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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1037/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO LO ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3241/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Oreste
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ladispoli
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Genazzano - Piazza S. Maria N. 4 00030 Genazzano RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Ardea
Difeso da
Difensore 4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 00040 Ariccia RM
Difeso da
Difensore 5 CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Genzano Di Roma
Difeso da
Difensore 6 CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Nettuno - Viale G. Matteotti 37 00048 Nettuno RM
Difeso da
Difensore 7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 8 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3747/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044209275000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044209275000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044209275000 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n.L'ATER della Provincia di Roma ha impugnato l'intimazione di pagamento
09720249044209275000 di € 634.205,86 compresi interessi, sanzioni e spese, emessa da
AdER e notificata il 27/4/2024, chiedendone l'annullamento, relativa ad omesso pagamento
ICI ed IMU a favore dei comuni di Nettuno, Ardea, S.Oreste, Genzano, Ladispoli, Ariccia,
Genazzano, eccependo:
-l'omessa allegazione della documentazione giustificativa dell'intimazione
-l'ilegittimità dell'atto impugnato per mancata definitività dell'accertamento
-l'annullamento della cartella 09720130293253881000 inerente ICI Comune di Ardea
-la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'IMU agli immobili ATER non essendo l'ente né proprietario né possessore degli immobili e in ragione della natura di edilizia assistenziale pubblica dei fabbricati destinati ad ospitare nuclei familiari svantaggiati ed a basso reddito.
Si costituivano in giudizio l'AdER nonché i comuni impositori chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado il Comune di Ardea dava atto dello sgravio parziale del debito ATER che, quindi, residuava nella misura di € 18.124,00.
Con sentenza n. 3747/2025 la CGT di primo grado di Roma ha:
-dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con il comune di Ardea rideterminando l'esposizione debitoria di ATER in € 18.124,18
-respinto nel resto il ricorso con condanna di ATER alle spese.
L'ATER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza, sospensione rigettata da questa Corte con provvedimento del 23/9/2025. Si sono costituiti in appello l'ADER ed i Comuni di Nettuno, S.Oreste, Ardea, Genzano chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso e, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese, con richiesta di distrazione delle spese a favore dell'Avv.
Difensore 8 procuratore antistatario di AdER.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte rileva inammissibilità dell'appello.
A mente dell'art. 22 comma 1 del d.lgs n. 546/92, richiamato dall'art. 53 c.1, ai fini della corretta costituzione in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare, a pena di inammissibilità, il ricorso in originale o copia dello stesso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale o, nel caso di atti inviati con modalità telematiche, la pec di consegna del ricorso al destinatario in formato msg o eml.
In mancanza di deposito nel termine previsto di detta documentazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attenendo l'adempimento al riscontro della tempestività della costituzione e l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del processo, né è sanabile con la costituzione del convenuto (Cass. n. 786/2026 e Cass. n. 31879/2022).
Nel caso in esame dalla verifica del fascicolo telematico dell'appellante ATER e del fascicolo d'ufficio, non risulta depositata né la ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale, né i files in formato msg o eml della pec di consegna del ricorso ai destinatari AdER ed ai Comuni impositori, alcuni dei quali non costituiti (Ladispoli, Ariccia, Genazzano).
Conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 3747/2025 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio, dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore II Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO LO ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3241/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Oreste
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ladispoli
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Genazzano - Piazza S. Maria N. 4 00030 Genazzano RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Ardea
Difeso da
Difensore 4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 00040 Ariccia RM
Difeso da
Difensore 5 CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Genzano Di Roma
Difeso da
Difensore 6 CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Nettuno - Viale G. Matteotti 37 00048 Nettuno RM
Difeso da
Difensore 7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 8 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3747/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044209275000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044209275000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249044209275000 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n.L'ATER della Provincia di Roma ha impugnato l'intimazione di pagamento
09720249044209275000 di € 634.205,86 compresi interessi, sanzioni e spese, emessa da
AdER e notificata il 27/4/2024, chiedendone l'annullamento, relativa ad omesso pagamento
ICI ed IMU a favore dei comuni di Nettuno, Ardea, S.Oreste, Genzano, Ladispoli, Ariccia,
Genazzano, eccependo:
-l'omessa allegazione della documentazione giustificativa dell'intimazione
-l'ilegittimità dell'atto impugnato per mancata definitività dell'accertamento
-l'annullamento della cartella 09720130293253881000 inerente ICI Comune di Ardea
-la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'IMU agli immobili ATER non essendo l'ente né proprietario né possessore degli immobili e in ragione della natura di edilizia assistenziale pubblica dei fabbricati destinati ad ospitare nuclei familiari svantaggiati ed a basso reddito.
Si costituivano in giudizio l'AdER nonché i comuni impositori chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado il Comune di Ardea dava atto dello sgravio parziale del debito ATER che, quindi, residuava nella misura di € 18.124,00.
Con sentenza n. 3747/2025 la CGT di primo grado di Roma ha:
-dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con il comune di Ardea rideterminando l'esposizione debitoria di ATER in € 18.124,18
-respinto nel resto il ricorso con condanna di ATER alle spese.
L'ATER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza, sospensione rigettata da questa Corte con provvedimento del 23/9/2025. Si sono costituiti in appello l'ADER ed i Comuni di Nettuno, S.Oreste, Ardea, Genzano chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso e, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese, con richiesta di distrazione delle spese a favore dell'Avv.
Difensore 8 procuratore antistatario di AdER.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte rileva inammissibilità dell'appello.
A mente dell'art. 22 comma 1 del d.lgs n. 546/92, richiamato dall'art. 53 c.1, ai fini della corretta costituzione in giudizio, il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare, a pena di inammissibilità, il ricorso in originale o copia dello stesso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale o, nel caso di atti inviati con modalità telematiche, la pec di consegna del ricorso al destinatario in formato msg o eml.
In mancanza di deposito nel termine previsto di detta documentazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile attenendo l'adempimento al riscontro della tempestività della costituzione e l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del processo, né è sanabile con la costituzione del convenuto (Cass. n. 786/2026 e Cass. n. 31879/2022).
Nel caso in esame dalla verifica del fascicolo telematico dell'appellante ATER e del fascicolo d'ufficio, non risulta depositata né la ricevuta di deposito o della spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale, né i files in formato msg o eml della pec di consegna del ricorso ai destinatari AdER ed ai Comuni impositori, alcuni dei quali non costituiti (Ladispoli, Ariccia, Genazzano).
Conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 3747/2025 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio, dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore II Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri