TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4011
TAR
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
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Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità ex art. 21 septies della l. 241/90 per violazione e/o elusione della sentenza del consiglio di stato sez. iv, n. 7880/2022; - violazione ed errata applicazione dell’art. 6, co. 2, del dPR. 146/2017 così come emendato per effetto ed in conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022; - violazione ed errata applicazione dell’art. 1, commi 163 e 160, della l. 208/2015 e degli obiettivi di pubblico interesse ad essi sottesi, nonché dei principi di pluralismo dell’informazione e di concorrenza nel settore dell’emittenza televisiva locale; - violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della l. 241/90: difetto di motivazione e di istruttoria; - eccesso di potere: difetto dei presupposti di fatto e di diritto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; illegittimità derivata

    Il Collegio osserva che il giudicato di cui alle sent. nn. 7878-7880-7881/2024 cit., aventi tra l’altro ad oggetto annualità pregresse al 2018, non si estenda alla fattispecie in esame, in ragione della successiva “legificazione” del d.P.R. n. 146/2017, come correttamente ritenuto dal Ministero resistente. Occorre, in particolare, sottolineare che la tesi dell’avvenuta “legificazione” del d.P.R. n. 146/2017 era già stata affermata con indirizzo univoco dalla giurisprudenza amministrativa, residuando un contrasto interpretativo in merito alla efficacia temporale dell’intervento normativo di cui all’art. 4-bis del d.l. 91/2018, ovvero se i suoi effetti decorressero dall’entrata in vigore o dal 2019.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in gazz. uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191

    Nelle sentenza n. 44/2025 la Consulta ha chiarito che l’art. 4-bis, con il richiamo al d.P.R. n. 146 del 2017, ha operato una “legificazione” delle norme regolamentari dallo stesso recate, effettuando un rinvio di carattere recettizio, che opera una novazione della fonte, elevando la norma richiamata al rango primario. Tale integrale “legificazione” risulta “più rispondente alla ricordata basilare esigenza di linearità delle fonti e di coerenza dell’ordinamento, che impone di guardare con sfavore ad un’opzione ermeneutica che assegni al medesimo precetto una forza ed un valore più volte cangianti nel tempo”. Pertanto, il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi pubblici di cui al d.P.R. n. 146/2017 per l’anno 2024 (impugnato nel presente giudizio) risultano pienamente conformi a disposizioni che hanno assunto rango primario, e, come tali, non sono sindacabili da parte di questo Giudice, ma solo dalla stessa Corte Costituzionale. In ogni caso le previsioni di cui al d.P.R. n. 146/2017 relative al criterio di valutazione delle domande con riguardo agli ascolti ed ai dati Auditel, nonché riferite al cd. scalino preferenziale sono già state scrutinate dalla Corte Costituzionale, che ne ha confermato la ragionevolezza e conformità ai principi di cui alla Carta fondamentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4011
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4011
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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