Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 30/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da ON AR Presidente ALBERGHINI NI Consigliere, relatore LI LI IM Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32491 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 70121, reso da BE NI;
Visti gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione del Magistrato relatore NI GH, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, come da verbale;
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con relazione n. 182 del 2 aprile 2025, il Magistrato istruttore dei conti degli agenti degli uffici periferici delle Amministrazioni statali operanti nel territorio della Provincia di Padova ha deferito al Collegio il conto n. 70121 reso in data 23 marzo 2021 da NI BE, consegnatario di carte valori
(carte di identità) del Ministero dell’Interno – Prefettura di Padova, avendo rilevato che il nominato assistente amministrativo aveva svolto in via di fatto le funzioni di agente contabile addetto alla gestione delle carte
d’identità per l’intero esercizio 2020 e che si trattava di una ultima gestione.
Evidenziava, inoltre, che non era stato redatto un verbale di passaggio delle consegne (tanto al momento iniziale della gestione, al 1 gennaio 2020, quanto a quello finale del 31.12.2020) e che, sul punto, l’Amministrazione, nel corso dell’istruttoria, aveva rappresentato come l’adempimento non era stato posto in essere per l’assenza di una formale nomina sia dell’agente cessante e sia del subentrante. Si assicurava, tuttavia, che era stata fatta in ogni caso la ricognizione della consistenza delle carte valori all’atto della presa in carico della gestione da parte dell’agente subentrante.
Rilevava, ancora, l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. in merito al quale l’Amministrazione aveva precisato di aver provveduto ad individuare l’organo competente solo dal 2024.
Il Magistrato, dando atto che l’esame formale del conto comunque non presentava criticità, deferiva il conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c..
In data 12 settembre 2025, la Prefettura di Padova depositava una memoria con la quale, richiamate le note di riscontro alle richieste istruttorie, rappresentava la corretta corrispondenza contabile sia nelle consegne che nelle giacenze dei modelli di carte d’identità riportate nel Rendiconto.
Forniva, inoltre, rassicurazione in merito all’avvenuta presa d’atto della corrispondenza delle giacenze dei modelli presi in carico a quelle segnalate dal precedente agente contabile al termine della propria gestione, anche in assenza di un formale verbale di passaggio delle consegne. Evidenziava, peraltro, che, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la conseguenza della mancata redazione di un verbale di consegne non configurava una irregolarità della gestione e del conto giudiziale.
Concludeva per il discarico del conto giudiziale, stante l’assenza di qualsivoglia irregolarità gestionale, a tal fine rimarcando che il conto giudiziale era stato parificato dal responsabile del procedimento e corredato dal visto di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria Territoriale di Padova e Rovigo.
All’udienza del giorno 8 ottobre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1.Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale, avente ad oggetto la gestione del consegnatario di stampati a rigoroso rendiconto
(carte di identità), reso da NI BE, del Ministero dell’Interno -
Prefettura di Padova, per l’esercizio 2020, ultima gestione dell’agente.
Il conto, redatto su un modello conforme al mod. 65- Ramo U.T. G., è sottoscritto in data 23 febbraio 2020 (rectius, 2021) dall’agente in qualità di
“responsabile dell’istruttoria” e, in data 24 febbraio 2021, è stato controfirmato dal Viceprefetto vicario, dr. Raffele Ricciardi, nonché parificato dal dr. Paolo Savaris, “funzionario addetto alla parifica”. In data 3 marzo 2021, la Ragioneria Territoriale dello Stato ha apposto il visto di regolarità.
Il sig. NI BE ha assunto la qualità di agente contabile in via di fatto.
Come precisato dall’Amministrazione, in esito alla richiesta di trasmissione del provvedimento di nomina dell’agente: “Il conto giudiziale risulta essere firmato dall’Assistente NI BERTO in qualità di addetto al servizio che curava la gestione delle carte d’identità in quanto, come già in tutti i precedenti conti giudiziali resi da questa Prefettura tramite la RTS e di cui codesta Corte ha riconosciuto regolare la gestione e proposto l’approvazione, non era stata ancora formalizzata la figura dell’agente contabile” (nota prot. n. 11304/2024).
2. L’attività rendicontata consiste nella detenzione dei modelli cartacei delle carte d’identità -forniti alla Prefettura dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ognuno dei quali è contraddistinto da un numero di serie progressivo: si tratta di carte valori si sensi del D.M. Economia e Finanze 23/12/2013 All.A- al fine di distribuirli ai Comuni che ne fanno richiesta, previa esibizione della ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto in relazione al quantitativo richiesto (come accertato nel corso dell’istruttoria, tale versamento è effettuato direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato: il conto, pertanto, è esclusivamente a materia).
