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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 823/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 161/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado VENETO sez. 3 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030301775 2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030301775 2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030301775 2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste sull'ammissibilità del ricorso per revocazione,
e si riporta alle conclusioni presenti nel ricorso.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste per l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.9.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Padova rigettava, previa riunione, due ricorsi proposti dalla s.r.l. Ricorrente_2 avverso atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di Padova;
l'appello proposto dalla contribuente veniva rigettato con sentenza del 26.10.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, previa riunione di altro fascicolo relativo a impugnazione da parte della medesima s.r.l. Ricorrente_2 di altri atti emessi dalla medesima Agenzia delle Entrate.
Con ricorso ritualmente notificato in data 31.7.2024 la s.r.l. Ricorrente_2 chiedeva la revocazione della sentenza di appello limitatamente al capo di decisione concernente l'avviso di accertamento n. T6S030301775/2020 con il quale era stato chiesto il versamento di euro 34.443 per IRES, euro 4.884 per IRAP ed euro 27.555 per IVA, oltre interesse e sanzioni, in relazione all'anno di imposta 2015.
A fondamento dell'impugnazione la s.r.l. Ricorrente_2 , premesso di essere una azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di attrezzature destinate all'industria automobilistica, esponeva di avere commissionato nel 2015 alla s.r.l. Società_2 lo sviluppo di alcuni progetti innovativi di ricerca, fruendo quindi del credito di imposta di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013.
La Società_2, a sua volta, si era avvalsa della collaborazione della s.n.c. Società_4 e della s.r.l. Società_3, oltre che di personale della Ricorrente_2, per alcune parti del progetto, così come previsto dall'art. 3 dell'accordo quadro di ricerca.
In occasione dei successivi controlli l'Agenzia delle Entrate aveva tuttavia disconosciuto parte dei corrispettivi erogati alla Società_2 nella misura di euro 125.250 ritenendoli non documentati, in particolare richiamando alcune contestazioni mosse ad Società_2 in relazione a vicende diverse poste in essere con altri contraenti.
Osservava la s.r.l. Ricorrente_2 che la sentenza di primo grado, pur essendosi soffermata a lungo su altri atti impositivi, non aveva in nessun modo motivato in ordine all'avviso di accertamento oggi in discussione e che la sentenza di appello aveva valorizzato il fatto che la appellante già da anni intratteneva rapporti diretti con la s.n.c. Società_4 e con la s.r.l. Società_3 per le medesime prestazioni relative al software e alla progettazione tecnica dei progetti di ricerca, rendendo quindi incomprensibile l'interposizione della Società_2 nel caso in esame e che in ogni caso la documentazione acquisita e richiamata nel PVC non permetteva di comprendere la necessità dell'interposizione della Società_2, concludendo nel senso che pertanto difettava la prova dell'attività svolta da quest'ultima.
Riteneva la Ricorrente_2 che il giudice di secondo grado fosse incorso nel vizio di cui all'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., avendo basato la decisione su fatti la cui verità era incontestabilmente esclusa dai documenti di causa.
In particolare la Ricorrente_2 rilevava che:
- a differenza di precedenti annualità, per il 2015 l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato l'effettuazione di operazioni inesistenti con l'interposizione della Società_2, bensì soltanto il fatto che alcuni costi non fossero documentati;
- la sentenza era basata su un PVC che riportava fatti inconferenti ai fini della contestazione mossa alla Ricorrente_2.
Ad ulteriori supporto del gravame la Ricorrente_2 deduceva che il rapporto contrattuale intercorso tra Ricorrente_2 ed Società_2 era stato stato regolarmente eseguito da quest'ultima (che si era avvalsa anche della collaborazione delle società Società_3 e Società_4), come comprovato dalla documentazione relativa ad ogni singola commessa di ricerca, dalla dichiarazione di tale ing. Nominativo_2 (dipendente Società_2) e da una memoria presentata dalla Società_3 che esplicitava i rapporti tra la Società_2 e quest'ultima nell'ambito di quei progetti. Quanto al PVC, invece, veniva evidenziato che trattavasi di una verifica che aveva riguardato l'attività svolta della Società_2 con altri soggetti che nessun rilievo potevano avere sui rapporti con la Ricorrente_2, laddove viceversa una relazione tecnica prodotta all'Agenzia nel 2021 dal legale rappresentante della contribuente aveva chiarito ogni dettaglio dell'operazione.
