Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Disconoscimento costo terzisti

    La Corte accoglie la tesi della ricorrente, ritenendo che i rapporti con i fornitori debbano essere considerati subfornitura, poiché la ricorrente non esercitava potere datoriale né possedeva know-how tecnico sulle lavorazioni dei terzisti. La Corte cita la giurisprudenza della Cassazione in materia.

  • Accolto
    Valutazione dell'avviamento

    La Corte accoglie la tesi della ricorrente, ritenendo che la voce 'avviamento' comprendesse l'acquisizione di dipendenti, know-how e competenze tecniche. Inoltre, viene evidenziato che un precedente verbale dell'INPS, su cui l'Agenzia basava parte della sua tesi, è stato annullato da una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bari, che ha qualificato il rapporto come vendita di cosa futura e non appalto. La Corte sottolinea che il disconoscimento dell'avviamento comporterebbe l'annullamento dell'intero contratto, il quale ha già registrato la mancata censura da parte dell'Agenzia per decorrenza dei termini e il pagamento delle relative imposte.

  • Rigettato
    Violazione art. 5-ter D.Lgs. 218/1997

    La Corte rigetta questa doglianza, condividendo la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui non sussisteva l'obbligo di invito a comparire poiché l'accertamento riguardava fattispecie escluse dalla norma (avvisi di accertamento o rettifica parziale). La Corte rileva inoltre che la ricorrente ha partecipato a numerosi incontri interlocutori conclusi con verbali di accertamento di contraddittorio.

  • Accolto
    Disconoscimento costo terzisti

    La Corte accoglie la tesi della ricorrente, ritenendo che i rapporti con i fornitori debbano essere considerati subfornitura, poiché la ricorrente non esercitava potere datoriale né possedeva know-how tecnico sulle lavorazioni dei terzisti. La Corte cita la giurisprudenza della Cassazione in materia.

  • Accolto
    Valutazione dell'avviamento

    La Corte accoglie la tesi della ricorrente, ritenendo che la voce 'avviamento' comprendesse l'acquisizione di dipendenti, know-how e competenze tecniche. Inoltre, viene evidenziato che un precedente verbale dell'INPS, su cui l'Agenzia basava parte della sua tesi, è stato annullato da una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bari, che ha qualificato il rapporto come vendita di cosa futura e non appalto. La Corte sottolinea che il disconoscimento dell'avviamento comporterebbe l'annullamento dell'intero contratto, il quale ha già registrato la mancata censura da parte dell'Agenzia per decorrenza dei termini e il pagamento delle relative imposte.

  • Rigettato
    Violazione art. 5-ter D.Lgs. 218/1997

    La Corte rigetta questa doglianza, condividendo la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui non sussisteva l'obbligo di invito a comparire poiché l'accertamento riguardava fattispecie escluse dalla norma (avvisi di accertamento o rettifica parziale). La Corte rileva inoltre che la ricorrente ha partecipato a numerosi incontri interlocutori conclusi con verbali di accertamento di contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 18
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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