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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/10/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 302/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 13.10.2025, davanti al Giudice dott. CL IC, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. Caterina DANIZIO in sostituzione dell'avv.
GOLINELLI LIDIA;
Per parte convenuta la dott.ssa POMPOSO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. DANIZIO con riferimento alla posizione di fa presente CP_1 che al medesimo è stata riconosciuta la carta Docente successivamente al ricorso;
unicamente per detta posizione pertanto chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Per si rimette in ordine all'eccezione di prescrizione Parte_1
formulata dal , richiamandosi agli atti e alle conclusioni rassegnate. CP_2
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla memoria e alle conclusioni e ribadisce l'eccezione di prescrizione formulata con riguardo alla posizione di Pt_1
[...]
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata. I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
CL IC
N. 302/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL IC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 302/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._1
residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Via Mario Greppi n. 2 giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa Gabriella
SO (C.F. ), funzionaria dello stesso , USR del C.F._3 CP_2
Piemonte – Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara, legalmente domiciliata presso l' , Via Mario Greppi n. 7, Controparte_4 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti: accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicate nel corpo del presente atto, il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante l'accredito dell'importo di Euro 500,00/anno, e precisamente: Euro 500,00 per il sig. CP_1 relativamente all'a.s. 2024/2025, Euro 4.000,00 per la sig.ra (relativamente agli a.s. Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 20 2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo,
- per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, condannare le amministrazioni resistenti, alla consegna in favore degli esponenti, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa pari ad ad Euro 500,00 per ciascun anno e precisamente: Euro 500,00 per il sig. relativamente all'a.s. 2024/2025, CP_1
Euro 4.000,00 per la sig.ra (relativa 16/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo. In via subordinata: Nell'ipotesi di fuoriuscita dal sistema scolastico nelle more del giudizio, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 comma 121, della Legge n. 107/2015, e così : Euro 500,00 per il sig. relativamente all'a.s. 2024/2025, Euro 4.000,00 per la sig.ra CP_1 relativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, di un importo di Euro 500,00 per ciascun anno e precisamente: Euro 500,00 per il sig. relativamente all'a.s. 2024/2025, Euro 4.000,00 per la sig.ra CP_1 relativamente agli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
22/2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, ovvero alla minore o maggior somma ritenuta di giustizia. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistataria.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto alla pretesa vantata dalla ricorrente
ricorrenti per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Parte_1
- nella ulteriore denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al docente per dall'a.s. 2024/2025 CP_1 poiché il ricorrente è stato interessato da supplenza fino al 31/08/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 12.6.2025, le parti ricorrenti esponevano di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
per l'anno scolastico 2024/2025 CP_1
per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Su tali premesse chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_2
convenuto al pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamavano, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022.
Il si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto delle Controparte_3
domande in quanto infondate, rilevando, in ogni caso, che il diritto alla Carta Docente per i titolari di supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'a.s. 2024/2025 era già riconosciuta per legge e che il con comunicazione del 24 giugno 2025 aveva CP_2
informato che a partire dalla stessa data erano state aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente;
eccepiva inoltre con riguardo alla posizione di Pt_1 la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dell'importo annuo di € 500,00
[...]
richiesto per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Quanto a è sufficiente osservare che la domanda riguarda unicamente CP_1
l'a.s. 2024/2025 e che per tale annualità il ricorrente risulta titolare di un contratto annuale sino al 31 agosto sicché il diritto al riconoscimento del diritto a beneficiare della Carta
Docente risulta oggi già in forza del nuovo testo dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107, come modificato dalla legge di bilancio (legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il procuratore della parte ha quindi dato atto dell'effettivamente riconoscimento alla ricorrente del bonus per l'anno scolastico in parola, benché successivamente all'instaurazione del giudizio. Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda svolta dal medesimo, come da richiesta della stessa parte ricorrente.
Nel resto, la domanda svolta da è parzialmente fondata e merita pertanto Parte_1 accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_2 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_2 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_3 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_2
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che abbia concluso con il i seguenti contratti a tempo Parte_1 Controparte_3 determinato:
Parte_1
*a.s. 2016/2017 dall'11 novembre 2016 al 30 giugno 2017 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2017/2018 dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2018/2019 dall'11 settembre 2018 al 30 giugno 2019 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Dalla Chiesa-Spinelli”;
*a.s. 2019/2020 dal 12 settembre 2019 al 30 giugno 2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2020/2021 dal 18 settembre 2020 al 30 giugno 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2021/2022 dal 04 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2022/2023 dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Omegna.
Non vi è dubbio che i contratti sottoscritti dalla ricorrente rientrano nella tipologia per la quale la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la Carta OC debba essere riconosciuta.
Quanto alla domanda per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 svolta da deve, peraltro, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte_1
convenuto. CP_2
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone, invero, la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato, come precisato dalla Corte di Cassazione, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e quindi per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30 novembre 2016 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno (cfr. art. 5, comma 1, d.p.c.m. 28.11.2016).
Parte ricorrente non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto riguarda la condizione di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che dal contratto prodotto per l'a.s.
2024/2025 risulta che la ricorrente sia comunque inserita nelle graduatorie provinciali degli aspiranti alle supplenze, riferite come noto al biennio in corso -2024/2026 -.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto di ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e per l'effetto il deve essere CP_2 condannato al pagamento in favore degli stessi ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dell'importo nominale di € 2.500.
Le spese di lite seguono la soccombenza (valutata anche la soccombenza virtuale in ordine alla domanda svolta da e si liquidano come da dispositivo tenuto conto CP_1
della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di CP_1
per l'a.s. 2024/2025.
[...]
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_3 CP_5
in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015;
- rigetta la domanda svolta da per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 Parte_1
e 2018/2019.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_2 complessivamente in euro 1.030 per competenze ed euro 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 13.10.2025
Il Giudice del lavoro CL IC
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 13.10.2025, davanti al Giudice dott. CL IC, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. Caterina DANIZIO in sostituzione dell'avv.
GOLINELLI LIDIA;
Per parte convenuta la dott.ssa POMPOSO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. DANIZIO con riferimento alla posizione di fa presente CP_1 che al medesimo è stata riconosciuta la carta Docente successivamente al ricorso;
unicamente per detta posizione pertanto chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Per si rimette in ordine all'eccezione di prescrizione Parte_1
formulata dal , richiamandosi agli atti e alle conclusioni rassegnate. CP_2
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla memoria e alle conclusioni e ribadisce l'eccezione di prescrizione formulata con riguardo alla posizione di Pt_1
[...]
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata. I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
CL IC
N. 302/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL IC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 302/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._1
residente in [...],
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Golinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Via Mario Greppi n. 2 giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa Gabriella
SO (C.F. ), funzionaria dello stesso , USR del C.F._3 CP_2
Piemonte – Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara, legalmente domiciliata presso l' , Via Mario Greppi n. 7, Controparte_4 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti: accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicate nel corpo del presente atto, il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante l'accredito dell'importo di Euro 500,00/anno, e precisamente: Euro 500,00 per il sig. CP_1 relativamente all'a.s. 2024/2025, Euro 4.000,00 per la sig.ra (relativamente agli a.s. Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 20 2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo,
- per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, condannare le amministrazioni resistenti, alla consegna in favore degli esponenti, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa pari ad ad Euro 500,00 per ciascun anno e precisamente: Euro 500,00 per il sig. relativamente all'a.s. 2024/2025, CP_1
Euro 4.000,00 per la sig.ra (relativa 16/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo. In via subordinata: Nell'ipotesi di fuoriuscita dal sistema scolastico nelle more del giudizio, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 comma 121, della Legge n. 107/2015, e così : Euro 500,00 per il sig. relativamente all'a.s. 2024/2025, Euro 4.000,00 per la sig.ra CP_1 relativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, di un importo di Euro 500,00 per ciascun anno e precisamente: Euro 500,00 per il sig. relativamente all'a.s. 2024/2025, Euro 4.000,00 per la sig.ra CP_1 relativamente agli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
22/2023 e 2024/2025, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, ovvero alla minore o maggior somma ritenuta di giustizia. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistataria.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto alla pretesa vantata dalla ricorrente
ricorrenti per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Parte_1
- nella ulteriore denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al docente per dall'a.s. 2024/2025 CP_1 poiché il ricorrente è stato interessato da supplenza fino al 31/08/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 12.6.2025, le parti ricorrenti esponevano di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
per l'anno scolastico 2024/2025 CP_1
per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Su tali premesse chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_2
convenuto al pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato, lamentando che l'esclusione dal beneficio degli insegnanti precari fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamavano, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022
e l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea Sesta Sezione del 18.05.2022.
