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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Laura BOVE Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1564/25, est. Dott.ssa Chiara Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 4/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, , nata a [...] il [...], (C.F. C.F._1 CP_2
, nata a [...] il C.F._2 Controparte_3
6/01/1967, (C.F. ), , nata a [...] il C.F._3 Parte_2
4/11/1978, (C.F. , , nata a [...] C.F._4 Parte_3
(LO) il 17/11/1962, (C.F. , C.F._5 Parte_4
nata a [...] il [...], (C.F.
[...]
, , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._6 Parte_5
), , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._7 CP_4
, , nata a [...] C.F._8 Parte_6
(TE) il 22/11/1968, (C.F. , nata a [...]F._9 Parte_7
Varese il 22/09/1975, (C.F. ), C.F._10 Parte_8
, nata a [...] il [...], (C.F. ),
[...] C.F._11
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_9
), nata a [...] il [...], C.F._12 Parte_10
(C.F. ), nato a [...] il C.F._13 Parte_11
31/12/1974, (C.F. ), , nata a [...]F._14 Parte_12
Palermo il 19/06/1969, (C.F. , C.F._15 Parte_13
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e
[...] C.F._16 nato a [...] il [...], (C.F. Parte_14
), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dagli Avv.ti C.F._17
DO EL, DR CU e DR RO del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il loro studio in (35131) Padova, Piazza De Gasperi n. 22
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_5 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, con sede in (00187) Roma, Via Veneto, n. 56 e (c.f. , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del pro tempore del con sede in (00186) Roma, CP_7 Controparte_6
Pia , n. 370, rappre dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_8 P.IVA_4 del Ministro pro tempore, con sede in (00187) Roma, Via XX Settembre, n. 97
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate. Con vittoria di spese o con compensazione di spese quanto al primo grado di giudizio per le ragioni esposte in narrativa e con vittoria di spese del presente grado giudizio.”
PER GLI APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI ABATEGIOVANNI E ALTRI come da memoria di costituzione:
“in via preliminare: rilevata l'inammissibilità del ricorso in appello ex adverso proposto, per tutto quanto esposto nel presente atto circa la violazione dell'art. 345 cpc da parte dell' Parte_1
, disporre ogni conseguente statuizione, anche ex artt. 348-bis e 436-bis cpc;
[...]
- nel merito, in via principale: rigettare il ricorso in appello proposto dall' Parte_1
, specie per tutto quanto esposto ai paragrafi nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente atto, in
[...]
infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 1564/2025 del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, pubblicata il 22 maggio 2025 nel punto in cui ha accertato il diritto dei ricorrenti in primo grado agli incrementi dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 2019/2021 nella misura indicata dal DPCM Controparte_9 23.12.2021, in attuazione dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 160/2019, con ogni statuizione conseguente, anche in punto di conferma della condanna alle spese di lite disposta nei confronti dell' nella medesima pronuncia di primo grado;
Parte_1
- nel merito, in via principale incidentale: per le autonome ragioni esposte al paragrafo n. 7) del presente atto, annullare e/o riformare la sentenza del GL di Milano n. 1564/2025 nel punto in cui detta pronuncia, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Controparte_6 e del ha condannato gli ispettori del lavoro
[...] Controparte_5 i, in s e per un importo complessivo pari a € 6.000,00, oltre oneri e accessori come per legge e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio verso le predette Amministrazioni;
- con la condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, anche valutando quanto disposto dall'art. 96 cpc, in quanto le difese proposte appaiono strumentalmente ignorare quanto già stabilito persino sotto il profilo di una lettura costituzionalmente orientata delle problematiche sollevate, secondo la delibazione citata della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2025.”
PER GLI APPELLATI e Controparte_5 come da memoria di costituzione: Controparte_6
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello incidentale e confermare la sentenza appellata quanto al capo relativo alla condanna alle spese a favore del e della Controparte_5 Controparte_6 con condanna alle spese del secondo grado di giudizio;
in subordine con compensazione di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato da e dagli altri sedici Controparte_1 litisconsorti indicati in epigrafe - dipendenti dell' Parte_1
, in servizio presso la struttura territoriale di Milano, con rapporto di
[...] lavoro regolato dal Contratto Collettivo Comparto i Controparte_9 quali lamentavano la mancata erogazione delle somme a loro spettanti a titolo di perequazione ex lege di stabilità 2020 per gli anni 2020, 2021 e 2022 - i quali avevano riassunto il giudizio a seguito della pronuncia n. 4/25 della Corte Costituzionale, con cui era stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell' , dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 Parte_1
l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»”, con la sentenza n. 1564/25, così statuiva: 1) dichiarava il diritto dei ricorrenti all'equiparazione con i dipendenti del e, dunque, il diritto agli incrementi Controparte_5 delle voci accessorie della retribuzione, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 C.C.N.L. 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 e del D.P.C.M. 23/12/21 sino al 31 ottobre 2022 e dalla Tabella G C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, con decorrenza 1 novembre 2022; 2) dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle annualità 2020 e 2021; 3) condannava l' a pagare, in favore dei ricorrenti Parte_1 quanto dovuto a titolo di arretrati a far data dall'anno 2022, senza operare alcuna detrazione e, nello specifico, nessuna detrazione per l'una tantum corrisposta ai sensi dell'art. 32bis del d.l. n. 50/22, convertito, con modificazioni, dalla legge 91/22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Controparte_6
e del
[...] Controparte_5
5) condannava l' alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dei ricorrenti, in misura di complessivi € 18.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 379,50 per contributo unificato con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
6) compensava, integralmente, le spese di lite tra i ricorrenti, il
[...]
e la Controparte_8 Controparte_10
;
[...]
7) condannava i ricorrenti – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore della e del Controparte_6 Controparte_5 liquidate, per ognuna, in complessivi € 3.000,00, oltre accessori
[...] come per legge. Preliminarmente il giudice a quo (punto n. 2) dichiarava la carenza di legittimazione passiva della e del Controparte_6 CP_5
“poiché nei confronti degli stessi non è svolta nessuna
[...] Controparte_5 domanda e, invero, nemmeno si rinviene – nella prospettazione attorea – deduzione alcuna atta a fondarne la titolarità passiva del rapporto processuale, ovvero a dar conto della sussistenza di questioni rispetto alle quali gli stessi sarebbero chiamati a contraddire in questa sede. Si tratta, peraltro, con ogni evidenza, di soggetti del tutto estranei ai rapporti di lavoro per cui è causa”; e, pur ritenuta sussistente la legittimazione passiva del
[...]
- e con esso della Controparte_8 Controparte_10
- “in quanto ente pagatore dei dipendenti ricorrenti”, rigettava
[...] la domanda, poiché “il – per il tramite della Controparte_8
quale articolazione territoriale – è un ente che si occupa, Controparte_10 esclusivamente, di gestire ed effettuare i pagamenti ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, senza acquisire la titolarità dei rapporti. Si tratta, dunque, di un soggetto del tutto estraneo alle questioni di merito che sono di competenza esclusiva della parte datoriale, ossia, in questo caso, dell' . “ Parte_1
Passando al merito (punto n. 3), dopo aver ricordato che “i ricorrenti sono stati trasferiti al neocostituito , giusta la previsione di cui all'art. Parte_1
6, co. 6, lett. b), D. Lgs. 149/2015, a mente del quale 'è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale Controparte_5
e le sedi territoriali di Roma dell' il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali Parte_1 del fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta Controparte_5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso con CP_5 inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi'”, richiamava le norme di riferimento per il trattamento retributivo spettante a detto personale e precisamente l'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 149/15: “al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva Parte_1 dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto;
l'art. 3 del Contratto CP_9
Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti e delle Aree: “il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:… Ispettorato Nazionale del Lavoro…”; nonché l'art. 1, commi 1 e 6-8, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali: “il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021”…”. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l' destinatarie dei Controparte_11 precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali… 8. Con il termine si intendono le CP_12 amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei;
osservando che CP_9
“il medesimo contratto collettivo recava – al Titolo VIII – “Disposizioni speciali”, tra le quali, clausole speciali per i Ministeri (art. 56), per le Agenzie Fiscali (art. 57), per gli Enti pubblici non CP_1 economici (art. 58), per il CNEL (art. 59), per l' (art. 60), per l'AGID (art. 61): non vi si rinviene, dunque, nessuna previsione particolare per l' , con la Parte_1 conseguenza che deve ritenersi che la contrattazione collettiva non abbia inteso introdurre distinzione alcuna tra il personale appartenente a quest'ultimo e i dipendenti in ruolo al MINISTERO DEL LAVORO SOCIALI”. Controparte_5
Dopo aver riportato (punto n. 4), con specifico riferimento alle pretese azionate dai ricorrenti l'art. 56 C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali (“1. I CP_9 continuano a corrispondere: a) le indennità di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennità di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale);” l'art. 1, commi 143 e 144 della legge n. 160/19, il D.P.C.M. del 23/12/21 e la circolare del MEF n. 25/22 emanata in applicazione di detto D.P.C.M., riteneva meritevole di accoglimento (punto n. 5) la pretesa diretta ad ottenere gli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 C.C.N.L. 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 e D.P.C.M. del 23/12/21 sino al 31 ottobre 2022 e dalla Tabella G C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali con decorrenza 1 novembre 2022: “Sulle previsioni di cui all'ultima parte dell'art. 6, co. 1, D. Lgs. 149/2015 e dell'art. 1, co. 1 e 6-8, C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali vi è già stato modo di soffermarsi. Si tratta, nel complesso, di disposizioni che affermano – in via inequivoca – il diritto del personale dell' di vedersi riconosciuto il medesimo trattamento Parte_1 retributivo dei dipendenti del Controparte_5
5.2. Le considerazioni che precedono valgono, senz'altro, anche per l'indennità di amministrazione. L'indennità di amministrazione è stata istituita in attuazione della delega di cui all'art. 72 D. Lgs. 29/1993 – “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” – a mente del quale “……” La Corte Costituzionale ha chiarito che l'emolumento in parola, “…istituit[o] con il primo CCNL del comparto Ministeri 1994/1997, firmato il 16 maggio 1995, in attuazione dell'art. 72 del citato d.lgs. n. 29 del 1993… è sort[o] come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti. Il CCNL 1998/2001, firmato il 16 febbraio 1999, come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ha definitivamente configurato l'indennità di amministrazione quale voce retributiva, corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa e per dodici mensilità, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, del TFR e dell'indennità di preavviso (art. 33)… Negli anni successivi, fino al «blocco» menzionato dalla Corte rimettente, disposto dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 98 del 2011, la contrattazione collettiva del comparto di riferimento è intervenuta sull'indennità di amministrazione per aumentarne gli importi, anche a fini perequativi…” (C. Cost., 13 giugno 2022, n. 145). Se questo è, allora, all'indennità di amministrazione deve essere riconosciuta natura retributiva, con caratteristiche di fissità e continuatività. Tanto basta per affermare che la suddetta indennità deve essere corrisposta quale parte integrante del trattamento retributivo del personale dell' , Parte_1 con le medesime modalità e nella stessa misura con cui viene riconosciuta al personale del Ministero in virtù della già richiamata previsione di cui all'art. 6, Controparte_5 co. 1, D. Lgs. 149/2015.” Passava poi (punto 6) ad esaminare la portata della previsione di cui all'art. 1bis del d.l. n. 145/23 (inserito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 191/23, in sede di conversione), rubricato “Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell' , dell' e dell' ” - Parte_1 CP_14 Controparte_15 entrata in vigore nelle more del giudizio - che aveva così disposto: “Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell' , dell' Parte_1 Parte_1 [...]
, il beneficio di cui al citato Controparte_16 Controparte_15 articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del
[...]
e scomputando, per il personale dell' Controparte_5 Parte_1
, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis
[...] del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”. Disattendeva, al riguardo, la tesi dei resistenti secondo cui la norma citata aveva avuto l'effetto di riconoscere ai dipendenti dell'INL un diritto nuovo e precisamente il diritto al pagamento delle somme di cui all'art. 1, comma 143, della legge 160/19: “Invero, per le motivazioni già esposte, il diritto azionato in questa sede dai ricorrenti risultava previsto e riconosciuto dalla contrattazione collettiva, cui la disciplina legislativa di settore espressamente rinvia. Deve escludersi, pertanto, che gli interventi normativi di cui all'art. 1, co. 334, Legge 197/2022 e all'art. 1bis D.L. 145/2023 assurgano a “conferma dell'assoluta infondatezza delle pretese avversarie nei confronti dell' il quale, ancorché datore di lavoro dei ricorrenti, non aveva Parte_1 alcuna possibilità di estendere ad essi, come a nessun altro dipendente, il pagamento delle somme di cui all'art. 1, comma 143, l. 160/2019 in assenza delle necessarie modifiche normative, disposizioni alle quali l'INL ha dato pronta ed integrale esecuzione” (cfr. pagg. 2-3, note autorizzate del 3 aprile 2024). Nel quadro normativo e contrattuale già sopra ricostruito, le previsioni di cui all'art. 1, co. 337, Legge 197/2022 e all'art. 1bis, co. 3, D.L. 145/2023 – per come inserito, in sede di conversione, dalla Legge 191/2023 – si sono limitate alla mera attribuzione della copertura economica necessaria al finanziamento di un diritto già proprio dei lavoratori…… Sicché, la sopravvenuta previsione di cui di cui all'art. 1bis D.L. 145/2023 (inserito dall'art. 1, co. 1, Legge 191/2023, in sede di conversione), lungi dall'introdurre un diritto “nuovo”, ha avuto esclusivamente l'effetto di individuare la copertura economica per procedere – in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022 – all'armonizzazione dei loro trattamenti economici, mediante l'attribuzione, per i medesimi anni, del beneficio di cui all'art. 1, co. 334, Legge 197/2022 in ragione
“degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Riteneva (punto 6.2) cessata la materia del contendere per le annualità 2020 e 2021, stante “lo spontaneo adempimento” datoriale alla suddetta previsione, mentre alla medesima conclusione non poteva pervenirsi per l'annualità 2022, avendo il datore di lavoro pagato la minor somma derivante dallo scomputo, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 4/25, della indennità una tantum: “Perdurando l'inadempimento per il periodo successivo, l'
[...]
deve essere condannato a pagare – in favore dei ricorrenti – tutto quanto Parte_1 dovuto a titolo di arretrati a far data dall'anno 2022, senza operare alcuna detrazione e, nello specifico, nessuna detrazione per l'una tantum corrisposta ai sensi dell'art. 32bis D.L. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 91/2022), oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.”
L'INL ha proposto appello, impugnando innanzi tutto (A) il capo della sentenza n. 1564/25 con cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto il “diritto dei ricorrenti all'equiparazione con i dipendenti del e, nello Controparte_5 specifico, il diritto agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 C.C.N.L. 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, co. 143, Legge 160/2019 e D.P.C.M. 23 dicembre 2021, sino al 31 ottobre 2022, e dalla Tabella G C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, con decorrenza 1 novembre 2022”. Con il primo motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1, comma 143, l. 160/2019” si duole della interpretazione operata dal giudice a quo del termine “ contenuto nel CCNL del Comparto, nel CP_9 quale rientrerebbe anche l' . Parte_1
Sostiene che, in applicazione del criterio di interpretazione letterale (fatta propria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF quando hanno adottato, in sede di attuazione dell'art. 1, comma 143, il DPCM 23.12.2021), la nozione di
“Ministeri” si rinviene nell'art. 95 della Costituzione e nella legge che ne dà attuazione (art. 2 del D.L.vo n. 300/99). In ogni caso, rileva che, anche a voler aderire al ragionamento seguito dal giudice a quo, “sulla base di una lettura testuale e sistematica delle disposizioni del comma 143 dell'art. 1 l. 160/2019, quale imposta dall'art. 12 disp. att. c.c., si desume che la norma, nel suo complessivo significato che tenga conto anche delle necessarie disposizioni finanziarie, si riferisce ai
CP_9 intesi quali organi dello Stato, ed ai relativi bilanci, non già ai “ come definiti nella
CP_9 contrattazione collettiva”; e che, peraltro, nella stessa contrattazione collettiva la accezione di “ non è univoca, come emerge per es. dall'art. 3 del CCNQ
CP_9 triennio 2019/21 che distingue la nozione di “ da quella di “Ispettorato
CP_9
Nazionale del Lavoro”. Con il secondo motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1, comma 143, l. 160/2019” - si duole del fatto che il Tribunale di Milano si sia fondato su una interpretazione dell'art. 1, comma 143 della legge n. 160/19 errata anche riguardo al criterio della intentio legislatoris. Evidenzia come con la disposizione citata sia stato avviato un processo di armonizzazione dei trattamenti accessori espressamente definito “progressivo” e dunque destinato ad essere realizzato attraverso sviluppi successivi, in ragione del necessario contemperamento tra la finalità di “armonizzazione” e le preminenti esigenze di garantire le compatibilità di bilancio - poi conclusosi con la legge n. 197/22 (legge di bilancio per l'anno 2023), “la quale, all'art. 1, comma 334, ha espressamente esteso anche al personale INL ed a quello dell'
[...]
dal 1.1.2023, la ridetta armonizzazione della indennità di Controparte_17 amministrazione, nonché con il successivo D.L. 145/2023, come conv., che ha riconosciuto al medesimo personale la c. d. perequazione anche per gli anni 2020-2022.” Ad avviso dell'appellante, il giudice a quo ha omesso di considerare tale aspetto, che emergerebbe anche dalla previsione contenuta nell'art. 1 comma 143 citato e precisamente dall'inciso “in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione”, inciso che
“da un lato chiarisce che il trattamento economico introdotto dalla ridetta l. 160/2019 ha fondamento solo nella stessa legge e non nel CCNL, come meglio si vedrà infra esaminando le norme contrattuali;
dall'altro legittima la differenziazione del trattamento economico stesso all'interno della medesima categoria di dipendenti, pur ricompresi nel novero di applicazione del medesimo CCNL”. Con il terzo motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1, comma 334, l. 197/2022” - sostiene che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, l'art. 1, comma 334 della legge n. 197/22, che riconosce al personale dell'INL, il diritto alla perequazione “con decorrenza dall'anno 2023”, non contiene solo una norma di copertura finanziaria, ma prima ancora una norma di copertura “giuridica” che estende anche a tale personale il diritto alla perequazione, così come l'art.
1-bis del d.l. n. 145/23. Infatti, nell'ottica del gravame, l'estensione agli anni 2020-2022 operata dal d.l. n. 145/23 ha testualmente riguardato non la originaria perequazione ex lege n. 160/19, bensì quella introdotta ex novo dalla legge n. 197/22. Con il quarto motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1 e dell'art. 6 del d. lgs. 149/2015” - censura l'affermazione del Tribunale di Milano secondo cui il diritto alla equiparazione dei trattamenti economici dei dipendenti dell'INL e dei dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emerge dagli artt. 6 e 1 del D.L.vo n. 149/15 istitutivo della nuova agenzia. Osserva che l'art. 6 citato “si limita a prevedere che “al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva Parte_1 dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto (e, oggi, del comparto Funzioni CP_9 centrali nel quale è confluito, dal 2018, il comparto , e non contempla alcuna CP_9 equiparazione dei trattamenti economici dell'INL a quelli del del lavoro e delle politiche CP_5 sociali.”; mentre l'art.1, nel rinviare all'art. 8 del D.L.vo n. 300/99, stabilisce che
“2. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia” , per cui “a tutto concedere l'equiparazione dei trattamenti economici a quelli del Ministero del lavoro, amministrazione di provenienza, può essere predicata solo fino alla stipula del primo contratto collettivo integrativo che, per l'INL, è avvenuta in data 19.6.2019, ben prima quindi della entrata in vigore, il 1.1.2020, della l. 160/2019”- Infine, con il quinto motivo - “Violazione di legge – violazione degli art. 1362 ss. del c.c. – errata interpretazione delle disposizioni del CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2022” – censura l'affermazione del Tribunale di Milano secondo cui il diritto alla equiparazione dei trattamenti economici dei dipendenti dell'INL e dei dipendenti del emerge altresì dall'art. 56 del Controparte_5
CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2022, in quanto detta disposizione statuisce che “il personale appartenente alle amministrazioni ricomprese nella nozione contrattuale di “ , ivi compreso l'INL, continuerà a percepire l'indennità di CP_9 amministrazione “nei valori e secondo la disciplina previgente”. Il che, per il vero, è esattamente quello che è avvenuto anche dopo l'entrata in vigore del DPCM 23.12.2021, in quanto il personale dell'INL ha continuato a percepire l'indennità di amministrazione “nei valori e secondo la disciplina previgente”. Sostiene che il richiamo contenuto nell'art. 56 all'art. 51 del medesimo CCNL non ha rilevanza nel caso di specie, poiché le disposizioni di legge cui fa riferimento l'art. 51 sono di tutt'altra natura rispetto alla legge n. 160/19 che non viene nemmeno menzionata. Ad avviso dell'attuale appellante, nemmeno il richiamo all'art. 52 del CCNL, che contiene le regole per la determinazione delle quote di indennità di amministrazione (nelle misure “previgenti”) alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 2019-2022, supporta l'assunto dei lavoratori, non avendo nulla a che vedere con la perequazione introdotta dalla legge n. 160/19. Evidenzia come siano le stesse parti sociali a fornire un chiaro orientamento circa la corretta interpretazione dell'art. 56 cit. nella dichiarazione congiunta n. 10 annessa al CCNL 2019-2022 là dove “Le parti si danno reciprocamente atto che subito dopo la definitiva formalizzazione del DPCM di armonizzazione delle indennità di amministrazione dei Ministeri di cui all'art. 1, commi 143 della legge n.160/2019 si renderà necessaria una ricognizione delle citate indennità di amministrazione. A tal fine, valutano positivamente che il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l' CP_18 definiscano una tabella ricognitiva che tenga conto sia degli incrementi definiti nel suddetto DPCM sia delle variazioni previste dal presente contratto”. Secondo l'INL “le parti che hanno sottoscritto il contratto da un lato, rinviando alla “definitiva formalizzazione del DPCM” attuativo della l. 160/2019, danno chiaramente atto che di tale DPCM non si è tenuto conto nel quantificare la misura della indennità di amministrazione dei “Ministeri” nella accezione “contrattuale” del termine;
dall'altro, auspicando la redazione di una “tabella ricognitiva”, espressamente confermano che gli “incrementi definiti nel suddetto DPCM” sono cosa diversa e distinta dalle “variazioni previste dal presente contratto”. A conferma della propria tesi, da ultimo, rammenta “che con DPCM 27.12.2024, pubblicato nella G.U. s.o. n. 31 del 7.2.2025, è stata disposta una ulteriore armonizzazione delle indennità di amministrazione “del personale dei ministeri, dell' Controparte_19
e dell' ”, con decorrenza dal 1.1.2023,
[...] Parte_1 confermando, di fatto, che la fonte della c.d. perequazione della indennità di amministrazione è solo la legge e che l' è soggetto distinto dai “ ai fini appunto dell'applicazione Parte_1 CP_9 della normativa sulla perequazione”. L'INL impugna inoltre (B) il capo della sentenza n. 1564/25 con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti per violazione dell'art. 92 c.p.c. Osserva che nel caso di specie è ravvisabile l'ipotesi della “assoluta novità della questione” che avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite. In ogni caso rileva che, anche a voler aderire alla decisione del Tribunale di Milano, “il mancato pagamento ai ricorrenti delle somme non è stato determinato da un inadempimento contrattuale dell'Amministrazione, ma da una vicenda legislativa del tutto eccezionale che, seguendo la tesi del tribunale di Milano, avrebbe prima riconosciuto, fin dal 2020, un diritto per così dire “in astratto” al personale dell'INL e, solo successivamente, avrebbe provveduto alla necessaria provvista finanziaria”; e che è fuor d'opera parlare di
“perdurante inadempimento” a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
1- bis, ultimo periodo, del D.L. 145/2023, come conv. La sentenza n. 4/25 della Corte costituzionale, infatti, non ha individuato, né avrebbe potuto, la copertura finanziaria necessaria per corrispondere al personale dell'INL le somme derivanti dalla eliminazione, a seguito della sentenza medesima, della clausola limitativa del pagamento della c.d. perequazione relativa al periodo 2020-2022” per cui solo con l'art. 14, 4^ comma del d.l. n. 25/25, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/25, sono state indicate le coperture necessarie per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, cioè quello oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale: “non sfuggirà, in proposito, che la norma abbia individuato le coperture nell'avanzo di amministrazione disponibile dell' Parte_1
: il che significa che, in assenza di previa autorizzazione legislativa, l'INL non avrebbe potuto
[...] utilizzare neppure le risorse disponibili nel proprio bilancio per dare “spontanea” attuazione alla sentenza 4/2025 della Corte costituzionale”.
e gli altri 16 litisconsorti indicati in epigrafe si sono Controparte_1 regolarmente costituiti in giudizio. Preliminarmente eccepiscono la inammissibilità ex art 345 c.p.c. delle nuove argomentazioni contenute nel I e nel III motivo di gravame, non dedotte nella memoria ex art. 416 c.p.c. Replicano, in ogni modo, alle singole doglianze avversarie, condividendo la ricostruzione del quadro normativo e l'interpretazione dello stesso fornita dal primo giudice. Quanto all'ultimo motivo, deducono che nel caso di specie non ci si trova di fronte ad una ipotesi di ius superveniens, poiché gli artt. 1, comma 334 della legge n. 197/22 e 1-bis della legge n. 191/23 si sono limitati meramente a finanziare un diritto già riconosciuto nell'ordinamento giuridico. A loro volta interpongono appello incidentale - “Violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc in ordine alla declaratoria di condanna degli ispettori ricorrenti nel primo grado di giudizio alla rifusione delle spese di lite nei confronti della e del Controparte_6 [...]
- censurando la sentenza di primo grado nella parte Controparte_5 in cui il giudicante, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della e del Controparte_6 Controparte_5
li ha condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite per un
[...] importo complessivo pari a € 6.000,00, otre accessori di legge. Evidenziano, in relazione alla del Consiglio dei Ministri, che “la CP_6 sentenza di primo grado omette, del tutto ingiustamente, di considerare che, al quarto motivo e alla quarta delle conclusioni del ricorso all'Ecc.mo G.L. milanese, sebbene in subordine, era stata chiesta la disapplicazione del DPCM 23.12.2021, attuativo dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019 qualora lo stesso fosse stato interpretato nel senso di aver esso stesso illecitamente escluso detti dipendenti dal perimetro voluto dal combinato disposto dello stesso art. 1, comma 143, della legge 160/2019 e art. 6 del D. Lgs. 149/2015.” E in relazione al che è “l'ente Controparte_5
“vigilante” dell' , in quanto è lo stesso , ad Parte_1 Controparte_5 esempio, ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell' Inoltre, è l'ente il cui Parte_15 trattamento retributivo è stato assunto, nelle domande, quale parametro di riferimento, rappresentando inoltre anche l'Amministrazione da cui, in forza del citato Jobs Act (cfr. doc. 1), i dipendenti ricorrenti erano stati coattivamente trasferiti nel neonato , mantenendo lo Parte_1 stesso trattamento contrattual-lavoristico e svolgendo le medesime mansioni che gli stessi ispettori ricoprivano in seno al Ministero del Lavoro.”
Il e la si Controparte_5 Controparte_6 sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello incidentale, eccependo la infondatezza del motivo di gravame, posto che il Tribunale di Milano ha correttamente ravvisato il loro difetto di legittimazione passiva.
Il cui l'appello principale è stato Controparte_8 notificato ai soli fini della denuntiatio litis, è rimasto contumace in questo grado del giudizio. All'udienza del 4/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Erronea interpretazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 (I e II motivo appello principale)
*Errata interpretazione dell'art. 1, comma 334, della legge n. 197/22 (III motivo appello principale)
*Errata interpretazione dell'art. 1 e dell'art. 6 del D.L.vo 149/15 (IV motivo appello principale)
*Errata interpretazione delle disposizioni del CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2022” (V motivo appello principale) Le plurime doglianze con cui l'INL impugna nel merito la decisione del Tribunale di Milano vanno disattese. Innanzi tutto le considerazioni concernenti la nozione di “ sono state CP_9 sviluppate solo in sede di gravame e sono quindi inammissibili. In ogni caso sono prive di pregio. La perequazione dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 CCNL 2019/2021, stabilita dall'art. 1, comma 143, della legge 160/19, fa espresso riferimento ai “trattamenti economici accessori” del “personale appartenente alle aree professionali … dei e non al personale ministeriale in senso stretto, come CP_9 sostiene l'attuale appellante principale. E la locuzione “aree professionali dei sta ad indicare il “Comparto funzioni CP_9 centrali”, cui appartiene, ex art. 3 del CCQN per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali, triennio 2019-2021, del 3/8/21 (“Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente … dipendente da: - Avvocatura Generale dello Stato … CP_9 Parte_1
”) ed ex art. 6 del D.L.vo n. 149/15 (“al personale dirigenziale e non dirigenziale di
[...] ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la Parte_1 contrattazione collettiva del comparto ), anche l'INL con i suoi dipendenti. CP_9
All' non può dunque che applicarsi la Parte_1 contrattazione collettiva del Comparto Funzioni Centrali, come d'altra parte statuito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 4/25, là dove rileva che “È, infatti, incontestabile – e, per la verità, incontestata dalle parti del giudizio a quo – l'applicabilità anche in loro favore (id est: ispettori del lavoro) della contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, in virtù del quadro normativo e contrattuale ricostruito nell'ordinanza di rimessione e illustrato al punto 3 del Ritenuto in fatto, al quale si rinvia… Del resto, è la stessa evoluzione legislativa successiva a confermare tale assunto. L'art. 1, commi da 334 a 337, della legge n. 197 del 2022 ha sostanzialmente ribadito, ai fini della perequazione dei trattamenti economici accessori, la necessaria equiparazione tra i dipendenti dell' e il personale ministeriale, prevedendo, sebbene solo «a decorrere dall'anno Parte_1
2023», che anche ai primi fosse riconosciuta «l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali”, chiarendo, rispetto all'art.
1-bis della legge n. 191/23, che lo stesso è intervenuto per “coprire” “anche il triennio precedente (2020-2022), durante il quale gli incrementi dell'indennità di amministrazione erano già stati corrisposti ai soli dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'effetto di innescare un cospicuo contenzioso, analogo a quello oggetto del giudizio principale, spesso con esiti favorevoli ai ricorrenti”. Non appare poi persuasiva la tesi dell'attuale appellante principale nella parte in cui sostiene che è la normativa legislativa la fonte della “aggiornata” retribuzione accessoria dei lavoratori denominata “indennità di amministrazione”, essendo al contrario la “contrattazione collettiva” la “imprescindibile fonte di disciplina in materia” (così pronuncia n. 4/25 CC). Neppure le argomentazioni in forza delle quali l'art. 1, comma 334 della legge n. 197/22 ed il successivo art.
1-bis della legge n. 191/23 non rappresentano solo una norma di copertura finanziaria del diritto degli ispettori del lavoro all'indennità di amministrazione come perequata, ma sono anche delle norme di copertura “giuridica” e che le stesse citate disposizioni non fanno alcun riferimento all'originaria perequazione di cui all'art. 1, comma 143, della legge della n. 160/19 - peraltro prospettata in questa sede e dunque inammissibile - sono convincenti, non rispettando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 4/25. L'art. 1, comma 334, della legge n. 197/22 - ovvero lo strumento con cui il legislatore ha finanziato, dal 2023 in avanti, la perequazione dell'indennità di amministrazione per il personale dell'INL - stabilisce che “al personale dell'ispettorato nazionale del lavoro … appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile” sia “riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del delle politiche sociali appartenente alle Aree, come Controparte_5 rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 comparto Funzioni centrali” e perciò espressamente richiama i criteri del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali che si applica anche al personale dello INL. Al riguardo la Corte Costituzionale ha statuito che “L'art. 1, commi da 334 a 337, della legge n. 197 del 2022 ha sostanzialmente ribadito, ai fini della perequazione dei trattamenti economici accessori, la necessaria equiparazione tra i dipendenti dell' e il personale Parte_1 ministeriale”, cosicché è di tutta evidenza, come correttamente puntualizza la difesa dei lavoratori, “che l'intervento del Legislatore con la citata norma si prefiggeva l'intenzione di porre parziale riparazione a quanto illecitamente non corrisposto al personale dell' sulla Parte_1 base del CCNL per gli anni 2020/2022, in forza dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019. Dunque, tale nuova norma di legge ribadiva l'applicazione della fonte contrattuale del CCNL 2019- 2021 “Comparto Funzioni centrali” per gli ispettori del lavoro dipendenti dell'INL, confermando la imprescindibilità dell'art. 6 del D. Lgs. n. 149/2015, che imponeva di applicare, sempre ad essi la contrattazione del comparto cui appartiene il Ministero del Lavoro, con la conseguente perequazione dell'indennità di amministrazione come perequata sin dall'anno 2020…. Dunque, a differenza di quanto sostiene controparte, l'art. 1, comma 334 della Legge n. 197/2022 non ha costituito in alcun modo la conclusione del “percorso di armonizzazione” dei trattamenti accessori del personale del Comparto Funzioni Centrali inizialmente intrapreso con l'introduzione dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019, ma ha rappresentato lo strumento finanziario con cui il Legislatore ha voluto porre un – almeno parziale – riparazione all'ingiustizia subita dal personale INL circa la mancata corresponsione dell'indennità di amministrazione come perequata sin dall'anno 2020, il cui diritto non discendeva dall'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019 ma solo ed esclusivamente dalla contrattazione collettiva.” L'ulteriore assunto dell'INL - secondo cui l'espressione contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 “in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sta a significare che il trattamento economico dell'indennità di amministrazione come perequata non trova il proprio fondamento nella contrattazione collettiva e che il legislatore può derogare al principio di parità di trattamento all'interno della medesima categoria di dipendenti destinatari del medesimo CCNL - mal si concilia, ancora una volta, con quanto affermato dalla Consulta nella pronuncia n. 4/25 ovvero che è la “contrattazione collettiva” a costituire la “imprescindibile fonte di disciplina in materia” . D'altra parte, è lo stesso DPCM del 23/12/21, attuativo dell'art. 1, comma 143 della legge n. 160/19, a sancire che gli “incrementi” dell'indennità di Amministrazione ivi stabiliti a partire dall'anno 2020 vengano “recepiti nei rinnovi contrattuali” e pertanto ad individuare nella contrattazione collettiva la fonte dell'indennità di amministrazione come perequata. Come giustamente osservano i lavoratori, aderendo al ragionamento dell'INL esisterebbero, nello stesso “Comparto Funzioni Centrali”, due “indennità di amministrazione” : la prima spettante alla generalità dei dipendenti ministeriali e delle altre Agenzie ed enti ricompresi nel medesimo comparto, perequata e riquantificata secondo le disposizioni del CCNL 2019-2021, dunque secondo l'ivi richiamato DPCM 23/12/21 per gli anni 2020, 2021 e 2022; e la seconda spettante, nel medesimo comparto, solo agli ispettori del lavoro, ex dipendenti dell'INL, nella minore misura prevista del CCNL 2016-2018 (peraltro scaduto dal 2019). Una quantificazione per i soli dipendenti dell'INL dell'indennità di amministrazione secondo gli importi in essere anteriormente alla perequazione sarebbe in palese violazione dell'art. 3 C., come emerge chiaramente dalla pronuncia più volte richiamata della Corte Costituzionale là dove ha censurato
“l'irragionevole compensazione tra emolumenti di natura assai disomogenea (i.e. indennità di amministrazione e indennità una tantum), che “condurrebbe ad un'ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei soli dipendenti dell' , proprio sul piano della Parte_1 perequazione dell'indennità di amministrazione, che solo per essi non risulterebbe più integrale per l'anno 2022”. Da ultimo, infondata è la difesa dell'INL in punto erronea interpretazione degli artt. 52 e 56 del CCNL Comparto Funzioni Centrali. Come sopra evidenziato, l'art. 1, comma 143, della legge 160/19, prevede adeguamenti per i “trattamenti economici accessori” del “personale appartenente alle aree professionali … dei e a dette “aree professionali” appartengono anche i CP_9 dipendenti dell'INL in forza dell'art. 6 del D.L.vo n. 149/15, il quale, dispone che
“al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la Parte_1 contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto . CP_9
Inoltre, l'art. 3 CCNQ 3 agosto 2021 stabilisce che “Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente … dipendente da… -
”, dal che discende che al personale INL si dovevano Parte_1 applicare i medesimi trattamenti retributivi del Comparto Funzioni Centrali e, dunque, anche l'indennità di amministrazione come perequata. Il DPCM 23/12/21, attuativo dell'art. 1, comma 143, legge 160/2019, all'art. 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che gli “incrementi” dell'indennità di Amministrazione ivi stabiliti a partire dall'anno 2020 sarebbero stati “recepiti nei rinnovi contrattuali”, cosicché il nuovo CCNL 2019/2021 dispone, fra l'altro, all'art. 56 dispone che “I Ministeri continu[i]no a corrispondere … le indennità di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennità di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale)”. In virtù dell'art. 56 del contratto collettivo le indennità di amministrazione devono essere quantificate in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 143, della legge 160/19, attuata dal DPCM 23/12/21, in quanto la norma citata è chiara sia nel prevedere l'indennità di amministrazione nell'ambito del CCNL 2019/2021, sia nell'escludere che la misura della stessa non potesse essere corrisposta secondo i valori “storici” dell'art. 31 del CCNL 2007, richiamato dall'art. 87 del CCNL 2016/2018, ma dovesse, invece, “tenere conto” della normativa successivamente intervenuta, che aveva previsto la perequazione della medesima. E quanto sostenuto dagli ispettori del lavoro sulla erogazione in loro favore dell'indennità di amministrazione come perequata nella stessa misura dei dipendenti del in forza dell'art. 56 del CCNL 2019/21 si Controparte_5 rinviene - ancora - nella sentenza della Corte costituzionale n. 4/25, la quale, sul punto, ha osservato che “i dipendenti dell' sono rimasti esclusi dalla Parte_1 percezione di tali maggiorazioni – da distribuire secondo i criteri dettati dall'art. 56 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022 per il triennio 2019-2021 –, che sono state invece corrisposte dagli uffici di ragioneria, come documentato dalle parti private, al solo personale di ruolo dei ministeri, a partire dal mese di maggio del 2022, con gli arretrati per le annualità dal 2020 al 2022.” Per tutte queste considerazioni, ogni altra questione assorbita, l'appello principale va rigettato.
* Regolamentazione spese di lite (VI motivo appello principale e appello incidentale) Va rammentato che, a fondamento della condanna alle spese di lite, vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non dovendo la parte vittoriosa essere gravata delle spese sostenute per la causa, la quale, altrimenti, subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto;
e va rammentato, pure, che la compensazione, totale o parziale, delle spese ex art. 92 c.p.c. è una facoltà – e non un obbligo – del giudice (cfr. Cass. n. 8522/24) nel caso di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” all'esito della pronuncia n. 77/18 CC. Ciò posto, la sentenza impugnata regge alle critiche formulate sia dall'INL che dai lavoratori, avendo il Tribunale di Milano applicato la regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c. Con riferimento alla condanna a carico di INL, il giudice di prime cure ha ritenuto di tutelare gli ispettori dei lavoro, che sono stati “costretti” ad agire in giudizio per vedersi riconosciuto un diritto retributivo già sancito dai contratti collettivi e da una norma di legge e che - a fronte della perdurante illecita condotta datoriale - hanno mantenuto l'interesse ad agire anche dopo l'intervento della Consulta, poiché l'art. 14, comma 4 del d.l. n. 25/25, convertito nella legge n. 69/25, ha individuato nella data del 31/12/26 il termine ai fini della liquidazione del dovuto in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale e ne ha subordinato l'erogazione al rispetto di determinati limiti di spesa per gli anni 2025 e 2026. Con riferimento, invece, alla condanna a carico degli attuali appellanti incidentali, la accertata carenza di legittimazione passiva va confermata. Per quanto concerne il non più Controparte_5 titolare dei rapporti di lavoro de quibus, poiché non è stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti, essendo irrilevante il fatto di essere l'ente “vigilante” dell' a cui gli attuali appellati sono stati Parte_1 coattivamente trasferiti. Ad analoga conclusione si perviene per quanto attiene alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Innanzi tutto, malgrado la domanda subordinata, non era necessaria la sua chiamata in causa, non vertendosi in un giudizio amministrativo diretto all'annullamento del DPCM 23/12/21, ma in un giudizio civile diretto solo alla sua disapplicazione. In ogni caso, tale domanda è rimasta assorbita dall'accoglimento della principale e dunque ai lavoratori vanno imputate le spese di lite sostenute alla Presidenza, che è stata costretta a difendersi in giudizio a causa della prospettazione attorea. Per quanto attiene, invece, alle spese del presente grado, il Collegio ritiene di doverne disporre la totale compensazione: nel rapporto per la Parte_16 reciproca soccombenza;
nel rapporto lavoratori/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio per la novità e complessità della questione esaminata, non ancora sottoposta al vaglio della Suprema Corte. Nulla per le spese del grado nei confronti della parte appellata non costituita. Gli attuali appellanti incidentale sono tenuti a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 1564/25 del Tribunale di Milano, che conferma. Compensa le spese del grado. Nulla per le spese del grado nei confronti del Controparte_8
[...]
Dà atto della sussistenza a carico degli attuali appellanti incidentali dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, li 4/11/25
IL PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Laura BOVE Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1564/25, est. Dott.ssa Chiara Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 4/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, , nata a [...] il [...], (C.F. C.F._1 CP_2
, nata a [...] il C.F._2 Controparte_3
6/01/1967, (C.F. ), , nata a [...] il C.F._3 Parte_2
4/11/1978, (C.F. , , nata a [...] C.F._4 Parte_3
(LO) il 17/11/1962, (C.F. , C.F._5 Parte_4
nata a [...] il [...], (C.F.
[...]
, , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._6 Parte_5
), , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._7 CP_4
, , nata a [...] C.F._8 Parte_6
(TE) il 22/11/1968, (C.F. , nata a [...]F._9 Parte_7
Varese il 22/09/1975, (C.F. ), C.F._10 Parte_8
, nata a [...] il [...], (C.F. ),
[...] C.F._11
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_9
), nata a [...] il [...], C.F._12 Parte_10
(C.F. ), nato a [...] il C.F._13 Parte_11
31/12/1974, (C.F. ), , nata a [...]F._14 Parte_12
Palermo il 19/06/1969, (C.F. , C.F._15 Parte_13
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e
[...] C.F._16 nato a [...] il [...], (C.F. Parte_14
), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dagli Avv.ti C.F._17
DO EL, DR CU e DR RO del Foro di Padova, con domicilio eletto presso il loro studio in (35131) Padova, Piazza De Gasperi n. 22
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_5 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, con sede in (00187) Roma, Via Veneto, n. 56 e (c.f. , in persona Controparte_6 P.IVA_3 del pro tempore del con sede in (00186) Roma, CP_7 Controparte_6
Pia , n. 370, rappre dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_8 P.IVA_4 del Ministro pro tempore, con sede in (00187) Roma, Via XX Settembre, n. 97
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate. Con vittoria di spese o con compensazione di spese quanto al primo grado di giudizio per le ragioni esposte in narrativa e con vittoria di spese del presente grado giudizio.”
PER GLI APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI ABATEGIOVANNI E ALTRI come da memoria di costituzione:
“in via preliminare: rilevata l'inammissibilità del ricorso in appello ex adverso proposto, per tutto quanto esposto nel presente atto circa la violazione dell'art. 345 cpc da parte dell' Parte_1
, disporre ogni conseguente statuizione, anche ex artt. 348-bis e 436-bis cpc;
[...]
- nel merito, in via principale: rigettare il ricorso in appello proposto dall' Parte_1
, specie per tutto quanto esposto ai paragrafi nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente atto, in
[...]
infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 1564/2025 del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, pubblicata il 22 maggio 2025 nel punto in cui ha accertato il diritto dei ricorrenti in primo grado agli incrementi dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 2019/2021 nella misura indicata dal DPCM Controparte_9 23.12.2021, in attuazione dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 160/2019, con ogni statuizione conseguente, anche in punto di conferma della condanna alle spese di lite disposta nei confronti dell' nella medesima pronuncia di primo grado;
Parte_1
- nel merito, in via principale incidentale: per le autonome ragioni esposte al paragrafo n. 7) del presente atto, annullare e/o riformare la sentenza del GL di Milano n. 1564/2025 nel punto in cui detta pronuncia, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Controparte_6 e del ha condannato gli ispettori del lavoro
[...] Controparte_5 i, in s e per un importo complessivo pari a € 6.000,00, oltre oneri e accessori come per legge e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio verso le predette Amministrazioni;
- con la condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, anche valutando quanto disposto dall'art. 96 cpc, in quanto le difese proposte appaiono strumentalmente ignorare quanto già stabilito persino sotto il profilo di una lettura costituzionalmente orientata delle problematiche sollevate, secondo la delibazione citata della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2025.”
PER GLI APPELLATI e Controparte_5 come da memoria di costituzione: Controparte_6
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello incidentale e confermare la sentenza appellata quanto al capo relativo alla condanna alle spese a favore del e della Controparte_5 Controparte_6 con condanna alle spese del secondo grado di giudizio;
in subordine con compensazione di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato da e dagli altri sedici Controparte_1 litisconsorti indicati in epigrafe - dipendenti dell' Parte_1
, in servizio presso la struttura territoriale di Milano, con rapporto di
[...] lavoro regolato dal Contratto Collettivo Comparto i Controparte_9 quali lamentavano la mancata erogazione delle somme a loro spettanti a titolo di perequazione ex lege di stabilità 2020 per gli anni 2020, 2021 e 2022 - i quali avevano riassunto il giudizio a seguito della pronuncia n. 4/25 della Corte Costituzionale, con cui era stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art.
1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell' , dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 Parte_1
l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»”, con la sentenza n. 1564/25, così statuiva: 1) dichiarava il diritto dei ricorrenti all'equiparazione con i dipendenti del e, dunque, il diritto agli incrementi Controparte_5 delle voci accessorie della retribuzione, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 C.C.N.L. 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 e del D.P.C.M. 23/12/21 sino al 31 ottobre 2022 e dalla Tabella G C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, con decorrenza 1 novembre 2022; 2) dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle annualità 2020 e 2021; 3) condannava l' a pagare, in favore dei ricorrenti Parte_1 quanto dovuto a titolo di arretrati a far data dall'anno 2022, senza operare alcuna detrazione e, nello specifico, nessuna detrazione per l'una tantum corrisposta ai sensi dell'art. 32bis del d.l. n. 50/22, convertito, con modificazioni, dalla legge 91/22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Controparte_6
e del
[...] Controparte_5
5) condannava l' alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dei ricorrenti, in misura di complessivi € 18.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 379,50 per contributo unificato con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
6) compensava, integralmente, le spese di lite tra i ricorrenti, il
[...]
e la Controparte_8 Controparte_10
;
[...]
7) condannava i ricorrenti – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore della e del Controparte_6 Controparte_5 liquidate, per ognuna, in complessivi € 3.000,00, oltre accessori
[...] come per legge. Preliminarmente il giudice a quo (punto n. 2) dichiarava la carenza di legittimazione passiva della e del Controparte_6 CP_5
“poiché nei confronti degli stessi non è svolta nessuna
[...] Controparte_5 domanda e, invero, nemmeno si rinviene – nella prospettazione attorea – deduzione alcuna atta a fondarne la titolarità passiva del rapporto processuale, ovvero a dar conto della sussistenza di questioni rispetto alle quali gli stessi sarebbero chiamati a contraddire in questa sede. Si tratta, peraltro, con ogni evidenza, di soggetti del tutto estranei ai rapporti di lavoro per cui è causa”; e, pur ritenuta sussistente la legittimazione passiva del
[...]
- e con esso della Controparte_8 Controparte_10
- “in quanto ente pagatore dei dipendenti ricorrenti”, rigettava
[...] la domanda, poiché “il – per il tramite della Controparte_8
quale articolazione territoriale – è un ente che si occupa, Controparte_10 esclusivamente, di gestire ed effettuare i pagamenti ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, senza acquisire la titolarità dei rapporti. Si tratta, dunque, di un soggetto del tutto estraneo alle questioni di merito che sono di competenza esclusiva della parte datoriale, ossia, in questo caso, dell' . “ Parte_1
Passando al merito (punto n. 3), dopo aver ricordato che “i ricorrenti sono stati trasferiti al neocostituito , giusta la previsione di cui all'art. Parte_1
6, co. 6, lett. b), D. Lgs. 149/2015, a mente del quale 'è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale Controparte_5
e le sedi territoriali di Roma dell' il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali Parte_1 del fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta Controparte_5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso con CP_5 inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi'”, richiamava le norme di riferimento per il trattamento retributivo spettante a detto personale e precisamente l'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 149/15: “al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva Parte_1 dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto;
l'art. 3 del Contratto CP_9
Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti e delle Aree: “il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:… Ispettorato Nazionale del Lavoro…”; nonché l'art. 1, commi 1 e 6-8, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali: “il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021”…”. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l' destinatarie dei Controparte_11 precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali… 8. Con il termine si intendono le CP_12 amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei;
osservando che CP_9
“il medesimo contratto collettivo recava – al Titolo VIII – “Disposizioni speciali”, tra le quali, clausole speciali per i Ministeri (art. 56), per le Agenzie Fiscali (art. 57), per gli Enti pubblici non CP_1 economici (art. 58), per il CNEL (art. 59), per l' (art. 60), per l'AGID (art. 61): non vi si rinviene, dunque, nessuna previsione particolare per l' , con la Parte_1 conseguenza che deve ritenersi che la contrattazione collettiva non abbia inteso introdurre distinzione alcuna tra il personale appartenente a quest'ultimo e i dipendenti in ruolo al MINISTERO DEL LAVORO SOCIALI”. Controparte_5
Dopo aver riportato (punto n. 4), con specifico riferimento alle pretese azionate dai ricorrenti l'art. 56 C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali (“1. I CP_9 continuano a corrispondere: a) le indennità di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennità di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale);” l'art. 1, commi 143 e 144 della legge n. 160/19, il D.P.C.M. del 23/12/21 e la circolare del MEF n. 25/22 emanata in applicazione di detto D.P.C.M., riteneva meritevole di accoglimento (punto n. 5) la pretesa diretta ad ottenere gli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 C.C.N.L. 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 e D.P.C.M. del 23/12/21 sino al 31 ottobre 2022 e dalla Tabella G C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali con decorrenza 1 novembre 2022: “Sulle previsioni di cui all'ultima parte dell'art. 6, co. 1, D. Lgs. 149/2015 e dell'art. 1, co. 1 e 6-8, C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali vi è già stato modo di soffermarsi. Si tratta, nel complesso, di disposizioni che affermano – in via inequivoca – il diritto del personale dell' di vedersi riconosciuto il medesimo trattamento Parte_1 retributivo dei dipendenti del Controparte_5
5.2. Le considerazioni che precedono valgono, senz'altro, anche per l'indennità di amministrazione. L'indennità di amministrazione è stata istituita in attuazione della delega di cui all'art. 72 D. Lgs. 29/1993 – “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” – a mente del quale “……” La Corte Costituzionale ha chiarito che l'emolumento in parola, “…istituit[o] con il primo CCNL del comparto Ministeri 1994/1997, firmato il 16 maggio 1995, in attuazione dell'art. 72 del citato d.lgs. n. 29 del 1993… è sort[o] come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti. Il CCNL 1998/2001, firmato il 16 febbraio 1999, come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ha definitivamente configurato l'indennità di amministrazione quale voce retributiva, corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa e per dodici mensilità, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, del TFR e dell'indennità di preavviso (art. 33)… Negli anni successivi, fino al «blocco» menzionato dalla Corte rimettente, disposto dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 98 del 2011, la contrattazione collettiva del comparto di riferimento è intervenuta sull'indennità di amministrazione per aumentarne gli importi, anche a fini perequativi…” (C. Cost., 13 giugno 2022, n. 145). Se questo è, allora, all'indennità di amministrazione deve essere riconosciuta natura retributiva, con caratteristiche di fissità e continuatività. Tanto basta per affermare che la suddetta indennità deve essere corrisposta quale parte integrante del trattamento retributivo del personale dell' , Parte_1 con le medesime modalità e nella stessa misura con cui viene riconosciuta al personale del Ministero in virtù della già richiamata previsione di cui all'art. 6, Controparte_5 co. 1, D. Lgs. 149/2015.” Passava poi (punto 6) ad esaminare la portata della previsione di cui all'art. 1bis del d.l. n. 145/23 (inserito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 191/23, in sede di conversione), rubricato “Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell' , dell' e dell' ” - Parte_1 CP_14 Controparte_15 entrata in vigore nelle more del giudizio - che aveva così disposto: “Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell' , dell' Parte_1 Parte_1 [...]
