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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18001 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10576/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 10576/2025 promosso da nato in [...] il [...] (CUI , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cisterna di Latina (LT), via Minotti Garibaldi, n. 15, presso lo studio dell'avv. Alessandro Verrico, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
- ricorrente -
contro
, con domicilio in Roma, via dei Controparte_1
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato il 5.3.2025 il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato il provvedimento del 3.2.2025, notificato il 21.2.2025, con il quale la Questura di Latina ha rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1. 2 del d.lgs. 286/1998, sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione territoriale di Roma in data 2.1.2025. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 3.12.2025, confermando la correttezza del proprio operato, vista la natura vincolante del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale, e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 3.12.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 11.3.2025, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 21.2.2025). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame, secondo quanto previsto in materia di regime intertemporale dall'art. 7, comma 2, del citato decreto: “[p]er le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Sebbene infatti la domanda di protezione risulti esser stata formalizzata in data 9.12.2023 (come indicato sul provvedimento impugnato), deve tuttavia ritenersi che la volontà di chiedere protezione sia stata manifestata in precedenza e certamente prima del 6.5.2023, data in cui, con l'entrata in vigore della legge 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023, è stato soppresso il secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva che “[n]el caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. A partire dal 6.5.2023 la normativa non ha dunque più espressamente previsto la possibilità di domandare e di ottenere direttamente presso il Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti di legge, e le Questure hanno conseguentemente smesso di ricevere domande di questo tipo. La circostanza che la domanda dell'odierno ricorrente sia stata recepita dalla Questura di Latina ed esaminata seguendo la procedura di cui all'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, inequivocabilmente dimostra come la volontà di chiedere protezione speciale sia stata manifestata presso la medesima Questura prima dell'eliminazione di tale procedura, e dunque ricada nella sfera di applicazione temporale della disciplina previgente alle modifiche del d.l. 20/2023. Ciò ha, infatti, ritenuto la stessa Amministrazione esaminatrice, la quale ha fatto applicazione anche delle ulteriori norme abrogate dalla novella legislativa, come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento al terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998. Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente sia giunto per la prima volta in Italia nel 1989, all'età di 23 anni, e vi abbia da allora stabilmente vissuto, a lungo disponendovi di un regolare titolo di soggiorno, come provano i permessi di soggiorno in atti, il primo rilasciato nel 1990 e successivamente continuamente rinnovato almeno sino al 2008. Il ricorrente ha goduto d'altra parte di una sistemazione abitativa stabile, nel Comune di Cisterna di Latina (LT), dove ha iscritto la propria residenza sin dal 2008, come da certificato di residenza in atti. Egli ha infine svolto attività lavorativa, come dimostra la disponibilità per lungo tempo di un regolare titolo di soggiorno, in particolare nel settore dell'edilizia, arrivando ad avviare una propria impresa nel settore, come dimostra la documentazione relativa alla richiesta di inizio attività di impresa individuale e lavoro autonomo nei lavori edili e di apertura di partita IVA, risalente al febbraio 2025. Nel settore edile egli ha continuato a lavorare anche quale dipendente, come dimostrano la comunicazione UniLav e la busta paga relative ad un rapporto di lavoro di dicembre 2024, nonché il contratto e la busta paga relativi ad un nuovo rapporto decorrente da settembre a novembre 2025. Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia costituisca da lunghissimo tempo (da trentacinque anni) il luogo di svolgimento esclusivo dell'esistenza del ricorrente, dove egli ha anzi trascorso la maggior parte della sua intera vita, avendo abbandonato la Tunisia appena ventenne ed avendo evidentemente perso da allora qualsiasi legame con il Paese d'origine. Sul territorio nazionale egli ha intrapreso un positivo percorso di inserimento, vivendovi regolarmente, conquistandosi un'indipendenza abitativa e un'occupazione che mostra la prospettiva di proseguire nel tempo, vista l'esperienza evidentemente maturata nel settore dell'edilizia in cui è impiegato. Tutto ciò si ritiene meritevole di tutela, ai sensi della nozione di vita privata offerta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel suo significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Pt_2
Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, Per_1
n. 1638/03). Non può ignorarsi d'altra parte che il rimpatrio in un Paese in cui egli non vive più da oltre trent'anni costituirebbe per il ricorrente anziché un ritorno, un vero sradicamento dal luogo che è ormai l'unica sede della sua esistenza, privandolo di tutte le relazioni, le opportunità e le occupazioni costruite nell'arco di una vita intera ed esponendolo a condizioni di vita certamente degradanti, privato di qualsiasi legame e sostegno, oltretutto trovandosi ormai sulla soglia dell'anzianità. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito con legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del giudizio, non disponibili in fase amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 3.2.2025 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...] Parte_1
(CUI 003J3W2), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 10576/2025 promosso da nato in [...] il [...] (CUI , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cisterna di Latina (LT), via Minotti Garibaldi, n. 15, presso lo studio dell'avv. Alessandro Verrico, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
- ricorrente -
contro
, con domicilio in Roma, via dei Controparte_1
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato il 5.3.2025 il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato il provvedimento del 3.2.2025, notificato il 21.2.2025, con il quale la Questura di Latina ha rigettato la sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1. 2 del d.lgs. 286/1998, sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione territoriale di Roma in data 2.1.2025. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 3.12.2025, confermando la correttezza del proprio operato, vista la natura vincolante del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale, e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 3.12.2025, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 11.3.2025, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 21.2.2025). Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame, secondo quanto previsto in materia di regime intertemporale dall'art. 7, comma 2, del citato decreto: “[p]er le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Sebbene infatti la domanda di protezione risulti esser stata formalizzata in data 9.12.2023 (come indicato sul provvedimento impugnato), deve tuttavia ritenersi che la volontà di chiedere protezione sia stata manifestata in precedenza e certamente prima del 6.5.2023, data in cui, con l'entrata in vigore della legge 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023, è stato soppresso il secondo periodo dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva che “[n]el caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. A partire dal 6.5.2023 la normativa non ha dunque più espressamente previsto la possibilità di domandare e di ottenere direttamente presso il Questore il rilascio di un permesso per protezione speciale, previo parere della Commissione Territoriale, sussistendone i requisiti di legge, e le Questure hanno conseguentemente smesso di ricevere domande di questo tipo. La circostanza che la domanda dell'odierno ricorrente sia stata recepita dalla Questura di Latina ed esaminata seguendo la procedura di cui all'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, inequivocabilmente dimostra come la volontà di chiedere protezione speciale sia stata manifestata presso la medesima Questura prima dell'eliminazione di tale procedura, e dunque ricada nella sfera di applicazione temporale della disciplina previgente alle modifiche del d.l. 20/2023. Ciò ha, infatti, ritenuto la stessa Amministrazione esaminatrice, la quale ha fatto applicazione anche delle ulteriori norme abrogate dalla novella legislativa, come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento al terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998. Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza. Ebbene, il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente sia giunto per la prima volta in Italia nel 1989, all'età di 23 anni, e vi abbia da allora stabilmente vissuto, a lungo disponendovi di un regolare titolo di soggiorno, come provano i permessi di soggiorno in atti, il primo rilasciato nel 1990 e successivamente continuamente rinnovato almeno sino al 2008. Il ricorrente ha goduto d'altra parte di una sistemazione abitativa stabile, nel Comune di Cisterna di Latina (LT), dove ha iscritto la propria residenza sin dal 2008, come da certificato di residenza in atti. Egli ha infine svolto attività lavorativa, come dimostra la disponibilità per lungo tempo di un regolare titolo di soggiorno, in particolare nel settore dell'edilizia, arrivando ad avviare una propria impresa nel settore, come dimostra la documentazione relativa alla richiesta di inizio attività di impresa individuale e lavoro autonomo nei lavori edili e di apertura di partita IVA, risalente al febbraio 2025. Nel settore edile egli ha continuato a lavorare anche quale dipendente, come dimostrano la comunicazione UniLav e la busta paga relative ad un rapporto di lavoro di dicembre 2024, nonché il contratto e la busta paga relativi ad un nuovo rapporto decorrente da settembre a novembre 2025. Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia costituisca da lunghissimo tempo (da trentacinque anni) il luogo di svolgimento esclusivo dell'esistenza del ricorrente, dove egli ha anzi trascorso la maggior parte della sua intera vita, avendo abbandonato la Tunisia appena ventenne ed avendo evidentemente perso da allora qualsiasi legame con il Paese d'origine. Sul territorio nazionale egli ha intrapreso un positivo percorso di inserimento, vivendovi regolarmente, conquistandosi un'indipendenza abitativa e un'occupazione che mostra la prospettiva di proseguire nel tempo, vista l'esperienza evidentemente maturata nel settore dell'edilizia in cui è impiegato. Tutto ciò si ritiene meritevole di tutela, ai sensi della nozione di vita privata offerta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel suo significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Pt_2
Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, Per_1
n. 1638/03). Non può ignorarsi d'altra parte che il rimpatrio in un Paese in cui egli non vive più da oltre trent'anni costituirebbe per il ricorrente anziché un ritorno, un vero sradicamento dal luogo che è ormai l'unica sede della sua esistenza, privandolo di tutte le relazioni, le opportunità e le occupazioni costruite nell'arco di una vita intera ed esponendolo a condizioni di vita certamente degradanti, privato di qualsiasi legame e sostegno, oltretutto trovandosi ormai sulla soglia dell'anzianità. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito con legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del giudizio, non disponibili in fase amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Latina del 3.2.2025 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...] Parte_1
(CUI 003J3W2), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni