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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 18.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. D. Roccisano;
Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. O. Pecchio Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Milano CP_1
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare, per
[...]
i motivi indicati in ricorso, l'esistenza inter partes, per il periodo intercorrente dal 1.9.2021 al 6.6.2022, o in quello diverso accertato in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al livello 6S^ ex c.c.n.l. pubblici esercizi, o quale altro orario/livello/c.c.n.l. ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare, quindi, la costituzione inter partes, a far data dal 1.9.2021 al
1 6.6.2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione da parte del Pt_1
convenuto della somma lorda di euro 5.084,58, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., o quale altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui al presente ricorso, o quale altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
condannare, anche sulla base di quanto stabilito dall'art. 36 Costituzione qui espressamente invocato, la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro di euro
5.084,58, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., per i titoli di cui al presente ricorso, o quale altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
condannare il convenuto alla regolarizzazione dei contributi previdenziali relativi al periodo intercorrente dal 1.9.2021 al 6.6.2022, o a quel diverso periodo ritenuto di giustizia;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;
con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%,
C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge”.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande.
La ricorrente nel corso del giudizio ha rinunciato a coltivare la domanda di regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le domande relative all'accertamento della subordinazione ed al riconoscimento delle differenze retributive sono fondate e meritano di essere accolta.
1.Preliminarmente occorre ricordare che ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa ( Cfr. Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009).
2 Nelle varie pronunce della Cassazione è stato più volte precisato che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito. Proprio in relazione alle difficoltà che spesso si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischi economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc.
E' stata di conseguenza enucleata la regula iuris secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
2. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta con le prove orali assunte.
La teste ha riferito le seguenti circostanze. “ … Da Testimone_1
giugno a settembre 2022, ho lavorato per . Avevo un Controparte_1
contratto a tempo determinato. Il contratto aveva come termine iniziale il
21 giugno 2022 e come termine finale il 21 settembre 2022. In precedenza, sono stata disoccupata. So che il SI è titolare CP_1
3 e gestisce il bar/ristorante/tavola calda a Vittuone, Piazza Italia (il
Karma). Precedentemente allo svolgimento dell'attività lavorativa mi recavo al mattino presso il bar gestito dal resistente per fare colazione con la mia bambina. Ho sempre vissuto a Vittuone. Ho conosciuto la ricorrente quando mi recavo al bar. Ho sempre visto la ricorrente all'interno del bar gestito dal resistente quando mi recavo presso lo stesso. Ricordo che la ricorrente prendeva gli ordini, preparava caffè e bevande, serviva ai tavoli, spazzava per terra. Mi è capitato di recarmi nel bar anche in altri momenti della giornata e in tali momenti ho visto la ricorrente impegnata sul lavoro. Quando mi sono recata all'interno del bar, ho visto che era presente anche il SI;
ho visto il SI CP_1
dietro il bancone che serviva i clienti oppure alla cassa. Mi è CP_1
capitato di vedere il resistente dare delle indicazioni lavorative CP_1 alla ricorrente. Dal 24 maggio all'8 giugno 2022, la ricorrente mi ha affiancato sul posto di lavoro e mi ha insegnato tutto ciò che occorreva nello svolgimento delle mansioni di barista. Io ho lavorato alle dipendenze del delle 7.45-8.00 fino alle 14.30-15.00. Mi è CP_1
capitato più di una volta di vedere la ricorrente impegnata lavorativamente intorno alle 14.30: presumo che la ricorrente abbia osservato i miei stessi orari lavorativi. La ricorrente ha lavorato da lunedì alla domenica. La ricorrente era l'unica lavoratrice fino al mio arrivo”.
La testimone ha dichiarato: “ Ho lavorato per il SI Testimone_2
da luglio 2022 a novembre 2022. Il SI mi ha fatto CP_1 CP_1
sottoscrivere un contratto a termine senza consegnarmi una copia dello stesso. Facevo i caffè e servivo ai tavoli dalle 8 del mattino fino alle 14 quando c'era il pranzo. Quando non c'era il pranzo, finivo prima. Ho conosciuto la ricorrente perché io ho preso il suo posto. Non abbiamo lavorato nello stesso periodo. L'ho conosciuta perché sono del paese.
Andavo ogni tanto al bar, non abitualmente. Andavo al bar circa una o due volte al mese. Ho visto la ricorrente che serviva ai tavoli. Andavo al bar di mattino, circa alle ore 9-10. Quando mi sono recata nel bar, ho visto la ricorrente servire ai tavoli, pulire i tavoli e fare i caffè. Mi recavo
4 nel bar prima che io iniziassi a lavorare per il . Non ricordo con CP_1
precisione i giorni e i mesi. Ho detto di aver preso il posto della ricorrente perché, il giorno in cui ho effettuato il colloquio, il resistente mi ha riferito che avrei preso il posto della ricorrente”.
La teste ha riferito che la ricorrente aveva osservato i suoi stessi Tes_1
orari di lavoro precisando che la lavorava dal lunedì alla Pt_1 domenica, essendo peraltro l'unica lavoratrice sino al suo arrivo. La teste la quale ha lavorato per il dal luglio al novembre Testimone_2 CP_1
2022 dalle ore 08.00 alle ore 14.00, ha riferito di aver conosciuto la ricorrente perché, come riferitole dallo stesso durante il CP_1 colloquio, aveva “preso il suo posto” al bar, dove l'aveva vista in precedenza servire i clienti ai tavoli, pulire i tavoli e preparare i caffè.
Anche le dichiarazioni rilasciate dal teste confermano il Testimone_3
rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Infatti il teste ha in un Tes_3
primo momento escluso di aver visto la ricorrente lavorare presso il bar del convenuto, ma ha poi riferito di essere stato contattato, poco prima della deposizione testimoniale, dal , il quale lo informava della CP_1 sua convocazione in qualità di testimone e gli riferiva di aver “avuto un problema con una sua dipendente e che era stato convenuto in giudizio dalla stessa”. La utilizzazione del termine “dipendente” da parte del resistente nell'ambito di un colloquio intercorso con il teste è indicativo di una qualificazione del rapporto di lavoro sicuramente in linea con le caratteristiche della subordinazione.
Appare irrilevante la testimonianza del teste , il quale Testimone_4
ha riferito di non aver mai preso il caffè nel bar del e di non CP_1 ricordare chi c'era all'interno del bar. Il teste in questione ha infatti affermato: “probabilmente qualcuno c'era all'interno del bar ma non ricordo chi”.
Infine, risulta irrilevante ai fini della decisione anche la dichiarazione della teste , la quale, dopo aver dichiarato di non aver mai Tes_5
visto la ricorrente, ha riferito di non saper dire nulla sulle caratteristiche fisiche e sulle generalità delle donne presenti nel bar gestito dal CP_1
5 e di non essere in grado di identificare le persone presenti nel negozio.
La circostanza che la teste in questione non abbia riconosciuto la ricorrente non assume una rilevanza probatoria, poiché la testimone, sulla base di una sua stessa dichiarazione, non sarebbe stata comunque in grado di riconoscere nessuna delle donne che lavoravano per il convenuto.
Alla luce delle deposizioni testimoniali assunte si può ben affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in quanto dall'attività istruttoria si evince l'osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro fisso;
lo svolgimento della prestazione in un luogo predeterminato e riconducibile al convenuto;
l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni che non ponevano in capo alla stessa alcun rischio imprenditoriale stante, peraltro, l'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dal : la prestazione di lavoro era effettuata presso il bar CP_1
da lui stesso gestito ed aveva un contenuto elementare e ripetitivo.
Considerato che la subordinazione assume una connotazione squisitamente fattuale, poca rilevanza assume la vicenda della mancata regolarizzazione del rapporto da parte del resistente.
3.Per quel che concerne il quantum, occorre evidenziare che manca la prova della adesione delle parti alle associazioni sindacali stipulanti il
CCNL di riferimento ovvero dell'adesione espressa alla contrattazione ovvero ancora della ricezione esplicita o implicita del contratto collettivo in quello individuale. Pertanto è necessario riferirsi ai minimi salariali previsti nei contratti collettivi di riferimento.
