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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AR NC, LA
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 808/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD03713 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 810/2024 depositato il 14/03/2024 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD03859 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2789/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti ed insiste affinchè il ricorso venga accolto.
Resistente si riporta opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.03.2024 la Ricorrente_1 Spa, (P.IVA_1), con sede in Luogo_1 pec Email_3, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_1, residente in [...]
alla Indirizzo_1, (CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa, come da procura conferita, ex art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 163/2013, depositata in atti , dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, presentava ricorso
contro
Agenzia Delle Entrate – Direzione
Provinciale di Bari avverso Avviso di accertamento n. TVF03MD03713/2023 notificato il 09/01/2024 – Ires,
IRAP, Sanzioni – Anno 2018.
Chiedeva la ricorrente
- in via principale, di annullare l'avviso di accertamento de quo per le ragioni spiegate nella narrativa di ricorso;
- in via subordinata, accogliere il ricorso per quanto di ragione, in considerazione di quanto esposto ai motivi sub V) e VII) del ricorso;
- in via gradata, dichiarare non dovute ovvero ridurre le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore del nominato difensore dichiaratosi antistatatario.
In pari data la Ricorrente_1 spa ut sopra rappresentata e difesa presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari avverso Avviso di accertamento n. TVF03MD03859/2023 notificato il
29/12/2023 – Ires, IRAP, Sanzioni – Anno 2019.
Anche per questo avviso e questa annualità chiedeva per le stesse ragioni espresse nel primo ricorso ovvero: - in via principale, annullare l'avviso di accertamento de quo per le ragioni spiegate nella narrativa del ricorso;
- in via subordinata, accogliere il ricorso per quanto di ragione, in considerazione di quanto esposto ai motivi sub V) e VII) del ricorso;
- - in via gradata, dichiarare non dovute ovvero ridurre le sanzioni irrogate.
Con vittoria di spese ed onorari tutti da distrarre in favore del nominato difensore dichiaratosi antistatatario.
Si costituiva in data 16.04 2024 per entrambi i ricorsi la Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Legale - in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Con proprie controdeduzioni parte resistente eccepiva ogni avversa doglianza della ricorrente.
In particolare sosteneva di non aver violato l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 in quanto non sussiste l'obbligo in quanto la norma, al comma 2, dispone che l'invito a comparire in questione sia escluso nei casi di avvisi di accertamento o di rettifica parziale, di cui agli articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.
L'ADE sosteneva anche che fosse Da rigettare la richiesta di accertamento per adesione in casi accertamento parziale visto che l'obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'Ufficio è escluso pure, ai sensi del comma 1, nei: "casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo". La presenza di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) redatto e notificato al soggetto d'imposta, non obbliga l'Ufficio, ad avviare il procedimento con adesione, avendo il contribuente, come nel caso di specie, già beneficiato della garanzia ammessa dall'articolo 12, comma 7, della legge n.
212 del 2000.
L'ufficio evidenziava il corretto comportamento tenuto dall'Ufficio a ragione dell'accertamento oggetto di causa del tutto confacente ed in linea con le indicazioni stabilite dal ripetuto articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 confermano che l'eccezione di nullità, sollevata da controparte, è di fatto smentita dai numerosi incontri svoltisi e dalle plurime interlocuzioni tenutesi con l'Ufficio, e quindi sarebbe da rigettare.
Anche l'eccezione di violazione afferente alla mancanza dell'atto istruttorio ed alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000, sostiene l'ADE è da rigettare visto lo svolgimento di numerosi incontri interlocutori al termine dei quali vi è stata la redazione di processi verbali di contradditorio.
Da rigettare anche secondo l'ADE ogni altra doglianza della ricorrente per le ragioni esposte nelle corpose controdeduzioni presentate. Concludeva chiedendo a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria, per entrambi i ricorsi, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di:
- Riconoscere e dichiarare infondate le questioni tutte prospettate da parte ricorrente e pertanto, confermare la fondatezza e legittimità dell'atto impositivo oggetto di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ex articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come da apposita nota spesa lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte stante la connessione soggettiva e oggettiva dei due ricorsi sottoposti all'odierna discussione ne dispone la loro riunione.
Letti gli atti di giudizio ritiene i ricorsi meritevoli di accoglimento per quanto di seguito riportato.
Il ricorso sottoposto all'odierna discussione di questa Corte trae origine dall'atto di cessione di ramo d'azienda del 28.02.2.2018 a rogito redatto dal Notaio Nominativo_2 di Bari, registrato il 16.03.2018 serie 1T al numero 8436. In tal circostanza la Società_1 Srl (P.IVA_2) cedeva alla ricorrente il ramo d'azienda avente ad oggetto
“la produzione di mobili imbottiti” al prezzo di € 490.807,52 “sulla base della situazione patrimoniale riferita al ramo d'azienda ceduto, assumendo quali valori dell'attivo € 2.600,00 per gli enti mobili ed € 497.400,00 per l'avviamento”.
In questo contesto l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – in data 23.8.2022, notificava alla società ricorrente l'invito a comparire n. I00725/2023 (prot. n. 208256/2023), con cui chiedeva chiarimenti sulle modalità di scelta dei fornitori terzisti “Scoietà_3” e “Società_2 Srl”, sulle garanzie tecniche e sui know how accordati, sulle modalità di pattuizione dei corrispettivi e sul controllo operato dalla
Ricorrente_1 Spa sulle lavorazioni dei predetti fornitori, nonché sui criteri adottati per la determinazione del valore dell'avviamento riportato nell'atto di acquisto di ramo d'azienda della Società_1 Srl, nell'anno 2018;
La ricorrente pur adempiendo a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate si vedeva notificare l'avviso di accertamento impugnato.
La Corte rigetta le prime doglianze di parte ricorrente, condividendo la tesi dell'ADE che con proprie controdeduzioni ha ben chiarito le motivazioni per le quali non ha violato l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 in quanto non sussisteva l'obbligo previsto dalla norma, al comma 2, che dispone l'invito a comparire in questione sia escluso nei casi di avvisi di accertamento o di rettifica parziale, di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, commi 3 e
4, del d.P.R. n. 633 del 1972.
E' da rigettare anche la doglianza eccepita da parte ricorrente di non aver ricevuto invito di accertamento per adesione, in quanto non vi sussiste l'obbligo in presenza di accertamento parziale. Nel caso de quo, va detto che parte ricorrente ha partecipato a numerosi incontri interlocutori avuti con l'Agenzia conclusi con verbali di accertamento di contradditorio.
Nel merito invece, la Corte ha focalizzato la sua attenzione su quelli che sembrano i due argomenti principali sui quali poggia la discussione, ovvero il disconoscimento ai fini Irap del costo dei terzisti che la Ricorrente_1 spa ha acquisito nonché alla disamina della voce avviamento che è risultata la voce più significativa dell'atto di cessione del ramo d'azienda.
Quanto alla prima voce la Corte ritiene che vada accolta la tesi della ricorrente ovvero di far ricomprendere i rapporti della Ricorrente_1 spa con i suoi fornitori prestatori d'opera nell'alveo dei contratti di subfornitura. Né può essere di diversa interpretazione in quanto ogni rapporto giuridico dei dipendenti delle varie aziende subfornitrici è in capo alle stesse e non può essere trasferito in capo alla Ricorrente_1 spa anche perché quest'ultima non ha nessun potere datoriale che potesse esercitare, né il possesso di know how e competenze tecniche da poter assicurare lo svolgimento delle attività del processo produttivo previste dall'oggetto dei contratti. In tal senso, come ha sottolineato il ricorrente, si è pronunciata in più occasioni la Corte di Cassazione
(cfr. Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2014 n.
18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. n. 2842/2004). Per queste ragioni la Corte condivide la tesi della ricorrente in merito a questa eccezione fatta dall'Agenzia.
Quanto alla valutazione dell'avviamento e alla ripresa della quota annuale effettuata dall'Agenzia anche in questo caso la Corte ritiene di condividere la tesi della ricorrente in quanto con tale voce la ricorrente ha contabilizzato attraverso un contratto di acquisto di ramo d'azienda l'acquisizione di n. 38 dipendenti, know how e competenze tecniche dalla società Società_1 s.r.l.
Tale atto a rogito notaio Nominativo_2 ha visto la ricorrente obbligata con la fattura n. 211/2018 del 20/03/2018 emessa dal notaio rogante oltre che il pagamento dei compensi di quest'ultimo anche il pagamento dell'Imposta di Registro prevista.
Si rileva che la stessa Agenzia a supporto della propria tesi con la quale considerava antieconomica e strumentale l'operazione di acquisto del ramo d'azienda faceva suo il contenuto di un PVC redatto congiuntamente con l'Inps il 29.11.2018 a seguito di un controllo effettuato presso la Società_1 s.r.l. il 25.10.2017. Atteso che rispetto all'eccezione odierna del valore imputato alla voce avviamento è inconferente quanto richiamato dal succitato PVC, si precisa che questa Corte ha rilevato la successiva emissione da parte dell'Inps del verbale unico di accertamento n. 2017024446/S01 del 29/06/2018, con cui procedeva a richiedere, ai sensi dell'art. 29, c. 2,d.lgs. 276/2003, alla ricorrente, in qualità di obbligato solidale, il pagamento dell'importo di € 25.148,00 a titolo di contributi omessi dalla predetta Società_1 S.r.l. per la evasione degli ordini commissionati a quest'ultima da essa ricorrente Ricorrente_1 S.p.A., nel periodo dal 10.04.2017 al 28.02.2018, nell'ambito di un rapporto di “vendita di cosa futura”, riqualificato dagli ispettori alla stregua di contratto di appalto o, in ogni caso, di una forma di decentramento produttivo.
Orbene, la ricorrente impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale del Lavoro.
Con sentenza passata in giudicato n. 1630/2023, il Tribunale di Bari- Sezione Lavoro annullava il verbale de quo, precisando che “In mancanza di un formale contratto di appalto da interpretare in questa sede giudiziale e di ulteriori indizi precisi e concordanti deve ritenersi convincente la tesi dell'opponente circa la sussistenza di un rapporto contrattuale intercorso con la società Società_1 S.r.l. ascrivibile ad una vendita di cosa futura piuttosto che ad un appalto”.
Va da sé quindi che questa Corte non può far sua la tesi dall'Agenzia che fonda la sua pretesa sul disconoscimento anche della voce avviamento attraverso un PVC prima e un accertamento dell'Inps dopo, decaduti come sanciti dalla citata sentenza.
Va detto anche che la voce “Avviamento” è la voce principale del contratto di cessione di ramo d'azienda.
Un suo disconoscimento come richiesto dall'Agenzia porterebbe di fatto all'annullamento dell'intero contratto, contratto tra l'altro che ha già registrato la mancata censura della stessa Agenzia per decorrenza dei termini.
Se si aggiunge che completano il quadro l'avvenuto pagamento delle imposte di registro e da ultimo il pagamento da parte della ricorrente alla Società_1 s.r.l. di quanto pattuito dal contratto, va da sé che per queste ragioni la Corte ritiene di non poter fare sua la tesi dell'Agenzia e per questo ne rigetta la sua contestazione.
Per queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente, la Corte accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i ricorsi riuniti e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per ciascun ricorso oltre accessori come per legge se dovuti a favore del difensore dichiaratosi antistario.
.
