Articolo 8 della Legge 19 luglio 1959, n. 537
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 agosto 1959
Art. 8.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle. (Annesso n. 1).
Entrata in vigore il 15 agosto 1959