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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/09/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 599 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra
- CF – nata a Lamezia Terme (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
11/04/1986, e IG. - CF – nato a [...] ed in Parte_2 C.F._2 data 05/03/1983, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF – C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 8 settembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/07/2025 - che i ricorrenti, in data 03/09/2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di San Pietro a Maida (CZ), iscritto all'atto n. 11, parte II, serie A, anno 2010; che, dal matrimonio nasceva la figlia minore, , in data 31/01/2011; Persona_1 che, i coniugi si erano separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, con decreto di omologa depositato in data 26/03/2021 che recepiva le seguenti concordate condizioni di separazione:
1. I IGg.ri e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2
2. La figlia minore , sarà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno, Persona_1 congiuntamente, la responsabilità genitoriale sulla minore che risiederà insieme alla madre, presso la casa coniugale sita in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8;
3. Il IG. potrà prendere e tenere con sé la figlia: nel corso di ciascuna settimana per Parte_2 almeno due giorni;
nei week-end a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto tra i coniugi, in base alle contingenti eIGenze e necessità dei genitori e della figlia;
ciascun coniuge potrà recarsi con la figlia in ferie per almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
ciascun coniuge potrà, inoltre, trascorrere con la figlia almeno 5 giorni, anche consecutivi, durante le festività Natalizie con la precisazione che quando trascorrerà con la figlia il giorno di Natale non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni, mentre quando trascorrerà con la figlia il giorno di Capodanno, non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni;
ciascun coniuge, infine, potrà trascorrere con la figlia almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le festività Pasquali. La figlia trascorrerà un compleanno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo nel quale verranno trascorse le vacanze con il relativo recapito telefonico. I coniugi si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, per tali motivi, a consultarsi l'uno con l'altro in ordine ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione della figlia in modo da seguire principi educativi comuni al fine di non creare confusione nei rapporti tra la figlia e genitori tenendoli indenni, per quanto possibile, da ogni e qualsiasi ipotesi di conflittualità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verranno adottate di comune accordo dai genitori;
4. Il IG. corrisponderà l'importo di € 300,00 (euro trecento/00), per il mantenimento Parte_2 della figlia minore, mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori rispettivamente nella misura del 50%;
5. Il IG. corrisponderà, altresì, l'importo di € 200,00 (euro duecento/00), per il Parte_2 mantenimento della IG.ra , la quale, sin d'ora, si impegnerà nella ricerca di una Parte_1 stabile occupazione. Resta convenuto tra le parti che, nell'ipotesi in cui la IG.r Parte_1 reperisse una occupazione lavorativa, cesserà automaticamente l'obbligo in capo al IG. Parte_2 di corrispondere l'assegno di mantenimento concordato;
6. Il IG. si impegnerà, altresì, a pagare le rate del mutuo acceso in data 21.07.2011, Parte_2 presso AXA MPS Prestito Personale, per un importo di € 22.206,50 da restituire in 120 rate da € 274,24, per la ristrutturazione dell'immobile sito in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8, adibito a casa coniugale;
7. La predetta casa coniugale, pervenuta a seguito di successione legittima alla ricorrente in qualità di erede del defunto padre, pro-quota unitamente agli altri eredi Controparte_1 Controparte_2
, e , verrà assegnata alla IG.ra , la quale
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1 si impegnerà a procedere al cambio di intestazione delle relative utenze e forniture;
8. Il veicolo Fiat Idea targato CM688SG resterà nella disponibilità della IG.r che Parte_1 procederà ad effettuare il trasferimento di proprietà del veicolo, dichiarando sin d'ora, di possedere in via 3
esclusiva il veicolo e, pertanto, di tenere indenne il IG. da ogni responsabilità Parte_2 conseguente all'uso e al possesso del veicolo targato CM688SG;
9. Il terreno sito in San Pietro a Maida, identificato al catasto al foglio 11 particella 381, in comproprietà tra i coniugi , resterà nell'esclusivo uso e disponibilità del IG. Parte_1 Parte_2
