari eccezionali e in tale contesto, la Banca convenuta aveva erogato due finanziamenti d'impresa: uno di €100.000,00 in data 3 novembre 2005
e uno di €200.000,00 in data 15 ottobre 2007.
A sostegno della domanda, la società deduceva che, “dal lato attivo”, la ritardava l'accredito di somme derivanti da incassi (assegni, bonifici, CP_6
lettere di credito), applicando valute non corrette e non pattuite, aggravando ingiustificatamente la posizione debitoria della società correntista.
L'eccezione principale era volta ad accertare che nel corso dell'intero rapporto la avesse operato in piena violazione delle regole normative CP_6
generali, in quanto non esisteva alcun contratto validamente concordato ed operativo che stabilisse i minimi elementi di base del contratto di conto corrente o delle anticipazioni collegate e che la non avesse mai CP_6
concordato nella forma di legge, né gli interessi debitori da applicare, né ogni altro costo addebitato alla La società Controparte_4
richiamava pertanto l'art. 117 TUB, il quale impone la redazione dei contratti in forma scritta ad substantiam e la consegna di un esemplare al
Pagina 3 cliente, a pena di nullità e contestava che, in violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB, il contratto non indicasse espressamente il tasso di interesse debitorio e ogni altro prezzo o condizione applicata, inclusi gli oneri in caso di mora. Si affermava che non vi fosse alcuna clausola che determinasse in modo espresso il tasso o che contenesse il riferimento a criteri esterni obiettivamente individuabili e validi, con la conseguenza che l'intero rapporto si sarebbe basato sull'applicazione di regole inesistenti o nulle.
L'attrice si doleva inoltre dell'applicazione di interessi in misura ultralegale, attraverso due meccanismi: l'uso della capitalizzazione trimestrale e l'applicazione di un tasso effettivo superiore alla soglia usura.
Una deduzione rilevante riguardava anche i due finanziamenti erogati nel
2005 (€ 100.000,00) e nel 2007 (€ 200.000,00) secondo cui, nonostante fossero stati aperti per finalità produttive (approvvigionamento scorte o acquisto macchinari), le somme non furono mai effettivamente utilizzate per tali scopi. Al contrario, la le avrebbe trattenute sul conto corrente CP_6
della per coprire le esposizioni bancarie Controparte_4
preesistenti configurando così un comportamento tale da integrare una simulazione, che aveva condotto al verificarsi di un'operazione differente da quella pattuita. Per tali ragioni la società attrice aveva interesse a far valere l'inefficacia e/o nullità dei contratti di finanziamento.
Infine, l'attrice lamentava la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte del chiedendo il ristoro dei Parte_2
danni patrimoniali subiti, quantificati provvisoriamente in € 400.000,00 e, data la fondatezza delle argomentazioni espresse, non si poteva ritenere sussistente alcuna posizione debitoria in capo alla società.
Pagina 4 Con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo del 14 maggio 2010, si costituiva in giudizio
[...]
la quale imperniava la propria domanda sulla dimostrazione Parte_2
della validità e regolarità dei rapporti contrattuali intercorsi, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni attoree.
La Banca confutava in primo luogo la deduzione dell'attrice circa l'inesistenza di un valido contratto scritto e l'assenza di pattuizione di condizioni. Sosteneva, al contrario, che la società avesse sottoscritto il contratto di conto corrente ordinario n. 1000/8377 contenente l'espressa previsione di tutte le condizioni contrattuali e la clausola di reciprocità e su tale rapporto si erano poi innestate, conformemente alla prassi bancaria, diverse aperture di credito, con espressa regolamentazione dei tassi di interesse, analiticamente riportate con le relative date di rilascio e importi.
Riguardo alle specifiche contestazioni sui costi, la eccepiva CP_6
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi in regime di reciprocità, in ossequio alla Delibera CICR del 2000 e sosteneva che la pattuizione della trimestralizzazione in tale contesto avesse “natura di vero e proprio uso normativo” e non potesse configurare anatocismo bancario.
Veniva contestato dunque il rilievo attoreo circa la presunta applicazione di un tasso effettivo usurario, in quanto la convenuta chiariva che la
Commissione di MO PE (CMS) rispondeva ad una sua propria funzione negoziale, essendo un costo indissolubilmente legato all'utilizzo del credito concesso.
Per di più la contestava la singolare richiesta di nullità o inefficacia CP_6
dei contratti di finanziamento erogati nel 2005 e 2007. Si osservava invero
Pagina 5 che la società stessa aveva accettato e sottoscritto gli impegni così come da documentazione prodotta in atti.
A fronte della domanda di parte attrice, che pretendeva la restituzione di circa € 550.000,00, la Banca spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il recupero del proprio credito, giacché affermava di essere creditrice nei confronti della società per la Controparte_4
complessiva somma di €417.074,59, oltre interessi al tasso di mora del
12,25%, quale saldo debitore del conto corrente n. 1000/8377, a seguito della revoca degli affidamenti avvenuta nel maggio 2010. Vi era inoltre un potenziale impegno di €17.984,80 relativo a un credito documentario. chiedeva da ultimo l'autorizzazione a chiamare in Pt_2 Parte_2
causa il terzo garante considerato che il Signor (persona Controparte_4
fisica) aveva rilasciato apposite fideiussioni a garanzia dei rapporti bancari sottoscritti dalla società attrice, a partire dal 2002 per €195.000,00, elevate in più occasioni fino all'ultima integrazione del 2006, che portava l'importo garantito a €750.000,00.
Concludeva chiedendo nel merito di rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale il cui obiettivo, anche in ragione della chiamata in causa del terzo, era di ottenere un provvedimento di condanna in via solidale sia nei confronti della società sia nei confronti del Controparte_4
fideiussore per il pagamento del debito sul conto corrente Controparte_4
(pari ad € 417.074,59), estendendo altresì a quest'ultimo la richiesta relativa all'impegno per il credito documentario (€ 17.984,80). In subordine, la Banca chiedeva sempre in via riconvenzionale una sentenza che sancisse l'obbligo del garante di procurare la liberazione dal predetto vincolo fideiussorio o di prestare le garanzie necessarie ad assicurare il
Pagina 6 soddisfacimento delle ragioni di regresso, concludendo per la vittoria di spese e competenze di lite.
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una c.t.u., ed all'esito della stessa il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1201/2023 pubblicata il 02.02.2023, dopo aver preliminarmente preso atto dell'estinzione della società
[...]
per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese a Controparte_4
far data dal 21 gennaio 2015, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande attoree originarie.
Per quanto attiene alla pretesa creditoria della il Giudice di primo CP_6
grado, nel rigettare le domande riconvenzionali, asseriva che
[...]
attrice in riconvenzionale, non aveva rispettato l'onere di Parte_2
provare i fatti che costituivano il fondamento della sua pretesa creditoria in applicazione dell'art. 2697 c.c.. Il giudice di prime cure sosteneva che era venuta meno all'imprescindibile obbligo del Parte_2
deposito del contratto di conto corrente n. 1000/8377 e tale asserita assenza documentale integrava una violazione dell'art. 117 del Testo Unico
Bancario (TUB), norma che prescrive la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari. La violazione formale così rilevata comportava la nullità del contratto e la conseguente invalidità delle operazioni che ad esso facevano riferimento.
Pertanto, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“ - Dichiara cessata la materia del contendere tra la società
[...]
e il;
Controparte_4 Parte_2
- Rigetta le domande riconvenzionali promosse dalla Banca nei confronti del fideiussore, Signor . Controparte_4
Pagina 7 - Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese tutte di giudizio tranne quelle di CTU, da corrispondersi solidalmente tra le parti nella misura di 1/3 pro capite.”
Con atto di appello ritualmente notificato in data 21.3.2023,
[...]
(incorporante , quale società Parte_1 Parte_2
esercente l'attività di recupero crediti, e quale Controparte_2
cessionaria del credito nel presente giudizio, impugnavano la prefata sentenza sulla base del “PRIMO E UNICO MOTIVO DI APPELLO” così sub-rubricato:
“1a) Capo della decisione che viene impugnato.
1b) Censure alla ricostruzione dei fatti proposta dal 1° giudice.
1c) Indicazione della violazione di legge e rilevanza rispetto alla decisione impugnata.”
Concludevano il gravame chiedendo:
“1) In accoglimento del presente atto di appello revocare e riformare la sentenza n. 1201/2023 emessa in data 31 gennaio 2023 dal GOT Dott.
Madonna, 12° Sezione Civile Tribunale di Napoli, non notificata e depositata in cancelleria il giorno 3 febbraio 2023, nell'ambito del procedimento civile n. 85033/2010 intercorso tra e Controparte_4
(poi e l'interveniente Parte_2 Parte_1
2) Per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale Controparte_2
proposta in primo grado dalla banca convenuta riconoscendo quale parte creditrice la soc. ovvero, in caso di non riconoscimento Controparte_2
per qualsiasi ragione della cessione di credito in blocco, Parte_1
,, incorporante del , e condannare l'appellato
[...] Parte_2
sig. (nella duplice qualità di successore della società e di Controparte_4
fideiussore) al pagamento quanto meno di € 373.762,65 con gli interessi al
Pagina 8 tasso del 12,25% a decorrere dal 28/10/2010 fino al soddisfo. 3)
Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Non si costituiva nel giudizio di appello il sig. citato sia Controparte_4
in proprio quale fideiussore dei rapporti bancari della società, sia nella espressa qualità di successore della società estinta, essendo stato socio unico della stessa al momento della cancellazione.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1,
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che Controparte_4
non si è costituito benché regolarmente citato in giudizio.
2. La Corte ritiene che la censura sollevata dalle parti appellanti in merito all'erronea ricostruzione dei fatti processuali operata dal Giudice di primo grado sia fondata e meritevole di accoglimento, inficiando il presupposto logico-giuridico del decisum impugnato.
3. L'appellante ha dedotto che il contratto di conto corrente n. 1000/8377 è stato regolarmente depositato in originale cartaceo nel fascicolo di parte prodotto in primo grado. In particolare, il documento corrispondente al numero 15 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 identificato come “Originale documento di sintesi del 27 giugno 2006 contratto conto corrente 8377”, contiene la firma originaria del legale rappresentante della società correntista e la dichiarazione di ricezione di
Pagina 9 copia, integrando pienamente il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto dall'art. 117 TUB.
La piena validità del rapporto dal 27 giugno 2006 è altresì corroborata dalla documentazione accessoria prodotta, inclusa la “Originale ricognizione del rapporto di conto corrente e delle linee di credito del 27 giugno 2006” (doc. n. 16) e nonostante una non precisa indicazione nel foliario (con riferimento primario al “documento di sintesi” e un mero errore materiale di data, 2007 anziché 2006), gli appellanti sostengono che tali imprecisioni non potessero in alcun modo giustificare la conclusione di mancato deposito, richiedendo al Giudice almeno un minimo controllo della documentazione.
Inoltre, le parti appellanti ricordano di aver più volte richiamato l'esistenza e la collocazione del contratto integrato al documento di sintesi presente nel documento numero 15 come risulta anche nelle memorie conclusionali di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto smentire qualsiasi dubbio del
Tribunale.
L'errore di superficialità del Giudice di primo grado viene ulteriormente sottolineato in relazione alla Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Si evidenzia che il CTU, ha esaminato il doc. n. 15, indicato come
“Originale documento di sintesi del 27 giugno 2006 contratto conto corrente 8377”, nella sezione intitolata “ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN GIUDIZIO – PRODUZIONE DI
PARTE CONVENUTA” in Consulenza Tecnica d'Ufficio del 23 settembre
2020 e ancora, nella medesima sezione sempre al n. 15, in Consulenza
Tecnica d'Ufficio Integrativa del 30 aprile 2021.
Gli appellanti denunciano quindi la violazione dell'art. 115 c.p.c., secondo cui il Giudice ha l'obbligo di porre a fondamento della decisione le prove
Pagina 10 proposte dalle parti, da cui la mancanza di esame del contratto regolarmente depositato ha comportato una diretta conseguenza sulla valutazione finale, portando ad un'erronea conclusione sull'inosservanza dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) a carico della Banca.
Si deduce, quindi, la conclusione che il Tribunale - accertata l'esistenza e la validità del contratto a partire dal 27 giugno 2006 (cfr. documentazione telematica depositata dall'avv. Gennaro Iollo in data 30 marzo 2023 denominata “9a. II Fascicolo I grado memoria 183 VI n. 2 e allegati” che presenta al suo interno l'“15. Originale contratto cc 27.6.06”) ritualmente depositato dall'appellante e sottoscritto da parte appellata - avrebbe dovuto accogliere la domanda almeno per l'importo quantificato dalla CTU, ossia di €373.762,65.
4. Orbene, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado sia inequivocabilmente incorso in errore in quanto ha negato l'esistenza di un atto presente e rilevante in sede di fascicolo, che costituisce una evidente violazione dell'art. 115 c.p.c., il quale cristallizza il principio dispositivo imponendo al Giudice l'obbligo di porre a fondamento della decisione le prove ritualmente proposte dalle parti.
L'atto suddetto, intestato “Contratto di conto corrente in corrispondenza N.
00681/1000/8377”, è composto pressocché interamente dal riquadro definito “Documento di sintesi del conto corrente”, e contiene tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di concessione della linea di credito: interessi attivi e passivi, spese, capitalizzazione, voci spesa, date valuta, nonché le condizioni contrattuali, ossia la disciplina delle pattuizioni generali e di quelle particolari, tra cui il diritto di recesso, la facoltà di variazione delle condizioni, la possibilità di compensazione, il
Pagina 11 foro competente (e così via), con la specifica doppia sottoscrizione delle clausole ritenute vessatorie.
E non vi è dubbio che il documento di sintesi - nel quale, come innanzi rilevato, sono esplicitate sia le condizioni giuridiche, sia le condizioni economiche - sottoscritto dal correntista anche in relazione alle clausole di cui all'art. 1341 c.c. costituisce valida fonte di regolamentazione contrattuale tra le parti, anche in mancanza di un vero e proprio contratto
(cfr. Corte appello Palermo sez. III, 15/09/2023, n.1593).
Ad ulteriore riprova di ciò, va evidenziato che anche il CTU ha operato le sue verifiche esaminando specificamente il documento n. 15 e ha proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente sulla base delle condizioni previste in detto documento, attuando una rielaborazione contabile che ha distinto il rapporto in due periodi storici:
- Periodo ante 27/06/2006: In assenza di pattuizioni scritte, il CTU ha applicato i criteri correttivi richiesti dal Giudice, disponendo l'espunzione di commissioni, spese (ad eccezione di imposte e tasse), e l'applicazione dei tassi di interesse nella misura legale ex art. 1284 c.c., “Esclusione della capitalizzazione fino al 26/06/2006”.
- Periodo post 27/06/2006: Riconosciuta l'esistenza della convenzione, il consulente ha applicato le condizioni pattuite tra cui, anzitutto, la capitalizzazione degli interessi: “applicazione di quella trimestrale degli interessi attivi e passivi, giusta previsione negoziale nel contratto del
27/06/2006”, in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CICR del 09/02/2000. L'ausiliario ha altresì proceduto all'“espunzione delle
C.M.S., in quanto non pattuita anche nelle modalità di calcolo” e all'“espunzione preventiva delle competenze dei rapporti anticipo fatture nn.481/01 e 63867 per complessivi euro 493.826,02, e successivo
Pagina 12 riaddebito a fine conteggio in quanto supportate da idonee pattuizioni economiche, al fine di espungere l'effetto anatocistico derivante dal ribaltamento sul conto ordinario”.
Poiché non risultavano prodotti inizialmente i Decreti Ministeriali per la verifica dell'usura, il Giudice ha disposto una CTU integrativa e in tale relazione integrativa, il consulente tecnico acquisiti i Decreti Ministeriali, ha poi proceduto alla “Verifica usura sopravvenuta”, seguendo pedissequamente i criteri ermeneutici stabiliti dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 16303/2018. Tale analisi ha accertato che i tassi applicati dalla
Banca “non hanno mai superato le soglie di usura stabilite dalla legge
108/96” e che “la commissione di massimo scoperto così come addebitata dalla banca, non ha mai superato la rispettiva soglia di usura rilevata dalla legge”.
Il CTU ha quindi concluso che, non avendo rilevato “né usura originaria né usura sopravvenuta”, le risultanze contabili dell'elaborazione precedente rimanevano valide. In particolare, ha dato atto della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità a partire dal 27/06/2006. Tale metodica, che prevedeva l'applicazione delle condizioni pattuite (salvo l'esclusione della Commissione di MO
PE per mancanza delle modalità di calcolo), ha condotto all'accertamento di un saldo debitore a favore della pari a CP_6
€373.762,65 alla data del 28 aprile 2010 in luogo del saldo debitore bancario di €417.074,59.
