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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Noto Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE
ATTORI contro
(C.F. , convenuto-contumace Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRO Controparte_3 C.F._2
ANDREA;
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Controparte_4 P.IVA_3 DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI GABRIELE INTERVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.11.2019, la quale procuratrice di Parte_1 CP_5
conveniva in giudizio i sigg.ri e per sentire
[...] Controparte_2 Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: ”Piaccia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice e conseguentemente revocare l'atto di compravendita a rogito Dott. Notaio in Acri, Rep. n. 2456, Racc. n. Persona_1
pagina 1 di 6 1959, intercorso tra i sigg.ri e , avente ad oggetto il bene Controparte_2 Controparte_3
immobile sito in Corigliano Calabro (CS) alla località Casa della Chiesa snc, e precisamente: casa di abitazione posta al piano secondo, composta da n. 6,5 vani catastali, confinante con vano scala, corte comune per due lati, salvo altri e più precisi. Bene riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro al Foglio 95, p.lla 501, sub. 8, Località Casa della Chiesa, n. sn, piano 2, Zona Cens. 2, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 6,5 vani, Superficie
Catastale Totale: 150 mq;
Superficie Catastale totale escluse aree scoperte: 147 mq, Rendita
Euro 453,19”… “Voglia L'on. Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, condannare la sig.ra a corrispondere, in favore dell'attrice, l'importo di Euro 85.000,00 Controparte_3
erogato a titolo di mutuo fondiario acceso sul bene alienato ed oggetto della presente domanda revocatoria” …“con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, degli oneri di trascrizione ed annotazione della domanda giudiziaria”.
Deduceva l'istante che: a) in data 14 dicembre 2007 l'impresa stipulava Controparte_6
con il contratto di conto corrente bancario n. 6153067998/67; b) che Parte_2
con separate pattuizioni i sig.ri e si costituivano fideiussori Controparte_2 CP_7 omnibus del correntista;
c) che con lettera raccomandata del 28 marzo 2014, l'istituto di credito comunicava alla società ed ai fideiussori la revoca immediata Controparte_6 dell'affidamento; d) che otteneva nei confronti della società debitrice Parte_2
e dei predetti garanti decreto ingiuntivo n. 566 del 4 dicembre 2015 per l'importo di €
171.695,93 oltre interessi e spese;
e ) che detto decreto veniva opposto da tutti gli ingiunti con atto di citazione datato 1° febbraio 2016 e si incardinava il relativo giudizio dinanzi al
Tribunale di Castrovillari (R.G. 324/2016) conclusosi con sentenza di rigetto n. 1075/2018, passata in giudicato;
f) che in data 16 marzo 2016, quindi dopo poche settimane aver incardinato il giudizio di opposizione di cui sopra, il sig. alienava alla ex moglie CP_2
sig.ra con atto di compravendita a ministero del Dott. Rep. N° Controparte_3 Per_1
2456 e Racc. 1959 l'appartamento poc'anzi descritto;
g) che il prezzo della compravendita veniva convenuto in € 60.000 e, contestualmente, la parte acquirente accendeva un mutuo fondiario per l'erogazione della somma di € 85.000 f) che l'atto in oggetto doveva ritenersi lesivo delle proprie ragioni creditorie e che ricorressero i presupposti dell'azione revocatoria.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava le avverse deduzioni Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza. Nessuno si costituiva in giudizio per di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito inizialmente Controparte_1
vantato da e successivamente quale cessionaria del Parte_2 CP_8
credito vantato da Successivamente, a seguito di fusione per Controparte_1
incorporazione di in si costituiva in giudizio CP_8 Controparte_4 quest'ultima e per essa, quale procuratrice, Controparte_1
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 14.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito del giudizio
1.La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento
Va preliminarmente precisato che lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, tenda ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale.
Presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, consistente nel pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, che non si concreta necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore di realizzare quanto dovutogli (cfr. ex plurimis 2792/02;
12678/01).
Deve ritenersi, pertanto, che l'eventus damni vada riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto occorrendo valutare sia l'entità della garanzia patrimoniale sia la qualità dei beni che formano oggetto della medesima.
A tal proposito va osservato che la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso. (cfr. Cassazione civile sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642).
Orbene, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i requisiti dell'eventus damni e del consilium fraudis, atteso che gli istanti hanno evidenziato che il debitore si è spogliato, attraverso gli atti di donazione in oggetto dell'intero suo patrimonio, circostanza quest'ultima, non specificamente contestata dalla convenuta, risultando pertanto seriamente compromesse, in conseguenza dell'atto medesimo le ragioni creditorie fatte valere dagli istanti, essendo venuta meno la garanzia patrimoniale, rappresentata ex art. 2740 c.c., dal pagina 3 di 6 patrimonio del debitore, il quale non ha neppure indicato, come era suo onere, beni diversi da quello alienato sui quali gli istanti potrebbero eventualmente soddisfarsi.
A ciò si deve aggiungere che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore, dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria da parte del creditore avverso atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. e' sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorche' non accertata giudizialmente (Cassazione civile sez. I, 14 novembre 2001, n. 14166). Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi, altresi', accertata l'anteriorità del credito, giudizialmente accertato, rispetto all'atto dispositivo, atteso che l'assunzione del debito va fatta risalire al momento della concessione, da parte del sig.
, della fideiussione specifica in favore della (2008), mentre l'atto CP_2 Controparte_6
dispositivo per cui è causa è datato 16.03.16.
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui, l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo, né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che comunque lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in se, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Quanto all'elemento soggettivo si osserva che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito
(cfr. Cass. Civ. 28423/21 nel caso di specie l'atto è successivo al sorgere del credito).
Invero, per come già rilevato l'eventus damni, consiste nel pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, che non si concreta necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in pagina 4 di 6 una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore di realizzare quanto dovutogli (cfr. ex plurimis 2792/02; 12678/01).
Nel caso in esame la convenuta nulla ha detto sulla capacità del debitore di far fronte comunque alle sue obbligazioni, o in ordine all'esistenza di altri beni su cui il creditore avrebbe potuto soddisfarsi, né ha contestato nelle specifico il fatto che il valore del bene fosse superiore al prezzo convenuto per l'acquisto del medesimo, elemento questo che rilevante al fine di valutare il pregiudizio per il creditore, atteso che la conversione in danaro del bene è avvenuta per un importo inferiore al valore dello stesso. Sotto tale profilo si evidenzia che l'ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla convenuta è stata iscritta per la complessiva somma di Euro 170.000,00.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., va dichiarata l'inefficacia nei confronti degli istanti revocare l'atto di compravendita a rogito Dott. Notaio in Acri, Rep. n. Persona_1
2456, Racc. n. 1959, intercorso tra i sigg.ri e , avente ad Controparte_2 Controparte_3
oggetto il bene immobile sito in Corigliano Calabro (CS) alla località Casa della Chiesa snc, e precisamente: casa di abitazione posta al piano secondo, composta da n. 6,5 vani catastali, confinante con vano scala, corte comune per due lati, Bene riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro al Foglio 95, p.lla 501, sub. 8, Località Casa della Chiesa,
n. sn, piano 2, Zona Cens. 2, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 6,5 vani, Superficie Catastale Totale:
150 mq;
Superficie Catastale totale escluse aree scoperte: 147 mq, Rendita Euro 453,19”.
2.Va invece disattesa la domanda di condanna di al pagamento della Controparte_3 somma di € 85.000,00, non essendo quest'ultima debitrice degli istanti.
3. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 Accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara inefficace degli istanti l'atto di compravendita a rogito Dott. Notaio in Acri, Rep. n. 2456, Racc. n. 1959, intercorso tra i Persona_1
sigg.ri e , avente ad oggetto il bene immobile sito in Controparte_2 Controparte_3
Corigliano Calabro (CS) alla località Casa della Chiesa snc, e precisamente: casa di abitazione posta al piano secondo, composta da n. 6,5 vani catastali, confinante con vano scala, corte comune per due lati, Bene riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Corigliano Calabro al Foglio 95, p.lla 501, sub. 8, Località Casa della Chiesa, n. sn, piano 2,
Zona Cens. 2, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 6,5 vani, Superficie Catastale Totale: 150 mq;
Superficie Catastale totale escluse aree scoperte: 147 mq, Rendita Euro 453,19”.
Spese compensate.
Castrovillari, 09.04.25
Il Giudice
dott. ssa Beatrice Magarò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Noto Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE
ATTORI contro
(C.F. , convenuto-contumace Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRO Controparte_3 C.F._2
ANDREA;
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Controparte_4 P.IVA_3 DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI FARINELLI GABRIELE INTERVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 20.11.2019, la quale procuratrice di Parte_1 CP_5
conveniva in giudizio i sigg.ri e per sentire
[...] Controparte_2 Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: ”Piaccia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice e conseguentemente revocare l'atto di compravendita a rogito Dott. Notaio in Acri, Rep. n. 2456, Racc. n. Persona_1
pagina 1 di 6 1959, intercorso tra i sigg.ri e , avente ad oggetto il bene Controparte_2 Controparte_3
immobile sito in Corigliano Calabro (CS) alla località Casa della Chiesa snc, e precisamente: casa di abitazione posta al piano secondo, composta da n. 6,5 vani catastali, confinante con vano scala, corte comune per due lati, salvo altri e più precisi. Bene riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro al Foglio 95, p.lla 501, sub. 8, Località Casa della Chiesa, n. sn, piano 2, Zona Cens. 2, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 6,5 vani, Superficie
Catastale Totale: 150 mq;
Superficie Catastale totale escluse aree scoperte: 147 mq, Rendita
Euro 453,19”… “Voglia L'on. Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, condannare la sig.ra a corrispondere, in favore dell'attrice, l'importo di Euro 85.000,00 Controparte_3
erogato a titolo di mutuo fondiario acceso sul bene alienato ed oggetto della presente domanda revocatoria” …“con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, degli oneri di trascrizione ed annotazione della domanda giudiziaria”.
Deduceva l'istante che: a) in data 14 dicembre 2007 l'impresa stipulava Controparte_6
con il contratto di conto corrente bancario n. 6153067998/67; b) che Parte_2
con separate pattuizioni i sig.ri e si costituivano fideiussori Controparte_2 CP_7 omnibus del correntista;
c) che con lettera raccomandata del 28 marzo 2014, l'istituto di credito comunicava alla società ed ai fideiussori la revoca immediata Controparte_6 dell'affidamento; d) che otteneva nei confronti della società debitrice Parte_2
e dei predetti garanti decreto ingiuntivo n. 566 del 4 dicembre 2015 per l'importo di €
171.695,93 oltre interessi e spese;
e ) che detto decreto veniva opposto da tutti gli ingiunti con atto di citazione datato 1° febbraio 2016 e si incardinava il relativo giudizio dinanzi al
Tribunale di Castrovillari (R.G. 324/2016) conclusosi con sentenza di rigetto n. 1075/2018, passata in giudicato;
f) che in data 16 marzo 2016, quindi dopo poche settimane aver incardinato il giudizio di opposizione di cui sopra, il sig. alienava alla ex moglie CP_2
sig.ra con atto di compravendita a ministero del Dott. Rep. N° Controparte_3 Per_1
2456 e Racc. 1959 l'appartamento poc'anzi descritto;
g) che il prezzo della compravendita veniva convenuto in € 60.000 e, contestualmente, la parte acquirente accendeva un mutuo fondiario per l'erogazione della somma di € 85.000 f) che l'atto in oggetto doveva ritenersi lesivo delle proprie ragioni creditorie e che ricorressero i presupposti dell'azione revocatoria.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava le avverse deduzioni Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza. Nessuno si costituiva in giudizio per di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito inizialmente Controparte_1
vantato da e successivamente quale cessionaria del Parte_2 CP_8
credito vantato da Successivamente, a seguito di fusione per Controparte_1
incorporazione di in si costituiva in giudizio CP_8 Controparte_4 quest'ultima e per essa, quale procuratrice, Controparte_1
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 14.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito del giudizio
1.La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento
Va preliminarmente precisato che lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, tenda ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale.
Presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, consistente nel pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, che non si concreta necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore di realizzare quanto dovutogli (cfr. ex plurimis 2792/02;
12678/01).
Deve ritenersi, pertanto, che l'eventus damni vada riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto occorrendo valutare sia l'entità della garanzia patrimoniale sia la qualità dei beni che formano oggetto della medesima.
A tal proposito va osservato che la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso. (cfr. Cassazione civile sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642).
Orbene, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i requisiti dell'eventus damni e del consilium fraudis, atteso che gli istanti hanno evidenziato che il debitore si è spogliato, attraverso gli atti di donazione in oggetto dell'intero suo patrimonio, circostanza quest'ultima, non specificamente contestata dalla convenuta, risultando pertanto seriamente compromesse, in conseguenza dell'atto medesimo le ragioni creditorie fatte valere dagli istanti, essendo venuta meno la garanzia patrimoniale, rappresentata ex art. 2740 c.c., dal pagina 3 di 6 patrimonio del debitore, il quale non ha neppure indicato, come era suo onere, beni diversi da quello alienato sui quali gli istanti potrebbero eventualmente soddisfarsi.
A ciò si deve aggiungere che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore, dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria da parte del creditore avverso atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. e' sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorche' non accertata giudizialmente (Cassazione civile sez. I, 14 novembre 2001, n. 14166). Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi, altresi', accertata l'anteriorità del credito, giudizialmente accertato, rispetto all'atto dispositivo, atteso che l'assunzione del debito va fatta risalire al momento della concessione, da parte del sig.
, della fideiussione specifica in favore della (2008), mentre l'atto CP_2 Controparte_6
dispositivo per cui è causa è datato 16.03.16.
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui, l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo, né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che comunque lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in se, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Quanto all'elemento soggettivo si osserva che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito
(cfr. Cass. Civ. 28423/21 nel caso di specie l'atto è successivo al sorgere del credito).
Invero, per come già rilevato l'eventus damni, consiste nel pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, che non si concreta necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in pagina 4 di 6 una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore di realizzare quanto dovutogli (cfr. ex plurimis 2792/02; 12678/01).
Nel caso in esame la convenuta nulla ha detto sulla capacità del debitore di far fronte comunque alle sue obbligazioni, o in ordine all'esistenza di altri beni su cui il creditore avrebbe potuto soddisfarsi, né ha contestato nelle specifico il fatto che il valore del bene fosse superiore al prezzo convenuto per l'acquisto del medesimo, elemento questo che rilevante al fine di valutare il pregiudizio per il creditore, atteso che la conversione in danaro del bene è avvenuta per un importo inferiore al valore dello stesso. Sotto tale profilo si evidenzia che l'ipoteca a garanzia del mutuo contratto dalla convenuta è stata iscritta per la complessiva somma di Euro 170.000,00.
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., va dichiarata l'inefficacia nei confronti degli istanti revocare l'atto di compravendita a rogito Dott. Notaio in Acri, Rep. n. Persona_1
2456, Racc. n. 1959, intercorso tra i sigg.ri e , avente ad Controparte_2 Controparte_3
oggetto il bene immobile sito in Corigliano Calabro (CS) alla località Casa della Chiesa snc, e precisamente: casa di abitazione posta al piano secondo, composta da n. 6,5 vani catastali, confinante con vano scala, corte comune per due lati, Bene riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Corigliano Calabro al Foglio 95, p.lla 501, sub. 8, Località Casa della Chiesa,
n. sn, piano 2, Zona Cens. 2, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 6,5 vani, Superficie Catastale Totale:
150 mq;
Superficie Catastale totale escluse aree scoperte: 147 mq, Rendita Euro 453,19”.
2.Va invece disattesa la domanda di condanna di al pagamento della Controparte_3 somma di € 85.000,00, non essendo quest'ultima debitrice degli istanti.
3. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 Accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara inefficace degli istanti l'atto di compravendita a rogito Dott. Notaio in Acri, Rep. n. 2456, Racc. n. 1959, intercorso tra i Persona_1
sigg.ri e , avente ad oggetto il bene immobile sito in Controparte_2 Controparte_3
Corigliano Calabro (CS) alla località Casa della Chiesa snc, e precisamente: casa di abitazione posta al piano secondo, composta da n. 6,5 vani catastali, confinante con vano scala, corte comune per due lati, Bene riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Corigliano Calabro al Foglio 95, p.lla 501, sub. 8, Località Casa della Chiesa, n. sn, piano 2,
Zona Cens. 2, Cat. A/2, Classe 1, Cons. 6,5 vani, Superficie Catastale Totale: 150 mq;
Superficie Catastale totale escluse aree scoperte: 147 mq, Rendita Euro 453,19”.
Spese compensate.
Castrovillari, 09.04.25
Il Giudice
dott. ssa Beatrice Magarò
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