Così deciso in Bari li, 15.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina dr.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AR NC, LA
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 808/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD03713 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 810/2024 depositato il 14/03/2024 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF03MD03859 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2789/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti ed insiste affinchè il ricorso venga accolto.
Resistente si riporta opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.03.2024 la Ricorrente_1 Spa, (P.IVA_1), con sede in Luogo_1 pec Email_3, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rappresentante_1, residente in [...]
alla Indirizzo_1, (CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa, come da procura conferita, ex art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 163/2013, depositata in atti , dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, presentava ricorso
contro
Agenzia Delle Entrate – Direzione
Provinciale di Bari avverso Avviso di accertamento n. TVF03MD03713/2023 notificato il 09/01/2024 – Ires,
IRAP, Sanzioni – Anno 2018.
Chiedeva la ricorrente
- in via principale, di annullare l'avviso di accertamento de quo per le ragioni spiegate nella narrativa di ricorso;
- in via subordinata, accogliere il ricorso per quanto di ragione, in considerazione di quanto esposto ai motivi sub V) e VII) del ricorso;
- in via gradata, dichiarare non dovute ovvero ridurre le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore del nominato difensore dichiaratosi antistatatario.
In pari data la Ricorrente_1 spa ut sopra rappresentata e difesa presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari avverso Avviso di accertamento n. TVF03MD03859/2023 notificato il
29/12/2023 – Ires, IRAP, Sanzioni – Anno 2019.
Anche per questo avviso e questa annualità chiedeva per le stesse ragioni espresse nel primo ricorso ovvero: - in via principale, annullare l'avviso di accertamento de quo per le ragioni spiegate nella narrativa del ricorso;
- in via subordinata, accogliere il ricorso per quanto di ragione, in considerazione di quanto esposto ai motivi sub V) e VII) del ricorso;
- - in via gradata, dichiarare non dovute ovvero ridurre le sanzioni irrogate.
Con vittoria di spese ed onorari tutti da distrarre in favore del nominato difensore dichiaratosi antistatatario.
Si costituiva in data 16.04 2024 per entrambi i ricorsi la Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Legale - in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Con proprie controdeduzioni parte resistente eccepiva ogni avversa doglianza della ricorrente.
In particolare sosteneva di non aver violato l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 in quanto non sussiste l'obbligo in quanto la norma, al comma 2, dispone che l'invito a comparire in questione sia escluso nei casi di avvisi di accertamento o di rettifica parziale, di cui agli articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.
L'ADE sosteneva anche che fosse Da rigettare la richiesta di accertamento per adesione in casi accertamento parziale visto che l'obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'Ufficio è escluso pure, ai sensi del comma 1, nei: "casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo". La presenza di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) redatto e notificato al soggetto d'imposta, non obbliga l'Ufficio, ad avviare il procedimento con adesione, avendo il contribuente, come nel caso di specie, già beneficiato della garanzia ammessa dall'articolo 12, comma 7, della legge n.
212 del 2000.
L'ufficio evidenziava il corretto comportamento tenuto dall'Ufficio a ragione dell'accertamento oggetto di causa del tutto confacente ed in linea con le indicazioni stabilite dal ripetuto articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 confermano che l'eccezione di nullità, sollevata da controparte, è di fatto smentita dai numerosi incontri svoltisi e dalle plurime interlocuzioni tenutesi con l'Ufficio, e quindi sarebbe da rigettare.
Anche l'eccezione di violazione afferente alla mancanza dell'atto istruttorio ed alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000, sostiene l'ADE è da rigettare visto lo svolgimento di numerosi incontri interlocutori al termine dei quali vi è stata la redazione di processi verbali di contradditorio.
Da rigettare anche secondo l'ADE ogni altra doglianza della ricorrente per le ragioni esposte nelle corpose controdeduzioni presentate. Concludeva chiedendo a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria, per entrambi i ricorsi, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di:
- Riconoscere e dichiarare infondate le questioni tutte prospettate da parte ricorrente e pertanto, confermare la fondatezza e legittimità dell'atto impositivo oggetto di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ex articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come da apposita nota spesa lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte stante la connessione soggettiva e oggettiva dei due ricorsi sottoposti all'odierna discussione ne dispone la loro riunione.
Letti gli atti di giudizio ritiene i ricorsi meritevoli di accoglimento per quanto di seguito riportato.
Il ricorso sottoposto all'odierna discussione di questa Corte trae origine dall'atto di cessione di ramo d'azienda del 28.02.2.2018 a rogito redatto dal Notaio Nominativo_2 di Bari, registrato il 16.03.2018 serie 1T al numero 8436. In tal circostanza la Società_1 Srl (P.IVA_2) cedeva alla ricorrente il ramo d'azienda avente ad oggetto
“la produzione di mobili imbottiti” al prezzo di € 490.807,52 “sulla base della situazione patrimoniale riferita al ramo d'azienda ceduto, assumendo quali valori dell'attivo € 2.600,00 per gli enti mobili ed € 497.400,00 per l'avviamento”.
In questo contesto l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – in data 23.8.2022, notificava alla società ricorrente l'invito a comparire n. I00725/2023 (prot. n. 208256/2023), con cui chiedeva chiarimenti sulle modalità di scelta dei fornitori terzisti “Scoietà_3” e “Società_2 Srl”, sulle garanzie tecniche e sui know how accordati, sulle modalità di pattuizione dei corrispettivi e sul controllo operato dalla
Ricorrente_1 Spa sulle lavorazioni dei predetti fornitori, nonché sui criteri adottati per la determinazione del valore dell'avviamento riportato nell'atto di acquisto di ramo d'azienda della Società_1 Srl, nell'anno 2018;
La ricorrente pur adempiendo a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate si vedeva notificare l'avviso di accertamento impugnato.
La Corte rigetta le prime doglianze di parte ricorrente, condividendo la tesi dell'ADE che con proprie controdeduzioni ha ben chiarito le motivazioni per le quali non ha violato l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 in quanto non sussisteva l'obbligo previsto dalla norma, al comma 2, che dispone l'invito a comparire in questione sia escluso nei casi di avvisi di accertamento o di rettifica parziale, di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, commi 3 e
4, del d.P.R. n. 633 del 1972.
E' da rigettare anche la doglianza eccepita da parte ricorrente di non aver ricevuto invito di accertamento per adesione, in quanto non vi sussiste l'obbligo in presenza di accertamento parziale. Nel caso de quo, va detto che parte ricorrente ha partecipato a numerosi incontri interlocutori avuti con l'Agenzia conclusi con verbali di accertamento di contradditorio.
Nel merito invece, la Corte ha focalizzato la sua attenzione su quelli che sembrano i due argomenti principali sui quali poggia la discussione, ovvero il disconoscimento ai fini Irap del costo dei terzisti che la Ricorrente_1 spa ha acquisito nonché alla disamina della voce avviamento che è risultata la voce più significativa dell'atto di cessione del ramo d'azienda.
Quanto alla prima voce la Corte ritiene che vada accolta la tesi della ricorrente ovvero di far ricomprendere i rapporti della Ricorrente_1 spa con i suoi fornitori prestatori d'opera nell'alveo dei contratti di subfornitura. Né può essere di diversa interpretazione in quanto ogni rapporto giuridico dei dipendenti delle varie aziende subfornitrici è in capo alle stesse e non può essere trasferito in capo alla Ricorrente_1 spa anche perché quest'ultima non ha nessun potere datoriale che potesse esercitare, né il possesso di know how e competenze tecniche da poter assicurare lo svolgimento delle attività del processo produttivo previste dall'oggetto dei contratti. In tal senso, come ha sottolineato il ricorrente, si è pronunciata in più occasioni la Corte di Cassazione
(cfr. Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2014 n.