Né rileva che le somme derivanti da due finanziamenti concessi dalla alla società istante in data 3.11.2005 e 15.10.2007 siano confluite sul CP_6
conto corrente ed utilizzate per coprire esposizioni debitore. Difatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, è valido e, in presenza dei
Pagina 13 requisiti prescritti dall' articolo 474 del c.p.c., costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale
(Cassazione civile, sez. III , 24/10/2025, n. 28241; sez. un., 05/03/2025 , n.
5841).
5. In sostanza, la consulenza tecnica ha correttamente non solo comprovato l'esistenza del contratto, ma ne ha anche accertato la validità formale (per il periodo successivo al 2006) quantificando il credito residuo della CP_6
Il Tribunale di primo grado, nel rigettare la riconvenzionale per assenza del contratto, ha implicitamente ed erroneamente disatteso anche le chiare risultanze di una consulenza tecnica che, al contrario, ha confermato l'esistenza del titolo contrattuale a partire dal 2006 e ha fornito un conteggio analitico e definitivo del credito.
Come precisato poi dalla Suprema Corte, quando il Giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie argomentazioni della parte e/o sulle contrarie deduzioni dei consulenti tecnici di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
Pagina 14 argomentazioni accolte, così che non può configurarsi vizio di motivazione.
Sull'argomento specificamente si richiama Cass. 11 giugno 2018, n. 15147:
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate ,sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie la Corte non ha motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi del consulente di parte, essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le puntuali richieste indicate dal Giudice di prime cure.
Si rileva, inoltre, che non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni – comunque pienamente condivisibili - formulate dal CTU, seppur immotivatamente non recepite dal Tribunale, in quanto l'appellante, in questa sede, non ha mosso critiche specifiche alle risultanze delle citate elaborazioni contabili ed anche in virtù della mancata costituzione dello stesso appellato.
Pagina 15 Dunque, stante la esaustività e la coerenza logico-formale della CTU
(principale e integrativa), l'importo di € 373.762,65 accertato in sede contabile, rappresenta il quantum debeatur spettante a parte appellante.
Come richiesto dalla stessa banca cedente, la condanna va emessa in favore della quale cessionaria del credito in questione per Controparte_2
effetto dell'operazione di cessione di crediti pro soluto effettuata, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130, in data 19.04.2022, come risulta dal relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19.04.2022 al n.45 parte II.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrato l'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte della Banca, con conseguente accoglimento della domanda dalla stessa proposta e riforma integrale del capo decisionale impugnato.
Si conferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativa alle domande originarie della società in Controparte_4
quanto la stessa risulta estinta e cancellata dal Registro delle Imprese dal 21 gennaio 2015. Pertanto, la condanna al pagamento del credito accertato dalla CTU deve essere emessa nei confronti di nella sua Controparte_4
duplice qualità vuoi di fideiussore, in virtù del contratto di fideiussione del
12.12.2002 poi reiterato fino all'atto del 29.6.2006 per l'importo di €
520.000,00, vuoi di successore, quale socio unico, della società
[...]
cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.1.2015. Ai Controparte_4
sensi dell'orientamento costante della Suprema Corte, l'estinzione della società non comporta l'estinzione delle obbligazioni sociali insoddisfatte, le quali si trasferiscono iure successionis sui soci.
Per tutte le motivazioni esposte, l'appello merita accoglimento nei termini innanzi illustrati, e la sentenza di primo grado deve essere quindi riformata.
Pagina 16 La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza e la relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 260.001,00 a €
520.000,00) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1201/2023 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 02.02.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza (che conferma per il resto), condanna (nella Controparte_4
duplice qualità di successore della estinta e di CP_4 Controparte_4
fideiussore della medesima) al pagamento in favore di Controparte_2
quale cessionaria del credito, della somma di € 373.762,65, oltre agli interessi al tasso di mora convenzionale a decorrere dal 28 ottobre 2010 fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna , nelle qualità indicate, al pagamento, in Controparte_4
favore di e delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 22.457,00 per i compensi, e, quanto al presente grado di giudizio, in € 1.848,00 per esborsi e € 14.239,00 per i compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge;
3) pone interamente a carico di le spese della CTU Controparte_4
espletata in primo grado.
Pagina 17 Così deciso nella Camera di consiglio 20.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1201/2023 del Tribunale di Napoli, depositata in data 02.02.2023, vertente
TRA
(già , (Codice Parte_1 Parte_2
Fiscale - P.I. ), rappresentata da P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del suo Procuratore Avv. Gino Bacca, rapp.ta e CP_1
difesa dall'Avv. Gennaro Iollo (C.F. C.F._1
APPELLANTE
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
in persona del suo Procuratore Avv. Gino Bacca, rapp.ta e CP_1
difesa dall'Avv. Gennaro Iollo (C.F. C.F._1
APPELLANTE
Pagina 1 E
, (C.F. ), in proprio e nella Controparte_3 C.F._2
qualità di successore della società estinta Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.01.2010, la Controparte_4
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...] [...]
(allora , al fine di chiedere la ristrutturazione Parte_2 CP_5
del rapporto di conto corrente n. 1000/8377, che avrebbe dovuto portare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla A tal fine CP_6
veniva chiesto l'accertamento dell'inefficacia/nullità dei finanziamenti,
l'accertamento e la dichiarazione di nullità di tutte le somme addebitate
(interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, CMS, spese) e la restituzione delle relative somme versate.
