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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17247/2018 di R.G.
TRA
P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., Sig. , con sede legale in Napoli al Parte_2
Centro Direzionale Isola F11, rappresentata e difesa dall'Avv. Menotti
Madonna (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Amalio Mele, sito in Napoli alla Centro Direzionale Isola
G1.
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luigi Rossi (C.F. ) presso il cui studio in C.F._3 Quarto (NA) al C.so Italia n° 154, è elettivamente domiciliato, poi sostituito dall' avv. Franco F. Grieco come in atti domiciliato.
CONVENUTO
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.09.2024 tenuta in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.06.2018 la Parte_3
citava in giudizio il Sig. , in qualità di titolare della ditta
[...] Controparte_1
“BA AB IA” al fine di sentirne accertare l'inadempimento contrattuale e condannarlo al pagamento della somma di euro 6.120,00.
Deduceva l'attrice di avere sottoscritto, in data 7.09.2016, con il Sig. CP_1
un contratto di fornitura di caffè avente ad oggetto, tra l'altro, la
[...]
concessione di sei mesi di caffè gratuito per un consumo massimo di 140 kg mensili, con la previsione, che alla scadenza di detto termine, il si CP_1
impegnava a ritirare per sei anni e per ogni mese un minimo di 130 kg di caffè, nonché si impegnava ad utilizzare nella sua attività commerciale esclusivamente la miscela della Il contratto Parte_3
prevedeva, altresì, la possibilità per di chiedere la risoluzione, previo CP_1
pagamento della somma di caffè preso in omaggio, nonché la restituzione e/o il pagamento dei beni concessigli in comodato d'uso dalla Parte_3
Deduceva, ancora l'attrice, che l'odierno convenuto, in violazione
[...] dell'obbligo di esclusiva pattuito, interrompeva improvvisamente la fornitura
- 2 - per essersi impegnato con altra azienda fornitrice . In ragione di quanto dedotto ed eccepito, concludeva affinché volesse l'adito Tribunale “
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. CP_1
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._2
Quarto (Napoli) – 80011 – alla Via Casalanno n°186, in qualità di titolare della ditta BA AB IA e l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato dalle parti in data 07.09.2016, per le ragioni di cui in narrativa;
2. per l'effetto, condannare il Sig. , in qualità di titolare della Controparte_1
ditta BA AB IA al pagamento in favore della Parte_3 dell'importo di euro 6.120,00#, pari al valore del caffè ricevuto in
[...]
omaggio;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso di
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio rilevando l'inadempimento, già a più Controparte_1
riprese verbalmente denunciato, della società attrice, per avere questa corrisposto una miscela di caffè diversa da quella pattuita e di qualità inferiore, configurandosi una ipotesi di aliud pro alio ex art. 1453 c.c.; nonché per non essere la stessa intervenuta ai fini della riparazione del macchinario erogatore fornito in comodato d'uso. Alla luce di quanto esposto, concludeva affinché: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 1)
Preliminarmente, ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per il verificarsi della condizione contrattuale, ed accertare e dichiarare il convenuto non tenuto ad alcuna obbligazione e/o prestazione di alcun genere in favore della società convenuta, direttamente o indirettamente collegata al contratto de quo 2) Accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale dell'attrice per le ragioni sovra esposte e per le prestazioni non regolarmente eseguite, come sopra indicate 3)
Contestualmente o alternativamente, accertare e dichiarare conformi a
- 3 - contratto le prestazioni eseguite dal convenuto e quindi dichiarare regolare il suo adempimento 4) Contestualmente o alternativamente accertare e dichiarare che giammai alcun inadempimento contrattuale è ascrivibile al convenuto così come indicato e sostenuto dall'attrice 5) Per l'effetto rigettare totalmente le richieste attoree 6) Vinte le competenze professionali per spese ed onorari con attribuzione al procuratore costituito”
All'udienza del 05.11.2018, il Giudice, udite le parti, concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183 c. p. c VI comma rinviando la causa al 23.05.2019.
