Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2627 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 23.12.2024 da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 C.F._1
Messina il 05.07.1990) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Marrara presso il cui studio in Reggio
Calabria, via Vico Posta 1/A, ha eletto domicilio e
(cod. fisc.: nata ad Controparte_1 C.F._2
Agrigento il 05.02.1992), rappresentata e difesa dall'avv.
Maricetta Pintacuda, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Raffadali (AG), alla via Pezzalonga n. 43/A ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Raffadali (AG) il 07.09.2019 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 07.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Raffadali (AG) il 07.09.2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
Pag. 2 di 5 -riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 07.10.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 24.09.2024 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro
[...]
Pag. 3 di 5 degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali (AG) parte II, serie A n.31 anno 2019, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3. Entrambi i coniugi concordano di vendere la casa coniugale sita in Reggio Calabria via Feudo n. 9 bis per il prezzo minimo di €.
210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) e che con il prezzo riscosso provvederanno all'estinzione del mutuo pagando l'importo residuo in misura del 50% ciascuno e con ripartizione dell'eventuale resto tra i coniugi in parti uguali;
4. Entrambi i coniugi concordano che fino alla vendita della casa coniugale, la stessa continuerà ad essere abitata dal sig Parte_1
al quale spetteranno, pertanto, l'esclusivo pagamento delle
[...]
spese ordinarie dell'immobile, fermo restando il diritto della sig.ra di accesso all'immobile, ed entrambi i coniugi Controparte_1
continueranno al pagamento del mutuo in misura dl 50% ciascuno;
5. Nessuno dei coniugi verserà all'altro alcuna somma a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autonomi;
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pag. 4 di 5 Raffadali (AG) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.01.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
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