e, al riguardo, la IG.ra si impegna a prestare il proprio Parte_2 Parte_1 consenso ad una eventuale vendita del predetto immobile da parte del IG. . Resta Parte_2 convenuto tra le parti che il corrispettivo della eventuale vendita dell'immobile identificato al catasto al foglio
11 particella 381, entrerà nella disponibilità e proprietà del IG. , il quale si impegna, sin Parte_2
d'ora in ogni caso, a versare la quota di pertinenza della IG.ra delle imposte Parte_1 sull'immobile tenendo indenne la predetta IG.r da ogni e qualsiasi pretesa tributaria;
Pt_1 che, i suddetti coniugi, con il ricorso relativo al divorzio intendevano richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione consensuale con la modifica dei punti 4) e 5), di seguito correttamente indicate: la IG.ra rinuncia alla somma di € 200,00 a titolo di mantenimento e, Parte_1 contestualmente, il IG si obbliga a versare il maggiore importo di € 500,00 mensili, per Parte_2 il mantenimento della figlia minore, , in luogo del precedente importo di € 300,00 mensili Persona_1 fissato al punto 4 nelle condizioni di separazione (vedi ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i detti coniugi concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto alle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi con le modifiche sopra indicate.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 23/09/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 30/07/2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 8 settembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, 4
tenuto inoltre conto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 29 agosto 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in San Pietro a Maida (CZ) ed in data 03/09/2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale di Lamezia Terme in data 16/02/2021, in forma figurata nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 906/2020 RG e che, in data 26/03/2021, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 16 febbraio 2021; data di deposito del presente ricorso;
30 luglio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 23/09/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro quasi del tutto identiche – salvo alcune limitate, espresse modifiche concordate - a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eIGenze della prole ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 29 agosto 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 599 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], e IG.
[...] C.F._1 Parte_2
- CF – nato a [...] ed in data 05/03/1983, entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF – ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in San Pietro a Maida (CZ) ed in data 03/09/2010, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I IGg.ri e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto.
2. La figlia minore , sarà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno, Persona_1 congiuntamente, la responsabilità genitoriale sulla minore che risiederà insieme alla madre, presso la casa coniugale sita in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8.
3. Il IG. potrà prendere e tenere con sé la figlia: nel corso di ciascuna settimana per Parte_2 almeno due giorni;
nei week-end a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto tra i coniugi, in base alle contingenti eIGenze e necessità dei genitori e della figlia;
ciascun coniuge potrà recarsi con la figlia in ferie per almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
ciascun coniuge potrà, inoltre, trascorrere con la figlia almeno 5 giorni, anche consecutivi, durante le festività Natalizie con la precisazione che quando trascorrerà con la figlia il giorno di Natale non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni, mentre quando trascorrerà con la figlia il giorno di Capodanno, non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni;
ciascun coniuge, infine, potrà trascorrere con la figlia almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le festività Pasquali. La figlia trascorrerà un compleanno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo nel quale verranno trascorse le vacanze con il relativo recapito telefonico. I coniugi si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, per tali motivi, a consultarsi l'uno con l'altro in ordine ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione della figlia in modo da seguire principi educativi comuni al fine di non creare confusione nei rapporti tra la figlia e genitori tenendoli indenni, per quanto possibile, da ogni e qualsiasi ipotesi di conflittualità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verranno adottate di comune accordo dai genitori. 6
4. la IG.ra rinuncia alla somma di € 200,00 a titolo di mantenimento e, Parte_1 contestualmente, il IG si obbliga a versare il maggiore importo di € 500,00 mensili, per Parte_2 il mantenimento della figlia minore, , in luogo del precedente importo di € 300,00 mensili Persona_1 fissato al punto 4 nelle condizioni di separazione.
