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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1204/2023 L.P. Il Giudice, Dott. LA UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. VALENZANO ROSALBA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 22/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa LA UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1204 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, F.lli Rosselli, 2, presso lo dell'Avv. Francesca Bufalini e dell'Avv. Elisa Nardocci, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Viterbo, via Enrico Fermi, 15, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Valenzano, che la rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: procedura di selezione interna per progressione orizzontale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 1.8.2023 a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tal Lazio, adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA CAUTELARE: disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, unitamente a tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi. IN VIA SUBORDINATA, riconoscere il punteggio corretto dei titoli e, di conseguenza, il punteggio complessivo finale da attribuire al Dott. In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA 4% ed IVA 22% come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale del Lavoro di Viterbo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, comunque, carente degli elementi costitutivi idonei a supportarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va pertanto respinto. Il ricorrente – collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D – ha partecipato alla procedura di selezione interna, per titolo e colloquio, per il passaggio al livello economico DS di n. 11 di unità di collaboratori professionali infermieri di livello economico D, collocandosi alla posizione n. 20 della graduatoria finale. Con il presente ricorso intende ottenere l'annullamento della procedura e, in subordine, la riformulazione della graduatoria mediante l'attribuzione in proprio favore di un punteggio superiore rispetto a quello ottenuto. Il ricorrente, in particolare, eccepisce i seguenti vizi:
1) la mancata motivazione circa il punteggio attribuitogli per i titoli posseduti in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001;
2) la mancata pubblicazione della graduatoria per titoli prima dell'espletamento del colloquio in violazione dell'art. 12, comma 2. Del D.P.R. n. 487/1994 e del principio di trasparenza;
3) la trasmissione parziale della documentazione relativa alla selezione a seguito di richiesta di accesso agli atti;
4) l'errata composizione della commissione esaminatrice in violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 220/2001;
5) la mancata esclusione dei candidati e nonostante il mancato Parte_2 Parte_3 rispetto da parte dei medesimi dell'orario di svolgimento della prova orale;
6) l'erroneità del punteggio attribuitogli per i titoli per errore matematico di calcolo;
7) la mancata valorizzazione delle mansioni superiori svolte. Le contestazioni di cui ai nn. 5) e 6) sono inammissibili in quanto non sorrette da un interesse attuale e concreto. Per giurisprudenza pacifica nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di procedure concorsuali non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata;
invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale "defensor legitimitatis", un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato nn. 4790/2025; 1442/2025; 7322/2024; 219/2023). Nella specie ove risultassero fondati entrambi i motivi di contestazione, con attribuzione al ricorrente del punteggio richiesto di 73,713 anziché di quello assegnato di 69,58 ed esclusione dei candidati (posizionato al n. 12) e (posizionata Parte_2 Parte_3 al n. 4), il ricorrente salirebbe in graduatoria fino alla posizione n. 12, non collocandosi comunque in posizione utile per il passaggio al livello economico superiore. Ne deriva l'inammissibilità delle relative contestazioni. Quanto ai motivi nn. 1), 2) e 4) del ricorso, essi sono infondati in quanto si basano su norme (art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, nonché artt. 11 e 50 del D.P.R. n. 220/2001) non applicabili alla procedura in esame. Relativamente all'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, che prevedeva - anteriormente all'abrogazione di tale previsione ad opera dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, con decorrenza dal 14 luglio 2023 - l'obbligo di comunicare ai candidati gli esiti della valutazione dei titoli prima dell'effettuazione delle prove orali, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente affermato quanto segue: “il Collegio desidera perimetrare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. Detto decreto contiene il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi". L'art. 1 del d.P.R. in questione stabilisce che l'assunzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene: a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni". La lettura della norma in questione rende evidente come il d.P.R. n. 487/1994 contenga norme rivolte a disciplinare i concorsi pubblici per l'accesso all'impiego pubblico "dall'esterno", fattispecie questa non riferibile al caso di specie in cui, al contrario, viene in rilievo una procedura di selezione comparativa volta non all'instaurazione di un rapporto di impiego pubblico con soggetti estranei all'amministrazione ma, viceversa, destinata ad instaurare un nuovo rapporto lavorativo con soggetti che già prestano servizio alle dipendenze dell'amministrazione. In altre parole, nel caso della procedura oggetto del presente ricorso ci troviamo dinanzi ad un c.d. "concorso interno", al quale le norme previste dal D.P.R. n. 487 del 1994 - che riguardano i concorsi pubblici per l'accesso all'impiego - non sono applicabili per via di un'ontologica diversità rispetto alla selezione interna (questi ultimi presupponendo, infatti, l'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'amministrazione) e per il fatto di prevedere una disciplina (si vedano gli artt. 3,6,7 e 11, D.P.R. n. 487 del 1994 aventi ad oggetto lo svolgimento di prove scritte ed orali) non compatibile con quella relativa al concorso interno (così
[...]
sez. V, n. 7546/2006)…..Ne deriva, quindi, che le disposizioni recate dal d.P.R. Controparte_3
n. 487/1994 non risultano immediatamente applicabili a procedure selettive che, come nel caso di specie, si rivolgano non all'instaurazione di un rapporto lavorativo con soggetti estranei all'amministrazione ma, viceversa, concernano proprio il passaggio ad una categoria superiore di dipendenti già inquadrati nell'ambito di un rapporto di impiego con la p.a…..Pertanto, l'obbligo di previa individuazione dei criteri di valutazione dei titoli disposto dagli artt. 8, comma 1, e 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 - nonché l'obbligo di comunicare ai candidati gli esiti della valutazione dei titoli prima dell'effettuazione delle prove orali previsto dall'art. 12, comma 2, del citato d.P.R. - non può trovare applicazione immediata anche ai cc.dd. concorsi interni quale quello oggetto di disamina con il presente ricorso. Ai medesimi, tuttavia, trova applicazione il generale principio di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove recato dall'art. 12 del d.P.R. in questione nella misura in cui detta norma costituisce un precipitato del più generale principio di imparzialità e trasparenza dell'operato della p.a., ponendo l'accento sulla necessità che la determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (Cons. St., sez. VI, n. 6979/2018)” (così Tar Lazio n. 10893/2022). Nella specie non viene in rilievo un concorso pubblico per l'accesso all'impiego pubblico
“dall'esterno”, ma una procedura di selezione comparativa interna, per il passaggio ad un livello economico superiore nell'ambito della stessa categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro (c.d. progressione orizzontale). Ne deriva, in conformità alla giurisprudenza citata, che non trovano applicazione le norme che disciplinano i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno, ma soltanto i principi generali di ordine costituzionale in tema di buon andamento, imparzialità, trasparenza e pubblicità, applicabili a tutte le procedure di comparazione tra più candidati e non solo ai concorsi pubblici in senso stretto (cfr. Consiglio di Stato n. 1389/2022). Nel caso di specie il principio di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, quale corollario dei principi generali di imparzialità e trasparenza, risulta rispettato in quanto in sede di avviso di selezione interna è stato espressamente disciplinato il punteggio attribuibile dalla commissione esaminatrice per i titoli (doc. 3 ricorso, pag. 8 “Valutazione titoli e colloquio”). Le medesime considerazioni valgono in merito alla dedotta violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 (circa l'obbligo di motivazione nell'attribuzione del punteggio per titoli) e dell'art. 50 del medesimo D.P.R. (relativo alla composizione della commissione esaminatrice). Il D.P.R. n. 220/2001 (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”), si applica, come espressamente previsto dall'art. 1 (“Accesso dall'esterno”), alle procedure concorsuali in senso stretto (c.d. per l'accesso dall'esterno), mentre alle selezioni interne trovano applicazione esclusivamente i criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività e celerità di espletamento, ai quali devono essere improntati gli atti regolamentari interni di disciplina (in questo senso l'art. 3 del D.P.R. n. 220/2001, ai sensi del quale “Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento”). Alla procedura in esame, pertanto, non trova applicazione l'obbligo di motivazione del punteggio attribuito per titoli, risultando il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità sufficientemente garantito dalla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli operata in sede di avviso di selezione. Parimenti inapplicabile è l'art. 50 del D.P.R. n. 220/2001, risultando sufficiente che l' si conformi al principio di competenza e specializzazione dei Controparte_1 componenti della commissione esaminatrice, quale corollario di principio di buon andamento della P.A. Nella specie la nomina come Presidente della commissione di un medico (il Direttore della , anziché del Direttore delle professioni Parte_4 sanitarie (come richiesto dal ricorrente), oltre ad essere conforme all'avviso di selezione (che prevedeva la nomina della commissione da parte del Direttore Generale), appare sufficientemente idonea a garantire la competenza tecnica della commissione, tanto più che gli ulteriori due membri sono stati individuati in un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e in un infermiere titolare di incarico di organizzazione, quindi in due profili professionali corrispondenti a quello alla cui selezione la procedura era destinata. Le contestazioni in esame vanno pertanto respinte. Quanto alla censura di cui al n. 3), è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., contro le determinazioni sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi va proposto ricorso al Giudice Amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione. Ciò anche nel caso in cui i documenti di cui venga richiesta l'ostensione attengano al rapporto di pubblico impiego privatizzato o in generale a rapporti le cui controversie risultino devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Ciò perché la giurisdizione in materia di accesso (art. 116 c.p.a. e artt. 24 e ss., L. n. 241/90) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione, ma al contrario suppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un'attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell'actio ad exibendum (cfr. Tar Sicilia n. 1113/2022; Tar Lazio n. 6701/2021). La contestazione in questione è pertanto inammissibile. Relativamente, infine, alla censura di cui al n. 7), va rilevato che dai verbali degli incontri sindacali del 31.5.2021 e del 9.6.2021 emerge esclusivamente la richiesta delle Organizzazioni sindacali firmatarie di valorizzare l'eventuale svolgimento di mansioni superiori e non anche la richiesta di apertura della procedura ai soli collaboratori infermieri che avessero già svolto mansioni superiori. Part La predetta valorizzazione è stata attuata dalla attraverso la previsione nell'avviso di selezione dell'attribuzione “fino ad un massimo di 10 punti per lo svolgimento di mansioni superiori conferite con atto deliberativo, per n. 1 punto ad anno”. La censura risulta pertanto priva di qualsiasi fondamento. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da ei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 3.164,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, Viterbo, 22 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
LA UC
Proc. R.G.L.P. n. 1204/2023 L.P. Il Giudice, Dott. LA UC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. VALENZANO ROSALBA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 22/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa LA UC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1204 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, F.lli Rosselli, 2, presso lo dell'Avv. Francesca Bufalini e dell'Avv. Elisa Nardocci, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Viterbo, via Enrico Fermi, 15, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Valenzano, che la rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: procedura di selezione interna per progressione orizzontale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 1.8.2023 a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tal Lazio, adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA CAUTELARE: disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, unitamente a tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi. IN VIA SUBORDINATA, riconoscere il punteggio corretto dei titoli e, di conseguenza, il punteggio complessivo finale da attribuire al Dott. In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA 4% ed IVA 22% come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale del Lavoro di Viterbo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, comunque, carente degli elementi costitutivi idonei a supportarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va pertanto respinto. Il ricorrente – collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D – ha partecipato alla procedura di selezione interna, per titolo e colloquio, per il passaggio al livello economico DS di n. 11 di unità di collaboratori professionali infermieri di livello economico D, collocandosi alla posizione n. 20 della graduatoria finale. Con il presente ricorso intende ottenere l'annullamento della procedura e, in subordine, la riformulazione della graduatoria mediante l'attribuzione in proprio favore di un punteggio superiore rispetto a quello ottenuto. Il ricorrente, in particolare, eccepisce i seguenti vizi:
1) la mancata motivazione circa il punteggio attribuitogli per i titoli posseduti in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001;
2) la mancata pubblicazione della graduatoria per titoli prima dell'espletamento del colloquio in violazione dell'art. 12, comma 2. Del D.P.R. n. 487/1994 e del principio di trasparenza;
3) la trasmissione parziale della documentazione relativa alla selezione a seguito di richiesta di accesso agli atti;
4) l'errata composizione della commissione esaminatrice in violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 220/2001;
5) la mancata esclusione dei candidati e nonostante il mancato Parte_2 Parte_3 rispetto da parte dei medesimi dell'orario di svolgimento della prova orale;
6) l'erroneità del punteggio attribuitogli per i titoli per errore matematico di calcolo;
7) la mancata valorizzazione delle mansioni superiori svolte. Le contestazioni di cui ai nn. 5) e 6) sono inammissibili in quanto non sorrette da un interesse attuale e concreto. Per giurisprudenza pacifica nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di procedure concorsuali non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata;
invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale "defensor legitimitatis", un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato nn. 4790/2025; 1442/2025; 7322/2024; 219/2023). Nella specie ove risultassero fondati entrambi i motivi di contestazione, con attribuzione al ricorrente del punteggio richiesto di 73,713 anziché di quello assegnato di 69,58 ed esclusione dei candidati (posizionato al n. 12) e (posizionata Parte_2 Parte_3 al n. 4), il ricorrente salirebbe in graduatoria fino alla posizione n. 12, non collocandosi comunque in posizione utile per il passaggio al livello economico superiore. Ne deriva l'inammissibilità delle relative contestazioni. Quanto ai motivi nn. 1), 2) e 4) del ricorso, essi sono infondati in quanto si basano su norme (art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, nonché artt. 11 e 50 del D.P.R. n. 220/2001) non applicabili alla procedura in esame. Relativamente all'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, che prevedeva - anteriormente all'abrogazione di tale previsione ad opera dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, con decorrenza dal 14 luglio 2023 - l'obbligo di comunicare ai candidati gli esiti della valutazione dei titoli prima dell'effettuazione delle prove orali, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente affermato quanto segue: “il Collegio desidera perimetrare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. Detto decreto contiene il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi". L'art. 1 del d.P.R. in questione stabilisce che l'assunzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene: a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni". La lettura della norma in questione rende evidente come il d.P.R. n. 487/1994 contenga norme rivolte a disciplinare i concorsi pubblici per l'accesso all'impiego pubblico "dall'esterno", fattispecie questa non riferibile al caso di specie in cui, al contrario, viene in rilievo una procedura di selezione comparativa volta non all'instaurazione di un rapporto di impiego pubblico con soggetti estranei all'amministrazione ma, viceversa, destinata ad instaurare un nuovo rapporto lavorativo con soggetti che già prestano servizio alle dipendenze dell'amministrazione. In altre parole, nel caso della procedura oggetto del presente ricorso ci troviamo dinanzi ad un c.d. "concorso interno", al quale le norme previste dal D.P.R. n. 487 del 1994 - che riguardano i concorsi pubblici per l'accesso all'impiego - non sono applicabili per via di un'ontologica diversità rispetto alla selezione interna (questi ultimi presupponendo, infatti, l'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'amministrazione) e per il fatto di prevedere una disciplina (si vedano gli artt. 3,6,7 e 11, D.P.R. n. 487 del 1994 aventi ad oggetto lo svolgimento di prove scritte ed orali) non compatibile con quella relativa al concorso interno (così
[...]
sez. V, n. 7546/2006)…..Ne deriva, quindi, che le disposizioni recate dal d.P.R. Controparte_3
n. 487/1994 non risultano immediatamente applicabili a procedure selettive che, come nel caso di specie, si rivolgano non all'instaurazione di un rapporto lavorativo con soggetti estranei all'amministrazione ma, viceversa, concernano proprio il passaggio ad una categoria superiore di dipendenti già inquadrati nell'ambito di un rapporto di impiego con la p.a…..Pertanto, l'obbligo di previa individuazione dei criteri di valutazione dei titoli disposto dagli artt. 8, comma 1, e 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 - nonché l'obbligo di comunicare ai candidati gli esiti della valutazione dei titoli prima dell'effettuazione delle prove orali previsto dall'art. 12, comma 2, del citato d.P.R. - non può trovare applicazione immediata anche ai cc.dd. concorsi interni quale quello oggetto di disamina con il presente ricorso. Ai medesimi, tuttavia, trova applicazione il generale principio di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove recato dall'art. 12 del d.P.R. in questione nella misura in cui detta norma costituisce un precipitato del più generale principio di imparzialità e trasparenza dell'operato della p.a., ponendo l'accento sulla necessità che la determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (Cons. St., sez. VI, n. 6979/2018)” (così Tar Lazio n. 10893/2022). Nella specie non viene in rilievo un concorso pubblico per l'accesso all'impiego pubblico
