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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 749/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 749/2024 promossa da:
P.I. ) con sede legale in 08100 Nuoro (NU) Via Straullu n° 35, in Parte_1 P.IVA_1 persona del proprio rappresentante legale pro tempore ing. , con sede legale in Parte_2
Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale ), che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti di cui si deposita copia informatica da intendersi apposta in calce al presente atto, parte opponente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPIERO Controparte_1 P.IVA_2
SERRA, presso il cui studio in Nuoro, Via Leonardo Da Vinci 4, è elettivamente domiciliata;
parte opposta
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: si domanda che Codesto Ecc.mo Tribunale di Nuoro Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa e disattesa ogni avversa e contraria istanza:
1) ordinare all'Autorità Amministrativa di depositare in cancelleria, al più tardi dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
2) sospendere in via interinale, con decreto da confermare, ovvero con ordinanza sentite le parti, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
2 3) in via principale, annullare l'ordinanza ingiunzione n.28/2024, notificata in data 10 giugno 2024, emessa dalla a carico di per le ragioni esplicitate nel presente Controparte_1 Parte_1 atto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse dell'opposta: chiede che il Giudice voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 10.07.2024, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 28/2024 del 10.6.2024, notificata in data 10.6.2024, con la quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma complessiva di euro 4.513,55 per il presunto superamento dei valori-limite di emissione previsti dall'autorizzazione allo scarico n. 2322 del 4.12.2014 con riferimento al parametro “Escherichia Coli” ed al saggio di Tossicità acuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 689/1981, essendo passati nove anni tra l'accertamento della contestata violazione amministrativa e la data di adozione della ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'infondatezza dell'illecito contestato.
*
In data 29 gennaio 2025, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 30 gennaio 2025, la causa è stata rinviata per consentire all'opponente di prendere posizione in ordine alla comparsa avversa e, dopo ulteriori differimenti, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 02.10.2025, svoltasi con le forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza indicata, parte opponente ha confermato le proprie conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, mentre parte opposta ha dato atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, versando in atti il provvedimento n. 36.2025 del 22 agosto 2025 con il quale l' ha annullato la Ordinanza Ingiunzione n. 28.2024, oggetto del presente giudizio di Controparte_2 opposizione. L'ente opposto ha concluso chiedendo che il Giudice voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la con provvedimento n. 36.2025 del 22 Controparte_1 agosto 2025 ha annullato l' Ordinanza Ingiunzione n. 28.2024, oggetto del presente giudizio;
Essendo venuto meno il provvedimento sanzionatorio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'odierna controversia;
la presente pronuncia sarà limitata, pertanto, alla sola decisione in ordine alla condanna alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
3 In disparte ogni questione relativa alla astratta competenza della ad emettere l'ordinanza- CP_1 ingiunzione opposta, l'opposizione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente, nel contestare l'ordinanza impugnata, evidenzia come la stessa sia stata adottata dopo ben nove anni dall'accertamento della presunta violazione, avvenuta nel corso del sopralluogo del 22.10.2015. Dalla data dell'accertamento della violazione alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, perfezionatasi in data 22.06.2024, alcun atto interruttivo sarebbe stato notificato, con conseguente estinzione della sanzione per intervenuta prescrizione.
L 'art. 28 della Legge n. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'art. 2943 c.c. prevede, a sua volta, che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso
o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri” (comma 4).
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che l'ordinanza ingiunzione sia stata notificata decorsi nove anni dall'inizio dell'accertamento e che non sia intervenuto, nelle more, alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve condividersi infatti la difesa dispiegata da secondo cui l'intervenuta audizione del Pt_1 dott. in rappresentanza della da parte del funzionario Controparte_3 CP_4 Parte_1 dell' , intervenuta in data 27.6.2019, non Controparte_5 costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione, atteso che la Suprema Corte, ha chiarito che
“in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (..) In ragione di quanto precede, la Corte d'appello non avrebbe potuto reputare l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria (Sez.2, n. 787 del 12 gennaio 2022; Sez. 2, n. 28238 del 26 novembre 2008).” (Cass. n. 13046/2023, la quale ha richiamato le più risalenti n. 15631/2006 e n. 5798/2005).
