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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2600/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente -
oggetto: FERIE PRECARI AL 30/6
FATTO
Il ricorrente ha agito in giudizio quale docente che ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato al 30/6 nei seguenti Controparte_2
periodi:
➢ 05/11/2018 al 30/06/2019
➢ 30/09/2019 al 30/06/2020 + 30/09/2019 al 30/06/2020
➢ 07/09/2021 al 30/06/2022 ➢ 24/10/2022 al 30/06/2023
➢ 06/09/2023 30/06/2024
per ottenere il pagamento dell' indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute per tot euro
8.655,73.come da prospetto analitico.
Il si è costituito contestando la pretesa nel merito CP_1
All' esito di odierna udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene al noto filone sulla spettanza ai docenti con contratti a termine dell' indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute.
In base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n. 228/2012, il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto.
La natura dell'indennità è stata definita dalla giurisprudenza come “mista” ossia “sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” (Cass. Civ., sent. n.
3021/2020), da cui la durata decennale del termine di prescrizione.
La normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione
Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la SA si è già pronunciata, da ultimo compiutamente con sentenze n. 16715 del 17.06.2024 e n. 11968/2025 del 07/05/2025.
Con tali pronunce la SC - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e 13440/24 - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in CP_1 caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva.
Va in effetti tenuto conto ai sensi delle disposizioni contrattual collettive in materia, art. 29 del CCNL del
29/11/2007, nelle attività didattiche che devono essere obbligatoriamente svolte fino al 30 giugno, ex art. 74 del Decreto L.vo n. 297/94, sono ricomprese anche le «attività funzionali all'insegnamento», laddove gli artt.
13 e 19 del CCNL 29/11/2007, e gli artt. 35 e 95 del CCNL del 2024 tuttora, subordinano la fruizione delle ferie ad una espressa domanda del docente e alla conseguente relativa autorizzazione del dirigente scolastico In base agli insegnamenti della SA (vd in particolare sentenze 16715/2024 + 11968/2025) la Con distinzione, sostenuta dal , all'interno del periodo dall'1.9 al 30.6, tra i periodi di sospensione delle lezioni (ricompresi tra il 1° settembre e il 9 giugno) e il periodo successivo di interruzione delle lezioni, è infondata.
La distinzione è infondata in quanto l'art. 74 del Decreto Legislativo n. 297/94 sancisce che nell'arco temporale che va dall'1.9. al 30.6 i docenti sono sempre obbligati a svolgere l'attività didattica, che ricomprende, oltre ai
200 gg. di svolgimento delle lezioni, anche tutte le attività funzionali all'insegnamento.
Ne consegue che «deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, DURANTE I GIORNI DI
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI DEFINITI DAI CALENDARI SCOLASTICI» ossia dal 1° settembre al 30 giugno.
Alla medesima conclusione si perviene del resto anche in quanto il comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, laddove prevede che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali», si riferisce indubbiamente anche al periodo successivo al 9 giugno, come si desume chiaramente dall'inciso «ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative», attività che indubbiamente si svolgono dopo la conclusione delle
«lezioni frontali». Invero se il legislatore avesse inteso riferire la facoltà di fruizione delle ferie al solo periodo anteriore al 9 giugno non avrebbe certo avuto necessità di escludere gli esami, gli scrutini e le valutazioni, che vengono necessariamente effettuate in concomitanza con la fine delle lezioni. Né pare possa seriamente affermarsi che la SA avrebbe riconosciuto l'obbligatorio espletamento delle attività didattiche funzionali all'insegnamento (e la conseguente presunzione di prestazione lavorativa) limitatamente al periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Da una semplice lettura delle sentenze emerge infatti che la
SA ha espressamente statuito il seguente principio di diritto: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva» .
Dunque:
➢ deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012: per le ferie serve una richiesta esplicita diretta del docente riscontrata da autorizzazione del dirigente scolastico;
➢ la collocazione in ferie da parte delle istituzioni scolastiche d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, è illegittima: durante la sospensione delle lezioni il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere considerato in ferie, da cui l' illegittimità dell' automatica sottrazione di tali giorni dal monte ferie spettante;
➢ il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute: il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il
Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso in forma scritta della perdita, in caso contrario ha diritto all' indennità sostitutiva.
Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti, con conseguente accoglimento del ricorso.
Gli stessi sono, infatti, perfettamente in linea con la normativa comunitaria come interpreta dal CGCE, dunque con fonte sovranazionale che come tale prevale sul diritto interno contrastante, così in particolare sul divieto per i pubblici dipendenti - stabilito dal d.l. n. 95/2012 ( art. 5, c. 8 convertito con modifiche con L. 135/2012)
- di monetizzazione di ferie e giorni di riposo sostitutivi delle festività ex lege n. 937/1977.
Ci si riferisce all' art 7 della direttiva 2003/88 che fonda in termini imperativi e incondizionati il diritto alle ferie annuali retribuite, di talchè - come da pacifica giurisprudenza della CGCE a far data dalla pronuncia 6.11.2018 causa C-619/16 - alla mancata fruizione consegue il diritto all' indennità finanziaria sostituiva qualora il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie mediante un' informazione adeguata, irrilevante essendo la mancata richiesta di ferie nel periodo di riferimento.
Piu' precisamente la giurisprudenza comunitaria sul punto – a far data dalle sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016
; in causa C-684/2016 - è univoca nell'affermare che l'ordinamento Controparte_3 CP_4
comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ( contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie) quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione.
In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro deve dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che “54). Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
Dai suddetti principi, affermati, in linea con il diritto comunitario, dalla SA (compiutamente Cass.
16715 del 17.06.2024), già applicati uniformemente dall' Ufficio in plurimi precedenti, deriva l' accoglimento del ricorso poiché:
➢ è pacifico e documentale che i giorni indicati in ricorso corrispondono a giorni di ferie maturati per i quali il ricorrente non ha presentato espressa richiesta diretta di ferie;
➢ il , da un lato, non ha provato di avere informato il ricorrente stesso in modo accurato e CP_1
tempestivo dell'esistenza delle ferie non godute invitandolo a goderne con specifico avviso in forma scritta della perdita, dall' altro in punto quantificazione non ha svolto contestazioni specifiche
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
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contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. condanna il a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle Controparte_1 ferie e festività soppresse non godute negli aa.ss. azionati , la somma di euro 8.655,73 oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di Controparte_1
accessori di legge, in euro 1.000,00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta.
Così deciso in Venezia, 4.12.2025
Il Giudice