Articolo 6 della Legge 19 luglio 1988, n. 278
Articolo 5
Versione
5 agosto 1988
Art. 6. 1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma"; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale ( direttiva CEE n. 87/167 )".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 agosto 1988