In concreto l’attività di distribuzione viene svolta da uno dei dipendenti assegnati all’Area Enti Locali, il quale provvede all’annotazione su apposito registro degli estremi dell’avvenuta consegna, riportando i numeri di serie dei modelli ed il quantitativo. Lo stesso provvede a compilare anche un modello di ricevuta (mod.4) che, controfirmato dal dipendente comunale ricevente, viene restituito alla Prefettura con l’annotazione del numero di protocollo comunale.
Il conto giudiziale viene redatto mediante compilazione dello specifico mod.
65-Ramo U.T.G. (od analogo prospetto), che riporta a “carico” i numeri di serie ed il quantitativo dei modelli delle carte d’identità risultanti al 1°
gennaio dell’anno di riferimento e le eventuali forniture ricevute nel corso della gestione dall’Istituto Poligrafico e, a “scarico”, i numeri di serie ed il quantitativo dei supporti distribuiti ai Comuni nell’anno e la giacenza al 31 dicembre.
Ebbene, l’esame dei mod. 4 acquisiti nel corso dell’istruttoria
(complessivamente 9, il primo del 10 febbraio 2020, l’ultimo del 30 dicembre 2020) ha evidenziato che, nella concreta prassi, alla gestione hanno preso parte non solo l’agente BE che ha reso il conto (e che ha sottoscritto le ricevute nn. 1-3; 5; 7-8), ma anche altri soggetti che hanno sottoscritto le ricevute di consegna in qualità di “impiegato addetto” ed hanno, quindi, assunto del pari la qualifica di agente contabile di fatto (cfr.
ric. n. 4 del 2/9/2020, firmata dall’Assistente amministrativo Teresa Callea;
ric. n. 6 del 18/11/2020, con firma parzialmente leggibile –apparentemente, MA Carniello-; ric. n. 9 del 30/12/2020 firmata dall’Assistente amministrativo Manuela Cimino).
Tale modalità di gestione è stata riscontrata anche in relazione alle medesime gestioni del precedente esercizio 2019 (oggetto del giudizio n.
32492) e dei successivi esercizi 2021 e 2024 (rispettivamente oggetto dei giudizi n. 32493 e 32494), seppur rendicontate da altri agenti, e deve, pertanto, anche alla luce delle comunicazioni dell’Amministrazione acquisite in istruttoria, ritenersi corrispondente al modello organizzativo adottato nel periodo di riferimento.
3. Ciò posto, osserva il Collegio che la fattispecie descritta rappresenta una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato dall’art.
192 del R.D. n. 827/1924.
Va ricordato, infatti, che la qualifica di agente contabile discende dalla mera circostanza, anche di fatto, dell’avere il maneggio del denaro pubblico o dell’essere “consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato” (art. 178 reg. cont. stato; art. 74 rd.2440/23), prescindendo dall’esistenza di un provvedimento di nomina, tanto che la presentazione del conto giudiziale (e la conseguente sottoposizione a giudizio di conto) è obbligo incombente finanche a coloro i quali si siano “ingeriti”, lecitamente o meno, in una gestione altrui o in una gestione in via di fatto per la sola circostanza dell’avvenuto maneggio del denaro e/o dell’essere stati consegnatari di beni, materie ed oggetti dello Stato.
Ciò posto, come emerso nel corso del giudizio, le carte valori di cui è causa erano in uso presso l’ufficio competente alla distribuzione dei modelli di carte di identità, a cui, oltre al responsabile (che, nel caso di specie, ha reso il conto), erano addetti più impiegati i quali hanno avuto parte nella gestione quantomeno nella fase della distribuzione: pertanto erano tenuti alla resa del conto tutti coloro i quali, all’interno dell’ufficio hanno avuto la disponibilità (e quindi la custodia) e il maneggio dei modelli da distribuire ai Comuni richiedenti, essendo altresì obbligati alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Sez. Veneto, n. 221/2024).
Secondo il modello di organizzazione instauratosi e consolidatosi nella prassi dell’Amministrazione (come, peraltro, da quest’ultima confermato anche nella memoria agli atti del giudizio), quindi, tra il soggetto
“responsabile” dell’ufficio e gli “addetti” alla distribuzione, tutti coinvolti -
con funzioni e mansioni diverse, ma in larga misura intercambiabili-, nella gestione delle carte valori in custodia si delinea uno schema del tipo
“agente principale/subagente”, in cui l’agente principale si pone in un rapporto diretto con l’Amministrazione (alla quale, infatti, presenta il conto)
fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari che, appunto, confluiscono (“si concentrano”) in quella dell’agente principale.
4. Nel caso in esame, invece, il documento di rendicontazione è unitario, nonostante l’ “ingerenza” di una pluralità di soggetti nella gestione: ne deriva un rilevante profilo di irregolarità del conto, in quanto non corredato dei conti degli agenti secondari, come invece previsto dal terzo comma dell’art. 192 del r.d. n. 827 del 1924 (“I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro del tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale”).
