Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1256 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Giovanni Mazzi e l'avv. Giorgio Mazzocchi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
Francesco Fumarola.
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“IN VIA PRINCIPALE
1) Accertata e dichiarata la natura fittizia e simulata del contratto a tempo parziale (part-time), dichiarare la sua conversione in rapporto a tempo pieno (full time);
2) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'annullabilità, l'invalidità e\o l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
3) conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrare immediatamente al lavoro il medesimo ricorrente, assegnandogli le mansioni da lui espletate o altre equivalenti, con trattamento retributivo di V° livello, ex C.C.N.L. vigente;
4) condannare la medesima convenuta al pagamento della somma di € 1.615,98 mensili ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, dalla data del recesso, a quella di effettiva reintegra.
5) condannare la soc. in persona del legale rappr.te pro Controparte_1 tempore, corrente in Settimo Milanese (MI), Via Toricelli n. 1, a pagare al ricorrente la somma di € 4.768,30, a titolo di differenziale del T.F.R. ovvero quella diversa più esatta somma
1
IN VIA SUBORDINATA
In caso di applicazione della legge sulla tutela obbligatoria dei licenziamenti, previa declaratoria di nullità, inefficacia e comunque illegittimità e invalidità del licenziamento de quo, in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo, condannare la Convenuta, in applicazione dell'art. 8 L. 604/66, come modificato dall'art. 2 L. 108/90, come segue:
1a) riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni, con contestuale condanna al pagamento della retribuzione dal licenziamento alla riassunzione, nella misura di € 1.491,68 mensili e rateo di 13° mensilità;
2/b) ovvero condannare la medesima convenuta a risarcire il danno, corrispondendo al ricorrente l'indennità compresa tra 2,5 mensilità e sei mensilità dell'ultima retribuzione massima percepita, oppure condannarla al pagamento di quella diversa indennità che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
2) condannare la soc. corrente in Settimo Milanese Controparte_1
(MI), Via Torricelli n. 11, in persona del legale rappr.te pro tempore ,a pagare al ricorrente la somma di € 4.768,30, a titolo di differenziale del T.F.R. ovvero quella diversa più esatta somma ritenuta di giustizia.
Quanto sopra, con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti
Avvocati anticipatarii”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
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1. Non può essere accolta la domanda attorea di accertamento della natura fittizia e simulata del contratto a tempo parziale.
1.1. Ed invero, nessuno dei testi (comuni) escussi ha confermato che l'attore aveva iniziato a lavorare per la società convenuta prima della formalizzazione del contratto di causa.
1.2. Allo stesso modo, nessuno dei testi ha saputo riferire alcunché in ordine agli orari di lavoro osservati dall'attore.
1.3. L'inconsistenza di queste risultanze istruttorie impedisce, allora, di poter accertare che l'attore avesse effettivamente svolto la propria prestazione a tempo pieno.
1.4. Di conseguenza, va anche respinta la domanda avanzata dall'attore per differenze retributive.
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2. Quanto all'impugnativa del licenziamento, la stessa deve essere dichiarata inammissibile per decadenza.
2 2.1. Risulta, infatti, che il licenziamento (intimato all'attore con lettera del 25.11.2022) è stato impugnato stragiudizialmente a mezzo di raccomandata inviata il 13.1.2023 (cfr. all. n. 7 alla memoria).
2.2. Tuttavia, il presente ricorso giudiziale è stato depositato solamente in data 30.1.2024, quando già era decorso il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 6 l. n. 604/1966.
2.3. Pertanto, anche questa domanda deve essere disattesa.
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3. L'esito della vicenda suggerisce la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, con addebito del residuo a carico di parte attrice.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali nella misura di 1/2, che determina per detta misura in complessivi euro 800,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, compensando per il resto.
Milano, 26.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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