In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il c.d. minimo costituzionale ( retribuzione base, tredicesima, ferie e permessi), dal quale sono escluse le voci tipicamente
6 contrattuali quali i gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità (
Cfr. Cass., sez. lav., 13.05.2002, n. 6878).
In relazione alle mansioni svolte nonché alla professionalità richiesta, la ricorrente ha diritto alla applicazione in via parametrica dei criteri previsti dal c.c.n.l. pubblici esercizi, 1 e 2 categoria, con riferimento all'inquadramento al livello 6S. A tale livello il c.c.n.l. indicato prevede che siano inquadrati i lavoratori che “appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità” tra cui il comis esperto di sala e bar.
In conclusione può ritenersi provata la allegazione attorea secondo cui la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di barista professionista e cameriera di sala alle dipendenze del resistente dalle ore 8.00/8.30 alle ore 14.30/15.00 dal 1.9.2021 al 6.06.2022 per quattro giorni settimanali sino al mese di aprile 2022 e per sei giorni a settimana dal mese di maggio 2022.
Con riferimento alla retribuzione corrisposta, il resistente non ha mosso alcuna contestazione specifica alla circostanza allegata nel ricorso secondo cui la ricorrente ha percepito l'importo di quattro euro orari netti, ad eccezione del mese di dicembre 2021 per il quale la ricorrente non ha percepito nulla.
Per tali ragioni alla ricorrente spetta la somma lorda di euro 5.084,58, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione, come risultante dal conteggio allegato che appare corretto.
Le domande devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
7 1) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.09.2021 al 6.06.2022 e che alla ricorrente spetta in via parametrica per le mansioni svolte l'inquadramento nell'ambito del livello 6S^ del ccnl Pubblici Esercizi;
2) condanna di conseguenza il resistente al pagamento nei confronti dell'istante dell'importo lordo di euro 5.084,58, a titolo di differenze retributive, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, altresì, il resistente al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.626,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 18.02.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 18.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. D. Roccisano;
Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. O. Pecchio Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Milano CP_1
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare, per
[...]
i motivi indicati in ricorso, l'esistenza inter partes, per il periodo intercorrente dal 1.9.2021 al 6.6.2022, o in quello diverso accertato in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al livello 6S^ ex c.c.n.l. pubblici esercizi, o quale altro orario/livello/c.c.n.l. ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare, quindi, la costituzione inter partes, a far data dal 1.9.2021 al
1 6.6.2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione da parte del Pt_1
convenuto della somma lorda di euro 5.084,58, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., o quale altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i titoli di cui al presente ricorso, o quale altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
condannare, anche sulla base di quanto stabilito dall'art. 36 Costituzione qui espressamente invocato, la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro di euro
5.084,58, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., per i titoli di cui al presente ricorso, o quale altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
condannare il convenuto alla regolarizzazione dei contributi previdenziali relativi al periodo intercorrente dal 1.9.2021 al 6.6.2022, o a quel diverso periodo ritenuto di giustizia;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;
con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%,
C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge”.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande.
La ricorrente nel corso del giudizio ha rinunciato a coltivare la domanda di regolarizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le domande relative all'accertamento della subordinazione ed al riconoscimento delle differenze retributive sono fondate e meritano di essere accolta.
1.Preliminarmente occorre ricordare che ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa ( Cfr. Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009).
2 Nelle varie pronunce della Cassazione è stato più volte precisato che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito. Proprio in relazione alle difficoltà che spesso si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischi economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc.
E' stata di conseguenza enucleata la regula iuris secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
2. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta con le prove orali assunte.
La teste ha riferito le seguenti circostanze. “ … Da Testimone_1
giugno a settembre 2022, ho lavorato per . Avevo un Controparte_1
contratto a tempo determinato. Il contratto aveva come termine iniziale il
21 giugno 2022 e come termine finale il 21 settembre 2022. In precedenza, sono stata disoccupata. So che il SI è titolare CP_1
3 e gestisce il bar/ristorante/tavola calda a Vittuone, Piazza Italia (il
Karma). Precedentemente allo svolgimento dell'attività lavorativa mi recavo al mattino presso il bar gestito dal resistente per fare colazione con la mia bambina. Ho sempre vissuto a Vittuone. Ho conosciuto la ricorrente quando mi recavo al bar. Ho sempre visto la ricorrente all'interno del bar gestito dal resistente quando mi recavo presso lo stesso. Ricordo che la ricorrente prendeva gli ordini, preparava caffè e bevande, serviva ai tavoli, spazzava per terra. Mi è capitato di recarmi nel bar anche in altri momenti della giornata e in tali momenti ho visto la ricorrente impegnata sul lavoro. Quando mi sono recata all'interno del bar, ho visto che era presente anche il SI;
ho visto il SI CP_1
dietro il bancone che serviva i clienti oppure alla cassa. Mi è CP_1
capitato di vedere il resistente dare delle indicazioni lavorative CP_1 alla ricorrente. Dal 24 maggio all'8 giugno 2022, la ricorrente mi ha affiancato sul posto di lavoro e mi ha insegnato tutto ciò che occorreva nello svolgimento delle mansioni di barista. Io ho lavorato alle dipendenze del delle 7.45-8.00 fino alle 14.30-15.00. Mi è CP_1
capitato più di una volta di vedere la ricorrente impegnata lavorativamente intorno alle 14.30: presumo che la ricorrente abbia osservato i miei stessi orari lavorativi. La ricorrente ha lavorato da lunedì alla domenica. La ricorrente era l'unica lavoratrice fino al mio arrivo”.
La testimone ha dichiarato: “ Ho lavorato per il SI Testimone_2
da luglio 2022 a novembre 2022. Il SI mi ha fatto CP_1 CP_1
sottoscrivere un contratto a termine senza consegnarmi una copia dello stesso. Facevo i caffè e servivo ai tavoli dalle 8 del mattino fino alle 14 quando c'era il pranzo. Quando non c'era il pranzo, finivo prima. Ho conosciuto la ricorrente perché io ho preso il suo posto. Non abbiamo lavorato nello stesso periodo. L'ho conosciuta perché sono del paese.
Andavo ogni tanto al bar, non abitualmente. Andavo al bar circa una o due volte al mese. Ho visto la ricorrente che serviva ai tavoli. Andavo al bar di mattino, circa alle ore 9-10. Quando mi sono recata nel bar, ho visto la ricorrente servire ai tavoli, pulire i tavoli e fare i caffè. Mi recavo
4 nel bar prima che io iniziassi a lavorare per il . Non ricordo con CP_1
precisione i giorni e i mesi. Ho detto di aver preso il posto della ricorrente perché, il giorno in cui ho effettuato il colloquio, il resistente mi ha riferito che avrei preso il posto della ricorrente”.
La teste ha riferito che la ricorrente aveva osservato i suoi stessi Tes_1
orari di lavoro precisando che la lavorava dal lunedì alla Pt_1 domenica, essendo peraltro l'unica lavoratrice sino al suo arrivo. La teste la quale ha lavorato per il dal luglio al novembre Testimone_2 CP_1
2022 dalle ore 08.00 alle ore 14.00, ha riferito di aver conosciuto la ricorrente perché, come riferitole dallo stesso durante il CP_1 colloquio, aveva “preso il suo posto” al bar, dove l'aveva vista in precedenza servire i clienti ai tavoli, pulire i tavoli e preparare i caffè.
Anche le dichiarazioni rilasciate dal teste confermano il Testimone_3
rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Infatti il teste ha in un Tes_3
primo momento escluso di aver visto la ricorrente lavorare presso il bar del convenuto, ma ha poi riferito di essere stato contattato, poco prima della deposizione testimoniale, dal , il quale lo informava della CP_1 sua convocazione in qualità di testimone e gli riferiva di aver “avuto un problema con una sua dipendente e che era stato convenuto in giudizio dalla stessa”. La utilizzazione del termine “dipendente” da parte del resistente nell'ambito di un colloquio intercorso con il teste è indicativo di una qualificazione del rapporto di lavoro sicuramente in linea con le caratteristiche della subordinazione.
Appare irrilevante la testimonianza del teste , il quale Testimone_4
ha riferito di non aver mai preso il caffè nel bar del e di non CP_1 ricordare chi c'era all'interno del bar. Il teste in questione ha infatti affermato: “probabilmente qualcuno c'era all'interno del bar ma non ricordo chi”.
Infine, risulta irrilevante ai fini della decisione anche la dichiarazione della teste , la quale, dopo aver dichiarato di non aver mai Tes_5
visto la ricorrente, ha riferito di non saper dire nulla sulle caratteristiche fisiche e sulle generalità delle donne presenti nel bar gestito dal CP_1
5 e di non essere in grado di identificare le persone presenti nel negozio.
La circostanza che la teste in questione non abbia riconosciuto la ricorrente non assume una rilevanza probatoria, poiché la testimone, sulla base di una sua stessa dichiarazione, non sarebbe stata comunque in grado di riconoscere nessuna delle donne che lavoravano per il convenuto.
Alla luce delle deposizioni testimoniali assunte si può ben affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in quanto dall'attività istruttoria si evince l'osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro fisso;
lo svolgimento della prestazione in un luogo predeterminato e riconducibile al convenuto;
l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni che non ponevano in capo alla stessa alcun rischio imprenditoriale stante, peraltro, l'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dal : la prestazione di lavoro era effettuata presso il bar CP_1
da lui stesso gestito ed aveva un contenuto elementare e ripetitivo.
Considerato che la subordinazione assume una connotazione squisitamente fattuale, poca rilevanza assume la vicenda della mancata regolarizzazione del rapporto da parte del resistente.
3.Per quel che concerne il quantum, occorre evidenziare che manca la prova della adesione delle parti alle associazioni sindacali stipulanti il
CCNL di riferimento ovvero dell'adesione espressa alla contrattazione ovvero ancora della ricezione esplicita o implicita del contratto collettivo in quello individuale. Pertanto è necessario riferirsi ai minimi salariali previsti nei contratti collettivi di riferimento.
In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il c.d. minimo costituzionale ( retribuzione base, tredicesima, ferie e permessi), dal quale sono escluse le voci tipicamente
6 contrattuali quali i gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità (
Cfr. Cass., sez. lav., 13.05.2002, n. 6878).
In relazione alle mansioni svolte nonché alla professionalità richiesta, la ricorrente ha diritto alla applicazione in via parametrica dei criteri previsti dal c.c.n.l. pubblici esercizi, 1 e 2 categoria, con riferimento all'inquadramento al livello 6S. A tale livello il c.c.n.l. indicato prevede che siano inquadrati i lavoratori che “appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità” tra cui il comis esperto di sala e bar.
In conclusione può ritenersi provata la allegazione attorea secondo cui la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di barista professionista e cameriera di sala alle dipendenze del resistente dalle ore 8.00/8.30 alle ore 14.30/15.00 dal 1.9.2021 al 6.06.2022 per quattro giorni settimanali sino al mese di aprile 2022 e per sei giorni a settimana dal mese di maggio 2022.
Con riferimento alla retribuzione corrisposta, il resistente non ha mosso alcuna contestazione specifica alla circostanza allegata nel ricorso secondo cui la ricorrente ha percepito l'importo di quattro euro orari netti, ad eccezione del mese di dicembre 2021 per il quale la ricorrente non ha percepito nulla.
Per tali ragioni alla ricorrente spetta la somma lorda di euro 5.084,58, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione, come risultante dal conteggio allegato che appare corretto.
Le domande devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
7 1) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.09.2021 al 6.06.2022 e che alla ricorrente spetta in via parametrica per le mansioni svolte l'inquadramento nell'ambito del livello 6S^ del ccnl Pubblici Esercizi;
2) condanna di conseguenza il resistente al pagamento nei confronti dell'istante dell'importo lordo di euro 5.084,58, a titolo di differenze retributive, di cui euro 544,41 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, altresì, il resistente al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.626,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 18.02.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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