A tale proposito, il Collegio osserva che il conto in esame non può ritenersi adeguatamente rappresentativo in mancanza dell’allegazione al conto
“principale” dei (sub)conti presentati dagli altri soggetti che, ingeritisi nella gestione (legittimamente, per dovere ed in ragione dei compiti d’ufficio),
erano tenuti a renderli.
Il conto, infatti, deve essere idoneo a dimostrare, mediante le scritturazioni ivi contenute, i fatti di gestione ed i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.): la forma del conto ed i relativi contenuti debbono, conseguentemente, essere coerenti con questa finalità.
La giurisprudenza di questa Corte da tempo è pervenuta ad affermare l’indefettibilità non solo dell’obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione
(cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022, Sez. Campania n. 177/2025: “in giurisprudenza si ritiene che possano ritenersi validi i conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi, a condizione che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione, e che i relativi contenuti siano coerenti con l’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione che consentano la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l’attività degli agenti contabili (art. 140, comma 2, c.g.c.)”).
In applicazione di tali generali principi la giurisprudenza afferma l’irregolarità del conto tanto nel caso in cui sia rappresentativo di una pluralità di gestioni facenti capo al medesimo agente (Sez. Calabria, n.
354/2020: id. n. 405/2019), quanto nel caso in cui la medesima gestione faccia capo ad agenti diversi (ex aliis, Sez. Sicilia, n. 825/2020; Sez. Veneto n. 243/2024; id. n. 28/2025) e ciò proprio in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti (ex aliis, Sez. Veneto, n. 29/2023) i quali, di regola, rispondono per la parte che vi hanno avuto (art. 192, comma 2, R.D. 827/24).
5. ll Collegio prende, inoltre, atto della mancata redazione del verbale di passaggio delle consegne tanto all’atto dell’assunzione della gestione
(1.1.2020) quanto al momento della cessazione (31.12.2020), nonché della posizione espressa in punto de quo dall’Amministrazione, secondo cui l’adempimento non sarebbe stato posto in essere stante la mancanza di una formale nomina degli agenti consegnatari delle carte valori.
A tale proposito, va osservato che il consegnatario, all’atto dell’assunzione dell’incarico (anche se in via fatto) è tenuto ad eseguire la ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali (art. 182 del R.D. n. 827/1924), anche al fine di evitare che si determini, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione della gestione
“da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni” (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 86/2015).
Le ineludibili finalità a cui è sotteso l’adempimento sono connesse, infatti, all’esistenza della gestione e non vengono certo meno per la mancanza di un provvedimento formale di nomina dell’agente, tanto più se, come nel caso in esame, la gestione avveniva nell’ambito di una consolidata prassi organizzativa dell’ufficio.
La ricognizione, all’atto dell’assunzione della gestione da parte del consegnatario subentrante, della consistenza e dello stato dei materiali, nonché delle contabilità e delle scritture contabili in consegna del contabile cessante, risponde infatti al duplice fine, da un lato, di separare i fatti delle due gestioni ed individuare eventuali ammanchi nella gestione cessata e, dall’altro, di determinare con certezza la consistenza iniziale della nuova gestione.
Nel caso in esame, tuttavia, deve darsi atto che la scrittura di apertura del conto trova corrispondenza in quella di chiusura del conto dell’esercizio 2019, depositato agli atti della Sezione al n. 89120 ed oggetto del giudizio n.
32492.
La giacenza delle carte d’identità al 1° gennaio 2020, infatti, è di 11.500 unità ed il conto espone la quantità di carte d’identità complessivamente rilasciate nell’anno 2020 (n. 450: le movimentazioni discarico hanno trovato corrispondenza nella documentazione acquisita in istruttoria), con una rimanenza al 31 dicembre 2020 pari a 11.050 unità, in assenza di movimentazioni di carico, quantità correttamente riportata in apertura del conto della gestione successiva per l’esercizio 2021, depositato agli atti della Sezione al n. 74536, oggetto del giudizio n. 32493.
6. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., il Collegio ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.
Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa -
come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale -
“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può pertanto, ritenersi che l’avvenuta parificazione del conto e l’apposizione del visto di regolarità della Ragioneria Territoriale dello Sato abbiano potuto assolvere, in funzione sostitutiva, a quella propria della relazione dell’organo di controllo interno che ne differisce per metodo e contenuto, trattandosi di adempimento specifico finalizzato alla resa del conto innanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c..
7. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 32491 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile NI BE in relazione al conto giudiziale n.70121, depositato in data 23 marzo 2021, lo dichiara irregolare e, per l’effetto, non discarica l’agente.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 8 ottobre e 9 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NI GH AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)