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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nel giudizio n RG 3300/2021 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 1.10.1983 cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.9.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2011 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola CI FR
SE; che, l in persona del legale rappresentante pro-tempore, le aveva comunicato di averla CP_2 cancellato dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2011, per 51 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame delle prove documentali e orali il ricorso appare fondato. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2011 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2011 per 51 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola con rapporto di subordinazione.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice, che le ha valutate nei comportamenti durante l'assunzione, è emerso che la ricorrente, nell'anno 2011, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta CI FR SE, per 51 giornate annue.
I testi hanno specificato, in modo chiaro, le attività svolte e gli orari di lavoro, confermando di avere lavorato molte volte con la ricorrente.
E' emerso, in modo chiaro, che l'azienda possedeva numerosi bovini, per come peraltro confermato dagli CP_ stessi ispettori, come da verbale ispettivo prodotto dall ove si legge: “L'azienda CI FR
SE cura un allevamento di bovini di tipo estensivo;
quest'ultimo viene praticato nei terreni montani di
LL EM e NT EN VI.
Dal predetto verbale si rileva, altresì, che sono stati disconosciuti soltanto alcuni rapporti di lavoro, convalidando gli ispettori, altri rapporti di lavoro. Ciò senza giustificare la modalità di indicazione dei rapporti da disconoscere rispetto a quelli da ritenere validi.
Gli stessi, ritenendo eccessive le ore di lavoro dichiarate dall'azienda, hanno proceduto all'annullamento di parte dei rapporti di lavoro, convalidandone soltanto alcuni, ciò senza indicare il criterio specifico di scelta e/o giustificare tale decisione.
Ne consegue che, la modalità di scelta operata dagli ispettori appare oltremodo iniqua e comunque erronea. Contrariamente, la ricorrente ha provato in modo puntuale di avere lavorato come bracciante agricola nell'anno oggetto del presente giudizio, alle dipendenze della ditta CI FR SE.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesta in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 147/22, valore indeterminabile a complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che, nell'anno 2011 la ricorrente ha lavorato come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze della ditta CI FR SE, per 51 giornate annue, e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
- condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nel giudizio n RG 3300/2021 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 1.10.1983 cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.9.2021 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2011 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola CI FR
SE; che, l in persona del legale rappresentante pro-tempore, le aveva comunicato di averla CP_2 cancellato dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2011, per 51 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame delle prove documentali e orali il ricorso appare fondato. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2011 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2011 per 51 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola con rapporto di subordinazione.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice, che le ha valutate nei comportamenti durante l'assunzione, è emerso che la ricorrente, nell'anno 2011, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta CI FR SE, per 51 giornate annue.
I testi hanno specificato, in modo chiaro, le attività svolte e gli orari di lavoro, confermando di avere lavorato molte volte con la ricorrente.
E' emerso, in modo chiaro, che l'azienda possedeva numerosi bovini, per come peraltro confermato dagli CP_ stessi ispettori, come da verbale ispettivo prodotto dall ove si legge: “L'azienda CI FR
SE cura un allevamento di bovini di tipo estensivo;
quest'ultimo viene praticato nei terreni montani di
LL EM e NT EN VI.
Dal predetto verbale si rileva, altresì, che sono stati disconosciuti soltanto alcuni rapporti di lavoro, convalidando gli ispettori, altri rapporti di lavoro. Ciò senza giustificare la modalità di indicazione dei rapporti da disconoscere rispetto a quelli da ritenere validi.
Gli stessi, ritenendo eccessive le ore di lavoro dichiarate dall'azienda, hanno proceduto all'annullamento di parte dei rapporti di lavoro, convalidandone soltanto alcuni, ciò senza indicare il criterio specifico di scelta e/o giustificare tale decisione.
Ne consegue che, la modalità di scelta operata dagli ispettori appare oltremodo iniqua e comunque erronea. Contrariamente, la ricorrente ha provato in modo puntuale di avere lavorato come bracciante agricola nell'anno oggetto del presente giudizio, alle dipendenze della ditta CI FR SE.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesta in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 147/22, valore indeterminabile a complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che, nell'anno 2011 la ricorrente ha lavorato come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze della ditta CI FR SE, per 51 giornate annue, e, per l'effetto, ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
- condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena