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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 265 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cardedu, via Grazia Deledda n. 28
Ricorrente
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Tortolì, via Caprera n.16
Resistente
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, V.le Merello 76/b, presso lo studio dell'avv. Giulio Muceli che li rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso del 3.07.2025 e da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti è emerso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì il 4.05.2019 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte 2, S. A, anno 2019 (estratto del matrimonio prodotto).
Dall'unione non sono nati figli.
e sono soci della società “Pescheria Nemo di Chiocca &Scudu srl”. Pt_1 Pt_2
Le parti si sono separate dinanzi all'intestato Tribunale con sentenza n.59/2024 emessa il
24.01.2024 (r.g. 337/2023).
Con ricorso del 3.07.2025, le parti hanno adito il Tribunale di Lanusei chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- il Sig. continuerà a vivere nell'immobile di sua proprietà sito in Tortolì, Parte_2 via Caprera, 16, che già costituiva domicilio coniugale e la sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsiasi diritto sul predetto immobile;
- i sigg. e continueranno a gestire congiuntamente l'attività di commercio Pt_1 Pt_2 al dettaglio di pesci, in qualità di soci, della società “Pescheria Nemo di Chiocca &Scudu srl”, con sede in Tortolì via Caprera n 16; il c/c Banco di Sardegna n. 70789181 - utilizzato per la gestione dell'attività della società “Pescheria Nemo di Chiocca
&Scudusrl” – rimarrà cointestato ad entrambi che continueranno a gestirlo (ogni sua singola operazione) con firma congiunta;
- la macchina Range Rover Evoque, tg FV 484VJ, intestata alla sig.ra , rimarrà Pt_1 nella sua proprietà e la stessa si obbliga al pagamento mensile (ogni 26 del mese) delle rate del finanziamento contratto con Banca Intesa SanPaolo n. 0W41048767299 dal sig.
anche per il pagamento di detto veicolo fino al pagamento della somma pari ad Pt_2 euro 20.000,00 ed il sig. si obbliga al pagamento mensile della somma residua Pt_2 di euro 7.290,00;
- i tre cani di proprietà dei sigg.ri e saranno affidati ad entrambi e Pt_1 Pt_2 continueranno a vivere presso le rispettive abitazioni a settimane alterne;
- i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
- i sigg. e , a definizione dei loro rapporti patrimoniali, dichiarano di aver Pt_1 Pt_2 sistemato prima della stesura del presente accordo gli ulteriori reciproci rapporti di dare ed avere qui non espressamente richiamati e si danno pertanto vicendevolmente atto di non avere più alcuna pretesa da avanzare al riguardo.
Così anche all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta, in cui le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso. I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con sentenza n.59/2024 emessa il 24.01.2024 (r.g. 337/2023).
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM (del 5.08.2025) alla domanda congiunta delle parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tortolì il 4.05.2019 fra e , così come sopra identificati, registrato negli atti Parte_1 Parte_2 dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte 2, S. A, anno 2019;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili