TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00010 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00159/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Mantova, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00159/2024 REG.RIC.
- del provvedimento Cat. -OMISSIS- con il quale la Questura di Mantova ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Cremona, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui quest'ultima ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cd. protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
Detto provvedimento – previo inoltro del preavviso di rigetto - si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale del -OMISSIS-, desunta dalla condanna del 24.4.2018 dalla Corte di appello di Brescia alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per il reato di trasporto illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
309/1990 (a seguito di arresto presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio per occultamento sulla propria persona di 38 ovuli contenenti eroina) e dalla partecipazione ad una lite tra soggetti extracomunitari, sedata solo dall'intervento delle Forze dell'Ordine il 12.9.2020.
2.- Il ricorso, si affida a due ordini di doglianze: N. 00159/2024 REG.RIC.
i).- “Violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. nr. 286/1998.
Violazione art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti
e di istruttoria, contraddittorietà della motivazione”: a dire del ricorrente l'Amministrazione lo avrebbe ritenuto socialmente pericoloso facendo applicazione dell'automatismo ostativo, senza effettuare un giudizio in concreto sulla sua persona e senza considerare la completa espiazione della pena inflitta dalla sentenza della
Corte di Appello di Brescia. Lo stesso, inoltre, richiama la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 88/2023 in merito all'ostatività delle condanne per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché gli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs.
286/1998, come modificati nel 2023, sostenendo che queste norme impedirebbero il rifiuto del permesso di soggiorno e l'espulsione in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, quali sarebbero quelli di cui all'art 8 CEDU e 10 Cost.;
ii).- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. nr. 286/1998- carenza di istruttoria-sviamento di potere-travisamento dei fatti”: il provvedimento impugnato avrebbe affermato il mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento del 26.10.2022, circostanza smentita documentalmente dall'inoltro di una pec in data 11.11.2022, nella quale il ricorrente avrebbe argomentato i motivi per i quali il richiesto permesso non poteva essere negato. Il ricorrente, poi. lamenta la genericità del richiamo alla lite cui avrebbe preso parte il 12.9.2020, evidenziando che,
a quella data, egli sarebbe stato convalescente presso la propria abitazione dopo un intervento al ginocchio avvenuta nel precedente febbraio.
3.- La Questura di Mantova si è costituita in giudizio ed ha depositato altresì una relazione corredata dai documenti inerenti al procedimento.
4.- All'esito dell'udienza camerale del 10.4.2024 la domanda cautelare è stata respinta, per carenza del fumus boni iuris, con ordinanza n. -OMISSIS-.
5.- Le parti non si sono avvalse della facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
6.- All'udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00159/2024 REG.RIC.
7.- Il ricorso è infondato, avendo il provvedimento fatta corretta applicazione della normativa vigente in materia.
Gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 stabiliscono, per quanto di rilievo ai fini de quibus, che “Non è ammesso in Italia lo straniero…che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato…o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…” e che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato…”.
La sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Brescia per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è di per sé ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno, in forza del combinato disposto di cui agli articoli precedenti, in quanto rientrante nella previsione di cui all'art. 380, comma
2, lettera h) c.p.p., a nulla rilevando la circostanza che il medesimo abbia interamente scontato la pena inflitta.
È inconferente, pertanto, il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
88/2023 in merito alla non automatica ostatività della condanna penale, in quanto riferita alla diversa e più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390/1990.
Parimenti inconferenti poi, sono le deduzioni in merito alla genericità della menzione della partecipazione del ricorrente ad una lite nella giornata del 12.9.2020, all'affermato mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento ed al comma 6 dell'art. 5 TUI: il reato per cui è intervenuta condanna, infatti, siccome incluso nell'elenco di quelli direttamente ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno,
“conduce in modo vincolato al rigetto dell'istanza di rinnovo, il quale costituisce un N. 00159/2024 REG.RIC.
atto dovuto, senza che residuino in capo all'Autorità procedente margini di valutazione discrezionale in ordine all'accertamento della effettiva pericolosità sociale dello straniero, dal momento che tale valutazione è già stata effettuata a monte dal legislatore in relazione alla tipologia di reato, con effetti vincolanti nei confronti dell'autorità amministrativa” (da ultimo, sentenza di questa Sezione n. 909 del
15.10.2025). A fronte di tale condanna per un reato c.d. ostativo, pertanto,
l'Amministrazione ha esercitato un potere vincolato, non potendo valutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità dello straniero, la modesta entità dell'episodio criminoso né il suo grado di integrazione (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 5014 del
28.11.2016), risultando, in concreto, irrilevante la mancata specificazione delle circostanze di fatto relative all'episodio del 12.9.2020 e sanata, ai sensi dell'art. 21 octies, comma II, Legge 241/1990, l'omessa considerazione delle osservazioni, che non avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale.
In considerazione di tutto quanto precede, pertanto, il ricorso va respinto.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione viene effettuata nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 00159/2024 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE BR
IL SEGRETARIO N. 00159/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00010 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00159/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Mantova, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00159/2024 REG.RIC.
- del provvedimento Cat. -OMISSIS- con il quale la Questura di Mantova ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Cremona, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui quest'ultima ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cd. protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
Detto provvedimento – previo inoltro del preavviso di rigetto - si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale del -OMISSIS-, desunta dalla condanna del 24.4.2018 dalla Corte di appello di Brescia alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per il reato di trasporto illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
309/1990 (a seguito di arresto presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio per occultamento sulla propria persona di 38 ovuli contenenti eroina) e dalla partecipazione ad una lite tra soggetti extracomunitari, sedata solo dall'intervento delle Forze dell'Ordine il 12.9.2020.
2.- Il ricorso, si affida a due ordini di doglianze: N. 00159/2024 REG.RIC.
i).- “Violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. nr. 286/1998.
Violazione art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti
e di istruttoria, contraddittorietà della motivazione”: a dire del ricorrente l'Amministrazione lo avrebbe ritenuto socialmente pericoloso facendo applicazione dell'automatismo ostativo, senza effettuare un giudizio in concreto sulla sua persona e senza considerare la completa espiazione della pena inflitta dalla sentenza della
Corte di Appello di Brescia. Lo stesso, inoltre, richiama la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 88/2023 in merito all'ostatività delle condanne per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché gli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs.
286/1998, come modificati nel 2023, sostenendo che queste norme impedirebbero il rifiuto del permesso di soggiorno e l'espulsione in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, quali sarebbero quelli di cui all'art 8 CEDU e 10 Cost.;
ii).- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. nr. 286/1998- carenza di istruttoria-sviamento di potere-travisamento dei fatti”: il provvedimento impugnato avrebbe affermato il mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento del 26.10.2022, circostanza smentita documentalmente dall'inoltro di una pec in data 11.11.2022, nella quale il ricorrente avrebbe argomentato i motivi per i quali il richiesto permesso non poteva essere negato. Il ricorrente, poi. lamenta la genericità del richiamo alla lite cui avrebbe preso parte il 12.9.2020, evidenziando che,
a quella data, egli sarebbe stato convalescente presso la propria abitazione dopo un intervento al ginocchio avvenuta nel precedente febbraio.
3.- La Questura di Mantova si è costituita in giudizio ed ha depositato altresì una relazione corredata dai documenti inerenti al procedimento.
4.- All'esito dell'udienza camerale del 10.4.2024 la domanda cautelare è stata respinta, per carenza del fumus boni iuris, con ordinanza n. -OMISSIS-.
5.- Le parti non si sono avvalse della facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
6.- All'udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00159/2024 REG.RIC.
7.- Il ricorso è infondato, avendo il provvedimento fatta corretta applicazione della normativa vigente in materia.
Gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 stabiliscono, per quanto di rilievo ai fini de quibus, che “Non è ammesso in Italia lo straniero…che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato…o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…” e che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato…”.
La sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Brescia per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è di per sé ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno, in forza del combinato disposto di cui agli articoli precedenti, in quanto rientrante nella previsione di cui all'art. 380, comma
2, lettera h) c.p.p., a nulla rilevando la circostanza che il medesimo abbia interamente scontato la pena inflitta.
È inconferente, pertanto, il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
88/2023 in merito alla non automatica ostatività della condanna penale, in quanto riferita alla diversa e più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390/1990.
Parimenti inconferenti poi, sono le deduzioni in merito alla genericità della menzione della partecipazione del ricorrente ad una lite nella giornata del 12.9.2020, all'affermato mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento ed al comma 6 dell'art. 5 TUI: il reato per cui è intervenuta condanna, infatti, siccome incluso nell'elenco di quelli direttamente ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno,
“conduce in modo vincolato al rigetto dell'istanza di rinnovo, il quale costituisce un N. 00159/2024 REG.RIC.
atto dovuto, senza che residuino in capo all'Autorità procedente margini di valutazione discrezionale in ordine all'accertamento della effettiva pericolosità sociale dello straniero, dal momento che tale valutazione è già stata effettuata a monte dal legislatore in relazione alla tipologia di reato, con effetti vincolanti nei confronti dell'autorità amministrativa” (da ultimo, sentenza di questa Sezione n. 909 del
15.10.2025). A fronte di tale condanna per un reato c.d. ostativo, pertanto,
l'Amministrazione ha esercitato un potere vincolato, non potendo valutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità dello straniero, la modesta entità dell'episodio criminoso né il suo grado di integrazione (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 5014 del
28.11.2016), risultando, in concreto, irrilevante la mancata specificazione delle circostanze di fatto relative all'episodio del 12.9.2020 e sanata, ai sensi dell'art. 21 octies, comma II, Legge 241/1990, l'omessa considerazione delle osservazioni, che non avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale.
In considerazione di tutto quanto precede, pertanto, il ricorso va respinto.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione viene effettuata nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 00159/2024 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE BR
IL SEGRETARIO N. 00159/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.