Articolo 62 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 61Articolo 63
Versione
12 maggio 1963
Art. 62. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42 sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1941-42 (articolo 58) ............ L. 20.885.608,02 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 60) ............ " 16.536.278,54
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1942 ... L. 37.421.886,56
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963