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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1576/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CO AM - Piazza Santa Restituta N 1 80076 CO AM NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12454 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 12454/
U del 04 ottobre 2024, emesso dal Comune di CO AM, relativo all'IMU per l'anno 2022, deducendone l'illegittimità per plurimi profili di violazione di legge, con particolare riferimento all'inapplicabilità delle nuove rendite catastali per mancata rituale notificazione della variazione di classamento.
Il Comune resistente non si costituiva in giudizio. Nel corso del processo, con comunicazione a mezzo PEC del 17 febbraio 2025 inviata direttamente al contribuente e dallo stesso prodotta in giudizio, il Comune di
CO AM rappresentava di aver proceduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento
IMU relativi agli anni 2022 e 2023, riconoscendo l'ente che dalla visura storica catastale non risultava la notifica della variazione della rendita catastale, e chiedeva espressamente di comunicare a questa Corte
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
la causa veniva trattenuta in decisione all'udeinza del 22.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che il Comune resistente ha esercitato il potere di autotutela, provvedendo all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, come comunicato con PEC del 17 febbraio 2025.
Tale annullamento ha determinato la definitiva eliminazione dell'atto impositivo e della relativa pretesa tributaria.
Ne consegue che è venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse concreto ed attuale alla decisione del ricorso nel merito. Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del Comune resistente, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa esclusivamente da un comportamento sopravvenuto dell'ente impositore, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il ricorrente è stato, dunque, costretto ad adire l'Autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della material del contendere. Condanna il Comune di
CO AM alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, determinate in euro 1065, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso contributo unificato.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CO AM - Piazza Santa Restituta N 1 80076 CO AM NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12454 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 12454/
U del 04 ottobre 2024, emesso dal Comune di CO AM, relativo all'IMU per l'anno 2022, deducendone l'illegittimità per plurimi profili di violazione di legge, con particolare riferimento all'inapplicabilità delle nuove rendite catastali per mancata rituale notificazione della variazione di classamento.
Il Comune resistente non si costituiva in giudizio. Nel corso del processo, con comunicazione a mezzo PEC del 17 febbraio 2025 inviata direttamente al contribuente e dallo stesso prodotta in giudizio, il Comune di
CO AM rappresentava di aver proceduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento
IMU relativi agli anni 2022 e 2023, riconoscendo l'ente che dalla visura storica catastale non risultava la notifica della variazione della rendita catastale, e chiedeva espressamente di comunicare a questa Corte
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
la causa veniva trattenuta in decisione all'udeinza del 22.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che il Comune resistente ha esercitato il potere di autotutela, provvedendo all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, come comunicato con PEC del 17 febbraio 2025.
Tale annullamento ha determinato la definitiva eliminazione dell'atto impositivo e della relativa pretesa tributaria.
Ne consegue che è venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse concreto ed attuale alla decisione del ricorso nel merito. Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del Comune resistente, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa esclusivamente da un comportamento sopravvenuto dell'ente impositore, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il ricorrente è stato, dunque, costretto ad adire l'Autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della material del contendere. Condanna il Comune di
CO AM alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, determinate in euro 1065, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso contributo unificato.