TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 10
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. nr. 286/1998. Violazione art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà della motivazione

    La sentenza di condanna per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, in quanto rientrante nell'art. 380, comma 2, lettera h) c.p.p. Il richiamo alla Corte Costituzionale n. 88/2023 è inconferente perché riferito all'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 390/1990. Di fronte a una condanna per reato ostativo, l'Amministrazione esercita un potere vincolato, senza margini di valutazione discrezionale sulla pericolosità sociale o sull'integrazione dello straniero.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. nr. 286/1998 - carenza di istruttoria - sviamento di potere - travisamento dei fatti

    Le deduzioni relative alla genericità della lite, al mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento e al comma 6 dell'art. 5 TUI sono inconferenti poiché il reato ostativo conduce in modo vincolato al rigetto dell'istanza di rinnovo. L'omessa considerazione delle osservazioni è sanata ai sensi dell'art. 21 octies, comma II, Legge 241/1990, non potendo condurre a un esito diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 10
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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