L'attrice fondava le proprie domande su una serie di presunte violazioni normative e contrattuali da parte del operate su Parte_2
conto corrente ordinario di corrispondenza identificato con il n. 1000/8377, attivato a partire dal quarto trimestre dell'anno 2001 e all'epoca ancora operativo, a cui erano collegati due ulteriori rapporti accessori destinati alla gestione delle anticipazioni (n. 48101 e n. 63867), deducendo che la CP_6
convenuta non avesse trattato le anticipazioni su conti dedicati, ma avesse riversato e addebitato tutte le spese, i costi, gli interessi e ogni altro onere
Pagina 2 direttamente sul conto corrente ordinario, trasmettendo alla società esclusivamente la contabile di addebito delle somme.
La società quantificava gli oneri addebitati, Controparte_4
indicando che la aveva calcolato e addebitato sul conto corrente un CP_6
importo complessivo di €115.395,62 per interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese varie. A ciò si aggiungeva un ulteriore addebito di €42.896,00 relativo a spese, commissioni, competenze e voci simili connesse al conto corrente ordinario, risultanti dagli estratti.
A seguito di tale esposizione debitoria l'attrice poneva l'accento sulla notevole mole di addebiti che l'aveva costretta a ricorrere a impegni finanziari eccezionali e in tale contesto, la Banca convenuta aveva erogato due finanziamenti d'impresa: uno di €100.000,00 in data 3 novembre 2005
e uno di €200.000,00 in data 15 ottobre 2007.
A sostegno della domanda, la società deduceva che, “dal lato attivo”, la ritardava l'accredito di somme derivanti da incassi (assegni, bonifici, CP_6
lettere di credito), applicando valute non corrette e non pattuite, aggravando ingiustificatamente la posizione debitoria della società correntista.
L'eccezione principale era volta ad accertare che nel corso dell'intero rapporto la avesse operato in piena violazione delle regole normative CP_6
generali, in quanto non esisteva alcun contratto validamente concordato ed operativo che stabilisse i minimi elementi di base del contratto di conto corrente o delle anticipazioni collegate e che la non avesse mai CP_6
concordato nella forma di legge, né gli interessi debitori da applicare, né ogni altro costo addebitato alla La società Controparte_4
richiamava pertanto l'art. 117 TUB, il quale impone la redazione dei contratti in forma scritta ad substantiam e la consegna di un esemplare al
Pagina 3 cliente, a pena di nullità e contestava che, in violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB, il contratto non indicasse espressamente il tasso di interesse debitorio e ogni altro prezzo o condizione applicata, inclusi gli oneri in caso di mora. Si affermava che non vi fosse alcuna clausola che determinasse in modo espresso il tasso o che contenesse il riferimento a criteri esterni obiettivamente individuabili e validi, con la conseguenza che l'intero rapporto si sarebbe basato sull'applicazione di regole inesistenti o nulle.
L'attrice si doleva inoltre dell'applicazione di interessi in misura ultralegale, attraverso due meccanismi: l'uso della capitalizzazione trimestrale e l'applicazione di un tasso effettivo superiore alla soglia usura.
Una deduzione rilevante riguardava anche i due finanziamenti erogati nel
2005 (€ 100.000,00) e nel 2007 (€ 200.000,00) secondo cui, nonostante fossero stati aperti per finalità produttive (approvvigionamento scorte o acquisto macchinari), le somme non furono mai effettivamente utilizzate per tali scopi. Al contrario, la le avrebbe trattenute sul conto corrente CP_6
della per coprire le esposizioni bancarie Controparte_4
preesistenti configurando così un comportamento tale da integrare una simulazione, che aveva condotto al verificarsi di un'operazione differente da quella pattuita. Per tali ragioni la società attrice aveva interesse a far valere l'inefficacia e/o nullità dei contratti di finanziamento.
Infine, l'attrice lamentava la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte del chiedendo il ristoro dei Parte_2
danni patrimoniali subiti, quantificati provvisoriamente in € 400.000,00 e, data la fondatezza delle argomentazioni espresse, non si poteva ritenere sussistente alcuna posizione debitoria in capo alla società.
Pagina 4 Con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo del 14 maggio 2010, si costituiva in giudizio
[...]
la quale imperniava la propria domanda sulla dimostrazione Parte_2
della validità e regolarità dei rapporti contrattuali intercorsi, eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni attoree.
La Banca confutava in primo luogo la deduzione dell'attrice circa l'inesistenza di un valido contratto scritto e l'assenza di pattuizione di condizioni. Sosteneva, al contrario, che la società avesse sottoscritto il contratto di conto corrente ordinario n. 1000/8377 contenente l'espressa previsione di tutte le condizioni contrattuali e la clausola di reciprocità e su tale rapporto si erano poi innestate, conformemente alla prassi bancaria, diverse aperture di credito, con espressa regolamentazione dei tassi di interesse, analiticamente riportate con le relative date di rilascio e importi.
Riguardo alle specifiche contestazioni sui costi, la eccepiva CP_6
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi in regime di reciprocità, in ossequio alla Delibera CICR del 2000 e sosteneva che la pattuizione della trimestralizzazione in tale contesto avesse “natura di vero e proprio uso normativo” e non potesse configurare anatocismo bancario.
Veniva contestato dunque il rilievo attoreo circa la presunta applicazione di un tasso effettivo usurario, in quanto la convenuta chiariva che la
Commissione di MO PE (CMS) rispondeva ad una sua propria funzione negoziale, essendo un costo indissolubilmente legato all'utilizzo del credito concesso.
Per di più la contestava la singolare richiesta di nullità o inefficacia CP_6
dei contratti di finanziamento erogati nel 2005 e 2007. Si osservava invero
Pagina 5 che la società stessa aveva accettato e sottoscritto gli impegni così come da documentazione prodotta in atti.