Ammesse le prove articolate dalle parti, venivano escussi, nelle udienze istruttorie del 3.12.2020 e 19.04.2021 i testi Sig.ri , Testimone_1 Tes_2
, , con rinuncia dell'avv. Madonna
[...] Testimone_3 Testimone_4 all'escussione del teste All'udienza del 27.05.2021 veniva escusso Tes_5
il teste . Tes_6
Nelle more del giudizio (10/06/2024) si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore del Sig. , .l'Avv. Franco F. Grieco, riportandosi e facendo CP_1
proprie tutte le difese e conclusioni rassegnate dalla precedente difesa.
Al termine della prova orale, in data 23.09.2024 il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali e memorie di replica la causa giunge ora a questo Tribunale per la decisione.
In via preliminare, va rigettata la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per il non verificarsi la condizione contrattuale che prevedeva la risoluzione “se il nostro agente di zona Il sig. sarà intenzionato a cambiare azienda”. Orbene, il Testimone_7
verificarsi di tale condizione non è documentalmente provata, né le dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa concludono in tal senso. Il
- 4 - teste Sig. affermava, peraltro, di avere visto il signor Testimone_4
“collaborare attivamente con la almeno fino Tes_5 Parte_3 al luglio 2018”.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
Occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ed, inoltre, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. civ., S.U. 30.10.2001, n.13533).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la in qualità di Parte_3
attrice, provvedeva a dimostrare il titolo costitutivo del diritto, producendo in giudizio il contratto di fornitura datato 7.06.2018, e l'inadempimento del convenuto , imputandogli una ingiustificata interruzione del Controparte_1 rapporto di fornitura prima della scadenza del termine pattuito “Il presente
- 5 - impegno avrà la durata di 72 mesi”, violando, in tal modo, il determinante obbligo di esclusiva.
Parte convenuta non assolveva all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Invero, il Sig. non dava alcuna prova di fatti estintivi, modificativi o CP_1 impeditivi delle avverse pretese, limitandosi, con l'atto di costituzione in giudizio, a mere asserzioni circa il preteso un inadempimento della società fornitrice per avere fornito una miscela di caffè diversa e di qualità inferiore a a quella dedotta in contratto. A tal proposito, deve rilevarsi come l'art. 167
c.p.c. imponga al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso da controparte, considerando la mancata contestazione, un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso nell'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. Civ. 05/03/2009 n.
5356, Cass. Civ. 22/06/2009 n. 14542, Cass. Civ. 25/05/2004 n. 10031).
Vieppiù che, con specifico riguardo alle deposizioni dei testi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, è emerso che la qualità del caffè fornito dalla è rimasta invariata, non incidendo in alcun Parte_3
modo sulla la composizione delle relative miscele la intervenuta modifica grafica del “logo”. Così depone il teste Sig. confermando che Testimone_3 la “miscela bronzo”, la “miscela busta bianca” e la “miscela red” e la miscela
“busta bianca fascia oro” sono tutte composte dalla stessa identica miscela contenente il 60% di caffè Uganda, 20% di caffè Santos, 10% di caffè
Columbia e 10% di caffè Kapy Royal nonostante il differente colore delle buste, dovuto solo ad una nuova campagna pubblicitaria. Inoltre, gli stessi testimoni ed confermavano che il Testimone_3 Testimone_4 CP_1
non aveva mai provveduto a denunciare telefonicamente la scarsa qualità poi lamentata in giudizio, potendosi a tal fine fare esclusivo riferimento alla
- 6 - missiva dallo stesso depositata, datata 15.03.2018. Sicché il preteso inadempimento della è rimasto del tutto sfornito di Parte_3
prova, risultando inattendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi a suo favore, per il rapporto di parentela con il convenuto, e comunque, contraddetto, dalle testimonianze dei testi di controparte, circa la conformità della condotta adempiente della società attrice alle condizioni contrattuali pattuite.
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, va dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto dalle parti in data 07.06.2018 e il conseguente solo obbligo del convenuto al pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 6.120,00, pari al valore del caffè ricevuto in omaggio, non risultando provata la domanda di risarcimento del danno.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, ridotti del 30% per la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 6.120,00, in favore della
[...]
- in persona del legale rappresentante p.t. - pari alla Controparte_2
somma di denaro corrispondente al valore del caffè ricevuto in omaggio;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi 5.341,00 di cui € 264,00 per spese, ed € 5.077, 00 di cui €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00
- 7 - per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisionale, ridotte del 30%, oltre rimborso forfettario, iva e c p a, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Menotti Madonna.
Così deciso in Napoli 08/03/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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