Il si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto delle Controparte_3
domande in quanto infondate, rilevando, in ogni caso, che il diritto alla Carta Docente per i titolari di supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'a.s. 2024/2025 era già riconosciuta per legge e che il con comunicazione del 24 giugno 2025 aveva CP_2
informato che a partire dalla stessa data erano state aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente;
eccepiva inoltre con riguardo alla posizione di Pt_1 la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dell'importo annuo di € 500,00
[...]
richiesto per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Quanto a è sufficiente osservare che la domanda riguarda unicamente CP_1
l'a.s. 2024/2025 e che per tale annualità il ricorrente risulta titolare di un contratto annuale sino al 31 agosto sicché il diritto al riconoscimento del diritto a beneficiare della Carta
Docente risulta oggi già in forza del nuovo testo dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107, come modificato dalla legge di bilancio (legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il procuratore della parte ha quindi dato atto dell'effettivamente riconoscimento alla ricorrente del bonus per l'anno scolastico in parola, benché successivamente all'instaurazione del giudizio. Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda svolta dal medesimo, come da richiesta della stessa parte ricorrente.
Nel resto, la domanda svolta da è parzialmente fondata e merita pertanto Parte_1 accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_2 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_2 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_3 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_2
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che abbia concluso con il i seguenti contratti a tempo Parte_1 Controparte_3 determinato:
Parte_1
*a.s. 2016/2017 dall'11 novembre 2016 al 30 giugno 2017 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2017/2018 dal 13 settembre 2017 al 30 giugno 2018 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Ferrini – Franzosini” di Verbania;
*a.s. 2018/2019 dall'11 settembre 2018 al 30 giugno 2019 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Dalla Chiesa-Spinelli”;
*a.s. 2019/2020 dal 12 settembre 2019 al 30 giugno 2020 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2020/2021 dal 18 settembre 2020 al 30 giugno 2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2021/2022 dal 04 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Maggia” di Stresa;
*a.s. 2022/2023 dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Superiore “Gobetti” di Omegna;
*a.s. 2024/2025 dal 01 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Omegna.
Non vi è dubbio che i contratti sottoscritti dalla ricorrente rientrano nella tipologia per la quale la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la Carta OC debba essere riconosciuta.
Quanto alla domanda per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 svolta da deve, peraltro, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte_1
convenuto. CP_2
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone, invero, la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato, come precisato dalla Corte di Cassazione, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e quindi per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30 novembre 2016 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno (cfr. art. 5, comma 1, d.p.c.m. 28.11.2016).
Parte ricorrente non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione.
Per quanto riguarda la condizione di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che dal contratto prodotto per l'a.s.
2024/2025 risulta che la ricorrente sia comunque inserita nelle graduatorie provinciali degli aspiranti alle supplenze, riferite come noto al biennio in corso -2024/2026 -.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto di ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e per l'effetto il deve essere CP_2 condannato al pagamento in favore degli stessi ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dell'importo nominale di € 2.500.
Le spese di lite seguono la soccombenza (valutata anche la soccombenza virtuale in ordine alla domanda svolta da e si liquidano come da dispositivo tenuto conto CP_1
della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 302/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di CP_1
per l'a.s. 2024/2025.
[...]
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_3 CP_5
in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015;
- rigetta la domanda svolta da per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 Parte_1
e 2018/2019.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_2 complessivamente in euro 1.030 per competenze ed euro 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 13.10.2025
Il Giudice del lavoro CL IC