A fronte della domanda di parte attrice, che pretendeva la restituzione di circa € 550.000,00, la Banca spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il recupero del proprio credito, giacché affermava di essere creditrice nei confronti della società per la Controparte_4
complessiva somma di €417.074,59, oltre interessi al tasso di mora del
12,25%, quale saldo debitore del conto corrente n. 1000/8377, a seguito della revoca degli affidamenti avvenuta nel maggio 2010. Vi era inoltre un potenziale impegno di €17.984,80 relativo a un credito documentario. chiedeva da ultimo l'autorizzazione a chiamare in Pt_2 Parte_2
causa il terzo garante considerato che il Signor (persona Controparte_4
fisica) aveva rilasciato apposite fideiussioni a garanzia dei rapporti bancari sottoscritti dalla società attrice, a partire dal 2002 per €195.000,00, elevate in più occasioni fino all'ultima integrazione del 2006, che portava l'importo garantito a €750.000,00.
Concludeva chiedendo nel merito di rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale il cui obiettivo, anche in ragione della chiamata in causa del terzo, era di ottenere un provvedimento di condanna in via solidale sia nei confronti della società sia nei confronti del Controparte_4
fideiussore per il pagamento del debito sul conto corrente Controparte_4
(pari ad € 417.074,59), estendendo altresì a quest'ultimo la richiesta relativa all'impegno per il credito documentario (€ 17.984,80). In subordine, la Banca chiedeva sempre in via riconvenzionale una sentenza che sancisse l'obbligo del garante di procurare la liberazione dal predetto vincolo fideiussorio o di prestare le garanzie necessarie ad assicurare il
Pagina 6 soddisfacimento delle ragioni di regresso, concludendo per la vittoria di spese e competenze di lite.
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una c.t.u., ed all'esito della stessa il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1201/2023 pubblicata il 02.02.2023, dopo aver preliminarmente preso atto dell'estinzione della società
[...]
per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese a Controparte_4
far data dal 21 gennaio 2015, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande attoree originarie.
Per quanto attiene alla pretesa creditoria della il Giudice di primo CP_6
grado, nel rigettare le domande riconvenzionali, asseriva che
[...]
attrice in riconvenzionale, non aveva rispettato l'onere di Parte_2
provare i fatti che costituivano il fondamento della sua pretesa creditoria in applicazione dell'art. 2697 c.c.. Il giudice di prime cure sosteneva che era venuta meno all'imprescindibile obbligo del Parte_2
deposito del contratto di conto corrente n. 1000/8377 e tale asserita assenza documentale integrava una violazione dell'art. 117 del Testo Unico
Bancario (TUB), norma che prescrive la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari. La violazione formale così rilevata comportava la nullità del contratto e la conseguente invalidità delle operazioni che ad esso facevano riferimento.
Pertanto, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“ - Dichiara cessata la materia del contendere tra la società
[...]
e il;
Controparte_4 Parte_2
- Rigetta le domande riconvenzionali promosse dalla Banca nei confronti del fideiussore, Signor . Controparte_4
Pagina 7 - Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese tutte di giudizio tranne quelle di CTU, da corrispondersi solidalmente tra le parti nella misura di 1/3 pro capite.”
Con atto di appello ritualmente notificato in data 21.3.2023,
[...]
(incorporante , quale società Parte_1 Parte_2
esercente l'attività di recupero crediti, e quale Controparte_2
cessionaria del credito nel presente giudizio, impugnavano la prefata sentenza sulla base del “PRIMO E UNICO MOTIVO DI APPELLO” così sub-rubricato:
“1a) Capo della decisione che viene impugnato.
1b) Censure alla ricostruzione dei fatti proposta dal 1° giudice.
1c) Indicazione della violazione di legge e rilevanza rispetto alla decisione impugnata.”
Concludevano il gravame chiedendo:
“1) In accoglimento del presente atto di appello revocare e riformare la sentenza n. 1201/2023 emessa in data 31 gennaio 2023 dal GOT Dott.
Madonna, 12° Sezione Civile Tribunale di Napoli, non notificata e depositata in cancelleria il giorno 3 febbraio 2023, nell'ambito del procedimento civile n. 85033/2010 intercorso tra e Controparte_4
(poi e l'interveniente Parte_2 Parte_1
2) Per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale Controparte_2
proposta in primo grado dalla banca convenuta riconoscendo quale parte creditrice la soc. ovvero, in caso di non riconoscimento Controparte_2
per qualsiasi ragione della cessione di credito in blocco, Parte_1
,, incorporante del , e condannare l'appellato
[...] Parte_2
sig. (nella duplice qualità di successore della società e di Controparte_4
fideiussore) al pagamento quanto meno di € 373.762,65 con gli interessi al
Pagina 8 tasso del 12,25% a decorrere dal 28/10/2010 fino al soddisfo. 3)
Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Non si costituiva nel giudizio di appello il sig. citato sia Controparte_4
in proprio quale fideiussore dei rapporti bancari della società, sia nella espressa qualità di successore della società estinta, essendo stato socio unico della stessa al momento della cancellazione.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 e 352, comma 1,
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che Controparte_4
non si è costituito benché regolarmente citato in giudizio.
2. La Corte ritiene che la censura sollevata dalle parti appellanti in merito all'erronea ricostruzione dei fatti processuali operata dal Giudice di primo grado sia fondata e meritevole di accoglimento, inficiando il presupposto logico-giuridico del decisum impugnato.
