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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
ND RO IN, TO
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5729/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249029666779000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2025 depositato il
10/02/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su 27 cartelle esattoriali e per ognuna delle quali ha contestato l'avvenuta notifica.
Ha infatti eccepito la nullità della notifica delle cartelle eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ove il
Concessionario non dimostri che le ricerche del destinatario siano state dettagliate e sufficienti ( Cass Civ ordinanza n 5987/2024); ha contestato la conformità agli originali degli avvisi di ricevimento postali che potranno essere prodotti in causa dal Concessionario, in quanto il medesimo non riveste la qualità di pubblico ufficiale come richiesto dall'art 2719 cc, nonché il contenuto dei plichi raccomandati inviati, essendo esclusivo onere dell'Agenzia dimostrarne il contenuto;
eccepisce infine l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate per il decorso del termine decennale.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha eccepito, in via preliminare, il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito, limitatamente alle cartelle portanti iscrizioni di contributi previdenziali e contravvenzioni al CdS (n. 068 2004 0180247404 000, 068 2005 0007355430 000, 068 2 2005 0007355430
000, 068 2006 0005829506 000, 0682007 0000390302 000, 068 2012 0193738522 000 (quanto al ruolo
2012/12755), 069 2013 0015448205 000, 068 2013 0155775602 000- ).
Ancora in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta avverso l'intimazione di pagamento, in violazione dell'art 19 d.lgs. 546/'92. e, comunque, alla luce della rituale notifica al contribuente degli atti sottesi all'intimazione impugnata e del fatto che l'atto è stato impugnato per contestare la sottesa pretesa creditoria -tant'è che si contesta la prescrizione del credito posto in riscossione- e non per i vizi suoi propri.
Ribadisce, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente e la legittimità della procedura di riscossione posta in essere, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolare notifica delle cartelle presupposte.
Conclude l'Ufficio chiedendo in via preliminare, dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione dell'adita
Commissione in favore del Giudice ordinario, in merito ai crediti portati dalle 8 cartelle indicate sub 1, e disporre, se del caso, un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice ritenuto competente;
dichiararsi inammissibile l'opposizione per cui è causa in quanto proposta, in violazione dell'art. 19 d.lgs.
546/'92, avverso l'atto di intimazione, sia perché l'intimazione non è atto autonomamente impugnabile, sia perché risulta preceduta dalla rituale notifica degli atti ad essa sottesi, sia perché proposta per contestare la pretesa creditoria e non per contestare i vizi propri dell'atto di intimazione;
4) in subordine e nel merito, rigettare l'impugnazione proposta, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore del difensore, che si dichiara distrattario.
L'Agenzia Riscossione ha depositato una memoria in cui ha ribaditole eccezioni già formulate in sede di costituzione ed ha evidenziato che nessun termine di prescrizione è maturato, in considerazione degli atti interruttivi medio tempore notificati.
Ha inoltre ribadito la correttezza delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale “la notifica della cartella esattoriale, eseguita ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del dpr n 602 del 1973 e 60 dpr 600 del 1973, è soggetta alle norme del servizio postale ordinario e non a quelle di cui alla l. n. 890 del 1982 (cfr. ex multiis, Cass. ordinanza n 12470 2020; Cass. n 12083 2016, n 10232/2016, n. 7184/2016, n. 3254/2016, n. 14501/2016, Cass. ord. n
25218 dell'8.11.2013; conf. Cass. n 11708/2011 e Cass. n 9246/2015). Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n 175 del 23.7.2018 nella quale è stata dichiarata la conformità a Costituzione dell' art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la facoltà di notifica diretta cd semplificata “comporta da un lato la mancanza della relazione di notifica di cui all'art. 148 c.p.c. e legge n 890 1982, dall'altro la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)”.
Ne consegue che quando l'atto è notificato direttamente dal concessionario a mezzo posta, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione sull'avviso di ricevimento e quindi in ordine alla persona cui
è stato consegnato il plico dell'atto pervenuto all'indirizzo (sede) del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c., né deve essere inoltrata a comunicazione di avvenuta notifica (CAN). In tal caso, la consegna del plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del destinatario perfeziona la notifica senza necessità di altro adempimento se non quello di assicurarsi che la persona legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (cfr. Cass. n. 25128/2013 e
Cass. n. 11708/2011).