Da ultimo, osservava la Ricorrente_2 che la CGT di II grado aveva ritenuto che l'interposizione della Società_2 fosse giustificata da ragioni prettamente fiscali, ovvero la necessità di coinvolgere nel progetto un organismo di ricerca dotato di particolari requisiti per poter beneficiare del credito di imposta, mentre in realtà tale necessità, in origine prevista dal DL 70/2011, era venuta meno con l'entrata in vigore del DL 145/2013, come del resto era stato riconosciuto dallo stesso Ufficio finanziario nell'avviso di accertamento, a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento di Società_2 rispondeva ad effettive e concrete esigenze tecniche.
Si costituiva nel giudizio per revocazione l'Agenzia delle Entrate – sede di Padova che premetteva come in numerose sentenze di varie Corti di Giustizia fosse stato riconosciuto che la Società_2 aveva attuato un meccanismo illegale volto a consentire ai clienti il recupero di crediti per progetti di sviluppo e ricerca, presentandosi come organismo di ricerca senza avere i requisiti di legge a causa di assenza di personale proprio, di lavori ad essa attribuibili, di fatture di soggetti assimilabili alle università o ad altri enti di ricerca accreditati e consentendo in tal modo ai committenti, per mezzo della propria interposizione fittizia, di beneficiare del credito di imposta per i progetti sviluppati in realtà da altri soggetti.
Tale ricostruzione era contenuta nel PVC relativo agli anni 2011 e 2012 con il quale era stato recuperato il credito di imposta utilizzato dalla Ricorrente_2 per quegli anni e costituiva anche l'asse portantedel PVC relativo agli anni 2015 e 2016, tanto più che le contestazioni relative alle diverse annualità erano poi state riunite in un medesimo giudizio, attraverso un esplicito richiamo, sicché l'errore di fatto invocato dalla Ricorrente_2 riguardava in realtà un'attività valutativa di situazioni correttamente percepite dal giudice che avevano costituito oggetto di un punto controverso sul quale vi era stata una pronuncia esplicita.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti del giudizio per revocazione.
Va premesso anzitutto che il presente giudizio riguarda soltanto l'anno di imposta 2015 e che le eventuali lacune motivazionali della sentenza di primo grado devono ritenersi assorbite dalla decisione del giudice di appello, che costituisce il bersaglio dell'odierna impugnazione.
L'errore di fatto ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. è ravvisato anzitutto dalla Ricorrente_2 nel fatto che il giudice di secondo grado avrebbe negato il diritto alla fruizione del credito di imposta in base ad una motivazione diversa da quella contenuta nell'avviso di accertamento, ovvero nell'avere valorizzato la circostanza che l'intervento della Società_2 costituiva un'interposizione fittizia, mentre in realtà l'avviso di accertamento relativo al 2015 – a differenza degli avvisi concernenti le annualità precedenti – si sarebbe limitato a contestare dei “costi non documentati”.
Tale assunto è in realtà smentito dalla lettura dell'avviso in questione, rinvenibile al doc. 5 degli allegati al ricorso per revocazione, nel quale può leggersi, con riferimento alla Società_2:
“ Gli elementi raccolti, anche tramite concomitanti indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, sono analiticamente descritti nel corpo del processo verbale di constatazione relativo agli anni di imposta 2011 e 2012, consegnato alla parte in data 21 ottobre 2019, e del processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 20256 e 2016, notificato in data 07.10.2020.
Tali elementi hanno consentito di individuare e ricostruire un articolato sistema fraudolento, facente capo alla società verificata ed alle sue società satelliti (c.d. network), finalizzato all'illecito procacciamento in favore di terzi delle agevolazioni fiscali previste dallo Stato (erogate sotto forma di crediti di imposta da utilizzare per compensare imposte dovute) a fronte di investimenti di natura scientifica.