3. L'appellante ha dedotto che il contratto di conto corrente n. 1000/8377 è stato regolarmente depositato in originale cartaceo nel fascicolo di parte prodotto in primo grado. In particolare, il documento corrispondente al numero 15 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 identificato come “Originale documento di sintesi del 27 giugno 2006 contratto conto corrente 8377”, contiene la firma originaria del legale rappresentante della società correntista e la dichiarazione di ricezione di
Pagina 9 copia, integrando pienamente il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto dall'art. 117 TUB.
La piena validità del rapporto dal 27 giugno 2006 è altresì corroborata dalla documentazione accessoria prodotta, inclusa la “Originale ricognizione del rapporto di conto corrente e delle linee di credito del 27 giugno 2006” (doc. n. 16) e nonostante una non precisa indicazione nel foliario (con riferimento primario al “documento di sintesi” e un mero errore materiale di data, 2007 anziché 2006), gli appellanti sostengono che tali imprecisioni non potessero in alcun modo giustificare la conclusione di mancato deposito, richiedendo al Giudice almeno un minimo controllo della documentazione.
Inoltre, le parti appellanti ricordano di aver più volte richiamato l'esistenza e la collocazione del contratto integrato al documento di sintesi presente nel documento numero 15 come risulta anche nelle memorie conclusionali di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto smentire qualsiasi dubbio del
Tribunale.
L'errore di superficialità del Giudice di primo grado viene ulteriormente sottolineato in relazione alla Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Si evidenzia che il CTU, ha esaminato il doc. n. 15, indicato come
“Originale documento di sintesi del 27 giugno 2006 contratto conto corrente 8377”, nella sezione intitolata “ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN GIUDIZIO – PRODUZIONE DI
PARTE CONVENUTA” in Consulenza Tecnica d'Ufficio del 23 settembre
2020 e ancora, nella medesima sezione sempre al n. 15, in Consulenza
Tecnica d'Ufficio Integrativa del 30 aprile 2021.
Gli appellanti denunciano quindi la violazione dell'art. 115 c.p.c., secondo cui il Giudice ha l'obbligo di porre a fondamento della decisione le prove
Pagina 10 proposte dalle parti, da cui la mancanza di esame del contratto regolarmente depositato ha comportato una diretta conseguenza sulla valutazione finale, portando ad un'erronea conclusione sull'inosservanza dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) a carico della Banca.
Si deduce, quindi, la conclusione che il Tribunale - accertata l'esistenza e la validità del contratto a partire dal 27 giugno 2006 (cfr. documentazione telematica depositata dall'avv. Gennaro Iollo in data 30 marzo 2023 denominata “9a. II Fascicolo I grado memoria 183 VI n. 2 e allegati” che presenta al suo interno l'“15. Originale contratto cc 27.6.06”) ritualmente depositato dall'appellante e sottoscritto da parte appellata - avrebbe dovuto accogliere la domanda almeno per l'importo quantificato dalla CTU, ossia di €373.762,65.
4. Orbene, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado sia inequivocabilmente incorso in errore in quanto ha negato l'esistenza di un atto presente e rilevante in sede di fascicolo, che costituisce una evidente violazione dell'art. 115 c.p.c., il quale cristallizza il principio dispositivo imponendo al Giudice l'obbligo di porre a fondamento della decisione le prove ritualmente proposte dalle parti.
L'atto suddetto, intestato “Contratto di conto corrente in corrispondenza N.
00681/1000/8377”, è composto pressocché interamente dal riquadro definito “Documento di sintesi del conto corrente”, e contiene tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di concessione della linea di credito: interessi attivi e passivi, spese, capitalizzazione, voci spesa, date valuta, nonché le condizioni contrattuali, ossia la disciplina delle pattuizioni generali e di quelle particolari, tra cui il diritto di recesso, la facoltà di variazione delle condizioni, la possibilità di compensazione, il
Pagina 11 foro competente (e così via), con la specifica doppia sottoscrizione delle clausole ritenute vessatorie.
E non vi è dubbio che il documento di sintesi - nel quale, come innanzi rilevato, sono esplicitate sia le condizioni giuridiche, sia le condizioni economiche - sottoscritto dal correntista anche in relazione alle clausole di cui all'art. 1341 c.c. costituisce valida fonte di regolamentazione contrattuale tra le parti, anche in mancanza di un vero e proprio contratto
(cfr. Corte appello Palermo sez. III, 15/09/2023, n.1593).
Ad ulteriore riprova di ciò, va evidenziato che anche il CTU ha operato le sue verifiche esaminando specificamente il documento n. 15 e ha proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente sulla base delle condizioni previste in detto documento, attuando una rielaborazione contabile che ha distinto il rapporto in due periodi storici:
- Periodo ante 27/06/2006: In assenza di pattuizioni scritte, il CTU ha applicato i criteri correttivi richiesti dal Giudice, disponendo l'espunzione di commissioni, spese (ad eccezione di imposte e tasse), e l'applicazione dei tassi di interesse nella misura legale ex art. 1284 c.c., “Esclusione della capitalizzazione fino al 26/06/2006”.
- Periodo post 27/06/2006: Riconosciuta l'esistenza della convenzione, il consulente ha applicato le condizioni pattuite tra cui, anzitutto, la capitalizzazione degli interessi: “applicazione di quella trimestrale degli interessi attivi e passivi, giusta previsione negoziale nel contratto del
27/06/2006”, in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CICR del 09/02/2000. L'ausiliario ha altresì proceduto all'“espunzione delle
C.M.S., in quanto non pattuita anche nelle modalità di calcolo” e all'“espunzione preventiva delle competenze dei rapporti anticipo fatture nn.481/01 e 63867 per complessivi euro 493.826,02, e successivo
Pagina 12 riaddebito a fine conteggio in quanto supportate da idonee pattuizioni economiche, al fine di espungere l'effetto anatocistico derivante dal ribaltamento sul conto ordinario”.
