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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3512/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P:IVA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2022
- INGIUNZIONE n. 4591063658 CONTR BONIFICA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560123878 CONTR BONIFICA 2018
- INGIUNZIONE n. 4592056669 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560144379 CONTR BONIFICA 2019
- INGIUNZIONE n. 4591055890 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562107460 CONTR BONIFICA 2020
- INGIUNZIONE n. 4590081381 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562145931 CONTR BONIFICA 2021
- INGIUNZIONE n. 4595557242 CONTR BONIFICA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4561136792 CONTR BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5393/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusione per la ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio.
Conclusioni per Ge.fi.l.: rigetto del ricorso;
vittoria di spese con attribuzione.
Conclusioni per il Consorzio Generale di Bonifica: rigetto del ricorso;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31/07/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e di Ge.fi.l. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A., l'avviso di intimazione n. 202500108101 per contributi consortili anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dell'importo di euro 760,75, notificato in data 04/06/2025. Eccepiva: - l' omessa indicazione degli immobili soggetti al contributo - l'omessa notifica degli atti prodromici ivi indicati;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Si costituiva Ge.fi.l Spa eccependo: - il proprio difetto di legittimazione passiva tenuto conto che le doglianze rappresentate dalla controparte attengono all'attività dell'ente impositore;
- l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione. Contestava, inoltre, specificamente le difese della controparte.
Si costituiva altresì il Consorzio Generale di Bonifica contestando specificamente le difese della controparte e deducendo la regolare notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici indicati nell'intimazione.
La censura è infondata.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, peraltro non contestata dalla ricorrente, si evince che gli atti presupposti riportati nell'intimazione sono stati tutti regolarmente notificati con raccomandate di Poste
Italiane con i numeri e nelle date trascritti.
Anche la lamentata prescrizione delle pretese, quinquennale in materia di contributi consortili, è destituita di fondamento tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato (04/06/2025) e quelle di notifica degli atti prodromici, nonché della sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbite tutte le altre deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 350,00 in favore di ciascun resistente, oltre oneri accessori di legge e con attribuzione all'avvocato difensore di
Ge. Fi. L., dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3512/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - P:IVA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108101 CONTR BONIFICA 2022
- INGIUNZIONE n. 4591063658 CONTR BONIFICA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560123878 CONTR BONIFICA 2018
- INGIUNZIONE n. 4592056669 CONTR BONIFICA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4560144379 CONTR BONIFICA 2019
- INGIUNZIONE n. 4591055890 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562107460 CONTR BONIFICA 2020
- INGIUNZIONE n. 4590081381 CONTR BONIFICA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4562145931 CONTR BONIFICA 2021
- INGIUNZIONE n. 4595557242 CONTR BONIFICA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4561136792 CONTR BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5393/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusione per la ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio.
Conclusioni per Ge.fi.l.: rigetto del ricorso;
vittoria di spese con attribuzione.
Conclusioni per il Consorzio Generale di Bonifica: rigetto del ricorso;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31/07/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e di Ge.fi.l. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A., l'avviso di intimazione n. 202500108101 per contributi consortili anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dell'importo di euro 760,75, notificato in data 04/06/2025. Eccepiva: - l' omessa indicazione degli immobili soggetti al contributo - l'omessa notifica degli atti prodromici ivi indicati;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Si costituiva Ge.fi.l Spa eccependo: - il proprio difetto di legittimazione passiva tenuto conto che le doglianze rappresentate dalla controparte attengono all'attività dell'ente impositore;
- l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione. Contestava, inoltre, specificamente le difese della controparte.
Si costituiva altresì il Consorzio Generale di Bonifica contestando specificamente le difese della controparte e deducendo la regolare notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici indicati nell'intimazione.
La censura è infondata.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, peraltro non contestata dalla ricorrente, si evince che gli atti presupposti riportati nell'intimazione sono stati tutti regolarmente notificati con raccomandate di Poste
Italiane con i numeri e nelle date trascritti.
Anche la lamentata prescrizione delle pretese, quinquennale in materia di contributi consortili, è destituita di fondamento tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato (04/06/2025) e quelle di notifica degli atti prodromici, nonché della sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbite tutte le altre deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 350,00 in favore di ciascun resistente, oltre oneri accessori di legge e con attribuzione all'avvocato difensore di
Ge. Fi. L., dichiaratosi antistatario.