Con riferimento alla maggior parte delle commesse di “ricerca” asseritamente svolte da Società_2 è stata acclarata, infatti, l'interposizione fittizia di quest'ultima in rapporti di fornitura commerciale (di per sé non agevolabili fiscalmente) già in essere tra i fornitori (divenuti formalmente partner di Società_2) ed i loro clienti diretti (divenuti formalmente committenti di Società_2), finalizzata a simulare la sussistenza dei presupporti formali idonei a consentire ai clienti di accedere all'agevolazione fiscale.” (pag. 3).
“In relazione al biennio 2015/2016, il meccanismo fraudolento riscontrato era parimenti finalizzato a procacciare a numerosi “clienti” l'agevolazione fiscale prevista sugli investimenti in ricerca e sviluppo…. L'organismo di ricerca Società_2 quindi, a differenza della normativa vigente per il biennio 2011-2012, non figurava più come un soggetto necessario per accedere all'agevolazione (al pari degli altri soggetti finanziabili)” (pag. 6).
“Dagli elementi sopra esposti, complessivamente considerati, emerge come Società_2 abbia posto in essere un meccanismo fraudolento particolare che ha permesso ai propri clienti di accedere illecitamente all'agevolazione fiscale prevista nelle annualità 2015-2016… per fare questo.. essa ha adattato il modus operandi già ampiamente collaudato nel biennio 2011-2012 (caratterizzato dalla sua interposizione fittizia tra cliente/committente e fornitore/partner), ma affinandolo in modo da rendere ancora più difficile il riscontro di tale comportamento illecito da parte dell'Amministrazione Finanziaria ed occupandosi, ancora una volta, di confezionare la documentazione formale di progetto idonea a simulare l'avvenuto svolgimento di ricerca agevolabile” (pagg. 27-28).
E' ben vero che la prima parte dell'avviso di accertamento si sofferma sul modus operandi della Società_2, tuttavia da pag. 28 l'Agenzia esamina in dettaglio la posizione della Ricorrente_2, attagliandola all'attività della Società_2 e concretizzando le censure.
Come è agevole verificare, non risponde a realtà l'affermazione in base alla quale il disconoscimento del credito di imposta era basato una mera non documentatezza dei costi, in quanto anche per il 2015 l'accertamento aveva valorizzato l'interposizione fittizia dell'Società_2, che era poi ridondata formalmente nel mancato riconoscimento di costi non documentati.
La Corte di Giustizia Tributaria del Veneto ha quindi basato la propria decisione su un documento vagliato nel suo contenuto e sfociato in una pronuncia esplicita, la critica della quale sfugge al giudizio per revocazione.
Del pari non coglie nel segno la doglianza secondo la quale l'interposizione della Società_2 fosse legata a finalità di indebito beneficio fiscale, poiché, sebbene con la novella di cui al D.L.145/2013 fosse venuto meno l'obbligo di un organismo di ricerca dotato di particolari requisiti, tuttavia l'intervento della predetta società aveva comunque determinato un vantaggio economico per la Ricorrente_2, come evidenziato nel citato atto di accertamento a pag. 6 e come sopra riportato.
Poiché il giudizio per revocazione non è, per sua natura, una rivisitazione del processo di secondo grado, bensì una verifica puntuale circa l'esistenza di un errore di fatto, va ricordato che “costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa” (ex multis: Cass. Sez. I, ord. 9471 del 14.4.2025).
Nel caso in esame, invece, attraverso l'invocazione di un supposto, ma insussistente, errore di fatto, si è cercato di introdurre una rinnovata verifica di tutti gli elementi di prova (la dichiarazione del dipendente Società_2, la relazione della legale rappresentante della Ricorrente_2, la memoria della Società_3, eccetera) che sono invece stati vagliati e superati nella sentenza della CGT di secondo grado attraverso l'assorbente motivazione legata all'interposizione fittizia della Società_2.