5. Il IG. si impegnerà, altresì, a pagare le rate del mutuo acceso in data 21.07.2011, Parte_2 presso AXA MPS Prestito Personale, per un importo di € 22.206,50 da restituire in 120 rate da € 274,24, per la ristrutturazione dell'immobile sito in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8, adibito a casa coniugale.
6. La predetta casa coniugale, pervenuta a seguito di successione legittima alla ricorrente in qualità di erede del defunto padre, pro-quota unitamente agli altri eredi Controparte_1 Controparte_2
, verrà assegnata alla IG.r la quale si
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1 impegnerà a procedere al cambio di intestazione delle relative utenze e forniture.
7. Il veicolo Fiat Idea targato CM688SG resterà nella disponibilità della IG.r che Parte_1 procederà ad effettuare il trasferimento di proprietà del veicolo, dichiarando sin d'ora, di possedere in via esclusiva il veicolo e, pertanto, di tenere indenne il IG. da ogni responsabilità Parte_2 conseguente all'uso e al possesso del veicolo targato CM688SG.
8. Il terreno sito in San Pietro a Maida, identificato al catasto al foglio 11 particella 381, in comproprietà tra i coniugi , resterà nell'esclusivo uso e disponibilità del IG. Parte_1 Parte_2
e, al riguardo, la IG.ra si impegna a prestare il proprio Parte_2 Parte_1 consenso ad una eventuale vendita del predetto immobile da parte del IG. . Resta Parte_2 convenuto tra le parti che il corrispettivo della eventuale vendita dell'immobile identificato al catasto al foglio
11 particella 381, entrerà nella disponibilità e proprietà del IG. , il quale si impegna, sin Parte_2
d'ora in ogni caso, a versare la quota di pertinenza della IG.ra delle imposte Parte_1 sull'immobile tenendo indenne la predetta IG.r da ogni e qualsiasi pretesa tributaria;
Pt_1
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Pietro a Maida (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 11, parte II, serie A, anno 2010, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 599 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra
- CF – nata a Lamezia Terme (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
11/04/1986, e IG. - CF – nato a [...] ed in Parte_2 C.F._2 data 05/03/1983, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF – C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 8 settembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/07/2025 - che i ricorrenti, in data 03/09/2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di San Pietro a Maida (CZ), iscritto all'atto n. 11, parte II, serie A, anno 2010; che, dal matrimonio nasceva la figlia minore, , in data 31/01/2011; Persona_1 che, i coniugi si erano separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, con decreto di omologa depositato in data 26/03/2021 che recepiva le seguenti concordate condizioni di separazione:
1. I IGg.ri e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2
2. La figlia minore , sarà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno, Persona_1 congiuntamente, la responsabilità genitoriale sulla minore che risiederà insieme alla madre, presso la casa coniugale sita in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8;
3. Il IG. potrà prendere e tenere con sé la figlia: nel corso di ciascuna settimana per Parte_2 almeno due giorni;
nei week-end a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto tra i coniugi, in base alle contingenti eIGenze e necessità dei genitori e della figlia;
ciascun coniuge potrà recarsi con la figlia in ferie per almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
ciascun coniuge potrà, inoltre, trascorrere con la figlia almeno 5 giorni, anche consecutivi, durante le festività Natalizie con la precisazione che quando trascorrerà con la figlia il giorno di Natale non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni, mentre quando trascorrerà con la figlia il giorno di Capodanno, non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni;
ciascun coniuge, infine, potrà trascorrere con la figlia almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le festività Pasquali. La figlia trascorrerà un compleanno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo nel quale verranno trascorse le vacanze con il relativo recapito telefonico. I coniugi si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, per tali motivi, a consultarsi l'uno con l'altro in ordine ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione della figlia in modo da seguire principi educativi comuni al fine di non creare confusione nei rapporti tra la figlia e genitori tenendoli indenni, per quanto possibile, da ogni e qualsiasi ipotesi di conflittualità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verranno adottate di comune accordo dai genitori;