“dall'esterno”, ma una procedura di selezione comparativa interna, per il passaggio ad un livello economico superiore nell'ambito della stessa categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro (c.d. progressione orizzontale). Ne deriva, in conformità alla giurisprudenza citata, che non trovano applicazione le norme che disciplinano i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno, ma soltanto i principi generali di ordine costituzionale in tema di buon andamento, imparzialità, trasparenza e pubblicità, applicabili a tutte le procedure di comparazione tra più candidati e non solo ai concorsi pubblici in senso stretto (cfr. Consiglio di Stato n. 1389/2022). Nel caso di specie il principio di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, quale corollario dei principi generali di imparzialità e trasparenza, risulta rispettato in quanto in sede di avviso di selezione interna è stato espressamente disciplinato il punteggio attribuibile dalla commissione esaminatrice per i titoli (doc. 3 ricorso, pag. 8 “Valutazione titoli e colloquio”). Le medesime considerazioni valgono in merito alla dedotta violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 (circa l'obbligo di motivazione nell'attribuzione del punteggio per titoli) e dell'art. 50 del medesimo D.P.R. (relativo alla composizione della commissione esaminatrice). Il D.P.R. n. 220/2001 (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”), si applica, come espressamente previsto dall'art. 1 (“Accesso dall'esterno”), alle procedure concorsuali in senso stretto (c.d. per l'accesso dall'esterno), mentre alle selezioni interne trovano applicazione esclusivamente i criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività e celerità di espletamento, ai quali devono essere improntati gli atti regolamentari interni di disciplina (in questo senso l'art. 3 del D.P.R. n. 220/2001, ai sensi del quale “Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento”). Alla procedura in esame, pertanto, non trova applicazione l'obbligo di motivazione del punteggio attribuito per titoli, risultando il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità sufficientemente garantito dalla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli operata in sede di avviso di selezione. Parimenti inapplicabile è l'art. 50 del D.P.R. n. 220/2001, risultando sufficiente che l' si conformi al principio di competenza e specializzazione dei Controparte_1 componenti della commissione esaminatrice, quale corollario di principio di buon andamento della P.A. Nella specie la nomina come Presidente della commissione di un medico (il Direttore della , anziché del Direttore delle professioni Parte_4 sanitarie (come richiesto dal ricorrente), oltre ad essere conforme all'avviso di selezione (che prevedeva la nomina della commissione da parte del Direttore Generale), appare sufficientemente idonea a garantire la competenza tecnica della commissione, tanto più che gli ulteriori due membri sono stati individuati in un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e in un infermiere titolare di incarico di organizzazione, quindi in due profili professionali corrispondenti a quello alla cui selezione la procedura era destinata. Le contestazioni in esame vanno pertanto respinte. Quanto alla censura di cui al n. 3), è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., contro le determinazioni sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi va proposto ricorso al Giudice Amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione. Ciò anche nel caso in cui i documenti di cui venga richiesta l'ostensione attengano al rapporto di pubblico impiego privatizzato o in generale a rapporti le cui controversie risultino devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Ciò perché la giurisdizione in materia di accesso (art. 116 c.p.a. e artt. 24 e ss., L. n. 241/90) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione, ma al contrario suppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un'attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell'actio ad exibendum (cfr. Tar Sicilia n. 1113/2022; Tar Lazio n. 6701/2021). La contestazione in questione è pertanto inammissibile. Relativamente, infine, alla censura di cui al n. 7), va rilevato che dai verbali degli incontri sindacali del 31.5.2021 e del 9.6.2021 emerge esclusivamente la richiesta delle Organizzazioni sindacali firmatarie di valorizzare l'eventuale svolgimento di mansioni superiori e non anche la richiesta di apertura della procedura ai soli collaboratori infermieri che avessero già svolto mansioni superiori. Part La predetta valorizzazione è stata attuata dalla attraverso la previsione nell'avviso di selezione dell'attribuzione “fino ad un massimo di 10 punti per lo svolgimento di mansioni superiori conferite con atto deliberativo, per n. 1 punto ad anno”. La censura risulta pertanto priva di qualsiasi fondamento. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da ei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 3.164,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, Viterbo, 22 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
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