Va pertanto, in definitiva, ritenuto che nel caso in esame non sussistono i presupposti per un giudizio di revocazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità del lavoro defensionale svolto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 5000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 823/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 161/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado VENETO sez. 3 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030301775 2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030301775 2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S030301775 2020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste sull'ammissibilità del ricorso per revocazione,
e si riporta alle conclusioni presenti nel ricorso.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste per l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.9.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Padova rigettava, previa riunione, due ricorsi proposti dalla s.r.l. Ricorrente_2 avverso atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di Padova;
l'appello proposto dalla contribuente veniva rigettato con sentenza del 26.10.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, previa riunione di altro fascicolo relativo a impugnazione da parte della medesima s.r.l. Ricorrente_2 di altri atti emessi dalla medesima Agenzia delle Entrate.
Con ricorso ritualmente notificato in data 31.7.2024 la s.r.l. Ricorrente_2 chiedeva la revocazione della sentenza di appello limitatamente al capo di decisione concernente l'avviso di accertamento n. T6S030301775/2020 con il quale era stato chiesto il versamento di euro 34.443 per IRES, euro 4.884 per IRAP ed euro 27.555 per IVA, oltre interesse e sanzioni, in relazione all'anno di imposta 2015.
A fondamento dell'impugnazione la s.r.l. Ricorrente_2 , premesso di essere una azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di attrezzature destinate all'industria automobilistica, esponeva di avere commissionato nel 2015 alla s.r.l. Società_2 lo sviluppo di alcuni progetti innovativi di ricerca, fruendo quindi del credito di imposta di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013.
La Società_2, a sua volta, si era avvalsa della collaborazione della s.n.c. Società_4 e della s.r.l. Società_3, oltre che di personale della Ricorrente_2, per alcune parti del progetto, così come previsto dall'art. 3 dell'accordo quadro di ricerca.
In occasione dei successivi controlli l'Agenzia delle Entrate aveva tuttavia disconosciuto parte dei corrispettivi erogati alla Società_2 nella misura di euro 125.250 ritenendoli non documentati, in particolare richiamando alcune contestazioni mosse ad Società_2 in relazione a vicende diverse poste in essere con altri contraenti.
Osservava la s.r.l. Ricorrente_2 che la sentenza di primo grado, pur essendosi soffermata a lungo su altri atti impositivi, non aveva in nessun modo motivato in ordine all'avviso di accertamento oggi in discussione e che la sentenza di appello aveva valorizzato il fatto che la appellante già da anni intratteneva rapporti diretti con la s.n.c. Società_4 e con la s.r.l. Società_3 per le medesime prestazioni relative al software e alla progettazione tecnica dei progetti di ricerca, rendendo quindi incomprensibile l'interposizione della Società_2 nel caso in esame e che in ogni caso la documentazione acquisita e richiamata nel PVC non permetteva di comprendere la necessità dell'interposizione della Società_2, concludendo nel senso che pertanto difettava la prova dell'attività svolta da quest'ultima.
Riteneva la Ricorrente_2 che il giudice di secondo grado fosse incorso nel vizio di cui all'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., avendo basato la decisione su fatti la cui verità era incontestabilmente esclusa dai documenti di causa.
In particolare la Ricorrente_2 rilevava che:
- a differenza di precedenti annualità, per il 2015 l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato l'effettuazione di operazioni inesistenti con l'interposizione della Società_2, bensì soltanto il fatto che alcuni costi non fossero documentati;
- la sentenza era basata su un PVC che riportava fatti inconferenti ai fini della contestazione mossa alla Ricorrente_2.
Ad ulteriori supporto del gravame la Ricorrente_2 deduceva che il rapporto contrattuale intercorso tra Ricorrente_2 ed Società_2 era stato stato regolarmente eseguito da quest'ultima (che si era avvalsa anche della collaborazione delle società Società_3 e Società_4), come comprovato dalla documentazione relativa ad ogni singola commessa di ricerca, dalla dichiarazione di tale ing. Nominativo_2 (dipendente Società_2) e da una memoria presentata dalla Società_3 che esplicitava i rapporti tra la Società_2 e quest'ultima nell'ambito di quei progetti. Quanto al PVC, invece, veniva evidenziato che trattavasi di una verifica che aveva riguardato l'attività svolta della Società_2 con altri soggetti che nessun rilievo potevano avere sui rapporti con la Ricorrente_2, laddove viceversa una relazione tecnica prodotta all'Agenzia nel 2021 dal legale rappresentante della contribuente aveva chiarito ogni dettaglio dell'operazione.