4. Il IG. corrisponderà l'importo di € 300,00 (euro trecento/00), per il mantenimento Parte_2 della figlia minore, mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori rispettivamente nella misura del 50%;
5. Il IG. corrisponderà, altresì, l'importo di € 200,00 (euro duecento/00), per il Parte_2 mantenimento della IG.ra , la quale, sin d'ora, si impegnerà nella ricerca di una Parte_1 stabile occupazione. Resta convenuto tra le parti che, nell'ipotesi in cui la IG.r Parte_1 reperisse una occupazione lavorativa, cesserà automaticamente l'obbligo in capo al IG. Parte_2 di corrispondere l'assegno di mantenimento concordato;
6. Il IG. si impegnerà, altresì, a pagare le rate del mutuo acceso in data 21.07.2011, Parte_2 presso AXA MPS Prestito Personale, per un importo di € 22.206,50 da restituire in 120 rate da € 274,24, per la ristrutturazione dell'immobile sito in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8, adibito a casa coniugale;
7. La predetta casa coniugale, pervenuta a seguito di successione legittima alla ricorrente in qualità di erede del defunto padre, pro-quota unitamente agli altri eredi Controparte_1 Controparte_2
, e , verrà assegnata alla IG.ra , la quale
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1 si impegnerà a procedere al cambio di intestazione delle relative utenze e forniture;
8. Il veicolo Fiat Idea targato CM688SG resterà nella disponibilità della IG.r che Parte_1 procederà ad effettuare il trasferimento di proprietà del veicolo, dichiarando sin d'ora, di possedere in via 3
esclusiva il veicolo e, pertanto, di tenere indenne il IG. da ogni responsabilità Parte_2 conseguente all'uso e al possesso del veicolo targato CM688SG;
9. Il terreno sito in San Pietro a Maida, identificato al catasto al foglio 11 particella 381, in comproprietà tra i coniugi , resterà nell'esclusivo uso e disponibilità del IG. Parte_1 Parte_2
e, al riguardo, la IG.ra si impegna a prestare il proprio Parte_2 Parte_1 consenso ad una eventuale vendita del predetto immobile da parte del IG. . Resta Parte_2 convenuto tra le parti che il corrispettivo della eventuale vendita dell'immobile identificato al catasto al foglio
11 particella 381, entrerà nella disponibilità e proprietà del IG. , il quale si impegna, sin Parte_2
d'ora in ogni caso, a versare la quota di pertinenza della IG.ra delle imposte Parte_1 sull'immobile tenendo indenne la predetta IG.r da ogni e qualsiasi pretesa tributaria;
Pt_1 che, i suddetti coniugi, con il ricorso relativo al divorzio intendevano richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione consensuale con la modifica dei punti 4) e 5), di seguito correttamente indicate: la IG.ra rinuncia alla somma di € 200,00 a titolo di mantenimento e, Parte_1 contestualmente, il IG si obbliga a versare il maggiore importo di € 500,00 mensili, per Parte_2 il mantenimento della figlia minore, , in luogo del precedente importo di € 300,00 mensili Persona_1 fissato al punto 4 nelle condizioni di separazione (vedi ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i detti coniugi concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto alle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi con le modifiche sopra indicate.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 23/09/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 30/07/2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 8 settembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, 4
tenuto inoltre conto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 29 agosto 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in San Pietro a Maida (CZ) ed in data 03/09/2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale di Lamezia Terme in data 16/02/2021, in forma figurata nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 906/2020 RG e che, in data 26/03/2021, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 16 febbraio 2021; data di deposito del presente ricorso;
30 luglio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 23/09/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro quasi del tutto identiche – salvo alcune limitate, espresse modifiche concordate - a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eIGenze della prole ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 29 agosto 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 599 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], e IG.
[...] C.F._1 Parte_2
- CF – nato a [...] ed in data 05/03/1983, entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PROCOPIO ANTONIO - CF – ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in San Pietro a Maida (CZ) ed in data 03/09/2010, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I IGg.ri e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto.