Sulla scorta del principio sopra richiamata, l'opposizione deve ritenersi fondata.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la compensazione nemmeno parziale atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata nel 2024, quando l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato risultava ormai consolidato. 4 La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.100,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 1.701,00 per compensi di avvocato, oltre a spese esenti, spese generali al 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Nuoro, in data 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 749/2024 promossa da:
P.I. ) con sede legale in 08100 Nuoro (NU) Via Straullu n° 35, in Parte_1 P.IVA_1 persona del proprio rappresentante legale pro tempore ing. , con sede legale in Parte_2
Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale ), che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti di cui si deposita copia informatica da intendersi apposta in calce al presente atto, parte opponente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPIERO Controparte_1 P.IVA_2
SERRA, presso il cui studio in Nuoro, Via Leonardo Da Vinci 4, è elettivamente domiciliata;
parte opposta
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: si domanda che Codesto Ecc.mo Tribunale di Nuoro Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa e disattesa ogni avversa e contraria istanza:
1) ordinare all'Autorità Amministrativa di depositare in cancelleria, al più tardi dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
2) sospendere in via interinale, con decreto da confermare, ovvero con ordinanza sentite le parti, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
2 3) in via principale, annullare l'ordinanza ingiunzione n.28/2024, notificata in data 10 giugno 2024, emessa dalla a carico di per le ragioni esplicitate nel presente Controparte_1 Parte_1 atto;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse dell'opposta: chiede che il Giudice voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 10.07.2024, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 28/2024 del 10.6.2024, notificata in data 10.6.2024, con la quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma complessiva di euro 4.513,55 per il presunto superamento dei valori-limite di emissione previsti dall'autorizzazione allo scarico n. 2322 del 4.12.2014 con riferimento al parametro “Escherichia Coli” ed al saggio di Tossicità acuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 689/1981, essendo passati nove anni tra l'accertamento della contestata violazione amministrativa e la data di adozione della ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'infondatezza dell'illecito contestato.
*
In data 29 gennaio 2025, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 30 gennaio 2025, la causa è stata rinviata per consentire all'opponente di prendere posizione in ordine alla comparsa avversa e, dopo ulteriori differimenti, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 02.10.2025, svoltasi con le forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza indicata, parte opponente ha confermato le proprie conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, mentre parte opposta ha dato atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, versando in atti il provvedimento n. 36.2025 del 22 agosto 2025 con il quale l' ha annullato la Ordinanza Ingiunzione n. 28.2024, oggetto del presente giudizio di Controparte_2 opposizione. L'ente opposto ha concluso chiedendo che il Giudice voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la con provvedimento n. 36.2025 del 22 Controparte_1 agosto 2025 ha annullato l' Ordinanza Ingiunzione n. 28.2024, oggetto del presente giudizio;
Essendo venuto meno il provvedimento sanzionatorio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'odierna controversia;
la presente pronuncia sarà limitata, pertanto, alla sola decisione in ordine alla condanna alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
3 In disparte ogni questione relativa alla astratta competenza della ad emettere l'ordinanza- CP_1 ingiunzione opposta, l'opposizione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente, nel contestare l'ordinanza impugnata, evidenzia come la stessa sia stata adottata dopo ben nove anni dall'accertamento della presunta violazione, avvenuta nel corso del sopralluogo del 22.10.2015. Dalla data dell'accertamento della violazione alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, perfezionatasi in data 22.06.2024, alcun atto interruttivo sarebbe stato notificato, con conseguente estinzione della sanzione per intervenuta prescrizione.
L 'art. 28 della Legge n. 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'art. 2943 c.c. prevede, a sua volta, che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso
o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri” (comma 4).
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che l'ordinanza ingiunzione sia stata notificata decorsi nove anni dall'inizio dell'accertamento e che non sia intervenuto, nelle more, alcun atto interruttivo della prescrizione.
Deve condividersi infatti la difesa dispiegata da secondo cui l'intervenuta audizione del Pt_1 dott. in rappresentanza della da parte del funzionario Controparte_3 CP_4 Parte_1 dell' , intervenuta in data 27.6.2019, non Controparte_5 costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione, atteso che la Suprema Corte, ha chiarito che
“in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (..) In ragione di quanto precede, la Corte d'appello non avrebbe potuto reputare l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria (Sez.2, n. 787 del 12 gennaio 2022; Sez. 2, n. 28238 del 26 novembre 2008).” (Cass. n. 13046/2023, la quale ha richiamato le più risalenti n. 15631/2006 e n. 5798/2005).
Sulla scorta del principio sopra richiamata, l'opposizione deve ritenersi fondata.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la compensazione nemmeno parziale atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata adottata nel 2024, quando l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato risultava ormai consolidato. 4 La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.100,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in euro 1.701,00 per compensi di avvocato, oltre a spese esenti, spese generali al 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Nuoro, in data 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
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