Da ultimo, osservava la Ricorrente_2 che la CGT di II grado aveva ritenuto che l'interposizione della Società_2 fosse giustificata da ragioni prettamente fiscali, ovvero la necessità di coinvolgere nel progetto un organismo di ricerca dotato di particolari requisiti per poter beneficiare del credito di imposta, mentre in realtà tale necessità, in origine prevista dal DL 70/2011, era venuta meno con l'entrata in vigore del DL 145/2013, come del resto era stato riconosciuto dallo stesso Ufficio finanziario nell'avviso di accertamento, a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento di Società_2 rispondeva ad effettive e concrete esigenze tecniche.
Si costituiva nel giudizio per revocazione l'Agenzia delle Entrate – sede di Padova che premetteva come in numerose sentenze di varie Corti di Giustizia fosse stato riconosciuto che la Società_2 aveva attuato un meccanismo illegale volto a consentire ai clienti il recupero di crediti per progetti di sviluppo e ricerca, presentandosi come organismo di ricerca senza avere i requisiti di legge a causa di assenza di personale proprio, di lavori ad essa attribuibili, di fatture di soggetti assimilabili alle università o ad altri enti di ricerca accreditati e consentendo in tal modo ai committenti, per mezzo della propria interposizione fittizia, di beneficiare del credito di imposta per i progetti sviluppati in realtà da altri soggetti.
Tale ricostruzione era contenuta nel PVC relativo agli anni 2011 e 2012 con il quale era stato recuperato il credito di imposta utilizzato dalla Ricorrente_2 per quegli anni e costituiva anche l'asse portantedel PVC relativo agli anni 2015 e 2016, tanto più che le contestazioni relative alle diverse annualità erano poi state riunite in un medesimo giudizio, attraverso un esplicito richiamo, sicché l'errore di fatto invocato dalla Ricorrente_2 riguardava in realtà un'attività valutativa di situazioni correttamente percepite dal giudice che avevano costituito oggetto di un punto controverso sul quale vi era stata una pronuncia esplicita.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti del giudizio per revocazione.
Va premesso anzitutto che il presente giudizio riguarda soltanto l'anno di imposta 2015 e che le eventuali lacune motivazionali della sentenza di primo grado devono ritenersi assorbite dalla decisione del giudice di appello, che costituisce il bersaglio dell'odierna impugnazione.
L'errore di fatto ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. è ravvisato anzitutto dalla Ricorrente_2 nel fatto che il giudice di secondo grado avrebbe negato il diritto alla fruizione del credito di imposta in base ad una motivazione diversa da quella contenuta nell'avviso di accertamento, ovvero nell'avere valorizzato la circostanza che l'intervento della Società_2 costituiva un'interposizione fittizia, mentre in realtà l'avviso di accertamento relativo al 2015 – a differenza degli avvisi concernenti le annualità precedenti – si sarebbe limitato a contestare dei “costi non documentati”.
Tale assunto è in realtà smentito dalla lettura dell'avviso in questione, rinvenibile al doc. 5 degli allegati al ricorso per revocazione, nel quale può leggersi, con riferimento alla Società_2:
“ Gli elementi raccolti, anche tramite concomitanti indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, sono analiticamente descritti nel corpo del processo verbale di constatazione relativo agli anni di imposta 2011 e 2012, consegnato alla parte in data 21 ottobre 2019, e del processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 20256 e 2016, notificato in data 07.10.2020.
Tali elementi hanno consentito di individuare e ricostruire un articolato sistema fraudolento, facente capo alla società verificata ed alle sue società satelliti (c.d. network), finalizzato all'illecito procacciamento in favore di terzi delle agevolazioni fiscali previste dallo Stato (erogate sotto forma di crediti di imposta da utilizzare per compensare imposte dovute) a fronte di investimenti di natura scientifica.