, il beneficio di cui al citato Controparte_16 Controparte_15 articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del
[...]
e scomputando, per il personale dell' Controparte_5 Parte_1
, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis
[...] del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”. Disattendeva, al riguardo, la tesi dei resistenti secondo cui la norma citata aveva avuto l'effetto di riconoscere ai dipendenti dell'INL un diritto nuovo e precisamente il diritto al pagamento delle somme di cui all'art. 1, comma 143, della legge 160/19: “Invero, per le motivazioni già esposte, il diritto azionato in questa sede dai ricorrenti risultava previsto e riconosciuto dalla contrattazione collettiva, cui la disciplina legislativa di settore espressamente rinvia. Deve escludersi, pertanto, che gli interventi normativi di cui all'art. 1, co. 334, Legge 197/2022 e all'art. 1bis D.L. 145/2023 assurgano a “conferma dell'assoluta infondatezza delle pretese avversarie nei confronti dell' il quale, ancorché datore di lavoro dei ricorrenti, non aveva Parte_1 alcuna possibilità di estendere ad essi, come a nessun altro dipendente, il pagamento delle somme di cui all'art. 1, comma 143, l. 160/2019 in assenza delle necessarie modifiche normative, disposizioni alle quali l'INL ha dato pronta ed integrale esecuzione” (cfr. pagg. 2-3, note autorizzate del 3 aprile 2024). Nel quadro normativo e contrattuale già sopra ricostruito, le previsioni di cui all'art. 1, co. 337, Legge 197/2022 e all'art. 1bis, co. 3, D.L. 145/2023 – per come inserito, in sede di conversione, dalla Legge 191/2023 – si sono limitate alla mera attribuzione della copertura economica necessaria al finanziamento di un diritto già proprio dei lavoratori…… Sicché, la sopravvenuta previsione di cui di cui all'art. 1bis D.L. 145/2023 (inserito dall'art. 1, co. 1, Legge 191/2023, in sede di conversione), lungi dall'introdurre un diritto “nuovo”, ha avuto esclusivamente l'effetto di individuare la copertura economica per procedere – in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022 – all'armonizzazione dei loro trattamenti economici, mediante l'attribuzione, per i medesimi anni, del beneficio di cui all'art. 1, co. 334, Legge 197/2022 in ragione
“degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Riteneva (punto 6.2) cessata la materia del contendere per le annualità 2020 e 2021, stante “lo spontaneo adempimento” datoriale alla suddetta previsione, mentre alla medesima conclusione non poteva pervenirsi per l'annualità 2022, avendo il datore di lavoro pagato la minor somma derivante dallo scomputo, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 4/25, della indennità una tantum: “Perdurando l'inadempimento per il periodo successivo, l'
[...]
deve essere condannato a pagare – in favore dei ricorrenti – tutto quanto Parte_1 dovuto a titolo di arretrati a far data dall'anno 2022, senza operare alcuna detrazione e, nello specifico, nessuna detrazione per l'una tantum corrisposta ai sensi dell'art. 32bis D.L. 50/2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 91/2022), oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.”
L'INL ha proposto appello, impugnando innanzi tutto (A) il capo della sentenza n. 1564/25 con cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto il “diritto dei ricorrenti all'equiparazione con i dipendenti del e, nello Controparte_5 specifico, il diritto agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e, in particolare, dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 C.C.N.L. 2019/2021 e di ogni disposizione della contrattazione collettiva connessa, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, co. 143, Legge 160/2019 e D.P.C.M. 23 dicembre 2021, sino al 31 ottobre 2022, e dalla Tabella G C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, con decorrenza 1 novembre 2022”. Con il primo motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1, comma 143, l. 160/2019” si duole della interpretazione operata dal giudice a quo del termine “ contenuto nel CCNL del Comparto, nel CP_9 quale rientrerebbe anche l' . Parte_1
Sostiene che, in applicazione del criterio di interpretazione letterale (fatta propria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF quando hanno adottato, in sede di attuazione dell'art. 1, comma 143, il DPCM 23.12.2021), la nozione di
“Ministeri” si rinviene nell'art. 95 della Costituzione e nella legge che ne dà attuazione (art. 2 del D.L.vo n. 300/99). In ogni caso, rileva che, anche a voler aderire al ragionamento seguito dal giudice a quo, “sulla base di una lettura testuale e sistematica delle disposizioni del comma 143 dell'art. 1 l. 160/2019, quale imposta dall'art. 12 disp. att. c.c., si desume che la norma, nel suo complessivo significato che tenga conto anche delle necessarie disposizioni finanziarie, si riferisce ai
CP_9 intesi quali organi dello Stato, ed ai relativi bilanci, non già ai “ come definiti nella
CP_9 contrattazione collettiva”; e che, peraltro, nella stessa contrattazione collettiva la accezione di “ non è univoca, come emerge per es. dall'art. 3 del CCNQ
CP_9 triennio 2019/21 che distingue la nozione di “ da quella di “Ispettorato
CP_9
Nazionale del Lavoro”. Con il secondo motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1, comma 143, l. 160/2019” - si duole del fatto che il Tribunale di Milano si sia fondato su una interpretazione dell'art. 1, comma 143 della legge n. 160/19 errata anche riguardo al criterio della intentio legislatoris. Evidenzia come con la disposizione citata sia stato avviato un processo di armonizzazione dei trattamenti accessori espressamente definito “progressivo” e dunque destinato ad essere realizzato attraverso sviluppi successivi, in ragione del necessario contemperamento tra la finalità di “armonizzazione” e le preminenti esigenze di garantire le compatibilità di bilancio - poi conclusosi con la legge n. 197/22 (legge di bilancio per l'anno 2023), “la quale, all'art. 1, comma 334, ha espressamente esteso anche al personale INL ed a quello dell'
[...]
dal 1.1.2023, la ridetta armonizzazione della indennità di Controparte_17 amministrazione, nonché con il successivo D.L. 145/2023, come conv., che ha riconosciuto al medesimo personale la c. d. perequazione anche per gli anni 2020-2022.” Ad avviso dell'appellante, il giudice a quo ha omesso di considerare tale aspetto, che emergerebbe anche dalla previsione contenuta nell'art. 1 comma 143 citato e precisamente dall'inciso “in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione”, inciso che
“da un lato chiarisce che il trattamento economico introdotto dalla ridetta l. 160/2019 ha fondamento solo nella stessa legge e non nel CCNL, come meglio si vedrà infra esaminando le norme contrattuali;
dall'altro legittima la differenziazione del trattamento economico stesso all'interno della medesima categoria di dipendenti, pur ricompresi nel novero di applicazione del medesimo CCNL”. Con il terzo motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1, comma 334, l. 197/2022” - sostiene che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, l'art. 1, comma 334 della legge n. 197/22, che riconosce al personale dell'INL, il diritto alla perequazione “con decorrenza dall'anno 2023”, non contiene solo una norma di copertura finanziaria, ma prima ancora una norma di copertura “giuridica” che estende anche a tale personale il diritto alla perequazione, così come l'art.
1-bis del d.l. n. 145/23. Infatti, nell'ottica del gravame, l'estensione agli anni 2020-2022 operata dal d.l. n. 145/23 ha testualmente riguardato non la originaria perequazione ex lege n. 160/19, bensì quella introdotta ex novo dalla legge n. 197/22. Con il quarto motivo - “Violazione di legge – violazione dell'art. 12 disp. att. c.c. – errata interpretazione dell'art. 1 e dell'art. 6 del d. lgs. 149/2015” - censura l'affermazione del Tribunale di Milano secondo cui il diritto alla equiparazione dei trattamenti economici dei dipendenti dell'INL e dei dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emerge dagli artt. 6 e 1 del D.L.vo n. 149/15 istitutivo della nuova agenzia. Osserva che l'art. 6 citato “si limita a prevedere che “al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva Parte_1 dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto (e, oggi, del comparto Funzioni CP_9 centrali nel quale è confluito, dal 2018, il comparto , e non contempla alcuna CP_9 equiparazione dei trattamenti economici dell'INL a quelli del del lavoro e delle politiche CP_5 sociali.”; mentre l'art.1, nel rinviare all'art. 8 del D.L.vo n. 300/99, stabilisce che
“2. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia” , per cui “a tutto concedere l'equiparazione dei trattamenti economici a quelli del Ministero del lavoro, amministrazione di provenienza, può essere predicata solo fino alla stipula del primo contratto collettivo integrativo che, per l'INL, è avvenuta in data 19.6.2019, ben prima quindi della entrata in vigore, il 1.1.2020, della l. 160/2019”- Infine, con il quinto motivo - “Violazione di legge – violazione degli art. 1362 ss. del c.c. – errata interpretazione delle disposizioni del CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2022” – censura l'affermazione del Tribunale di Milano secondo cui il diritto alla equiparazione dei trattamenti economici dei dipendenti dell'INL e dei dipendenti del emerge altresì dall'art. 56 del Controparte_5
CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2022, in quanto detta disposizione statuisce che “il personale appartenente alle amministrazioni ricomprese nella nozione contrattuale di “ , ivi compreso l'INL, continuerà a percepire l'indennità di CP_9 amministrazione “nei valori e secondo la disciplina previgente”. Il che, per il vero, è esattamente quello che è avvenuto anche dopo l'entrata in vigore del DPCM 23.12.2021, in quanto il personale dell'INL ha continuato a percepire l'indennità di amministrazione “nei valori e secondo la disciplina previgente”. Sostiene che il richiamo contenuto nell'art. 56 all'art. 51 del medesimo CCNL non ha rilevanza nel caso di specie, poiché le disposizioni di legge cui fa riferimento l'art. 51 sono di tutt'altra natura rispetto alla legge n. 160/19 che non viene nemmeno menzionata. Ad avviso dell'attuale appellante, nemmeno il richiamo all'art. 52 del CCNL, che contiene le regole per la determinazione delle quote di indennità di amministrazione (nelle misure “previgenti”) alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 2019-2022, supporta l'assunto dei lavoratori, non avendo nulla a che vedere con la perequazione introdotta dalla legge n. 160/19. Evidenzia come siano le stesse parti sociali a fornire un chiaro orientamento circa la corretta interpretazione dell'art. 56 cit. nella dichiarazione congiunta n. 10 annessa al CCNL 2019-2022 là dove “Le parti si danno reciprocamente atto che subito dopo la definitiva formalizzazione del DPCM di armonizzazione delle indennità di amministrazione dei Ministeri di cui all'art. 1, commi 143 della legge n.160/2019 si renderà necessaria una ricognizione delle citate indennità di amministrazione. A tal fine, valutano positivamente che il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l' CP_18 definiscano una tabella ricognitiva che tenga conto sia degli incrementi definiti nel suddetto DPCM sia delle variazioni previste dal presente contratto”. Secondo l'INL “le parti che hanno sottoscritto il contratto da un lato, rinviando alla “definitiva formalizzazione del DPCM” attuativo della l. 160/2019, danno chiaramente atto che di tale DPCM non si è tenuto conto nel quantificare la misura della indennità di amministrazione dei “Ministeri” nella accezione “contrattuale” del termine;
dall'altro, auspicando la redazione di una “tabella ricognitiva”, espressamente confermano che gli “incrementi definiti nel suddetto DPCM” sono cosa diversa e distinta dalle “variazioni previste dal presente contratto”. A conferma della propria tesi, da ultimo, rammenta “che con DPCM 27.12.2024, pubblicato nella G.U. s.o. n. 31 del 7.2.2025, è stata disposta una ulteriore armonizzazione delle indennità di amministrazione “del personale dei ministeri, dell' Controparte_19
e dell' ”, con decorrenza dal 1.1.2023,
[...] Parte_1 confermando, di fatto, che la fonte della c.d. perequazione della indennità di amministrazione è solo la legge e che l' è soggetto distinto dai “ ai fini appunto dell'applicazione Parte_1 CP_9 della normativa sulla perequazione”. L'INL impugna inoltre (B) il capo della sentenza n. 1564/25 con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti per violazione dell'art. 92 c.p.c. Osserva che nel caso di specie è ravvisabile l'ipotesi della “assoluta novità della questione” che avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite. In ogni caso rileva che, anche a voler aderire alla decisione del Tribunale di Milano, “il mancato pagamento ai ricorrenti delle somme non è stato determinato da un inadempimento contrattuale dell'Amministrazione, ma da una vicenda legislativa del tutto eccezionale che, seguendo la tesi del tribunale di Milano, avrebbe prima riconosciuto, fin dal 2020, un diritto per così dire “in astratto” al personale dell'INL e, solo successivamente, avrebbe provveduto alla necessaria provvista finanziaria”; e che è fuor d'opera parlare di
“perdurante inadempimento” a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
1- bis, ultimo periodo, del D.L. 145/2023, come conv. La sentenza n. 4/25 della Corte costituzionale, infatti, non ha individuato, né avrebbe potuto, la copertura finanziaria necessaria per corrispondere al personale dell'INL le somme derivanti dalla eliminazione, a seguito della sentenza medesima, della clausola limitativa del pagamento della c.d. perequazione relativa al periodo 2020-2022” per cui solo con l'art. 14, 4^ comma del d.l. n. 25/25, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/25, sono state indicate le coperture necessarie per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, cioè quello oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale: “non sfuggirà, in proposito, che la norma abbia individuato le coperture nell'avanzo di amministrazione disponibile dell' Parte_1
: il che significa che, in assenza di previa autorizzazione legislativa, l'INL non avrebbe potuto
[...] utilizzare neppure le risorse disponibili nel proprio bilancio per dare “spontanea” attuazione alla sentenza 4/2025 della Corte costituzionale”.
e gli altri 16 litisconsorti indicati in epigrafe si sono Controparte_1 regolarmente costituiti in giudizio. Preliminarmente eccepiscono la inammissibilità ex art 345 c.p.c. delle nuove argomentazioni contenute nel I e nel III motivo di gravame, non dedotte nella memoria ex art. 416 c.p.c. Replicano, in ogni modo, alle singole doglianze avversarie, condividendo la ricostruzione del quadro normativo e l'interpretazione dello stesso fornita dal primo giudice. Quanto all'ultimo motivo, deducono che nel caso di specie non ci si trova di fronte ad una ipotesi di ius superveniens, poiché gli artt. 1, comma 334 della legge n. 197/22 e 1-bis della legge n. 191/23 si sono limitati meramente a finanziare un diritto già riconosciuto nell'ordinamento giuridico. A loro volta interpongono appello incidentale - “Violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc in ordine alla declaratoria di condanna degli ispettori ricorrenti nel primo grado di giudizio alla rifusione delle spese di lite nei confronti della e del Controparte_6 [...]
- censurando la sentenza di primo grado nella parte Controparte_5 in cui il giudicante, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della e del Controparte_6 Controparte_5
li ha condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite per un
[...] importo complessivo pari a € 6.000,00, otre accessori di legge. Evidenziano, in relazione alla del Consiglio dei Ministri, che “la CP_6 sentenza di primo grado omette, del tutto ingiustamente, di considerare che, al quarto motivo e alla quarta delle conclusioni del ricorso all'Ecc.mo G.L. milanese, sebbene in subordine, era stata chiesta la disapplicazione del DPCM 23.12.2021, attuativo dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019 qualora lo stesso fosse stato interpretato nel senso di aver esso stesso illecitamente escluso detti dipendenti dal perimetro voluto dal combinato disposto dello stesso art. 1, comma 143, della legge 160/2019 e art. 6 del D. Lgs. 149/2015.” E in relazione al che è “l'ente Controparte_5
“vigilante” dell' , in quanto è lo stesso , ad Parte_1 Controparte_5 esempio, ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell' Inoltre, è l'ente il cui Parte_15 trattamento retributivo è stato assunto, nelle domande, quale parametro di riferimento, rappresentando inoltre anche l'Amministrazione da cui, in forza del citato Jobs Act (cfr. doc. 1), i dipendenti ricorrenti erano stati coattivamente trasferiti nel neonato , mantenendo lo Parte_1 stesso trattamento contrattual-lavoristico e svolgendo le medesime mansioni che gli stessi ispettori ricoprivano in seno al Ministero del Lavoro.”
Il e la si Controparte_5 Controparte_6 sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello incidentale, eccependo la infondatezza del motivo di gravame, posto che il Tribunale di Milano ha correttamente ravvisato il loro difetto di legittimazione passiva.
Il cui l'appello principale è stato Controparte_8 notificato ai soli fini della denuntiatio litis, è rimasto contumace in questo grado del giudizio. All'udienza del 4/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Erronea interpretazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 (I e II motivo appello principale)
*Errata interpretazione dell'art. 1, comma 334, della legge n. 197/22 (III motivo appello principale)
*Errata interpretazione dell'art. 1 e dell'art. 6 del D.L.vo 149/15 (IV motivo appello principale)
*Errata interpretazione delle disposizioni del CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2022” (V motivo appello principale) Le plurime doglianze con cui l'INL impugna nel merito la decisione del Tribunale di Milano vanno disattese. Innanzi tutto le considerazioni concernenti la nozione di “ sono state CP_9 sviluppate solo in sede di gravame e sono quindi inammissibili. In ogni caso sono prive di pregio. La perequazione dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 56 CCNL 2019/2021, stabilita dall'art. 1, comma 143, della legge 160/19, fa espresso riferimento ai “trattamenti economici accessori” del “personale appartenente alle aree professionali … dei e non al personale ministeriale in senso stretto, come CP_9 sostiene l'attuale appellante principale. E la locuzione “aree professionali dei sta ad indicare il “Comparto funzioni CP_9 centrali”, cui appartiene, ex art. 3 del CCQN per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali, triennio 2019-2021, del 3/8/21 (“Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente … dipendente da: - Avvocatura Generale dello Stato … CP_9 Parte_1
”) ed ex art. 6 del D.L.vo n. 149/15 (“al personale dirigenziale e non dirigenziale di
[...] ruolo dell' si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la Parte_1 contrattazione collettiva del comparto ), anche l'INL con i suoi dipendenti. CP_9
All' non può dunque che applicarsi la Parte_1 contrattazione collettiva del Comparto Funzioni Centrali, come d'altra parte statuito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 4/25, là dove rileva che “È, infatti, incontestabile – e, per la verità, incontestata dalle parti del giudizio a quo – l'applicabilità anche in loro favore (id est: ispettori del lavoro) della contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, in virtù del quadro normativo e contrattuale ricostruito nell'ordinanza di rimessione e illustrato al punto 3 del Ritenuto in fatto, al quale si rinvia… Del resto, è la stessa evoluzione legislativa successiva a confermare tale assunto. L'art. 1, commi da 334 a 337, della legge n. 197 del 2022 ha sostanzialmente ribadito, ai fini della perequazione dei trattamenti economici accessori, la necessaria equiparazione tra i dipendenti dell' e il personale ministeriale, prevedendo, sebbene solo «a decorrere dall'anno Parte_1
2023», che anche ai primi fosse riconosciuta «l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali”, chiarendo, rispetto all'art.
1-bis della legge n. 191/23, che lo stesso è intervenuto per “coprire” “anche il triennio precedente (2020-2022), durante il quale gli incrementi dell'indennità di amministrazione erano già stati corrisposti ai soli dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'effetto di innescare un cospicuo contenzioso, analogo a quello oggetto del giudizio principale, spesso con esiti favorevoli ai ricorrenti”. Non appare poi persuasiva la tesi dell'attuale appellante principale nella parte in cui sostiene che è la normativa legislativa la fonte della “aggiornata” retribuzione accessoria dei lavoratori denominata “indennità di amministrazione”, essendo al contrario la “contrattazione collettiva” la “imprescindibile fonte di disciplina in materia” (così pronuncia n. 4/25 CC). Neppure le argomentazioni in forza delle quali l'art. 1, comma 334 della legge n. 197/22 ed il successivo art.
