Articolo 6 della Legge 18 marzo 1989, n. 106
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 aprile 1989
Art. 6. 1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 , con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.
2. Continuano ad applicarsi all'Istituto le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria.
3. La difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi' come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.
Nota all' art. 6:
La legge n. 259/1958 concerne: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".
Il testo del relativo art. 12 e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall' art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".
Entrata in vigore il 12 aprile 1989
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