Con riferimento alla maggior parte delle commesse di “ricerca” asseritamente svolte da Società_2 è stata acclarata, infatti, l'interposizione fittizia di quest'ultima in rapporti di fornitura commerciale (di per sé non agevolabili fiscalmente) già in essere tra i fornitori (divenuti formalmente partner di Società_2) ed i loro clienti diretti (divenuti formalmente committenti di Società_2), finalizzata a simulare la sussistenza dei presupporti formali idonei a consentire ai clienti di accedere all'agevolazione fiscale.” (pag. 3).
“In relazione al biennio 2015/2016, il meccanismo fraudolento riscontrato era parimenti finalizzato a procacciare a numerosi “clienti” l'agevolazione fiscale prevista sugli investimenti in ricerca e sviluppo…. L'organismo di ricerca Società_2 quindi, a differenza della normativa vigente per il biennio 2011-2012, non figurava più come un soggetto necessario per accedere all'agevolazione (al pari degli altri soggetti finanziabili)” (pag. 6).
“Dagli elementi sopra esposti, complessivamente considerati, emerge come Società_2 abbia posto in essere un meccanismo fraudolento particolare che ha permesso ai propri clienti di accedere illecitamente all'agevolazione fiscale prevista nelle annualità 2015-2016… per fare questo.. essa ha adattato il modus operandi già ampiamente collaudato nel biennio 2011-2012 (caratterizzato dalla sua interposizione fittizia tra cliente/committente e fornitore/partner), ma affinandolo in modo da rendere ancora più difficile il riscontro di tale comportamento illecito da parte dell'Amministrazione Finanziaria ed occupandosi, ancora una volta, di confezionare la documentazione formale di progetto idonea a simulare l'avvenuto svolgimento di ricerca agevolabile” (pagg. 27-28).
E' ben vero che la prima parte dell'avviso di accertamento si sofferma sul modus operandi della Società_2, tuttavia da pag. 28 l'Agenzia esamina in dettaglio la posizione della Ricorrente_2, attagliandola all'attività della Società_2 e concretizzando le censure.
Come è agevole verificare, non risponde a realtà l'affermazione in base alla quale il disconoscimento del credito di imposta era basato una mera non documentatezza dei costi, in quanto anche per il 2015 l'accertamento aveva valorizzato l'interposizione fittizia dell'Società_2, che era poi ridondata formalmente nel mancato riconoscimento di costi non documentati.
La Corte di Giustizia Tributaria del Veneto ha quindi basato la propria decisione su un documento vagliato nel suo contenuto e sfociato in una pronuncia esplicita, la critica della quale sfugge al giudizio per revocazione.
Del pari non coglie nel segno la doglianza secondo la quale l'interposizione della Società_2 fosse legata a finalità di indebito beneficio fiscale, poiché, sebbene con la novella di cui al D.L.145/2013 fosse venuto meno l'obbligo di un organismo di ricerca dotato di particolari requisiti, tuttavia l'intervento della predetta società aveva comunque determinato un vantaggio economico per la Ricorrente_2, come evidenziato nel citato atto di accertamento a pag. 6 e come sopra riportato.
Poiché il giudizio per revocazione non è, per sua natura, una rivisitazione del processo di secondo grado, bensì una verifica puntuale circa l'esistenza di un errore di fatto, va ricordato che “costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa” (ex multis: Cass. Sez. I, ord. 9471 del 14.4.2025).
Nel caso in esame, invece, attraverso l'invocazione di un supposto, ma insussistente, errore di fatto, si è cercato di introdurre una rinnovata verifica di tutti gli elementi di prova (la dichiarazione del dipendente Società_2, la relazione della legale rappresentante della Ricorrente_2, la memoria della Società_3, eccetera) che sono invece stati vagliati e superati nella sentenza della CGT di secondo grado attraverso l'assorbente motivazione legata all'interposizione fittizia della Società_2.
Va pertanto, in definitiva, ritenuto che nel caso in esame non sussistono i presupposti per un giudizio di revocazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità del lavoro defensionale svolto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 5000 oltre accessori di legge, se dovuti.