Art. 6. 1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma"; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale ( direttiva CEE n. 87/167 )".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.