2. La figlia minore , sarà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno, Persona_1 congiuntamente, la responsabilità genitoriale sulla minore che risiederà insieme alla madre, presso la casa coniugale sita in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8.
3. Il IG. potrà prendere e tenere con sé la figlia: nel corso di ciascuna settimana per Parte_2 almeno due giorni;
nei week-end a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto tra i coniugi, in base alle contingenti eIGenze e necessità dei genitori e della figlia;
ciascun coniuge potrà recarsi con la figlia in ferie per almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
ciascun coniuge potrà, inoltre, trascorrere con la figlia almeno 5 giorni, anche consecutivi, durante le festività Natalizie con la precisazione che quando trascorrerà con la figlia il giorno di Natale non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni, mentre quando trascorrerà con la figlia il giorno di Capodanno, non trascorrerà la vigilia e viceversa, ad anni alterni;
ciascun coniuge, infine, potrà trascorrere con la figlia almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le festività Pasquali. La figlia trascorrerà un compleanno con il padre ed uno con la madre, ad anni alterni. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo nel quale verranno trascorse le vacanze con il relativo recapito telefonico. I coniugi si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, per tali motivi, a consultarsi l'uno con l'altro in ordine ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione della figlia in modo da seguire principi educativi comuni al fine di non creare confusione nei rapporti tra la figlia e genitori tenendoli indenni, per quanto possibile, da ogni e qualsiasi ipotesi di conflittualità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verranno adottate di comune accordo dai genitori. 6
4. la IG.ra rinuncia alla somma di € 200,00 a titolo di mantenimento e, Parte_1 contestualmente, il IG si obbliga a versare il maggiore importo di € 500,00 mensili, per Parte_2 il mantenimento della figlia minore, , in luogo del precedente importo di € 300,00 mensili Persona_1 fissato al punto 4 nelle condizioni di separazione.
5. Il IG. si impegnerà, altresì, a pagare le rate del mutuo acceso in data 21.07.2011, Parte_2 presso AXA MPS Prestito Personale, per un importo di € 22.206,50 da restituire in 120 rate da € 274,24, per la ristrutturazione dell'immobile sito in San Pietro a Maida, Via Consortile n. 8, adibito a casa coniugale.
6. La predetta casa coniugale, pervenuta a seguito di successione legittima alla ricorrente in qualità di erede del defunto padre, pro-quota unitamente agli altri eredi Controparte_1 Controparte_2
, verrà assegnata alla IG.r la quale si
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1 impegnerà a procedere al cambio di intestazione delle relative utenze e forniture.
7. Il veicolo Fiat Idea targato CM688SG resterà nella disponibilità della IG.r che Parte_1 procederà ad effettuare il trasferimento di proprietà del veicolo, dichiarando sin d'ora, di possedere in via esclusiva il veicolo e, pertanto, di tenere indenne il IG. da ogni responsabilità Parte_2 conseguente all'uso e al possesso del veicolo targato CM688SG.
8. Il terreno sito in San Pietro a Maida, identificato al catasto al foglio 11 particella 381, in comproprietà tra i coniugi , resterà nell'esclusivo uso e disponibilità del IG. Parte_1 Parte_2
e, al riguardo, la IG.ra si impegna a prestare il proprio Parte_2 Parte_1 consenso ad una eventuale vendita del predetto immobile da parte del IG. . Resta Parte_2 convenuto tra le parti che il corrispettivo della eventuale vendita dell'immobile identificato al catasto al foglio
11 particella 381, entrerà nella disponibilità e proprietà del IG. , il quale si impegna, sin Parte_2
d'ora in ogni caso, a versare la quota di pertinenza della IG.ra delle imposte Parte_1 sull'immobile tenendo indenne la predetta IG.r da ogni e qualsiasi pretesa tributaria;
Pt_1
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Pietro a Maida (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 11, parte II, serie A, anno 2010, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)