Poiché non risultavano prodotti inizialmente i Decreti Ministeriali per la verifica dell'usura, il Giudice ha disposto una CTU integrativa e in tale relazione integrativa, il consulente tecnico acquisiti i Decreti Ministeriali, ha poi proceduto alla “Verifica usura sopravvenuta”, seguendo pedissequamente i criteri ermeneutici stabiliti dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 16303/2018. Tale analisi ha accertato che i tassi applicati dalla
Banca “non hanno mai superato le soglie di usura stabilite dalla legge
108/96” e che “la commissione di massimo scoperto così come addebitata dalla banca, non ha mai superato la rispettiva soglia di usura rilevata dalla legge”.
Il CTU ha quindi concluso che, non avendo rilevato “né usura originaria né usura sopravvenuta”, le risultanze contabili dell'elaborazione precedente rimanevano valide. In particolare, ha dato atto della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale in regime di reciprocità a partire dal 27/06/2006. Tale metodica, che prevedeva l'applicazione delle condizioni pattuite (salvo l'esclusione della Commissione di MO
PE per mancanza delle modalità di calcolo), ha condotto all'accertamento di un saldo debitore a favore della pari a CP_6
€373.762,65 alla data del 28 aprile 2010 in luogo del saldo debitore bancario di €417.074,59.
Né rileva che le somme derivanti da due finanziamenti concessi dalla alla società istante in data 3.11.2005 e 15.10.2007 siano confluite sul CP_6
conto corrente ed utilizzate per coprire esposizioni debitore. Difatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, è valido e, in presenza dei
Pagina 13 requisiti prescritti dall' articolo 474 del c.p.c., costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale
(Cassazione civile, sez. III , 24/10/2025, n. 28241; sez. un., 05/03/2025 , n.
5841).
5. In sostanza, la consulenza tecnica ha correttamente non solo comprovato l'esistenza del contratto, ma ne ha anche accertato la validità formale (per il periodo successivo al 2006) quantificando il credito residuo della CP_6
Il Tribunale di primo grado, nel rigettare la riconvenzionale per assenza del contratto, ha implicitamente ed erroneamente disatteso anche le chiare risultanze di una consulenza tecnica che, al contrario, ha confermato l'esistenza del titolo contrattuale a partire dal 2006 e ha fornito un conteggio analitico e definitivo del credito.
Come precisato poi dalla Suprema Corte, quando il Giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie argomentazioni della parte e/o sulle contrarie deduzioni dei consulenti tecnici di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
Pagina 14 argomentazioni accolte, così che non può configurarsi vizio di motivazione.
Sull'argomento specificamente si richiama Cass. 11 giugno 2018, n. 15147:
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate ,sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie la Corte non ha motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi del consulente di parte, essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le puntuali richieste indicate dal Giudice di prime cure.
Si rileva, inoltre, che non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni – comunque pienamente condivisibili - formulate dal CTU, seppur immotivatamente non recepite dal Tribunale, in quanto l'appellante, in questa sede, non ha mosso critiche specifiche alle risultanze delle citate elaborazioni contabili ed anche in virtù della mancata costituzione dello stesso appellato.
Pagina 15 Dunque, stante la esaustività e la coerenza logico-formale della CTU
(principale e integrativa), l'importo di € 373.762,65 accertato in sede contabile, rappresenta il quantum debeatur spettante a parte appellante.
Come richiesto dalla stessa banca cedente, la condanna va emessa in favore della quale cessionaria del credito in questione per Controparte_2
effetto dell'operazione di cessione di crediti pro soluto effettuata, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130, in data 19.04.2022, come risulta dal relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19.04.2022 al n.45 parte II.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrato l'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte della Banca, con conseguente accoglimento della domanda dalla stessa proposta e riforma integrale del capo decisionale impugnato.
Si conferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativa alle domande originarie della società in Controparte_4
quanto la stessa risulta estinta e cancellata dal Registro delle Imprese dal 21 gennaio 2015. Pertanto, la condanna al pagamento del credito accertato dalla CTU deve essere emessa nei confronti di nella sua Controparte_4
duplice qualità vuoi di fideiussore, in virtù del contratto di fideiussione del
12.12.2002 poi reiterato fino all'atto del 29.6.2006 per l'importo di €
520.000,00, vuoi di successore, quale socio unico, della società
[...]
cancellata dal Registro delle Imprese in data 21.1.2015. Ai Controparte_4
sensi dell'orientamento costante della Suprema Corte, l'estinzione della società non comporta l'estinzione delle obbligazioni sociali insoddisfatte, le quali si trasferiscono iure successionis sui soci.
Per tutte le motivazioni esposte, l'appello merita accoglimento nei termini innanzi illustrati, e la sentenza di primo grado deve essere quindi riformata.
Pagina 16 La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza e la relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 260.001,00 a €
520.000,00) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1201/2023 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 02.02.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza (che conferma per il resto), condanna (nella Controparte_4
duplice qualità di successore della estinta e di CP_4 Controparte_4
fideiussore della medesima) al pagamento in favore di Controparte_2
quale cessionaria del credito, della somma di € 373.762,65, oltre agli interessi al tasso di mora convenzionale a decorrere dal 28 ottobre 2010 fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna , nelle qualità indicate, al pagamento, in Controparte_4
favore di e delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 22.457,00 per i compensi, e, quanto al presente grado di giudizio, in € 1.848,00 per esborsi e € 14.239,00 per i compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge;
3) pone interamente a carico di le spese della CTU Controparte_4
espletata in primo grado.
Pagina 17 Così deciso nella Camera di consiglio 20.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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