1-bis della legge n. 191/23 non rappresentano solo una norma di copertura finanziaria del diritto degli ispettori del lavoro all'indennità di amministrazione come perequata, ma sono anche delle norme di copertura “giuridica” e che le stesse citate disposizioni non fanno alcun riferimento all'originaria perequazione di cui all'art. 1, comma 143, della legge della n. 160/19 - peraltro prospettata in questa sede e dunque inammissibile - sono convincenti, non rispettando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 4/25. L'art. 1, comma 334, della legge n. 197/22 - ovvero lo strumento con cui il legislatore ha finanziato, dal 2023 in avanti, la perequazione dell'indennità di amministrazione per il personale dell'INL - stabilisce che “al personale dell'ispettorato nazionale del lavoro … appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile” sia “riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del delle politiche sociali appartenente alle Aree, come Controparte_5 rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 comparto Funzioni centrali” e perciò espressamente richiama i criteri del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali che si applica anche al personale dello INL. Al riguardo la Corte Costituzionale ha statuito che “L'art. 1, commi da 334 a 337, della legge n. 197 del 2022 ha sostanzialmente ribadito, ai fini della perequazione dei trattamenti economici accessori, la necessaria equiparazione tra i dipendenti dell' e il personale Parte_1 ministeriale”, cosicché è di tutta evidenza, come correttamente puntualizza la difesa dei lavoratori, “che l'intervento del Legislatore con la citata norma si prefiggeva l'intenzione di porre parziale riparazione a quanto illecitamente non corrisposto al personale dell' sulla Parte_1 base del CCNL per gli anni 2020/2022, in forza dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019. Dunque, tale nuova norma di legge ribadiva l'applicazione della fonte contrattuale del CCNL 2019- 2021 “Comparto Funzioni centrali” per gli ispettori del lavoro dipendenti dell'INL, confermando la imprescindibilità dell'art. 6 del D. Lgs. n. 149/2015, che imponeva di applicare, sempre ad essi la contrattazione del comparto cui appartiene il Ministero del Lavoro, con la conseguente perequazione dell'indennità di amministrazione come perequata sin dall'anno 2020…. Dunque, a differenza di quanto sostiene controparte, l'art. 1, comma 334 della Legge n. 197/2022 non ha costituito in alcun modo la conclusione del “percorso di armonizzazione” dei trattamenti accessori del personale del Comparto Funzioni Centrali inizialmente intrapreso con l'introduzione dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019, ma ha rappresentato lo strumento finanziario con cui il Legislatore ha voluto porre un – almeno parziale – riparazione all'ingiustizia subita dal personale INL circa la mancata corresponsione dell'indennità di amministrazione come perequata sin dall'anno 2020, il cui diritto non discendeva dall'art. 1, comma 143 della Legge n. 160/2019 ma solo ed esclusivamente dalla contrattazione collettiva.” L'ulteriore assunto dell'INL - secondo cui l'espressione contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/19 “in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sta a significare che il trattamento economico dell'indennità di amministrazione come perequata non trova il proprio fondamento nella contrattazione collettiva e che il legislatore può derogare al principio di parità di trattamento all'interno della medesima categoria di dipendenti destinatari del medesimo CCNL - mal si concilia, ancora una volta, con quanto affermato dalla Consulta nella pronuncia n. 4/25 ovvero che è la “contrattazione collettiva” a costituire la “imprescindibile fonte di disciplina in materia” . D'altra parte, è lo stesso DPCM del 23/12/21, attuativo dell'art. 1, comma 143 della legge n. 160/19, a sancire che gli “incrementi” dell'indennità di Amministrazione ivi stabiliti a partire dall'anno 2020 vengano “recepiti nei rinnovi contrattuali” e pertanto ad individuare nella contrattazione collettiva la fonte dell'indennità di amministrazione come perequata. Come giustamente osservano i lavoratori, aderendo al ragionamento dell'INL esisterebbero, nello stesso “Comparto Funzioni Centrali”, due “indennità di amministrazione” : la prima spettante alla generalità dei dipendenti ministeriali e delle altre Agenzie ed enti ricompresi nel medesimo comparto, perequata e riquantificata secondo le disposizioni del CCNL 2019-2021, dunque secondo l'ivi richiamato DPCM 23/12/21 per gli anni 2020, 2021 e 2022; e la seconda spettante, nel medesimo comparto, solo agli ispettori del lavoro, ex dipendenti dell'INL, nella minore misura prevista del CCNL 2016-2018 (peraltro scaduto dal 2019). Una quantificazione per i soli dipendenti dell'INL dell'indennità di amministrazione secondo gli importi in essere anteriormente alla perequazione sarebbe in palese violazione dell'art. 3 C., come emerge chiaramente dalla pronuncia più volte richiamata della Corte Costituzionale là dove ha censurato
“l'irragionevole compensazione tra emolumenti di natura assai disomogenea (i.e. indennità di amministrazione e indennità una tantum), che “condurrebbe ad un'ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei soli dipendenti dell' , proprio sul piano della Parte_1 perequazione dell'indennità di amministrazione, che solo per essi non risulterebbe più integrale per l'anno 2022”. Da ultimo, infondata è la difesa dell'INL in punto erronea interpretazione degli artt. 52 e 56 del CCNL Comparto Funzioni Centrali. Come sopra evidenziato, l'art. 1, comma 143, della legge 160/19, prevede adeguamenti per i “trattamenti economici accessori” del “personale appartenente alle aree professionali … dei e a dette “aree professionali” appartengono anche i CP_9 dipendenti dell'INL in forza dell'art. 6 del D.L.vo n. 149/15, il quale, dispone che
“al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell' si applica, rispettivamente, la Parte_1 contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto . CP_9
Inoltre, l'art. 3 CCNQ 3 agosto 2021 stabilisce che “Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente … dipendente da… -
”, dal che discende che al personale INL si dovevano Parte_1 applicare i medesimi trattamenti retributivi del Comparto Funzioni Centrali e, dunque, anche l'indennità di amministrazione come perequata. Il DPCM 23/12/21, attuativo dell'art. 1, comma 143, legge 160/2019, all'art. 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che gli “incrementi” dell'indennità di Amministrazione ivi stabiliti a partire dall'anno 2020 sarebbero stati “recepiti nei rinnovi contrattuali”, cosicché il nuovo CCNL 2019/2021 dispone, fra l'altro, all'art. 56 dispone che “I Ministeri continu[i]no a corrispondere … le indennità di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14/9/2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennità di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale)”. In virtù dell'art. 56 del contratto collettivo le indennità di amministrazione devono essere quantificate in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 143, della legge 160/19, attuata dal DPCM 23/12/21, in quanto la norma citata è chiara sia nel prevedere l'indennità di amministrazione nell'ambito del CCNL 2019/2021, sia nell'escludere che la misura della stessa non potesse essere corrisposta secondo i valori “storici” dell'art. 31 del CCNL 2007, richiamato dall'art. 87 del CCNL 2016/2018, ma dovesse, invece, “tenere conto” della normativa successivamente intervenuta, che aveva previsto la perequazione della medesima. E quanto sostenuto dagli ispettori del lavoro sulla erogazione in loro favore dell'indennità di amministrazione come perequata nella stessa misura dei dipendenti del in forza dell'art. 56 del CCNL 2019/21 si Controparte_5 rinviene - ancora - nella sentenza della Corte costituzionale n. 4/25, la quale, sul punto, ha osservato che “i dipendenti dell' sono rimasti esclusi dalla Parte_1 percezione di tali maggiorazioni – da distribuire secondo i criteri dettati dall'art. 56 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022 per il triennio 2019-2021 –, che sono state invece corrisposte dagli uffici di ragioneria, come documentato dalle parti private, al solo personale di ruolo dei ministeri, a partire dal mese di maggio del 2022, con gli arretrati per le annualità dal 2020 al 2022.” Per tutte queste considerazioni, ogni altra questione assorbita, l'appello principale va rigettato.
* Regolamentazione spese di lite (VI motivo appello principale e appello incidentale) Va rammentato che, a fondamento della condanna alle spese di lite, vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non dovendo la parte vittoriosa essere gravata delle spese sostenute per la causa, la quale, altrimenti, subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto;
e va rammentato, pure, che la compensazione, totale o parziale, delle spese ex art. 92 c.p.c. è una facoltà – e non un obbligo – del giudice (cfr. Cass. n. 8522/24) nel caso di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” all'esito della pronuncia n. 77/18 CC. Ciò posto, la sentenza impugnata regge alle critiche formulate sia dall'INL che dai lavoratori, avendo il Tribunale di Milano applicato la regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c. Con riferimento alla condanna a carico di INL, il giudice di prime cure ha ritenuto di tutelare gli ispettori dei lavoro, che sono stati “costretti” ad agire in giudizio per vedersi riconosciuto un diritto retributivo già sancito dai contratti collettivi e da una norma di legge e che - a fronte della perdurante illecita condotta datoriale - hanno mantenuto l'interesse ad agire anche dopo l'intervento della Consulta, poiché l'art. 14, comma 4 del d.l. n. 25/25, convertito nella legge n. 69/25, ha individuato nella data del 31/12/26 il termine ai fini della liquidazione del dovuto in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale e ne ha subordinato l'erogazione al rispetto di determinati limiti di spesa per gli anni 2025 e 2026. Con riferimento, invece, alla condanna a carico degli attuali appellanti incidentali, la accertata carenza di legittimazione passiva va confermata. Per quanto concerne il non più Controparte_5 titolare dei rapporti di lavoro de quibus, poiché non è stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti, essendo irrilevante il fatto di essere l'ente “vigilante” dell' a cui gli attuali appellati sono stati Parte_1 coattivamente trasferiti. Ad analoga conclusione si perviene per quanto attiene alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Innanzi tutto, malgrado la domanda subordinata, non era necessaria la sua chiamata in causa, non vertendosi in un giudizio amministrativo diretto all'annullamento del DPCM 23/12/21, ma in un giudizio civile diretto solo alla sua disapplicazione. In ogni caso, tale domanda è rimasta assorbita dall'accoglimento della principale e dunque ai lavoratori vanno imputate le spese di lite sostenute alla Presidenza, che è stata costretta a difendersi in giudizio a causa della prospettazione attorea. Per quanto attiene, invece, alle spese del presente grado, il Collegio ritiene di doverne disporre la totale compensazione: nel rapporto per la Parte_16 reciproca soccombenza;
nel rapporto lavoratori/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio per la novità e complessità della questione esaminata, non ancora sottoposta al vaglio della Suprema Corte. Nulla per le spese del grado nei confronti della parte appellata non costituita. Gli attuali appellanti incidentale sono tenuti a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 1564/25 del Tribunale di Milano, che conferma. Compensa le spese del grado. Nulla per le spese del grado nei confronti del Controparte_8
[...]
Dà atto della sussistenza a carico degli attuali appellanti incidentali dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, li 4/11/25
IL PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Susanna Mantovani