Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 38
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
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    La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto invocato non sussistesse, poiché la sentenza di appello aveva correttamente valutato i documenti di causa e le risultanze probatorie, basando la decisione sull'interposizione fittizia della Società_2, come risulta dall'avviso di accertamento. La Corte ha inoltre affermato che il giudizio per revocazione non è una rivisitazione del merito della causa, ma una verifica puntuale di un errore di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 38
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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