Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8437 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4059 del 2025, proposto da
RI JU, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
RICORSO PER LA DECLARATORIA
a. dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 30.07.2024;
b. dell'obbligo della Questura di Napoli di concludere il procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n° 286/1998, procedendo al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
NONCHÉ PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA, AI SENSI DELL'ART. 117, COMMA 3, C.P.A. il quale, ove l'inerzia della P.A. dovesse perdurare, provveda in via sostitutiva all'adozione degli atti e provvedimenti necessari e al compimento di ogni attività occorrente a dare piena, effettiva e concreta definizione al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AN FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sulla istanza del 30 luglio 2024, volta ad acquisire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Rappresenta di aver più volte sollecitato la Questura alla definizione del procedimento.
In particolare, in data 17.06.2025, presentava all’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli una richiesta informazioni sullo stato della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con la preghiera di ricevere in comunicazione eventuali motivi ostativi insorti durante l’istruttoria o ulteriori adempimenti da compiersi.
Non avendo ricevuto riscontro e comunicazioni circa lo stato di avanzamento della pratica, in data 22.07.2025, inoltrava all’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli formale diffida a provvedere in ordine alla conclusione del procedimento con il rilascio del permesso di soggiorno richiesto
In ragione della mancata conclusione del procedimento, è stato proposto il ricorso all’odierno esame in cui è dedotta per più profili, la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato che il procedimento si è concluso mediante il rilascio a favore del ricorrente, in data 28 agosto 2025, del titolo di soggiorno di cui ha avuto piena cognizione il Procuratore Attoreo.
Il Questore ha infatti proceduto al rilascio del titolo di soggiorno che risulta essere disponibile per la consegna a far data dal 18.09.2025 in attesa del materiale ritiro da parte del ricorrente, ed in data 03.09.2025 ha anche provveduto a trasmettere presso il domicilio digitale dell'Avv. Ambrosio apposita comunicazione in merito all'avvenuto rilascio del titolo di soggiorno in favore del sig. JARJU.
Con memoria dell’1 ottobre 2025 il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Preso atto della adozione del provvedimento espresso, conclusivo del procedimento, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
AN FO, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FO | IN DE |
IL SEGRETARIO