18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. n. 2842/2004). Per queste ragioni la Corte condivide la tesi della ricorrente in merito a questa eccezione fatta dall'Agenzia.
Quanto alla valutazione dell'avviamento e alla ripresa della quota annuale effettuata dall'Agenzia anche in questo caso la Corte ritiene di condividere la tesi della ricorrente in quanto con tale voce la ricorrente ha contabilizzato attraverso un contratto di acquisto di ramo d'azienda l'acquisizione di n. 38 dipendenti, know how e competenze tecniche dalla società Società_1 s.r.l.
Tale atto a rogito notaio Nominativo_2 ha visto la ricorrente obbligata con la fattura n. 211/2018 del 20/03/2018 emessa dal notaio rogante oltre che il pagamento dei compensi di quest'ultimo anche il pagamento dell'Imposta di Registro prevista.
Si rileva che la stessa Agenzia a supporto della propria tesi con la quale considerava antieconomica e strumentale l'operazione di acquisto del ramo d'azienda faceva suo il contenuto di un PVC redatto congiuntamente con l'Inps il 29.11.2018 a seguito di un controllo effettuato presso la Società_1 s.r.l. il 25.10.2017. Atteso che rispetto all'eccezione odierna del valore imputato alla voce avviamento è inconferente quanto richiamato dal succitato PVC, si precisa che questa Corte ha rilevato la successiva emissione da parte dell'Inps del verbale unico di accertamento n. 2017024446/S01 del 29/06/2018, con cui procedeva a richiedere, ai sensi dell'art. 29, c. 2,d.lgs. 276/2003, alla ricorrente, in qualità di obbligato solidale, il pagamento dell'importo di € 25.148,00 a titolo di contributi omessi dalla predetta Società_1 S.r.l. per la evasione degli ordini commissionati a quest'ultima da essa ricorrente Ricorrente_1 S.p.A., nel periodo dal 10.04.2017 al 28.02.2018, nell'ambito di un rapporto di “vendita di cosa futura”, riqualificato dagli ispettori alla stregua di contratto di appalto o, in ogni caso, di una forma di decentramento produttivo.
Orbene, la ricorrente impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale del Lavoro.
Con sentenza passata in giudicato n. 1630/2023, il Tribunale di Bari- Sezione Lavoro annullava il verbale de quo, precisando che “In mancanza di un formale contratto di appalto da interpretare in questa sede giudiziale e di ulteriori indizi precisi e concordanti deve ritenersi convincente la tesi dell'opponente circa la sussistenza di un rapporto contrattuale intercorso con la società Società_1 S.r.l. ascrivibile ad una vendita di cosa futura piuttosto che ad un appalto”.
Va da sé quindi che questa Corte non può far sua la tesi dall'Agenzia che fonda la sua pretesa sul disconoscimento anche della voce avviamento attraverso un PVC prima e un accertamento dell'Inps dopo, decaduti come sanciti dalla citata sentenza.
Va detto anche che la voce “Avviamento” è la voce principale del contratto di cessione di ramo d'azienda.
Un suo disconoscimento come richiesto dall'Agenzia porterebbe di fatto all'annullamento dell'intero contratto, contratto tra l'altro che ha già registrato la mancata censura della stessa Agenzia per decorrenza dei termini.
Se si aggiunge che completano il quadro l'avvenuto pagamento delle imposte di registro e da ultimo il pagamento da parte della ricorrente alla Società_1 s.r.l. di quanto pattuito dal contratto, va da sé che per queste ragioni la Corte ritiene di non poter fare sua la tesi dell'Agenzia e per questo ne rigetta la sua contestazione.
Per queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza di parte ricorrente, la Corte accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i ricorsi riuniti e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per ciascun ricorso oltre accessori come per legge se dovuti a favore del difensore dichiaratosi antistario.
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Così deciso in Bari li, 15.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina dr.ssa Annamaria Epicoco