Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 74
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità notifica cartelle esattoriali

    Il Collegio rileva la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Contestazione conformità agli originali degli avvisi di ricevimento

    Il Collegio ritiene che le ricevute di ritorno delle raccomandate abbiano efficacia di atto pubblico e che, in assenza di querela di falso, siano pienamente probatorie dell'avvenuta notifica.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle pretese creditorie

    Il Collegio rileva la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per contributi previdenziali e sanzioni CdS

    Il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle esattoriali portanti iscrizioni a titolo di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

  • Rigettato
    Opposizione proposta avverso intimazione di pagamento

    Il Collegio, pur avendo riscontrato un parziale difetto di giurisdizione, ha nel merito rigettato il ricorso, ritenendo l'atto impugnato legittimo e le eccezioni infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 74
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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