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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile
in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Irene Ada Giannuzzi, all'esito della udienza del
03/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7848 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. ROSANIA ANTONIO Parte_1 C.F._1 come da procura in atti
- attrice -
E
C.F. Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace -
Oggetto: procedimento di sfratto per morosità.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03/12/2025 la parte attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida Pt_1
premettendo di aver concesso in locazione ad uso abitativo/transitorio al
[...] [...]
l'immobile di sua proprietà sito in Pontecagnano Faiano (Sa) alla via Controparte_1
DR ER n. 6, giusto contratto del 10/10/2024 regolarmente registrato in data 16/10/2024, ha convenuto in giudizio il conduttore lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di dicembre 2024 al mese di settembre 2025, per un totale di €5.400,00. Ha chiesto la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti nonché per quelli a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali e spese di giudizio.
All' udienza di convalida del 03/11/2025, nel procedimento a cognizione sommaria iscritto al n.
6465/2025, verificata la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
30/9/2025, si disponeva il mutamento del rito con fissazione dell'udienza di discussione e assegnazione del termine per la notifica dell'ordinanza nei confronti dell'intimato nonché per il deposito delle memorie integrative, ex art. 426 c.pc.
L'intimato non si è costituito in giudizio, pertanto se ne dichiara la contumacia.
In proposito si rileva che l'intimazione di sfratto è stata notificata all'intimato ai sensi dell'art. 143
c.p.c., presso l'immobile locato nonché presso la Casa comunale di Pontecagnano che risulta essere anche il luogo della sua ultima residenza.
Va osservato che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è incompatibile con il procedimento sommario di convalida di sfratto essendo evidentemente impossibile inviare all'intimato l'avviso di cui all'art. 660 c.p.c., con conseguente impossibilità genetica che si realizzi la sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dell'atto; circostanza in palese contrasto con le finalità di assicurare che l'intimato, in relazione alla natura speciale del procedimento ed alla gravità delle conseguenze che potenzialmente ne derivano, abbia contezza della pendenza del procedimento.
Deve tuttavia ritenersi che la notifica ex art 143, c.p.c., è comunque idonea ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario in punto di risoluzione del contratto di locazione.
Pertanto, non essendosi l'intimato costituito, è stato disposto il mutamento del rito, ex artt. 667 e
426 c.p.c., da sommario in ordinario speciale e rinviata la causa all'odierna udienza per la discussione, con onere, poi assolto, di parte attrice della notifica della ordinanza di mutamento del rito.
Parte intimante all'odierna udienza ha attestato la persistenza della morosità precisando che l'importo dei canoni di locazione maturati e non pagati, ad oggi, è pari alla complessiva somma di
€7.200,00 oltre interessi, a cui ha aggiunto l'ulteriore importo di €432,00 per oneri condominiali.
La domanda di risoluzione del contratto proposta dalla parte attrice è fondata e pertanto va accolta.
Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, pertanto il suo inadempimento, se grave, può comportare la risoluzione del contratto.
Atteso che è principio generale pacifico quello per il quale chi chiede l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve provare l'esistenza del titolo sul quale si fonda la sua domanda, restando invece a carico del debitore convenuto l'onere di fornire prova dei fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria, nel caso di specie incombeva al conduttore convenuto nel procedimento di intimazione e convalida di sfratto per morosità provare di aver pagato i canoni ai quali la morosità contestata si riferisce. Onere al quale il convenuto, non costituitosi in giudizio, non ha assolto.
Ciò posto, in applicazione del principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, nel caso di specie, trattandosi di locazione abitativa, trova applicazione l'art. 5 legge 392/78, che predetermina la gravità dell'inadempimento laddove dispone che “salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
Ne discende che l'inadempimento del conduttore dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione, protrattosi fino ad oggi integra, all'evidenza, un comportamento inadempiente grave ed imputabile al conduttore.
Ne consegue che il contratto va dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore con conseguente condanna al pagamento dei canoni di locazione maturati a far data dal mese di dicembre 2024 al mese di dicembre 2025, pari alla complessiva somma di €7.200,00, oltre agli interessi maturati sui canoni da ogni singola scadenza fino al soddisfo. Le spese condominiali vanno riconosciute nei limiti di quanto provato. In atti vi è prova per la somma di €432,00 al cui pagamento va condannato l'intimato/convenuto.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte attrice che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – I sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni altra eccezione e domanda Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti in data del 10/10/2024 registrato il 16/10/2024.
-ordina il rilascio dell'immobile sito in Pontecagnano, alla via DR ER n.6, siccome descritto nell'atto di citazione. - accertata la morosità del conduttore condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva somma di €7.632,00, siccome in narrativa specificata, Parte_1 oltre interessi maturati dalle singole scadenze dei canoni e fino all'effettivo soddisfo.
-condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida nella complessiva somma di €.1.850,00, di cui €150,00 per esborsi ed €
1.700,00 a titolo di compenso (ex DM. 55/14 e ss.mm.ii.) oltre IVA e CNAP e rimborso spese forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, 03/12/2025
Il Giudice Onorario designato
Dott.ssa Irene Ada Giannuzzi