In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale (ex multiis, Cass. sentenza n 15973/2014) secondo il quale in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, statuisce che “...il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. Civ.” (cfr. sent. n. 22607 del 2009,
n.18085 del 2013, n. 4095 del 2014).
Si rimarca che è ormai pacifico che l'ufficio finanziario si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata
(a mezzo posta) e alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al familiare convivente, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di raccomandata informativa (come innanzi specificato dalle richiamate sentenze). Orbene, in questa evenienza, ossia anche quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (v. Cass. n. 10131 del 28/05/2020, sia pure con riguardo all'ipotesi del mancato recapito per temporanea assenza del destinatario). Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato che: “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (conforme Cass.: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012).Tale principio è stato recentemente interamente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal senso anche Cass. Sez. VI, n. 20506 del 29.08.2017).
Dunque, nel caso di specie del tutto rituale deve ritenersi la notifica effettuata nei confronti del destinatario dell'atto, odierno ricorrente.
Ha infine contestato la fondatezza dei rilievi afferenti alla conformità agli originali, precicsando che le ricevute di ritorno delle raccomandate, con le quali sono state eseguite le notifiche, hanno efficacia di atto pubblico, sicché avverso di esse non è proponibile il disconoscimento, bensì unicamente la querela di falso, non proposta nella fattispecie con conseguente piena efficacia probatoria delle ricevute delle raccomandate prodotte in atti dalla concessionaria in relazione alla avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle esattoriali portanti iscrizioni a tiolo di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.
Quanto alle altre cartelle esattoriali, rileva il Collegio che la documentazione in atti attesta la regolarità delle notifica delle stesse alla parte ricorrente e la conseguente infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, eccezioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di specifiche impugnazioni di ciascuna di esse.
L'atto impugnato deve quindi essere ritenuto legittimo e va confermato.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura di euro 20.000,00 oltre oneri, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Difensore_2 dell'Agenzia Riscossione, come da richiesta in atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 20000 oltre oneri, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Difensore_2 dell'Agenzia Riscossione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
ND RO IN, TO
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5729/2024 depositato il 23/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249029666779000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 463/2025 depositato il
10/02/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di intimazione fondato su 27 cartelle esattoriali e per ognuna delle quali ha contestato l'avvenuta notifica.
Ha infatti eccepito la nullità della notifica delle cartelle eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ove il
Concessionario non dimostri che le ricerche del destinatario siano state dettagliate e sufficienti ( Cass Civ ordinanza n 5987/2024); ha contestato la conformità agli originali degli avvisi di ricevimento postali che potranno essere prodotti in causa dal Concessionario, in quanto il medesimo non riveste la qualità di pubblico ufficiale come richiesto dall'art 2719 cc, nonché il contenuto dei plichi raccomandati inviati, essendo esclusivo onere dell'Agenzia dimostrarne il contenuto;
eccepisce infine l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate per il decorso del termine decennale.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha eccepito, in via preliminare, il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito, limitatamente alle cartelle portanti iscrizioni di contributi previdenziali e contravvenzioni al CdS (n. 068 2004 0180247404 000, 068 2005 0007355430 000, 068 2 2005 0007355430
000, 068 2006 0005829506 000, 0682007 0000390302 000, 068 2012 0193738522 000 (quanto al ruolo
2012/12755), 069 2013 0015448205 000, 068 2013 0155775602 000- ).
Ancora in via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta avverso l'intimazione di pagamento, in violazione dell'art 19 d.lgs. 546/'92. e, comunque, alla luce della rituale notifica al contribuente degli atti sottesi all'intimazione impugnata e del fatto che l'atto è stato impugnato per contestare la sottesa pretesa creditoria -tant'è che si contesta la prescrizione del credito posto in riscossione- e non per i vizi suoi propri.
Ribadisce, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente e la legittimità della procedura di riscossione posta in essere, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolare notifica delle cartelle presupposte.
Conclude l'Ufficio chiedendo in via preliminare, dichiararsi il parziale difetto di giurisdizione dell'adita
Commissione in favore del Giudice ordinario, in merito ai crediti portati dalle 8 cartelle indicate sub 1, e disporre, se del caso, un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice ritenuto competente;
dichiararsi inammissibile l'opposizione per cui è causa in quanto proposta, in violazione dell'art. 19 d.lgs.
546/'92, avverso l'atto di intimazione, sia perché l'intimazione non è atto autonomamente impugnabile, sia perché risulta preceduta dalla rituale notifica degli atti ad essa sottesi, sia perché proposta per contestare la pretesa creditoria e non per contestare i vizi propri dell'atto di intimazione;
4) in subordine e nel merito, rigettare l'impugnazione proposta, con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore del difensore, che si dichiara distrattario.
L'Agenzia Riscossione ha depositato una memoria in cui ha ribaditole eccezioni già formulate in sede di costituzione ed ha evidenziato che nessun termine di prescrizione è maturato, in considerazione degli atti interruttivi medio tempore notificati.
Ha inoltre ribadito la correttezza delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale “la notifica della cartella esattoriale, eseguita ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del dpr n 602 del 1973 e 60 dpr 600 del 1973, è soggetta alle norme del servizio postale ordinario e non a quelle di cui alla l. n. 890 del 1982 (cfr. ex multiis, Cass. ordinanza n 12470 2020; Cass. n 12083 2016, n 10232/2016, n. 7184/2016, n. 3254/2016, n. 14501/2016, Cass. ord. n
25218 dell'8.11.2013; conf. Cass. n 11708/2011 e Cass. n 9246/2015). Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n 175 del 23.7.2018 nella quale è stata dichiarata la conformità a Costituzione dell' art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la facoltà di notifica diretta cd semplificata “comporta da un lato la mancanza della relazione di notifica di cui all'art. 148 c.p.c. e legge n 890 1982, dall'altro la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)”.
Ne consegue che quando l'atto è notificato direttamente dal concessionario a mezzo posta, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione sull'avviso di ricevimento e quindi in ordine alla persona cui
è stato consegnato il plico dell'atto pervenuto all'indirizzo (sede) del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c., né deve essere inoltrata a comunicazione di avvenuta notifica (CAN). In tal caso, la consegna del plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del destinatario perfeziona la notifica senza necessità di altro adempimento se non quello di assicurarsi che la persona legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (cfr. Cass. n. 25128/2013 e
Cass. n. 11708/2011).
In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale (ex multiis, Cass. sentenza n 15973/2014) secondo il quale in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, statuisce che “...il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. Civ.” (cfr. sent. n. 22607 del 2009,
n.18085 del 2013, n. 4095 del 2014).
Si rimarca che è ormai pacifico che l'ufficio finanziario si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata
(a mezzo posta) e alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al familiare convivente, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di raccomandata informativa (come innanzi specificato dalle richiamate sentenze). Orbene, in questa evenienza, ossia anche quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (v. Cass. n. 10131 del 28/05/2020, sia pure con riguardo all'ipotesi del mancato recapito per temporanea assenza del destinatario). Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato che: “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (conforme Cass.: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012).Tale principio è stato recentemente interamente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal senso anche Cass. Sez. VI, n. 20506 del 29.08.2017).
Dunque, nel caso di specie del tutto rituale deve ritenersi la notifica effettuata nei confronti del destinatario dell'atto, odierno ricorrente.
Ha infine contestato la fondatezza dei rilievi afferenti alla conformità agli originali, precicsando che le ricevute di ritorno delle raccomandate, con le quali sono state eseguite le notifiche, hanno efficacia di atto pubblico, sicché avverso di esse non è proponibile il disconoscimento, bensì unicamente la querela di falso, non proposta nella fattispecie con conseguente piena efficacia probatoria delle ricevute delle raccomandate prodotte in atti dalla concessionaria in relazione alla avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle esattoriali portanti iscrizioni a tiolo di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.
Quanto alle altre cartelle esattoriali, rileva il Collegio che la documentazione in atti attesta la regolarità delle notifica delle stesse alla parte ricorrente e la conseguente infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, eccezioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di specifiche impugnazioni di ciascuna di esse.
L'atto impugnato deve quindi essere ritenuto legittimo e va confermato.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura di euro 20.000,00 oltre oneri, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Difensore_2 dell'Agenzia Riscossione, come da richiesta in atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 20000 oltre oneri, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Difensore_2 dell'Agenzia Riscossione.